maternità.. leggete e ditemi cosa ci capite...
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maternità.. leggete e ditemi cosa ci capite...
L’art.24 comma 4 del D.L.vo 151 afferma che “Qualora il conged
o di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla
risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso,
disoccupata e in
godimento dell'indennita' di disoccupazione
, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria
di disoccupazione”.
Al comma successivo si aggiunge:
“La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che
non è in godimento della indennità di
disoccupazione perché nell'ultimo biennio haeffettuato lavorazioni alle dipende
nze di terzi non soggette all'obbligodell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto al
l'indennità giornaliera di maternità, purché al momento
dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di
centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto
e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultin
o a suo favore, nell'assicurazioneobbligatoria per le indennità
di maternità, ventisei contributi settimanali”.
È necessario che la persona eventualmente interessata si rechi
presso la CGIL per valutarela fattibilità della richiesta
perché diversamente il diritto decade
o di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla
risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso,
disoccupata e in
godimento dell'indennita' di disoccupazione
, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria
di disoccupazione”.
Al comma successivo si aggiunge:
“La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che
non è in godimento della indennità di
disoccupazione perché nell'ultimo biennio haeffettuato lavorazioni alle dipende
nze di terzi non soggette all'obbligodell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto al
l'indennità giornaliera di maternità, purché al momento
dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di
centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto
e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultin
o a suo favore, nell'assicurazioneobbligatoria per le indennità
di maternità, ventisei contributi settimanali”.
È necessario che la persona eventualmente interessata si rechi
presso la CGIL per valutarela fattibilità della richiesta
perché diversamente il diritto decade
manusardegna- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 05.12.13
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