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Messaggio Da Vins22 Lun Apr 18, 2016 11:23 pm

Mia madre è un'insegnante di scuola dell'infanzia di 63 anni compiuti in possesso del requisito dei 41 anni e 10 mesi di contribuzione (a dicembre 2016) per la pensione anticipata. Ha, quindi, presentato la domanda di pensionamento ma il provveditorato agli studi ha dato il proprio diniego all'INPS perchè non risulta computato l'anno '77-'78. Quando mia madre ha presentato la domanda di computo (nel '80), infatti, aveva omesso l'inserimento di quel perido di servizio perchè aveva ritenuto non fosse necessario, visto che l'immissione in ruolo era avvenuta proprio l'1/9/77. La nomina, però, era solo giuridica, è dall'anno scolastico successivo che si ha la decorrenza anche economica. Per cui, essendoci in quell'anno un'interruzione di 3 giorni nel servizio, la Scuola dice oggi che quell'anno rimane "scoperto" perchè non ne è stato richiesto il computo. All'epoca, però, in un decreto successivo alla domanda di mia madre, nel calcolo degli anni di servizio, avevano inserito anche l'anno che adesso viene contestato. E oggi dicono che è stato fatto per mero errore e che la realtà è che quel periodo è stato omesso nella domanda di computo, per cui quell'anno non lo possono considerare ai fini della pensione. In questa situazione a mia madre mancherebbero 2 mesi e 5 giorni.
Ora stiamo aspettando la risposta dell'INPS, ma informalmente l'ufficio provinciale INPS ha detto che non si può fare oggi la domanda di computo perchè la si potrebbe fare almeno due anni prima della richiesta di pensionamento. Al provveditorato, invece, hanno detto di non poterla fare avendo già compiuto mia madre 63 anni di età, mentre andrebbe fatta almeno due anni prima del compimento dei 65 anni di età.
In realtà il DPR n. 1092/73, all'art. 147 parla di "almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio". E quest'anno l'età pensionabile è arrivata a 66 anni e 7 mesi. Quindi, perchè i 65 anni, del provveditorato, e perchè il riferimento temporale della richiesta di pensione anziché del limite di età pensionabile, dell'ufficio provinciale dell'INPS? Qualcuno sta dicendo una cavolata. O forse entrambi! Infatti, questo è un caso di pensione anticipata, non di vecchiaia, quindi si applicherebbe il secondo comma, che dice: "Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione". O mi sbaglio?
Ora, in attesa della risposta ufficiale dell'INPS sulla richiesta di pensionamento, ci stiamo chiedendo, appunto, se poter fare la domanda di computo del periodo di servizio contestato.
Mi auguro qualcuno possa aiutarmi a fare chiarezza e ad individuare una via d'uscita.
Grazie!

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Messaggio Da fradacla Mar Apr 19, 2016 8:34 am

Il tuo quesito, postato già una volta senza risposta, probabilmente non ne avrà nemmeno adesso perché si tratta di questione ingarbugliata e poco familiare agli utenti medi del forum, che hanno nessuna o scarsa esperienza di computi e cessazioni.
Posso dirti, ad esempio, che io avevo omesso all'inizio della carriera di citare un periodo di supplenza temporanea nella domanda di computo; me ne sono accorta però quattro anni prima di andare in pensione e ho rimediato subito.
Non saprei dirti quindi se ci siano soluzioni, ma posso suggerirti di rivolgerti per un parere più esperto ad un patronato, possibilmente uno di quelli più grossi, dove c'è personale che cura esclusivamente le pratiche di cessazione dal lavoro.
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Messaggio Da Vins22 Mar Apr 19, 2016 9:23 am

La pratica la sta già seguendo un patronato ma ci capiscono poco. E lo stesso vale per gli impiegati INPS e del provveditorato. Chi potrebbe darmi un parere esperto? Un patronato grosso, tipo?
Grazie comunque

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Messaggio Da rosa1953 Mar Apr 19, 2016 11:32 am

Il tuo quesito molto interessante, che purtroppo non ha ricevuto risposte, forse si potrebbe semplificare così: 1) Donna di 63 anni compiuti: quando dovrà andare in pensione per raggiunti limiti di età? La risposta è importante in quanto mi sembra di capire che da ciò dipende se è nei termini per chiedere il computo. 2) Si può chiedere il computo, (anche in presenza di uno già accordato), per un periodo pre ruolo per il quale non si era mai prima fatto richiesta e, ovviamente, diverso da quelli già computati? 3) Quali sono i termini entro i quali si può chiedere il computo? L'art. 147 del dpr 1092/73 parla di 2 anni prima del raggiungimento del limite di età (appunto, in questo caso qual è il limite d'età?) ma, al secondo comma di 90 giorni in caso si vada in pensione per motivi diversi dal limite d'età: questo caso potrebbe ricadere nella fattispecie del secondo comma? Alcune questioni sono simili alla mia situazione. Sarebbe molto interessante avere qualche risposta dagli utenti e sopratutto dagli esperti.

