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Immessi in ruolo con decorrenza economica 01/09/2012

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Messaggio Da circo Mer Feb 15, 2012 8:43 pm

Promemoria primo messaggio :

Oggi finalemnte è uscito il rissuntino delle nomine di Verona e ci sono delle cose che non capisco.
Si tratta di nomine da GM del concorso del 1999.
A fianco di alcuni nomi senza sede è scritto: Comm. Acta - posto accantonato
A fianco di altri sempre senza sede è scritto decorrenza economica 01/09/2012 e cercando in internet alcuni di questi nomi ho trovato che sono in GE di altre province e che la fanno supplenza o che al momento fanno tutt'altro lavoro (aziende private).
Cosa faranno queste persone, dovranno prendere il ruolo il prossimo anno o possono aspettare fino al prossimo anno per decidere. Non capisco.

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Mar 01, 2012 5:00 pm

Il contratto sulla mobilità stabilisce solo chi rientra nei 5 anni e chi no. Ovvero nominati 2011 e nominati decorrenza 2010. A tutt'oggi, nonostante qualcosa sia trapelata informalmente durante gli incontri sulla mobilità, non si sa quale significato attribuirà il Miur a "servizio effettivo". Un conto infatti è stabilire chi rientra nella vecchia normativa, 3 anni, e chi nella nuova, 5 anni. Un altro sarà stabilire quali assenze per chi è stato nominato nel 2011 può o non può fare per rientrare nel "servizio effettivo". Sono quindi due cose differenti. Infatti la domanda ricorrente fra i nominati 2011 è: un 'aspettativa, la malattia, un dottorato, la maternità rientrano nel servizio effettivo? Cosa dobbiamo intendere per servizio effettivo? Stiamo aspettando che il
Miur si decida a chiarirlo. Quindi il contratto, se si è capito a cosa Giulia si riferisce, non lo dice. Si limita nel dire che chi rientra nel 2011 dovrà svolgere 5 anni di effettivo servizio. Ciò invece non riguarda chi è nominato 2010. Punto. Quindi ciò che dice Giulia non è così astruso, se sappiamo leggere il contratto e sappiamo di essere in attesa di un segno dal ministero che ci dica questo "effettivo servizio" come dobbiamo intenderlo. Non dimentichiamo che questo aspetto dei 5 anni è stato sbandierato ma mai chiarito. A ciò si aggiunge, per chi mastica un po' legislazione scolastica, che lo stesso istituto giuridico che può essere la materità, l aspettativa non retribuita piuttosto che un mandato parlamentare può essere servizio effettivo per una cosa, per esempio punteggio per le Ge o anzianità di carriera, e non esserlo per altre cose, per esempio 180 gg per il periodo di prova. Quindi secondo me dobbiamo solo aspettare.
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Messaggio Da cannata Gio Mar 01, 2012 5:25 pm

la decorrenza giuridica è un conto, l'effettivo servizio un altro

"«I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità».

quello che sottolinei tu e quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11 legge che viene superata dal contratto di mobilità che la disciplina nel dettaglio difatti ti ricordo che i sindacati prima di firmare il contratto di mobilità definitivo hanno atteso che l'avvocatura dello stato si esprimesse in merito al quesito posto dal MIUR se tale vincolo esisteva anche per gli immessi retrodatati. a seguito del parere dell'Avvocatura dello Stato non si cambiò la legge n. 106/11 ma questo è stato inserito nel contratto di mobilità che di fatto in quanto normativa di dettaglio e successiva alla legge n. 106/11 la modifica. Con questo voglio dire che non devi più guardare la legge n. 106/11 in quanto la mobilità a far data dall'ordinanza ministeriale sarà disciplinata nel dettaglio da quest'ultima.
altra cosa il dubbio e hai tu te lo scioglie proprio il contratto sulla mobilità ed esattamente quella parte che ha messo in evidenza aurum77 ovvero
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale
docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno
scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia
per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
se fosse come dici tu la norma dovrebbe così recitare "per un quinquennio a far data dalla effettiva immissione in ruolo o a far data dalla decorrenza economica"
Il tuo dubbio dovrebbe essere stato eliminato dalla lettura del contratto di mobilità. Ti ricordo inoltre che quando è stata emanata la legge 106/11 tutti hanno detto (sindacati e non) che prima di allarmarsi si doveva attendere il contratto di mobilità in quanto solo quest'ultimo avrebbe veramente regolato la materia.
Spero proprio che adesso i tuoi dubbi siano scomparsi

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Mar 01, 2012 6:49 pm

In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Sono d'accordo e condivido, avendo seguito da vicino gli incontri questo della retrodatazione è stata fortemente voluta.

