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Passare da fase C alla materia conviene ?

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Messaggio Da semplicemente Mar Gen 19, 2016 8:26 pm

Salve sono stata immessa sul potenziamento, ma vorrei passare sulla materia. Converrà, secondo voi, fare questo passaggio? Chi potrà farlo? L'incontro del 21 gennaio sarà decisivo anche in questo senso? Grazie a tutti
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Messaggio Da Ospite Mar Gen 19, 2016 8:55 pm

semplicemente ha scritto:Salve sono stata immessa sul potenziamento, ma vorrei passare sulla materia. Converrà, secondo voi, fare questo passaggio? Chi potrà farlo? L'incontro del 21 gennaio sarà decisivo anche in questo senso? Grazie a tutti
Questo "passaggio" non esiste.

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Messaggio Da semplicemente Mar Gen 19, 2016 9:11 pm

avevo capito di sì. chiedo venia
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Messaggio Da semplicemente Gio Gen 21, 2016 6:15 pm

scusate, colleghi. mi attanaglia un dubbio: se nessuno potrà passare dal potenziamento alla materia, vuol dire che chi è potenziatore ora lo sarà per i prossimi anni per forza?
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Messaggio Da Ospite Gio Gen 21, 2016 9:17 pm

Forse non ti è ben chiaro il meccanismo alla base dell'impiego su potenziamento o su materia.
Indichiamo con x il numero di ore disponibili in organico di diritto e con y il numero di ore disponibili in organico di potenziamento. Indichiamo con a il numero di docenti in organico totale

Gli organici vengono definiti sulla base della seguente equazione:

x + y = 18*a

da cui è evidente che il numero di ore di potenziamento sarà definito dalla seguente relazione:

y = 18*a - x

Il presunto "passaggio" da potenziamento a materia o da materia a potenziamento è regolamentato dal comma 79 della legge 107, di cui riporto qui il passo significativo:
79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito
territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede [...]

Cosa significa?
Il DS dovrà innanzitutto assicurarsi che i docenti in organico siano impiegati per coprire tutte le ore dell'organico di diritto, a prescindere da come siano stati reclutati, ovvero a prescindere dal fatto che siano titolari di sede, titolari di ambito territoriale che hanno ricevuto l'incarico dal DS, assegnati alla scuola per utilizzazione o assegnazione provvisoria. A questo punto si possono verificare tre scenari:
1) y < 0
Nella scuola si ha un deficit nell'organico di diritto. È evidente che la copertura di questo deficit si avrà con un incarico a tempo determinato, attingendo alle GAE (nomina dal provveditorato) o alle GI (nomina dal DS).

2) y = 0
Nella scuola si ha un saldo uguale a zero nell'organico di diritto. Il problema non si pone, tutti i docenti che concorrono a formare il parametro a saranno impiegati su materia.

3) y > 0
Nella scuola si ha un surplus nell'organico di diritto. È evidente che uno o più docenti tra quelli che concorrono a formare il parametro a dovrà essere impiegato sul potenziamento.

Qual è dunque il fattore che determina il passaggio da potenziamento a materia o viceversa? La struttura dell'organico di ogni singolo istituto. Se finisci in un istituto che rientra nei casi (1) o (2), passi automaticamente su materia. Se finisci invece in un istituto che rientra nel caso (3) è possibile che tu possa essere uno di quelli impiegati sul potenziamento.

Resta infine da determinare chi è che finisce nel potenziamento qualora ci si trovi nello scenario del caso (3). Ci sono tre possibili soluzioni:
Soluzione 1: l'individuazione del docente di potenziamento si effettua automaticamente sulla base di un'ipotetica graduatoria interna. Gli ultimi in graduatoria finiscono nel potenziamento. Nessuna norma codifica i criteri di questa graduatoria, perciò si presume che i criteri verranno stabiliti autonomamente dalle singole scuole, su delibera di un organo collegiale oppure mediante procedura trasparente decisa dal dirigente scolastico oppure sulla base di una contrattazione d'istituto con le RSU.
Soluzione 2: l'individuazione del docente di potenziamento è disposta dal DS a sua discrezione. È il DS che dispone arbitrariamente chi andrà su materia e chi su potenziamento. Il DS non deve rendere conto a nessuno delle sue scelte, è solo chiamato a rispondere dell'efficienza delle sue scelte in sede di valutazione.