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Messaggio Da fradacla Mar Apr 19, 2016 2:49 pm

Vins22 ha scritto:
In realtà il DPR n. 1092/73, all'art. 147 parla di "almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio". E quest'anno l'età pensionabile è arrivata a 66 anni e 7 mesi. Quindi, perchè i 65 anni, del provveditorato, e perchè il riferimento temporale della richiesta di pensione anziché del limite di età pensionabile, dell'ufficio provinciale dell'INPS? Qualcuno sta dicendo una cavolata. O forse entrambi! Infatti, questo è un caso di pensione anticipata, non di vecchiaia, quindi si applicherebbe il secondo comma, che dice: "Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione". O mi sbaglio?

Secondo me, su questo ti sbagli.
Il secondo comma parla di 90 giorni a partire dalla comunicazione del provvedimento di cessazione, che è altra cosa dalla domanda di cessazione presentata dall'interessato.
A mio parere, il secondo comma si riferisce ai casi in cui è l'Amministrazione che dispone la cessazione dal servizio prima del raggiungimento del limite di età.
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Messaggio Da Vins22 Mar Apr 19, 2016 4:36 pm

Non lo so, può anche darsi, non ci avevo pensato. Però, nel caso in cui è l'Amministrazione a disporre la cessazione dal servizio, come può l'interessato saperlo almeno 90 giorni prima ed attivarsi così per il computo? Mi fai un esempio di cessazione dal servizio disposto dall'Amministrazione?

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Messaggio Da fradacla Mar Apr 19, 2016 8:23 pm

In primo luogo, chi ha raggiunto i limiti di età/servizio può anche non presentare spontaneamente domanda di cessazione; a quel punto l'Amministrazione gli comunica la cessazione d'ufficio.
In secondo luogo, provvedimenti normativi vigenti negli anni scorsi hanno consentito alle Amministrazioni di pensionare d'ufficio (in base all'eventuale presenza di personale in soprannumero) dipendenti che non avevano raggiunto i 65 anni, ma i 40 anni di contributi.

Se io non avessi fatto domanda di pensione nel 2011, il mio contratto sarebbe comunque stato rescisso unilateralmente come era accaduto l'anno prima a molti docenti.

PS Se l'Amministrazione rescinde il contratto, da quel momento l'interessato ha 90 giorni...
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Messaggio Da Vins22 Mer Apr 20, 2016 12:59 pm

Va bene, è chiaro. Allora si applica il primo comma e il riferimento dei due anni è rispetto al raggiungimento dell'età pesionabile, quindi 66 anni e 7 mesi. Concordi?

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Messaggio Da fradacla Mer Apr 20, 2016 2:50 pm

Vins22 ha scritto:Va bene, è chiaro. Allora si applica il primo comma e il riferimento dei due anni è rispetto al raggiungimento dell'età pesionabile, quindi 66 anni e 7 mesi. Concordi?

Il punto sta proprio qui: il DPR n. 1092/73 parla del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, che è sempre stato pacificamente individuato nei 65 anni finché la riforma Fornero è entrata in vigore a pieno regime. I 65 anni sono rimasti il limite d'età per chi aveva i requisiti entro il 31/12/2011; non mi sembra che tua madre rientri nel caso, giusto?

La nota ministeriale di cui al link collega espressamente il collocamento a riposo d'ufficio al compimento di 66 anni e 7 mesi alla data del 31/8/2016; questo deve intendersi, secondo me, il limite di età di cui al DPR 1092.
(paragrafo Nuovi requisiti)
http://banner.orizzontescuola.it/pensione_2016.pdf

PS Ho solo una perplessità: se chiedi il pensionamento prima di aver chiesto il computo e i requisiti per il pensionamento non ci sono proprio a causa del mancato computo, si può tenere in sospeso la domanda di pensione in attesa che il computo venga effettuato?
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Messaggio Da rosa1953 Mer Apr 20, 2016 6:00 pm

Grazie Fradacla, su questo punto mi sembra che sei stata chiara. A decorrere dal 2016 il requisito anagrafico per la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (come recita la 1092/1973) cioè per la pensione di vecchiaia è di 66 anni e 7 mesi. Quindi se io chiedo di andare in pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva) rientro in quei casi contemplati dal secondo comma dell'art. 147 della 1092 (per motivi diversi dal limite d'età) e posso chiedere il computo entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione il cui limite, secondo me, è fissato al 30 Agosto 2016. Che ne pensi?

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Messaggio Da Vins22 Mer Apr 20, 2016 7:06 pm

Condivido l'interpretazione di Fradacla sui 90 giorni valevoli per il pensionamento d'ufficio.
E' chiaro il discorso sull'età e confermo che mia madre al 31/12/2011 non aveva i requisiti.
E adesso che mi ci fai pensare, ho la tua stessa perplessità sulla richiesta di computo dopo aver chiesto il pensionamento. In effetti, sembrerebbe una forzatura tenere la domanda in sospeso.

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Messaggio Da Vins22 Sab Apr 23, 2016 11:01 am

Fradacla, guarda cosa diceva l'INPS 5 mesi fa.
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2015/11/25/riscatto-computo-chiarimenti-dall-inps-per-la-presentazione-delle-domande

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