Quello che però dico, e cosa sulla quale bisognerebbe soffermarsi, è che il confronto che fai tra "per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo." e "per un quinquennio a far data dalla effettiva immissione in ruolo o a far data dalla decorrenza economica", non ha nessuna importanza se ci soffermiamo sull'"effettivo servizio".

Nel senso che l'una o l'altra dicitura (la prima è quella ovviamente a cui fare riferimento) non dice altro che da quando partono i 5 anni prima di poter chiedere il trasferimento, appunto dalla decorrenza giuridica.

Cioè un docente che è stato immesso giuridicamente nel 2011 e uno che invece è stato immesso effettivamente, quindi con nomina giuridica ed economica, sempre nel 2011, hanno sempre il quinquennio davanti, senza nessuna differenza. Questo è quindi "dopo quando" possono chiedere il trasferimento.

Ma poi c'è il quanto, cioè il servizio effettivo.

ART. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge 12.7.2011, n.106

Il comma 21 prevede che "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".

E' questo il punto ora da approfondire.

Ammettiamo che un docente con servizio economico ed effettivo nel 2011 ha preso per tutto l'anno un'aspettativa non retribuita, e invece un docente con sola nomina giuridica ha svolto una supplenza per tutto l'anno nella sua provincia, è per tutte e due servizio effettivo e quindi sono sempre 5 anni prima di aspettare il trasferimento?

Oppure due docenti nominati giuridicamente 2011, l'uno svolge il servizio e l'altro no. Ai fini del quinquennio, punto di partenza per tutti e due, è per tutti e due "effettivo servizio"?

Tutte e due partono alla pari, cioè devono aspettare i 5 anni, ma poi è il servizio effettivo che farà la differenza. E secondo me vi siete soffermati troppo sulla decorrenza giuridica e poco su questo aspetto.

Per tutti i nominati nel 2011, giuridicamente o "effettivamente", sarà ora questo il tasto dolente. Meno servizio effettivo faccio e più i 5 anni si "allungano".

Bisogna quindi riflettere sul servizio effettivo e se questo vale anche per chi ha nomina giuridica, e magari non ha svolto nessun servizio.

E' questo il nodo da chiarire, fermo restando che è chiaro a tutti da quando parte il conteggio de 5 anni.

Ripeto, stiamo attendendo che il miur ce lo dica.

Se poi siete sicuri che nomina giuridica equivalga ad effettivo servizio, ben venga.
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Messaggio Da MaryJoly Gio Mar 01, 2012 11:41 pm


Ad agosto, se sono di ruolo GIURIDICAMENTE dal 2011/12, NON saranno più in GE da nessuna parte. Come ogni anno in GE (fra giugno e luglio) non appariranno più quelli di ruolo (anche se economico dal 2012) perchè cancellati. Il ruolo giuridico vale a tutti gli effetti; dovranno quindi prendere servizio nella "provincia assegnata" e potranno chiedere trasferimento o assegnazione provvisoria "fuori provincia" fra 4 anni e non fra 5. Valgono infatti gli anni giuridici e !... ormai... 1 (questo in corso) è passato. A marzo di QUEST'anno dovranno chiedere la sede definitiva (in mancanza di richiesta verrà assegnata d'ufficio).
Dopo il 31 agosto (teorico) non sono i docenti a rimandare, per quel che so io, bensì i tempi "inoltrati" a decretare la nomina solo giuridica.
P.S.: Dal 2011/12 anche coloro che avevano diritto a essere in GE in 2 (DUE) province, una volta accettato il ruolo, vengono depennati (per l'anno successivo al ruolo, anche solo giuridico) in TUTTE le GE; ovviamente conservano diritto a rimanere in eventuali graduatorie di merito "fino all'arrivo del loro turno".[/quote]

