sospensione per chi non si vaccina
5 partecipanti
sospensione per chi non si vaccina
scusate ma la mia segreteria non sa da quando deve sospendere un collega che ha presentato impegnativa per il vaccino poi non l'ha fatto e oggi dichiara di non volerlo fare da quando parte la sospensione ? è retroattiva dal 15? o dal momento che dichiara che non si vuol vaccinare? non trovo giusto che per questa furbaa il collega percepisca stipendio e punteggio fino al 3 gennaio
donadoni- Messaggi : 3392
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : toscana
Re: sospensione per chi non si vaccina
A mio avviso dal momento in cui non si è sottoposta al vaccino senza motivazioni valide per una proroga fino ai 20 giorni dal ricevimento dell'avviso.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: sospensione per chi non si vaccina
quindi gugu a questa gli verrà pagato tutto il mese di dicembre e un pezzo di gennaio compresa la 13esima e attribuito il punteggio? allucinante non lo trovo giusto
donadoni- Messaggi : 3392
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : toscana
Re: sospensione per chi non si vaccina
D'altra parte il termine dei 20 giorni è stato indicato dal Governo.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: sospensione per chi non si vaccina
La procedura è quella prevista dall'art. 4-ter del DL 44/2021 (che riporto). Se entro i 3 giorni dalla data prevista per la vaccinazione non viene prodotta attestazione di vaccinazione, scatta la sospensione. Non c'è nulla che faccia ritenere ad un effetto retroattivo né è giuridicamente sostenibile la privazione dello stipendio per dei giorni in cui il lavoratore ha regolarmente prestato servizio
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno
immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno
immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: sospensione per chi non si vaccina
Corto Circuito ha scritto:Se sarò obbligato al vaccino, mi licenzio.
Poi faccio il vaccino e mi prendo un'altra supplenza più lunga ;-)
Se vogliamo giocare, giochiamo.
Col vaccino dovresti fare anche un ripasso del regolamento delle supplenze.
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: sospensione per chi non si vaccina
Gianfranco ha scritto:La procedura è quella prevista dall'art. 4-ter del DL 44/2021 (che riporto). Se entro i 3 giorni dalla data prevista per la vaccinazione non viene prodotta attestazione di vaccinazione, scatta la sospensione. Non c'è nulla che faccia ritenere ad un effetto retroattivo né è giuridicamente sostenibile la privazione dello stipendio per dei giorni in cui il lavoratore ha regolarmente prestato servizio
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno
immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Quindi il periodo massimo diventa 5+20+3?
In questi tre giorni il docente potrebbe comunque accedere all'istituto facendo il tampone, pur sapendo di non aver rispettato l'obbligo di vaccinazione entro i 20 giorni?
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: sospensione per chi non si vaccina
Dalla lettura del testo ritengo di sìgugu ha scritto:Gianfranco ha scritto:La procedura è quella prevista dall'art. 4-ter del DL 44/2021 (che riporto). Se entro i 3 giorni dalla data prevista per la vaccinazione non viene prodotta attestazione di vaccinazione, scatta la sospensione. Non c'è nulla che faccia ritenere ad un effetto retroattivo né è giuridicamente sostenibile la privazione dello stipendio per dei giorni in cui il lavoratore ha regolarmente prestato servizio
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di
vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a
trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento
all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della
documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al
comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno
immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal
diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Quindi il periodo massimo diventa 5+20+3?
In questi tre giorni il docente potrebbe comunque accedere all'istituto facendo il tampone, pur sapendo di non aver rispettato l'obbligo di vaccinazione entro i 20 giorni?
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: sospensione per chi non si vaccina
L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.Corto Circuito ha scritto:
In che senso? Non posso licenziarmi? Non mi pare.
Le chiamate sono tutte da GI
Ciope1981- Messaggi : 3540
Data d'iscrizione : 13.02.14
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