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Messaggio Da SOFRONISCO Sab Apr 25, 2015 2:22 pm

Buongiorno,
una domanda...

La Circolare Ministeriale n. 2/2001 avente ad oggetto
"Docenti di religione - Ricostruzione di carriera e trattamento economico":

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2001/cm2_01.shtml

precisa che

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del succitato D.L.370/1970, il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo; sono utili al riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.

e aggiunge

Per il personale, in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera, l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4 agosto 1995, va effettuato considerando sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida soltanto ai fini economici.

Pertanto un docente di religione della scuola elementere a tempo determinato che ha lavorato ininterrottamente dall'anno scolastico 2003 - 2004 ad oggi ha diritto a passare nelle fascia retributiva 9-15, giusto?

Pertanto per i docenti di religione, a differenza degli altri docenti, l'inquadramento va effettuato considerando sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida soltanto ai fini economici?

Mentre per gli altri docenti si calcola il periodo NON di ruolo per intero solamente per i primi quattro anni ... e nella misura di due terzi per i restanti anni?

SOFRONISCO

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Messaggio Da SOFRONISCO Dom Apr 26, 2015 2:00 pm

Sembrerebbe di sì...

Infatti per tutti gli altri docenti:

http://www.gildalucca.it/?page_id=721

Con gli ordinamenti retributivi introdotti dai CCNL, con cui sono stati aboliti gli aumenti biennali, al personale che abbia avuto la ricostruzione di carriera prima dell’1/1/1996, l’inserimento nelle fasce di anzianità (o classi stipendiali) è stato effettuato in base all’anzianità complessiva posseduta al 31/12/1995, sia quella utile ai fini giuridici ed economici che quella utile ai soli fini economici. Invece per le ricostruzioni successive al 31/12/1995, l’inquadramento nelle fasce di anzianità si effettua considerando provvisoriamente solo l’anzianità utile ai fini giuridici ed economici; mentre l’anzianità utile ai soli fini economici sarà attribuita più tardi al maturare del tetto delle anzianità previste per i diversi ordini di scuola.

e pertanto ora:

La misura del riconoscimento dell’anzianità è:

a) Ai fini giuridici ed economici di quattro anni più i due terzi della periodo che eventualmente eccede;

b) Il rimanente terzo ai soli fini economici.

L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici è valida per i passaggi di classe; l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini degli stessi passaggi quando è compiuta l’anzianità prevista per i diversi ordini di scuola.


Mentre per i docenti di religione è rimasto tutto come prima:

1) Continuano ad avere diritto agli scatti biennali

e

2) Per il personale, in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera, l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4 agosto 1995, va effettuato considerando sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida soltanto ai fini economici.

SOFRONISCO

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