...e adesso mi prende il panico! Scusate, per svariati motivi, ho rifiutato l'immissione in ruolo da GM infanzia, perchè ormai vivo e lavoro nella scuola primaria in altra provincia, nella quale sono in buona posizione.
Mi avevano detto, al momento della rinuncia, che non sarei stata cancellata dalle GE....
Leggendo queste parole mi è assalito il panico....ma sarò cancellata anche avendo rinunciato????

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Messaggio Da mariella71 Ven Mar 02, 2012 1:49 am

Ho letto l'O.M. sulla mobilità. L'art3 comma 3 recita:"Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art. 5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 14 marzo 2012 ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento." Non ho capito bene! Io, per esempio, sono di ruolo nella scuola media ma ad Ottobre ho avuto l'immissione in ruolo nella classe di concorso A050 con decorrenza giuridica 2011 ed economica 2012, sono vincitrice di concorso a cattedra. Che significa??? Devo presentare una domanda il 14 Marzo? prima della mobilità? Credo di aver capito così..... Quancuno sa darmi una risposta? Grazie

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Messaggio Da giulia boffa Ven Mar 02, 2012 3:38 am

MaryJoly ha scritto:
Ad agosto, se sono di ruolo GIURIDICAMENTE dal 2011/12, NON saranno più in GE da nessuna parte. Come ogni anno in GE (fra giugno e luglio) non appariranno più quelli di ruolo (anche se economico dal 2012) perchè cancellati. Il ruolo giuridico vale a tutti gli effetti; dovranno quindi prendere servizio nella "provincia assegnata" e potranno chiedere trasferimento o assegnazione provvisoria "fuori provincia" fra 4 anni e non fra 5. Valgono infatti gli anni giuridici e !... ormai... 1 (questo in corso) è passato. A marzo di QUEST'anno dovranno chiedere la sede definitiva (in mancanza di richiesta verrà assegnata d'ufficio).
Dopo il 31 agosto (teorico) non sono i docenti a rimandare, per quel che so io, bensì i tempi "inoltrati" a decretare la nomina solo giuridica.
P.S.: Dal 2011/12 anche coloro che avevano diritto a essere in GE in 2 (DUE) province, una volta accettato il ruolo, vengono depennati (per l'anno successivo al ruolo, anche solo giuridico) in TUTTE le GE; ovviamente conservano diritto a rimanere in eventuali graduatorie di merito "fino all'arrivo del loro turno".

...e adesso mi prende il panico! Scusate, per svariati motivi, ho rifiutato l'immissione in ruolo da GM infanzia, perchè ormai vivo e lavoro nella scuola primaria in altra provincia, nella quale sono in buona posizione.
Mi avevano detto, al momento della rinuncia, che non sarei stata cancellata dalle GE....
Leggendo queste parole mi è assalito il panico....ma sarò cancellata anche avendo rinunciato????[/quote]

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Messaggio Da giulia boffa Ven Mar 02, 2012 3:40 am

mariella71 ha scritto:Ho letto l'O.M. sulla mobilità. L'art3 comma 3 recita:"Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art. 5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 14 marzo 2012 ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento." Non ho capito bene! Io, per esempio, sono di ruolo nella scuola media ma ad Ottobre ho avuto l'immissione in ruolo nella classe di concorso A050 con decorrenza giuridica 2011 ed economica 2012, sono vincitrice di concorso a cattedra. Che significa??? Devo presentare una domanda il 14 Marzo? prima della mobilità? Credo di aver capito così..... Quancuno sa darmi una risposta? Grazie

no, devi presentarla come tutti; questa è per chi deve rientrare al ruolo dopo un distacco, cioè in servizio come insegnante dopo aver lavorato al provveditorato in qualche progetto ad esempio
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Messaggio Da aurum77 Ven Mar 02, 2012 7:26 am

MaryJoly ha scritto:


...e adesso mi prende il panico! Scusate, per svariati motivi, ho rifiutato l'immissione in ruolo da GM infanzia, perchè ormai vivo e lavoro nella scuola primaria in altra provincia, nella quale sono in buona posizione.
Mi avevano detto, al momento della rinuncia, che non sarei stata cancellata dalle GE....
Leggendo queste parole mi è assalito il panico....ma sarò cancellata anche avendo rinunciato????