A questo punto resta da definire quale norma codifica l'adozione della soluzione 1 o della soluzione 2. Qui siamo nella zona grigia, tuttavia, se c'è un apparente vuoto normativo relativo all'obbligatorietà della soluzione 1, c'è una norma esplicita che giustifica l'adozione della soluzione 2: l'articolo 25 del D.lgs. n. 165 del 2001. Riporto i commi significativi:

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.

[omissis]

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

[omissis]

Questo è quanto. In definitiva, se passerai da materia a potenziamento o viceversa dipende da come si realizzerà la tua mobilità e da chi deciderà come si svolgerà l'attribuzione delle funzioni nell'ambito dell'organico dell'autonomia (a mio modesto parere il dirigente scolastico).

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Messaggio Da horace Gio Gen 21, 2016 9:50 pm

Giancarlo Dessì ha scritto:Questo è quanto. In definitiva, se passerai da materia a potenziamento o viceversa dipende da come si realizzerà la tua mobilità e da chi deciderà come si svolgerà l'attribuzione delle funzioni nell'ambito dell'organico dell'autonomia (a mio modesto parere il dirigente scolastico).

A tuo parere è legittima l'ipotesi, prospettatami dal mio DS, di distribuire le ore di OD e quelle di potenziamento a tutti i docenti della medesima disciplina, creando, cioè, cattedre ibride in cui ognuno dedica, poniamo, 15 ore alla materia e 3 al potenziamento?

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Messaggio Da semplicemente Gio Gen 21, 2016 10:06 pm

Giancarlo Dessì ha scritto:Forse non ti è ben chiaro il meccanismo alla base dell'impiego su potenziamento o su materia.
Indichiamo con x il numero di ore disponibili in organico di diritto e con y il numero di ore disponibili in organico di potenziamento. Indichiamo con a il numero di docenti in organico totale

Gli organici vengono definiti sulla base della seguente equazione:

x + y = 18*a

da cui è evidente che il numero di ore di potenziamento sarà definito dalla seguente relazione:

y = 18*a - x

Il presunto "passaggio" da potenziamento a materia o da materia a potenziamento è regolamentato dal comma 79 della legge 107, di cui riporto qui il passo significativo:
79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito
territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede [...]

Cosa significa?
Il DS dovrà innanzitutto assicurarsi che i docenti in organico siano impiegati per coprire tutte le ore dell'organico di diritto, a prescindere da come siano stati reclutati, ovvero a prescindere dal fatto che siano titolari di sede, titolari di ambito territoriale che hanno ricevuto l'incarico dal DS, assegnati alla scuola per utilizzazione o assegnazione provvisoria. A questo punto si possono verificare tre scenari:
1)  y < 0
Nella scuola si ha un deficit nell'organico di diritto. È evidente che la copertura di questo deficit si avrà con un incarico a tempo determinato, attingendo alle GAE (nomina dal provveditorato) o alle GI (nomina dal DS).

2) y = 0
Nella scuola si ha un saldo uguale a zero nell'organico di diritto. Il problema non si pone, tutti i docenti che concorrono a formare il parametro a saranno impiegati su materia.

3) y > 0
Nella scuola si ha un surplus nell'organico di diritto. È evidente che uno o più docenti tra quelli che concorrono a formare il parametro a dovrà essere impiegato sul potenziamento.

Qual è dunque il fattore che determina il passaggio da potenziamento a materia o viceversa? La struttura dell'organico di ogni singolo istituto. Se finisci in un istituto che rientra nei casi (1) o (2), passi automaticamente su materia. Se finisci invece in un istituto che rientra nel caso (3) è possibile che tu possa essere uno di quelli impiegati sul potenziamento.

