Supplenze su posti di potenziamento
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Supplenze su posti di potenziamento
Vorrei sapere se per l'a.s 2016/17 potranno essere assegnate supplenze su posti di potenziamento : 1)ad esempio un posto di potenziamento rimane vacante : potrà essere coperto con incarico al 30 /06 da gae o da gi? 2) Un potenziatore è in malattia o maternità potrà essere sostituito?
Lo chiedo in virtù di quanto leggo all' art 95 della legge 107 "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti
per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti
per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di
contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico
2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui
all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non
sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o
assegnazione provvisoria."
Lo chiedo in virtù di quanto leggo all' art 95 della legge 107 "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti
per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti
per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di
contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico
2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui
all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non
sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o
assegnazione provvisoria."
tanganika- Messaggi : 2970
Data d'iscrizione : 08.09.11
Re: Supplenze su posti di potenziamento
La mia interpretazione è che eventuali posti o spezzoni di potenziamento rimasti scoperti saranno disponibili per incarichi a tempo determinato fino al 30 giugno. Eventuali assenze di personale che ha tutto o parte dell'orario nel potenziamento non potranno invece essere coperte con supplenze temporanee se non limitatamente al numero di ore di cattedra.
Faccio degli esempi.
Posto di potenziamento con titolare e residuo di 10 ore di organico di diritto. Per garantire la continuità didattica il dirigente scolastico assegnerà certamente le 10 ore di cattedra al titolare del posto di potenziamento in quanto stabilmente in organico nella scuola. Chi riceverà l'incarico al 30 giugno per lo spezzone di 10 ore sarà di fatto impiegato nel potenziamento.
Posto di potenziamento assegnato ad una scuola per salvare un perdente posto. Il titolare farà ad esempio un orario di 12 ore di cattedra e 6 di potenziamento. Altre 12 ore di potenziamento saranno assegnate con incarico al 30 giugno. Se il titolare della cattedra 12+6 dovesse ammalarsi, si potrà nominare il supplente temporaneo solo per le 12 ore di cattedra effettiva, mentre le 6 ore di potenziamento resteranno scoperte fino al ritorno del titolare.
Faccio degli esempi.
Posto di potenziamento con titolare e residuo di 10 ore di organico di diritto. Per garantire la continuità didattica il dirigente scolastico assegnerà certamente le 10 ore di cattedra al titolare del posto di potenziamento in quanto stabilmente in organico nella scuola. Chi riceverà l'incarico al 30 giugno per lo spezzone di 10 ore sarà di fatto impiegato nel potenziamento.
Posto di potenziamento assegnato ad una scuola per salvare un perdente posto. Il titolare farà ad esempio un orario di 12 ore di cattedra e 6 di potenziamento. Altre 12 ore di potenziamento saranno assegnate con incarico al 30 giugno. Se il titolare della cattedra 12+6 dovesse ammalarsi, si potrà nominare il supplente temporaneo solo per le 12 ore di cattedra effettiva, mentre le 6 ore di potenziamento resteranno scoperte fino al ritorno del titolare.
Ospite- Ospite
Re: Supplenze su posti di potenziamento
Grazie per la risposta , ma , riflettendo, credo che in ogni caso anche le ore di potenziamento debbano essere coperte (le 6 h dell'ultimo esempuo che hai fatto) perchè se è vero che il potenziamento è legato ad esempio ad un progetto (ossia in quelle 6 h deve essere portato avanti un progetto) se non si nomina il supplente il progetto non va avanti. Che ne pensi?Giancarlo Dessì ha scritto:La mia interpretazione è che eventuali posti o spezzoni di potenziamento rimasti scoperti saranno disponibili per incarichi a tempo determinato fino al 30 giugno. Eventuali assenze di personale che ha tutto o parte dell'orario nel potenziamento non potranno invece essere coperte con supplenze temporanee se non limitatamente al numero di ore di cattedra.
Faccio degli esempi.
Posto di potenziamento con titolare e residuo di 10 ore di organico di diritto. Per garantire la continuità didattica il dirigente scolastico assegnerà certamente le 10 ore di cattedra al titolare del posto di potenziamento in quanto stabilmente in organico nella scuola. Chi riceverà l'incarico al 30 giugno per lo spezzone di 10 ore sarà di fatto impiegato nel potenziamento.
Posto di potenziamento assegnato ad una scuola per salvare un perdente posto. Il titolare farà ad esempio un orario di 12 ore di cattedra e 6 di potenziamento. Altre 12 ore di potenziamento saranno assegnate con incarico al 30 giugno. Se il titolare della cattedra 12+6 dovesse ammalarsi, si potrà nominare il supplente temporaneo solo per le 12 ore di cattedra effettiva, mentre le 6 ore di potenziamento resteranno scoperte fino al ritorno del titolare.
tanganika- Messaggi : 2970
Data d'iscrizione : 08.09.11
Re: Supplenze su posti di potenziamento
Il tuo ragionamento non fa una grinza, ma non è previsto dalla legge.
Ospite- Ospite
Re: Supplenze su posti di potenziamento
Giancarlo puoi citarmi il comma della legge a cui fai riferimento? art 95 della legge 107 "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i postiGiancarlo Dessì ha scritto:Il tuo ragionamento non fa una grinza, ma non è previsto dalla legge.
per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti
per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di
contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico
2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui
all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non
sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o
assegnazione provvisoria." Interpreti questo punto che ho citato io?
tanganika- Messaggi : 2970
Data d'iscrizione : 08.09.11
Re: Supplenze su posti di potenziamento
tanganika ha scritto:Giancarlo puoi citarmi il comma della legge a cui fai riferimento? art 95 della legge 107 "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i postiGiancarlo Dessì ha scritto:Il tuo ragionamento non fa una grinza, ma non è previsto dalla legge.
per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti
per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di
contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico
2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui
all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non
sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o
assegnazione provvisoria." Interpreti questo punto che ho citato io?
Esatto.
La chiave è proprio nel periodo che metto in grassetto: A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria.
In sostanza, un posto o uno spezzone di potenziamento può essere coperto da un incarico al 30 giugno (posto disponibile perché confluito nell'organico di fatto), ma non può essere coperto da un incarico di supplenza temporanea (in sostituzione di un docente che ricopre già quell'incarico).
Ospite- Ospite
Re: Supplenze su posti di potenziamento
Giancarlo Dessì ha scritto:tanganika ha scritto:Giancarlo puoi citarmi il comma della legge a cui fai riferimento? art 95 della legge 107 "A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i postiGiancarlo Dessì ha scritto:Il tuo ragionamento non fa una grinza, ma non è previsto dalla legge.
per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti
per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di
contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico
2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui
all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non
sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o
assegnazione provvisoria." Interpreti questo punto che ho citato io?
Esatto.
La chiave è proprio nel periodo che metto in grassetto: A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria.
In sostanza, un posto o uno spezzone di potenziamento può essere coperto da un incarico al 30 giugno (posto disponibile perché confluito nell'organico di fatto), ma non può essere coperto da un incarico di supplenza temporanea (in sostituzione di un docente che ricopre già quell'incarico).
perché 30 giugno il potenziamento se è un posto di diritto?
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 59
Località : milano
Re: Supplenze su posti di potenziamento
Al 30 giugno se è spezzone residuo altrimenti al 31 agosto se è cattedra completa vacante
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Supplenze su posti di potenziamento
giovanna onnis ha scritto:Al 30 giugno se è spezzone residuo altrimenti al 31 agosto se è cattedra completa vacante
infatti, la cattedra di potenziamento è diritto se vacante e disponibile, è fatto se non vacante
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 59
Località : milano
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