No, NON sarai cancellata per aver rifiutato il ruolo "da GM".

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Messaggio Da aurum77 Ven Mar 02, 2012 7:36 am

cannata ha scritto: Con questo voglio dire che non devi più guardare la legge n. 106/11 in quanto la mobilità a far data dall'ordinanza ministeriale sarà disciplinata nel dettaglio da quest'ultima.
altra cosa il dubbio e hai tu te lo scioglie proprio il contratto sulla mobilità ed esattamente quella parte che ha messo in evidenza aurum77 ovvero
...

Cogli l'essenza delle cose. Il punto è: l'ha segnalato aurum...
incredibile! Quando accade... c'è chi dubita dell'EVIDENZA (ovviamente solo quelli che "vivono per questo").

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Messaggio Da giulia boffa Ven Mar 02, 2012 7:41 am

aurum77 ha scritto:
cannata ha scritto: Con questo voglio dire che non devi più guardare la legge n. 106/11 in quanto la mobilità a far data dall'ordinanza ministeriale sarà disciplinata nel dettaglio da quest'ultima.
altra cosa il dubbio e hai tu te lo scioglie proprio il contratto sulla mobilità ed esattamente quella parte che ha messo in evidenza aurum77 ovvero
...

Cogli l'essenza delle cose. Il punto è: l'ha segnalato aurum...
incredibile! Quando accade... c'è chi dubita dell'EVIDENZA (ovviamente solo quelli che "vivono per questo").

Aurum, stimao discutendo di una normativa, e lo faccio solo per capire alcune cose: io credo che la confusione nasca dal fatto che si confonde giuridico con effettivo; il contratto non parla di effettivo, la legge sì. quindi la decorrenza è una cosa, il lavoro durante la decorrenza è un altro. Comunque aspettiamo il MIUR: io spero che sia come dici tu, ma ho forti dubbi e più tu mi parli di decorrenza senza fare riferimento al servizio, più si ingigantiscono
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Messaggio Da luc Ven Mar 02, 2012 4:52 pm

Ma siamo sicuri che il Miur, prima o poi, chiarirà questa questione? Ne dubito fortemente!!! E poi sono tanti i dubbi che dovrebbe chiarire e non solo questo...!!!

luc

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Mar 02, 2012 5:08 pm

luc ha scritto:Ma siamo sicuri che il Miur, prima o poi, chiarirà questa questione? Ne dubito fortemente!!! E poi sono tanti i dubbi che dovrebbe chiarire e non solo questo...!!!

io, e mi fermo qui, credo che a molti docenti non spiacerebbe se il miur non chiarisse questa questione.

Non chiarendola, rimane ciò che dice il contratto senza nessun riferimento all'"effettivo servizio" dichiarato nella legge. Riferimento che molti utenti attenti dichiarano palesemente di disconoscere. Almeno si capisce così da quello che scrivono.
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Messaggio Da MaryJoly Ven Mar 02, 2012 9:48 pm


...e adesso mi prende il panico! Scusate, per svariati motivi, ho rifiutato l'immissione in ruolo da GM infanzia, perchè ormai vivo e lavoro nella scuola primaria in altra provincia, nella quale sono in buona posizione.
Mi avevano detto, al momento della rinuncia, che non sarei stata cancellata dalle GE....
Leggendo queste parole mi è assalito il panico....ma sarò cancellata anche avendo rinunciato????[/quote]

se hai rinunciato non sei cancellata[/quote]

meno male, che respiro di sollievo, quasi mi veniva un infarto!