Resta infine da determinare chi è che finisce nel potenziamento qualora ci si trovi nello scenario del caso (3). Ci sono tre possibili soluzioni:
Soluzione 1: l'individuazione del docente di potenziamento si effettua automaticamente sulla base di un'ipotetica graduatoria interna. Gli ultimi in graduatoria finiscono nel potenziamento. Nessuna norma codifica i criteri di questa graduatoria, perciò si presume che i criteri verranno stabiliti autonomamente dalle singole scuole, su delibera di un organo collegiale oppure mediante procedura trasparente decisa dal dirigente scolastico oppure sulla base di una contrattazione d'istituto con le RSU.
Soluzione 2: l'individuazione del docente di potenziamento è disposta dal DS a sua discrezione. È il DS che dispone arbitrariamente chi andrà su materia e chi su potenziamento. Il DS non deve rendere conto a nessuno delle sue scelte, è solo chiamato a rispondere dell'efficienza delle sue scelte in sede di valutazione.

A questo punto resta da definire quale norma codifica l'adozione della soluzione 1 o della soluzione 2. Qui siamo nella zona grigia, tuttavia, se c'è un apparente vuoto normativo relativo all'obbligatorietà della soluzione 1, c'è una norma esplicita che giustifica l'adozione della soluzione 2: l'articolo 25 del D.lgs. n. 165 del 2001. Riporto i commi significativi:

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali.

[omissis]

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

[omissis]

Questo è quanto. In definitiva, se passerai da materia a potenziamento o viceversa dipende da come si realizzerà la tua mobilità e da chi deciderà come si svolgerà l'attribuzione delle funzioni nell'ambito dell'organico dell'autonomia (a mio modesto parere il dirigente scolastico).


Giancarlo sei un mito!!!! da buona docente di lettere ho sudato freddo nel leggere x, y e altri simboli diabolici del genere :-p ma è tutto molto chiaro. grazie ancora
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Messaggio Da Ospite Gio Gen 21, 2016 10:10 pm

horace ha scritto:
Giancarlo Dessì ha scritto:Questo è quanto. In definitiva, se passerai da materia a potenziamento o viceversa dipende da come si realizzerà la tua mobilità e da chi deciderà come si svolgerà l'attribuzione delle funzioni nell'ambito dell'organico dell'autonomia (a mio modesto parere il dirigente scolastico).

A tuo parere è legittima l'ipotesi, prospettatami dal mio DS, di distribuire le ore di OD e quelle di potenziamento a tutti i docenti della medesima disciplina, creando, cioè, cattedre ibride in cui ognuno dedica, poniamo, 15 ore alla materia e 3 al potenziamento?

A mio parere si. Rientra perfettamente tra le prerogative sancite dalla norma che ho citato. Non l'ho messa nel computo degli scenari per non incasinare un'analisi che è già incasinata di suo :-D

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Messaggio Da Ospite Gio Gen 21, 2016 10:13 pm

semplicemente ha scritto:Giancarlo sei un mito!!!! da buona docente di lettere ho sudato freddo nel leggere x, y e altri simboli diabolici del genere :-p ma è tutto molto chiaro. grazie ancora

Eh eh. Sapevo che avrei fatto venire i sorci verdi a chi non mastica molto il matematichese :-D
E per fortuna che non ho voluto essere più sintetico impostando l'analisi con la discussione di una semplice disequazione ;-)

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Messaggio Da Romado72 Ven Gen 22, 2016 12:15 am

Giancà... Per studiare tutti i possibili scenari dell'organico dell'autonomia ci vorrebbe 1 sistema di n equazioni in m incognite, altro che una semplice disequazione:)
E qui mi fermo... Perchè se pensiamo ai possibili scenari della mobilità tra vecchi e nuovi.. Nuovi tradizionali e nuovi potenziati, esuberi, ambiti e sedi...ci diamo al calcolo combinatorio... Che gran casino!!
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Messaggio Da Ospite Ven Gen 22, 2016 12:28 am

Romado72 ha scritto:Giancà... Per studiare tutti i possibili scenari dell'organico dell'autonomia ci vorrebbe 1 sistema di n equazioni in m incognite, altro che una semplice disequazione:)
E qui mi fermo... Perchè se pensiamo ai possibili scenari della mobilità tra vecchi e nuovi.. Nuovi tradizionali e nuovi potenziati, esuberi, ambiti e sedi...ci diamo al calcolo combinatorio... Che gran casino!!

Ma no, aspettiamo un paio d'anni, vedrai che i conti torneranno.

