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Lalla, mi aiuti? Spezzone e tempo parziale

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Messaggio Da Baudelaire Mar Giu 26, 2012 4:15 pm

Chiedo scusa per l'apertura di un nuovo topic, ma non so come mettere in evidenza quello che è già aperto, ma che non ha avuto risposta.
Ti chiedo un chiarimento in merito ad una tua affermazione circa la differenza tra spezzone e tempo parziale (lo dici anche nella guida al tempo parziale).
Se sono due cose diverse, che succede per le incompatibilità? Qual è il riferimento preciso per cui uno spezzone inferiore o uguale alle nove ore è o non è tempo parziale?
Un'altra cosa, ammesso che esso corrisponde al tempo parziale e quindi si può esercitare un'altra attività previa autorizzazione, cosa succede se non si chiede l'autorizzazione? Si può avere l'annullamento del contratto?
Grazie e chiedo scusa per l'insistenza.

Baudelaire

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Messaggio Da Baudelaire Mer Giu 27, 2012 4:24 pm

Baudelaire ha scritto:Chiedo scusa per l'apertura di un nuovo topic, ma non so come mettere in evidenza quello che è già aperto, ma che non ha avuto risposta.
Ti chiedo un chiarimento in merito ad una tua affermazione circa la differenza tra spezzone e tempo parziale (lo dici anche nella guida al tempo parziale).
Se sono due cose diverse, che succede per le incompatibilità? Qual è il riferimento preciso per cui uno spezzone inferiore o uguale alle nove ore è o non è tempo parziale?
Un'altra cosa, ammesso che esso corrisponde al tempo parziale e quindi si può esercitare un'altra attività previa autorizzazione, cosa succede se non si chiede l'autorizzazione? Si può avere l'annullamento del contratto?
Grazie e chiedo scusa per l'insistenza.

Forse Lalla non ha letto il topic. C'è qualcun altro ch e può aiutarmi con dei riferimenti normativi? Paolo 1974, mi dai un aiuto?

Baudelaire

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Messaggio Da lallaorizzonte Mer Giu 27, 2012 5:05 pm

sarebbe opportuno esporre bene il caso, invece di disquisire su cosa è tempo parziale e cosa spezzone dato che, ti sarai accorto, il ministero utilizza tali espressioni in maniera un po' complessa e quasi contraddittoria

quindi dobbiamo esaminare il singolo contesto di riferimento

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Messaggio Da Baudelaire Mer Giu 27, 2012 6:08 pm

Il caso è questo: un mio amico da diversi anni ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso un'altra amministrazione (Provincia) per 36 ore settimanali da dividere in cinque giorni, diciamo almeno contrattualmente senza obbligo di orario fisso.
Negli ultimi anni ha accettato degli spezzoni al 30 giugno per 3 ore o 5 ore, solo per maturare il punteggio, comunque al di sotto delle nove ore. Però non ha mai chiesto l'autorizzazione al ds e ha dichiarato di non essere in situazioni di incompatibilità.
Ora qualche collega di graduatoria gli ha fatto notare che non è proprio in regola, quindi stiamo cercando di capire se sarebbe bastata l'autorizzazione del ds (perchè spezzone uguale tempo parziale, quindi ci sarebbe la possibilità di svolgere altra attività) oppure c'era una incompatibilità totale (perchè spezzone diverso da tempo parziale, quindi si applicano tutte le incompatibilità previste dalla normativa, quindi la sua dichiarazione sarebbe falsa).
Il punto è questo: se lo spezzone equivale al tempo parziale mancherebbe solo l'autorizzazione, se non corrisponde al tempo parziale allora ogni attività lavorativa è illegittima e lui avrebbe dichiarato il falso.
In ogni caso, secondo voi rischia la revoca dei contratti e del punteggio maturato?


Ultima modifica di Baudelaire il Mer Giu 27, 2012 10:29 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio Da Baudelaire Mer Giu 27, 2012 6:22 pm

Aggiungo che questa cosa viene ripetuta da circa 4 anni.

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Messaggio Da kikka1980 Ven Giu 29, 2012 9:18 am

Baudelaire ha scritto:Il caso è questo: un mio amico da diversi anni ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso un'altra amministrazione (Provincia) per 36 ore settimanali da dividere in cinque giorni, diciamo almeno contrattualmente senza obbligo di orario fisso.
Negli ultimi anni ha accettato degli spezzoni al 30 giugno per 3 ore o 5 ore, solo per maturare il punteggio, comunque al di sotto delle nove ore. Però non ha mai chiesto l'autorizzazione al ds e ha dichiarato di non essere in situazioni di incompatibilità.
Ora qualche collega di graduatoria gli ha fatto notare che non è proprio in regola, quindi stiamo cercando di capire se sarebbe bastata l'autorizzazione del ds (perchè spezzone uguale tempo parziale, quindi ci sarebbe la possibilità di svolgere altra attività) oppure c'era una incompatibilità totale (perchè spezzone diverso da tempo parziale, quindi si applicano tutte le incompatibilità previste dalla normativa, quindi la sua dichiarazione sarebbe falsa).
Il punto è questo: se lo spezzone equivale al tempo parziale mancherebbe solo l'autorizzazione, se non corrisponde al tempo parziale allora ogni attività lavorativa è illegittima e lui avrebbe dichiarato il falso.
In ogni caso, secondo voi rischia la revoca dei contratti e del punteggio maturato?