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Messaggio Da giulia boffa Ven Mar 02, 2012 9:54 pm

Paolo1974 ha scritto:
luc ha scritto:Ma siamo sicuri che il Miur, prima o poi, chiarirà questa questione? Ne dubito fortemente!!! E poi sono tanti i dubbi che dovrebbe chiarire e non solo questo...!!!

io, e mi fermo qui, credo che a molti docenti non spiacerebbe se il miur non chiarisse questa questione.

Non chiarendola, rimane ciò che dice il contratto senza nessun riferimento all'"effettivo servizio" dichiarato nella legge. Riferimento che molti utenti attenti dichiarano palesemente di disconoscere. Almeno si capisce così da quello che scrivono.
se il MIUR non chiarisce, cosa di cui dubito, il non servizio dovrà essere valutato in qualche modo, altrimenti la legge che fine fa? Io sostengo che un contratto debba rispettare i termini di legge, tanto che nel contratto ci sono i 5 anni di blocco, altrimenti se il contratto fosse stato così potente rispetto alla legge , non li avrebbe considerati, ignorandola del tutto : ma nemmeno si può ignorare una cosa sì (l'effettivo servizio) e un'altra no (i 5 anni) :-)
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Messaggio Da aurum77 Sab Mar 03, 2012 8:26 am

aurum77 ha scritto:

"per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo"

E' già SCRITTO qui. Non lo dico io, è il contratto mobilità 2012/13 per quelli entrati in ruolo dal 2011/12 anche giuridicamente. Hai capito?
C'è chi si chiede se il Miur CHIARIRA'...
che cosa? il contenuto del contratto mobilità 2012/13?
Ma non sapete neanche che il contratto (oltre che dai sindacati) è FIRMATO... dal MIUR?
precisamente QUESTA è la firma

" firmato
Luciano Chiappetta e Maria Assunta Palermo".

Forse sarebbe bene non far "confusione" almeno su questo (altro che fingere di credere che "qualcuno" confonda fra effettivo e giuridico)
E' ora di smettere di scrivere messaggi, cancellarli... arrampicarsi sugli specchi.
Fatevelo spiegare da Lalla. Io credo vi aiuti volentieri a capire.

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Mar 03, 2012 8:40 am

aurum77 ha scritto:
aurum77 ha scritto:

"per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo"

E' già SCRITTO qui. Non lo dico io, è il contratto mobilità 2012/13 per quelli entrati in ruolo dal 2011/12 anche giuridicamente. Hai capito?
C'è chi si chiede se il Miur CHIARIRA'...
che cosa? il contenuto del contratto mobilità 2012/13?
Ma non sapete neanche che il contratto (oltre che dai sindacati) è FIRMATO... dal MIUR?
precisamente QUESTA è la firma

" firmato
Luciano Chiappetta e Maria Assunta Palermo".

Forse sarebbe bene non far "confusione" almeno su questo (altro che fingere di credere che "qualcuno" confonda fra effettivo e giuridico)
E' ora di smettere di scrivere messaggi, cancellarli... arrampicarsi sugli specchi.
Fatevelo spiegare da Lalla. Io credo vi aiuti volentieri a capire.

Adesso sì che ti riconosco!

Grazie di essere "tornato"...

Scusa per la confusione che ho fatto. Chiedo scusa. Hai ragione tu. Ora devi farlo capire a Giulia.
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Messaggio Da cannata Sab Mar 03, 2012 11:05 am

