Relazione da presentare per superare periodo di prova dopo passaggio di ruolo?
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Relazione da presentare per superare periodo di prova dopo passaggio di ruolo?
Salve, c'è un punto che non mi è chiaro relativamente al passaggio di ruolo. Leggendo alcune pagine di Orizzonte scuola, ho avuto conferma che l'anno di formazione è previsto una sola volta nella carriera di un docente; chi ottiene un passaggio di ruolo quindi non deve frequentare corsi di formazione. Ho letto però anche che non è prevista la stesura di una tesina da discutere davanti al comitato di valutazione: in base a cosa allora l'esito può non essere favorevole con possibile ritorno al ruolo precedente? Non si parla solo del periodo di prova (almeno 180 giorni di servizio), ma anche dell'ipotesi dell'esito non favorevole, il che mi fa presupporre che appunto ci sia una valutazione e la necessità di presentare una relazione finale al comitato di valutazione.
Mi riferisco a questo punto della guida http://www.orizzontescuola.it/speciali/docenti-neo-immessi-ruolo-guida-anno-prova :
"ESITO SFAVOREVOLE DELLA PROVA O RINVIO DELLA STESSA PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GG. DI SERVIZIO: DIFFERENZE
L’art. 438 comma 5 del Dlgs 297/94 afferma che qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
L’art. 439 dello stesso decreto afferma che in caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione."
Chi è già di ruolo in una Cdc e dovesse passare in un'altra Cdc, dovrà seguire procedure diverse secondo il DDL? Mi pare di no, ma a questo punto vi chiedo chiarimenti anche su questo.
Mi riferisco a questo punto della guida http://www.orizzontescuola.it/speciali/docenti-neo-immessi-ruolo-guida-anno-prova :
"ESITO SFAVOREVOLE DELLA PROVA O RINVIO DELLA STESSA PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 180 GG. DI SERVIZIO: DIFFERENZE
L’art. 438 comma 5 del Dlgs 297/94 afferma che qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
L’art. 439 dello stesso decreto afferma che in caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione."
Chi è già di ruolo in una Cdc e dovesse passare in un'altra Cdc, dovrà seguire procedure diverse secondo il DDL? Mi pare di no, ma a questo punto vi chiedo chiarimenti anche su questo.
ambrosiajsi- Messaggi : 51
Data d'iscrizione : 12.01.13
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