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sospensione per chi non si vaccina

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Messaggio Da donadoni Lun Gen 03, 2022 7:27 pm

scusate ma la mia segreteria non sa da quando deve sospendere un collega che ha presentato impegnativa per il vaccino poi non l'ha fatto e oggi dichiara di non volerlo fare da quando parte la sospensione ? è retroattiva dal 15? o dal momento che dichiara che non si vuol vaccinare? non trovo giusto che per questa furbaa il collega percepisca stipendio e punteggio fino al 3 gennaio

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Messaggio Da gugu Lun Gen 03, 2022 7:32 pm

A mio avviso dal momento in cui non si è sottoposta al vaccino senza motivazioni valide per una proroga fino ai 20 giorni dal ricevimento dell'avviso.
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Messaggio Da donadoni Lun Gen 03, 2022 7:35 pm

quindi gugu a questa gli verrà pagato tutto il mese di dicembre e un pezzo di gennaio compresa la 13esima e attribuito il punteggio? allucinante non lo trovo giusto

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Messaggio Da gugu Lun Gen 03, 2022 7:39 pm

D'altra parte il termine dei 20 giorni è stato indicato dal Governo.
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Messaggio Da Gianfranco Lun Gen 03, 2022 7:45 pm

La procedura è quella prevista dall'art. 4-ter del DL 44/2021 (che riporto). Se entro i 3 giorni dalla data prevista per la vaccinazione non viene prodotta attestazione di vaccinazione, scatta la sospensione. Non c'è nulla che faccia ritenere ad un effetto retroattivo né è giuridicamente sostenibile la privazione dello stipendio per dei giorni in cui il lavoratore ha regolarmente prestato servizio

In  caso  di presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
all'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione   della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa,   senza   conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti  la  retribuzione  ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Gianfranco
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Messaggio Da gugu Lun Gen 03, 2022 9:21 pm

Corto Circuito ha scritto:Se sarò obbligato al vaccino, mi licenzio.
Poi faccio il vaccino e mi prendo un'altra supplenza più lunga ;-)
Se vogliamo giocare, giochiamo.

Col vaccino dovresti fare anche un ripasso del regolamento delle supplenze.
gugu
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Messaggio Da gugu Lun Gen 03, 2022 9:22 pm

Gianfranco ha scritto:La procedura è quella prevista dall'art. 4-ter del DL 44/2021 (che riporto). Se entro i 3 giorni dalla data prevista per la vaccinazione non viene prodotta attestazione di vaccinazione, scatta la sospensione. Non c'è nulla che faccia ritenere ad un effetto retroattivo né è giuridicamente sostenibile la privazione dello stipendio per dei giorni in cui il lavoratore ha regolarmente prestato servizio

In  caso  di presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
all'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione   della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa,   senza   conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti  la  retribuzione  ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Quindi il periodo massimo diventa 5+20+3?
In questi tre giorni il docente potrebbe comunque accedere all'istituto facendo il tampone, pur sapendo di non aver rispettato l'obbligo di vaccinazione entro i 20 giorni?
gugu
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Messaggio Da Gianfranco Lun Gen 03, 2022 9:51 pm

gugu ha scritto:
Gianfranco ha scritto:La procedura è quella prevista dall'art. 4-ter del DL 44/2021 (che riporto). Se entro i 3 giorni dalla data prevista per la vaccinazione non viene prodotta attestazione di vaccinazione, scatta la sospensione. Non c'è nulla che faccia ritenere ad un effetto retroattivo né è giuridicamente sostenibile la privazione dello stipendio per dei giorni in cui il lavoratore ha regolarmente prestato servizio

In  caso  di presentazione  di   documentazione   attestante   la   richiesta   di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano  l'interessato  a
trasmettere immediatamente e comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
all'obbligo  vaccinale.  In  caso  di  mancata  presentazione   della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  e  ne  danno
immediata   comunicazione   scritta   all'interessato.   L'atto    di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto  di  svolgere  l'attivita'  lavorativa,   senza   conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti  la  retribuzione  ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Quindi il periodo massimo diventa 5+20+3?
In questi tre giorni il docente potrebbe comunque accedere all'istituto facendo il tampone, pur sapendo di non aver rispettato l'obbligo di vaccinazione entro i 20 giorni?
Dalla lettura del testo ritengo di sì
Gianfranco
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Messaggio Da Ciope1981 Lun Gen 03, 2022 10:12 pm

Corto Circuito ha scritto:
In che senso? Non posso licenziarmi? Non mi pare.
Le chiamate sono tutte da GI
L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.

Ciope1981

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