se il MIUR non chiarisce, cosa di cui dubito, il non servizio dovrà essere valutato in qualche modo, altrimenti la legge che fine fa? Io sostengo che un contratto debba rispettare i termini di legge, tanto che nel contratto ci sono i 5 anni di blocco, altrimenti se il contratto fosse stato così potente rispetto alla legge , non li avrebbe considerati, ignorandola del tutto : ma nemmeno si può ignorare una cosa sì (l'effettivo servizio) e un'altra no (i 5 anni) :-)
Giulia scusa ma questo tuo ultimo ragionamento va proprio nella direzione opposta di quello che sostieni:
1) la legge 106/11 dice che per i neo assunti vale il blocco dei 5 anni (dopo il parere dell'avvocatura) il blocco è solo per gli immessi dal 2011 è proprio questo punto lo disciplina il contratto di mobilità in quanto in realtà dice una cosa diversa di come era stata pensata ovvero il blocco doveva valere anche per gli immessi del 2010. se il ragionamento che fai tu fosse corretto occorreva cambiare la legge 106/11 in quanto il contratto di mobilità non ne ha la forza ma è di tutta evidenza che dice una cosa difforme dalla legge (anticipo eventuale tua obiezione circa il fatto che vi è un parere del Consiglio di stato ti ricordo che i pareri del consiglio di stato non hanno alcun effetto sull'ordinamento giuridico non sono vincolanti). tutto questo è possibile in quanto il contratto di mobilità è considerata legge di dettaglio.
2) i cinque anni non sono stati ignorati in quanto ripeto il contratto di mobilità displina la legge (in ogni caso non c'era la volontà da parte di nussuno di cambiarla) nel dettaglio è propio nel caso del vincolo dei 5 anni ha disciplinato nel dettaglio che la decorrenza del vincolo è far data dalla decorrenza giuridica altrimenti il contratto avrebbe riportato la dicitura il vincolo è a far data dall'effettiva assunzione in ruolo.
3)ho visto oggi una risposta di Lalla in cui sostiene che per essere sicuri che il vincolo dei 5 anni si riferisce anche alle assegnazioni provvisorie occorrerà aspettare che esca l'ordinanza sulle assegnazioni provvisorie ovvero se sarà riportato quanto disciplinato dalla legge 106/11. Allora Lalla è una sprovveduta come mai potrebbe un ordinanza sulle assegnazioni e utilizzazioni andare contro la legge. Invece quello che dice Lalla è frutto della consapevolezza che nel caso in cui ci fosse la volantà di tutte le parti sindacati e MIUR anche quanto previsto dalla legge potrebbe essere cambito (in tutta sincerità io non credo che questo avvenga).
In Conclusione il contratto di moboilità non è che non disciplina il fatto del servizio effettivo anzi considera l'immissione giuridica come anno di servizio. Le leggi vanno interpretate non troverai mai una legge che disciplini un caso concreto in quanto non potrebbe essere apllicata a tutti LA LEGGE DIFATTI è GENERALE ED ASTRATTA.

cannata

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Messaggio Da aurum77 Lun Mar 05, 2012 4:25 pm

Gentile cannata, complimenti per le tue deduzioni!
Non scherzo. A volte si creano incredibili ambiguità (portare magari per esempio che il contratto valga solo per l'assegnazione della sede definitiva).

La notizia di oggi in home, come Contratto MOBILITA’, riporta giustamente quello del 29.2.2012 quello che VALE ANCHE PER PASSAGGI E TRAFERIMENTI prov. e interprovinciali. Lo dico perchè può apparire agli ingenui un contratto "nuovo rispetto a quello del 29.2".

E’ NUOVA invece la nota MIUR di OGGI, la prot. N. 1682, nella quale, fra l’altro, si RIPETE quanto segue:

“Si ritiene utile richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo su alcune situazioni innovative rispetto all’anno scolastico precedente …
• divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza GIURIDICA della nomina in ruolo, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11. Esclusione dall’applicazione di tale norma per i docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11. Esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI (art. 2);”

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Messaggio Da cannata Lun Mar 05, 2012 7:00 pm

Ti ringranzio aurum77 per i complimenti, mi ripeto per l'ennesima volta la soluzione molte volte si trova sotto gli occhi basta leggere

cannata

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Messaggio Da poseidon Ven Dic 28, 2012 6:52 pm

gugu ha scritto:Chi è entrato con nomina giuridica 2012 ed economica 2013 prenderà servizio il 1 settembre nella sede definitiva chiesta con la mobilità questa primavera. Se già insegnano continueranno a farlo in quella scuola fino a fine anno poi passeranno alla nuova il 1 settembre. Se fanno altro si dovranno licenziare entro il 31 agosto 2012.

