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Messaggio Da francesca corrado Sab Ago 13, 2011 12:33 pm

Gentile Lalla avrei un quesito molto importante da porti e spero che mi risponda al piu' presto. Il 26 luglio ho avuto un incontro a l tribubale della mia citta' per una adozione, eravamo 4 coppie , ora dovro' aspettare per fine agosto quando la commissione si riunira' per stabilire quale sara' la coppia piu' idonea . Ora il punto e' questo sicuramente quest'anno passero' di ruolo in un'altra citta', ma se il tribunale mi dovesse convocare e assegnarmi il bambino come posso fare , ho saputo che posso chiedere maternita' 3 mesi dopo l'ingresso del bimbo a casa , ma se il bambino arriva a settembre come faro', non posso lasciarlo, rischio di perdere tutto,sono confusa ,

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Messaggio Da giulia boffa Sab Ago 13, 2011 1:16 pm

http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Lavoro/Dossier/fin2008/GL_2_2008_Massara.pdf
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Messaggio Da B612 Dom Ott 30, 2011 5:07 pm

che i benefici legati all'assenza per malattia del bambino adottato decorrono dall'ingresso in famiglia e non dall'età anagrafica (finoa 8 anni)?
potreste indicarmi la norma di rifermento
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Messaggio Da giulia boffa Dom Ott 30, 2011 5:09 pm

http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Lavoro/Dossier/fin2008/GL_2_2008_Massara.pdf
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Messaggio Da B612 Dom Ott 30, 2011 5:21 pm

giulia boffa ha scritto:http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Lavoro/Dossier/fin2008/GL_2_2008_Massara.pdf

grazie giulia, ho postato qua perchè avevo preso visione del documento già postato un po' più su da te.
io parlo del congedi per malattia del figlio adottato/affidato... in genere tale congedo è fruibile fino all'ottavo anno di età.
Anche in questo caso gli otto anni si calcolano dall'ingresso in famiglia del bambino, a prescindere dall'eta'?
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Messaggio Da giulia boffa Dom Ott 30, 2011 5:29 pm

congedo per assistere figlio disabile?
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Ott 30, 2011 5:34 pm

Credo si riferisca alla malattia.

Ciascun genitore adottivo o affidatario durante la malattia del figlio ha diritto al congedo dal lavoro.Fino ai 6 anni di età alternativamente e senza limiti temporali.

Dai 6 agli 8 anni il congedo si riduce a 5 giorni l’anno.

Se all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, spettano congedi per 5 giorni all’anno nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia.
Per i trattamenti valgono le stesse norme citate per i genitori naturali.
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Messaggio Da B612 Dom Ott 30, 2011 5:58 pm

Paolo1974 ha scritto:Credo si riferisca alla malattia.

Ciascun genitore adottivo o affidatario durante la malattia del figlio ha diritto al congedo dal lavoro.Fino ai 6 anni di età alternativamente e senza limiti temporali.

Dai 6 agli 8 anni il congedo si riduce a 5 giorni l’anno.

Se all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, spettano congedi per 5 giorni all’anno nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia.
Per i trattamenti valgono le stesse norme citate per i genitori naturali.

si, grazie mille Paolo
si chiamano proprio "Congedo per malattia del figlio" o anche si usa dire "assenza per malattia del bambino"
http://www.gildavenezia.it/normativa/schede/congedo_malattia_figlio.pdf
Per il bambino di età da 3 a 8 anni, spetta, per ciascun genitore alternativamente, fino a 5 giorni lavorativi all’anno per ogni anno di età del bambino.

na dove trovo un riferimento normativo che stabilisce che a prescindere dall'età anagrafica, spetta tale istituto se il bambino ha più di 8 anni entro i 12 anni all'atto dell'affidamento/adozione?
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Ott 30, 2011 6:11 pm

per la malattia non ci sono state modifiche

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ART 50)


Capo VII
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Art. 47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 48.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Art. 49.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all’articolo 25.

2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, commi 3, 4 e 5.

Art. 50.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.

2. Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell’ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2.
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Messaggio Da B612 Dom Ott 30, 2011 6:18 pm

grazie di cuore
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