Assegnazione sede definitiva e L. 104
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Assegnazione sede definitiva e L. 104
Ho letto il ccnl dell'anno scorso
Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti
viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del
D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e,
limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza
al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a
provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta
la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o
delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di
gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente
la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il
genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza
(9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un
genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista
dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
mi pare di capire che il figlio unico di un genitore con l. 104 non possa usufruire delle precedenze per l'assegnazione della sede definitiva se c'è il coniuge che può curare il disabile.
E' corretta la mia interpretazione?
Però non capisco l'ultimo paragrafo
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un
genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista
dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. [/b]
qual è la mobilità annuale?
Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti
viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del
D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e,
limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza
al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a
provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta
la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o
delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di
gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente
la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il
genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza
(9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un
genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista
dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.
mi pare di capire che il figlio unico di un genitore con l. 104 non possa usufruire delle precedenze per l'assegnazione della sede definitiva se c'è il coniuge che può curare il disabile.
E' corretta la mia interpretazione?
Però non capisco l'ultimo paragrafo
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un
genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista
dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale. [/b]
qual è la mobilità annuale?
Disillusa- Messaggi : 9429
Data d'iscrizione : 01.05.11
Re: Assegnazione sede definitiva e L. 104
La mobiltà annuale è l'assegnazione provvisoria
costanza15- Messaggi : 990
Data d'iscrizione : 03.04.15
Re: Assegnazione sede definitiva e L. 104
ma la suocera viene equiparata alla madre come assistenza? ( ho letto la tabella e viene considerata 'affine'') pero non so se nella mobilità può essere considerata madre ( essendo madre del coniuge).............
malibustacy- Messaggi : 3014
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Assegnazione sede definitiva e L. 104
Grazie, Costanza.
Riepilogando, se c'è il coniuge non si ha precedenza, ma c'è comunque la possibilità di avere il punteggio per ricongiungimento ai genitori?
Riepilogando, se c'è il coniuge non si ha precedenza, ma c'è comunque la possibilità di avere il punteggio per ricongiungimento ai genitori?
Disillusa- Messaggi : 9429
Data d'iscrizione : 01.05.11
Re: Assegnazione sede definitiva e L. 104
se non si è sposati c'è l'avvicinam ai genitoriDisillusa ha scritto:Grazie, Costanza.
Riepilogando, se c'è il coniuge non si ha precedenza, ma c'è comunque la possibilità di avere il punteggio per ricongiungimento ai genitori?
malibustacy- Messaggi : 3014
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Assegnazione sede definitiva e L. 104
avvicinamento ai genitori più esigenze di famiglia D) anche se c'è il coniuge che può assistere nelle cure?
Disillusa- Messaggi : 9429
Data d'iscrizione : 01.05.11
Re: Assegnazione sede definitiva e L. 104
gentili utenti, spero possiate aiutarmi. Se l'anno prox mi chiamano dalla graduatoria ad esaurimento per un posto di ruolo e iopresento la l.104 di cui ho tutti i requisiti per mia madre disabile, resto a lavorare lì dove ho fatto domanda (altra regione da dove risiedo)o ho diritto all'avvicinamento?grazie in anticipo
paola2006- Messaggi : 31
Data d'iscrizione : 26.11.12
Re: Assegnazione sede definitiva e L. 104
paola2006 ha scritto:gentili utenti, spero possiate aiutarmi. Se l'anno prox mi chiamano dalla graduatoria ad esaurimento per un posto di ruolo e iopresento la l.104 di cui ho tutti i requisiti per mia madre disabile, resto a lavorare lì dove ho fatto domanda (altra regione da dove risiedo)o ho diritto all'avvicinamento?grazie in anticipo
Paola, è già difficile sapere che fine faranno i neoimmessi di quest'anno, immaginati quanto è difficile fare previsioni per l'anno prossimo.
Disillusa- Messaggi : 9429
Data d'iscrizione : 01.05.11
Re: Assegnazione sede definitiva e L. 104
malibustacy ha scritto:ma la suocera viene equiparata alla madre come assistenza? ( ho letto la tabella e viene considerata 'affine'') pero non so se nella mobilità può essere considerata madre ( essendo madre del coniuge).............
malibustacy- Messaggi : 3014
Data d'iscrizione : 28.09.09
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