Scusa della domanda gugu.
A Firenze sulla A042 pare (perchè non siamo ancora riusciti a reperire gli atti) ci siano state tre immissioni in ruolo da Concorso Ordinario sulla graduatoria del 1990.
Queste tre nomine dovrebbero avvenire con decorrenza giuridica dal 01/09/2012 ed economica 01/09/2013.
E' corretta questa procedura nonostante le nomine riguardassero l'A.S. 2012/2013? Queste tre persone svolgono attualmente altri lavori (non nella scuola) da cui potranno licenziarsi secondo il CSA il 31/08/2013.

Grazie e ciao,
Giovanni.

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Messaggio Da gugu Ven Dic 28, 2012 8:27 pm

poseidon.79 ha scritto:
gugu ha scritto:Chi è entrato con nomina giuridica 2012 ed economica 2013 prenderà servizio il 1 settembre nella sede definitiva chiesta con la mobilità questa primavera. Se già insegnano continueranno a farlo in quella scuola fino a fine anno poi passeranno alla nuova il 1 settembre. Se fanno altro si dovranno licenziare entro il 31 agosto 2012.

Scusa della domanda gugu.
A Firenze sulla A042 pare (perchè non siamo ancora riusciti a reperire gli atti) ci siano state tre immissioni in ruolo da Concorso Ordinario sulla graduatoria del 1990.
Queste tre nomine dovrebbero avvenire con decorrenza giuridica dal 01/09/2012 ed economica 01/09/2013.
E' corretta questa procedura nonostante le nomine riguardassero l'A.S. 2012/2013? Queste tre persone svolgono attualmente altri lavori (non nella scuola) da cui potranno licenziarsi secondo il CSA il 31/08/2013.

Grazie e ciao,
Giovanni.


E' tutto corretto, ogni nomina dopo il 31 agosto slitta all'anno successivo come economica e rimane al 2012 come giuridica.
Le succitate persone si licenzieranno entro il 31 agosto prossimo e prenderanno servizio il 1 settembre.
gugu
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Messaggio Da poseidon Ven Dic 28, 2012 9:02 pm

D'accordissimo. Ma in questo caso sul sito del CSA o in qualche atto ufficiale (potresti per curiosità indicarmi di che tipo) non dovrebbe risultare la cosa?

Grazie mille
Giovanni

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Messaggio Da poseidon Gio Gen 10, 2013 9:05 pm

Salve.
In merito alla situazione in cui mi sono trovato (immissioni in ruolo sulla mia classe non effettuate da Graduatoria ad esaurimento per quest'anno perché il CSA ci ha comunicato che spettano alle graduatorie da Concorso Ordinario), abbiamo appurato che negli ultimi anni alcune nomine, pur spettanti agli iscritti in graduatoria da concorso ordinario, non sono state effettuate perché gli stessi erano irreperibili.
E' possibile quindi ritornare indietro, riscorrendo la graduatoria, se gli stessi a cui erano state destinate negli anni scorsi non erano stati trovati? Cosa dovrebbe accadere se i destinatari di nomina da concorso non vengono trovati? Ci sono in merito riferimenti normativi?

Grazie mille ancora
Giovanni.

poseidon

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Messaggio Da poseidon Gio Gen 17, 2013 10:21 pm

poseidon.79 ha scritto:Salve.
In merito alla situazione in cui mi sono trovato (immissioni in ruolo sulla mia classe non effettuate da Graduatoria ad esaurimento per quest'anno perché il CSA ci ha comunicato che spettano alle graduatorie da Concorso Ordinario), abbiamo appurato che negli ultimi anni alcune nomine, pur spettanti agli iscritti in graduatoria da concorso ordinario, non sono state effettuate perché gli stessi erano irreperibili.
E' possibile quindi ritornare indietro, riscorrendo la graduatoria, se gli stessi a cui erano state destinate negli anni scorsi non erano stati trovati? Cosa dovrebbe accadere se i destinatari di nomina da concorso non vengono trovati? Ci sono in merito riferimenti normativi?

Grazie mille ancora
Giovanni.

Qualcuno sa darmi qualche chiarimento in merito?

poseidon

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