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Messaggio Da Petrus Boonekamp Ven Gen 22, 2016 1:58 am

Per Giancarlo:

"Ci sono tre possibili soluzioni:
Soluzione 1:[...]
Soluzione 2:[...]"

E la terza? ;-)

Personalmente ritengo che la seconda sia la più verosimile, a fortiori in quanto l'art. 25 (Dirigenti scolastici) del Dlgs. 165/2001 (TU del pubblico impiego) da te ricordato viene citato anche nel comma 78 della 107/2015:

"Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane".

Aggiungo una postilla. La nota ministeriale 30549/2015 dice inoltre che "tale organico aggiuntivo [...] confluirà nel più ampio organico dell'autonomia, da definirsi, poi, con apposito Decreto Interministeriale ai sensi del comma 64 della L 107/2015" (su base regionale, dato che i ruoli dei docenti a partire dal 2016/2017 saranno regionali e articolati sugli ambiti territoriali).

Di tale DI non c'è ancora traccia, in quanto l'organico dell'autonomia, come ormai sappiamo, verrà avviato dal prossimo anno scolastico - vedi il c. 68: "A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento" ecc.

Pertanto la distinzione tra ore di organico di diritto e ore di potenziamento dovrebbe venire a mancare, malgrado nella prassi dell'attività didattica continuerà a sussistere una differenza tra chi avrà le ore settimanali di cattedra come da contratto - ammesso che anche quello non subisca variazioni in tal senso, quando all'ARAN, MIUR o chicchessia si decideranno a rinnovarlo - e chi invece verrà impegnato nelle attività di potenziamento (di qualunque cosa si tratti). Il che a mio parere rafforza l'ipotesi che saranno i dirigenti a "smistare" i docenti verso la cattedra o verso il potenziamento. Altro che equazioni e disequazioni... :-D

Il fatto poi che per la copertura dei posti nell'organico dell'autonomia siano "valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui" e che "La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica" (c. 80) a me sembra solo uno specchietto per le allodole: sulla base di quali criteri, ad esempio, un dirigente articolerà il colloquio con un aspirante docente? Mi chiedo questo perché avendo insegnato, ai tempi che furono, tecnica della comunicazione al tecnico commerciale - e tra le attività che svolgevo in classe vi era proprio la simulazione del colloquio di lavoro - dubito che un dirigente "medio" (limitatamente alla mia esperienza!), per quanto competente nel proprio ruolo, possieda anche gli strumenti per individuare il prof. Tizio come più funzionale del prof. Caio alle "esigenze" del PTOF della propria scuola in base a una conversazione di mezz'ora.

E ancora: basterà giustificare con la congruenza al profilo formativo dei percorsi offerti il possesso di un dato titolo X, da parte di un docente, come titolo valutabile e/o preferenziale per essere assunti in una scuola, quando in un'altra dello stesso ordine e grado tale titolo magari non verrà nemmeno preso in considerazione?
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Messaggio Da Ospite Ven Gen 22, 2016 2:30 am

Petrus Boonekamp ha scritto:Per Giancarlo:

"Ci sono tre possibili soluzioni:
Soluzione 1:[...]
Soluzione 2:[...]"

E la terza? ;-)
LOL! era per lasciare il beneficio del dubbio :-D
Scherzi a parte, all'inizio intendevo mettere come "terza soluzione" la spalmatura del potenziamento su tutti i docenti in organico. Ma poi ho cambiato idea per non complicare troppo, dimenticandomi però di correggere il "tre".


Personalmente ritengo che la seconda sia la più verosimile, a fortiori in quanto l'art. 25 (Dirigenti scolastici) del Dlgs. 165/2001 (TU del pubblico impiego) da te ricordato viene citato anche nel comma 78 della 107/2015:
Nella 107 ci sono diversi punti che confermano la ratio della 165/2001, però non avevo mai notato il rimando. In effetti dimentico spesso gli estremi della 165 (tant'è che devo "cercarla") per cui è normale che mi sfugga se la vedo citata in un testo legislativo.

