Computo servizio di ruolo con nomina giuridica
Computo servizio di ruolo con nomina giuridica
Ciao a tutti, sono un nuovo utente e non so se è questo il modo giusto per affrontare l'argomento, ma mi sembra non ci siano discussioni simili già aperte.
Vado subito al dunque.
Insegnante di scuola dell'infanzia, donna di 63 anni compiuti col requisito dei 41 e 10 mesi di contribuzione (a dicembre 2016) per la pensione anticipata. E' stata, quindi, presentata la domanda di pensionamento ma il provveditorato agli studi ha dato il proprio diniego all'INPS perchè non risulta computato l'anno '77-'78. Quando mia madre ha presentato la domanda di computo (nel '80), infatti, aveva omesso l'inserimento di quel perido di servizio perchè aveva ritenuto non fosse necessario, visto che l'immissione in ruolo era avvenuta proprio l'1/9/77. La nomina, però, era solo giuridica, è dall'anno scolastico successivo che si ha la decorrenza anche economica. Per cui, essendoci in quell'anno un'interruzione di 3 giorni nel servizio, la Scuola dice oggi che quell'anno rimane "scoperto" perchè non ne è stato richiesto il computo. All'epoca, però, in un decreto successivo alla domanda di mia madre, nel calcolo degli anni di servizio, avevano inserito anche l'anno che adesso viene contestato. E oggi dicono che è stato fatto per mero errore e che la realtà è che quel periodo è stato omesso nella domanda di computo, per cui quell'anno non lo possono considerare ai fini della pensione. In questa situazione a mia madre mancherebbero 2 mesi e 5 giorni. Tra l'altro, all'epoca mia madre aveva commesso anche un altro errore, nella domanda non aveva inserito esplicitamente i periodi estivi di servizio effettivamente prestato con retribuzione estiva. Per cui, nel computo non furono calcolati neppure quei contributi versati. A quest'ora gli anni di contribuzione sarebbero di oltre 43 anni.
Ora stiamo aspettando la risposta dell'INPS, ma informalmente l'ufficio provinciale INPS ci ha detto che non possiamo fare oggi la domanda di computo perchè la si potrebbe fare almeno due anni prima della richiesta di pensionamento. Al provveditorato, invece, ci hanno detto di non poterla fare avendo già compiuto mia madre 63 anni di età, mentre andrebbe fatta almeno due anni prima del compimento dei 65 anni di età.
In realtà il DPR n. 1092/73, all'art. 147 parla di "almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio". E quest'anno l'età pensionabile è arrivata a 66 anni e 7 mesi. Quindi, perchè i 65 anni, del provveditorato, e perchè il riferimento temporale della richiesta di pensione anziché del limite di età pensionabile, dell'ufficio provinciale dell'INPS? Qualcuno sta dicendo una cavolata. O forse entrambi! Infatti, il nostro è un caso di pensione anticipata, non di vecchiaia, quindi si applicherebbe il secondo comma, che dice: "Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione". O mi sbaglio?
Ora, in attesa della risposta ufficiale dell'INPS sulla richiesta di pensionamento, ci stiamo chiedendo, appunto, se poter fare la domanda di computo del periodo di servizio contestato.
La situazione è complessa e delicata. Tra l'altro, in questi giorni la Scuola sta procedendo alla formulazione delle liste degli insegnanti.. Sarebbe assurdo rimanere fuori dall'organico e senza pensione. Ma questo lo si evita, secondo il provveditorato, ritirando la richiesta di pensione fatta a loro. Non quella ufficiale fatta all'INPS, dicono, per la quale si continua ad aspettare la risposta.
Non sono un esperto ma spero di essere stato sufficientemente chiaro. Mi auguro qualcuno possa aiutarmi a fare chiarezza e ad individuare una via d'uscita. Grazie!
Vado subito al dunque.
Insegnante di scuola dell'infanzia, donna di 63 anni compiuti col requisito dei 41 e 10 mesi di contribuzione (a dicembre 2016) per la pensione anticipata. E' stata, quindi, presentata la domanda di pensionamento ma il provveditorato agli studi ha dato il proprio diniego all'INPS perchè non risulta computato l'anno '77-'78. Quando mia madre ha presentato la domanda di computo (nel '80), infatti, aveva omesso l'inserimento di quel perido di servizio perchè aveva ritenuto non fosse necessario, visto che l'immissione in ruolo era avvenuta proprio l'1/9/77. La nomina, però, era solo giuridica, è dall'anno scolastico successivo che si ha la decorrenza anche economica. Per cui, essendoci in quell'anno un'interruzione di 3 giorni nel servizio, la Scuola dice oggi che quell'anno rimane "scoperto" perchè non ne è stato richiesto il computo. All'epoca, però, in un decreto successivo alla domanda di mia madre, nel calcolo degli anni di servizio, avevano inserito anche l'anno che adesso viene contestato. E oggi dicono che è stato fatto per mero errore e che la realtà è che quel periodo è stato omesso nella domanda di computo, per cui quell'anno non lo possono considerare ai fini della pensione. In questa situazione a mia madre mancherebbero 2 mesi e 5 giorni. Tra l'altro, all'epoca mia madre aveva commesso anche un altro errore, nella domanda non aveva inserito esplicitamente i periodi estivi di servizio effettivamente prestato con retribuzione estiva. Per cui, nel computo non furono calcolati neppure quei contributi versati. A quest'ora gli anni di contribuzione sarebbero di oltre 43 anni.
Ora stiamo aspettando la risposta dell'INPS, ma informalmente l'ufficio provinciale INPS ci ha detto che non possiamo fare oggi la domanda di computo perchè la si potrebbe fare almeno due anni prima della richiesta di pensionamento. Al provveditorato, invece, ci hanno detto di non poterla fare avendo già compiuto mia madre 63 anni di età, mentre andrebbe fatta almeno due anni prima del compimento dei 65 anni di età.
In realtà il DPR n. 1092/73, all'art. 147 parla di "almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio". E quest'anno l'età pensionabile è arrivata a 66 anni e 7 mesi. Quindi, perchè i 65 anni, del provveditorato, e perchè il riferimento temporale della richiesta di pensione anziché del limite di età pensionabile, dell'ufficio provinciale dell'INPS? Qualcuno sta dicendo una cavolata. O forse entrambi! Infatti, il nostro è un caso di pensione anticipata, non di vecchiaia, quindi si applicherebbe il secondo comma, che dice: "Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione". O mi sbaglio?
Ora, in attesa della risposta ufficiale dell'INPS sulla richiesta di pensionamento, ci stiamo chiedendo, appunto, se poter fare la domanda di computo del periodo di servizio contestato.
La situazione è complessa e delicata. Tra l'altro, in questi giorni la Scuola sta procedendo alla formulazione delle liste degli insegnanti.. Sarebbe assurdo rimanere fuori dall'organico e senza pensione. Ma questo lo si evita, secondo il provveditorato, ritirando la richiesta di pensione fatta a loro. Non quella ufficiale fatta all'INPS, dicono, per la quale si continua ad aspettare la risposta.
Non sono un esperto ma spero di essere stato sufficientemente chiaro. Mi auguro qualcuno possa aiutarmi a fare chiarezza e ad individuare una via d'uscita. Grazie!
Vins22- Messaggi : 8
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