Pertanto la distinzione tra ore di organico di diritto e ore di potenziamento dovrebbe venire a mancare, malgrado nella prassi dell'attività didattica continuerà a sussistere una differenza tra chi avrà le ore settimanali di cattedra come da contratto - ammesso che anche quello non subisca variazioni in tal senso, quando all'ARAN, MIUR o chicchessia si decideranno a rinnovarlo - e chi invece verrà impegnato nelle attività di potenziamento (di qualunque cosa si tratti). Il che a mio parere rafforza l'ipotesi che saranno i dirigenti a "smistare" i docenti verso la cattedra o verso il potenziamento
È da mesi che cerco di farlo capire, ma non c'è verso. Il dogma della titolarità di cattedra come diritto intoccabile è così radicato che si è arrivati ad associare biunivocamente titolarità di sede con didattica curricolare da un lato e titolarità di ambito con potenziamento. Ho rinunciato a farlo capire, anche se ogni tanto ritorno sul concetto.
In definitiva ho deciso di sedermi in riva al fiume e aspettare il passaggio dei cadaveri di quelli che cascheranno dal pero direttamente in acqua. Tra un anno o due i forum come questo si riempiranno di incazzati neri che chiameranno in causa la Costituzione, l'ONU, la Corte di Strasburgo e la Confederazione Intergalattica per gli abusi commessi dai dirigenti scolastici.

Altro che equazioni e disequazioni... :-D
Scelta stilistica della narrazione per mettere a fuoco il concetto

Il fatto poi che per la copertura dei posti nell'organico dell'autonomia siano ...
Concordo sull'ambiguità e genericità complessiva, ma se cerchiamo di interpretarla rischiamo di sforare nella dietrologia da quattro soldi, meglio evitare. Il complottismo inebria la mente e fa perdere lucidità :-D

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Messaggio Da Cozza Ven Gen 22, 2016 8:43 am

horace ha scritto:
Giancarlo Dessì ha scritto:Questo è quanto. In definitiva, se passerai da materia a potenziamento o viceversa dipende da come si realizzerà la tua mobilità e da chi deciderà come si svolgerà l'attribuzione delle funzioni nell'ambito dell'organico dell'autonomia (a mio modesto parere il dirigente scolastico).

A tuo parere è legittima l'ipotesi, prospettatami dal mio DS, di distribuire le ore di OD e quelle di potenziamento a tutti i docenti della medesima disciplina, creando, cioè, cattedre ibride in cui ognuno dedica, poniamo, 15 ore alla materia e 3 al potenziamento?
A mio parere questo è un ds illuminato!

Giancà...chettelodicoaffà...mi son fermata alla seconda y...
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Messaggio Da Ospite Ven Gen 22, 2016 9:13 am

tellina ha scritto:
horace ha scritto:
Giancarlo Dessì ha scritto:Questo è quanto. In definitiva, se passerai da materia a potenziamento o viceversa dipende da come si realizzerà la tua mobilità e da chi deciderà come si svolgerà l'attribuzione delle funzioni nell'ambito dell'organico dell'autonomia (a mio modesto parere il dirigente scolastico).

A tuo parere è legittima l'ipotesi, prospettatami dal mio DS, di distribuire le ore di OD e quelle di potenziamento a tutti i docenti della medesima disciplina, creando, cioè, cattedre ibride in cui ognuno dedica, poniamo, 15 ore alla materia e 3 al potenziamento?
A mio parere questo è un ds illuminato!

Giancà...chettelodicoaffà...mi son fermata alla seconda y...

Chettelodicoaffà :-)
Potrei scrivere un libro di aneddoti su tutti i colleghi che mi sono capitati con un rapporto problematico con la matematica. La palma va però ai colleghi di italiano, molti di loro sono insuperabili :-D
Se poi vogliamo metterci dentro anche l'informatica, allora ne uscirebbe un tomo di quelli che si usano per fare spessore nelle librerie ;-)

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Messaggio Da Ballerina1981 Ven Gen 22, 2016 9:37 am

Domanda: quindi se io sono titolare nella mia scuola, nella mia cattedra/classe ma per un motivo x Nn piaccio alla ds o per altro motivo.. La ds potrebbe decidere di mandare me a fare parte del potenziato e mettere una ragazza assunta sul potenziato invece sulla mia classe???

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