Penso che in entrambi i casi ipotizzabili questo docente abbia commesso delle irregolarità non da poco.

kikka1980

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Messaggio Da aurum77 Ven Giu 29, 2012 9:57 am

Baudelaire ha scritto:Il caso è questo: un mio amico da diversi anni ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso un'altra amministrazione (Provincia) per 36 ore settimanali da dividere in cinque giorni, diciamo almeno contrattualmente senza obbligo di orario fisso.
Negli ultimi anni ha accettato degli spezzoni al 30 giugno per 3 ore o 5 ore, solo per maturare il punteggio, comunque al di sotto delle nove ore. Però non ha mai chiesto l'autorizzazione al ds e ha dichiarato di non essere in situazioni di incompatibilità.
...
Il caso che riporti è inficiato da ... "impossibilità di sussistenza".
In altre parole NON può esistere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso un'Aministrazione come la Provincia "con l'indicazione delle ore da svolgere". La definizione stessa di collaborazione coordinata e continuativa ESCLUDE CATEGORICAMENTE un "determinato" quantitativo di ore (settimanali, mensili o annuali che siano).
Dovresti "vedere direttamente" quello che è stato SCRITTO nel "contratto. Di solito si aggiungono VERBALMENTE le ore da svolgere, ma solo per concretizzare la reale forma del rapporto di lavoro (all'atto pratico). Questa forma era un mezzo per dribblare il divieto delle assunzioni in altre forme.
Qualora la Provincia avesse scritto "36 ore settimanali" avrebbe essa stessa VIOLATO le norme.
Pertanto, non potendo esistere un rapporto di collab. coord. e cont. con l'indicazione delle ore da svolgere ed "essendo compatibili" supplenza a tempo determinato nella scuola PUBBLICA e incarico di collaborazione coordinata e continuativa anche nella Pubblica Amministrazione, il tuo collega PUO' CUMULARE.
Il collega doveva informare in forma scritta il DS. Mi permetto di aggiungere che a me sembra minore la colpa di aver "dimenticato" (o volontariamente evitato) di informare rispetto all'incompatibilità a svolgere il duplice incarico, che NON esiste.
Con la riforma del lavoro approvata IERI le collaborazioni... saranno molto più COSTOSE (come contributi)... le regole stanno cambiando.

aurum77

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Messaggio Da kikka1980 Ven Giu 29, 2012 10:02 am

Ma perchè dici che co.co.co. e supplenza sono compatibili?
Le attività di progetto non devono essere autorizzate?

kikka1980

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Messaggio Da aurum77 Ven Giu 29, 2012 4:16 pm

kikka1980 ha scritto:Ma perchè dici che co.co.co. e supplenza sono compatibili...

Perchè mi documento DA ANNI
Perchè informo il DS DA ANNI
NON lo faccio solo io e... perdona... ma mi dispiace che i disinformati parlino e insistano.

P.S.: qualunque patronato è in grado di offrire gratuitamente queste informazioni.
Ricorda: non è contemplato dalla legge che un DS possa dire "sì" e un altro "no" di fronte alla stessa pratica di richiesta/informazione/comunicazione in cui si scriva, NEL MODULO PRESTAMPATO (tanto ne è diffuso l'uso!) che un docente (a tempo det. o a t. indeterminato) intende svolgere una determinata attività a progetto (AGGIUNTIVA!).

aurum77

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Messaggio Da kikka1980 Ven Giu 29, 2012 5:45 pm

aurum77 ha scritto:
kikka1980 ha scritto:Ma perchè dici che co.co.co. e supplenza sono compatibili...

Perchè mi documento DA ANNI
Perchè informo il DS DA ANNI
NON lo faccio solo io e... perdona... ma mi dispiace che i disinformati parlino e insistano.

P.S.: qualunque patronato è in grado di offrire gratuitamente queste informazioni.
Ricorda: non è contemplato dalla legge che un DS possa dire "sì" e un altro "no" di fronte alla stessa pratica di richiesta/informazione/comunicazione in cui si scriva, NEL MODULO PRESTAMPATO (tanto ne è diffuso l'uso!) che un docente (a tempo det. o a t. indeterminato) intende svolgere una determinata attività a progetto (AGGIUNTIVA!).

Scusami, ma forse non ho capito bene... Tu vuoi dire che l'autorizzazione non è necessaria oppure che è obbligatoria e il ds deve autorizzarti?
Il caso prospettato da Baudelaire è quindi un falso problema, cioè il docente ha agito correttamente non informando nessuno e non facendosi autorizzare dal ds?

kikka1980

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Messaggio Da Baudelaire Sab Giu 30, 2012 10:32 am

Confermo il fatto che il contratto riporta il numero di ore.
Spero di avere il parere di uno dei moderatori o di Paolo1974.

Baudelaire

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Messaggio Da aurum77 Sab Giu 30, 2012 7:06 pm

Confermo che, quando riporta il numero di ore, è sbagliato il contratto in quanto tale indicazione è INCOMPATIBILE col contratto a progetto.
Non è certo la prima volta che un ente pubblico sbaglia in questo tipo di contratti.


Il part time "nella scuola", SE VOLONTARIO, ha maggiori limitazioni; te ne indico alcune nel caso possano esserti utili:

Questo è quanto previsto
A dal D.I. 446/97:
art. 4 - comma 2. Lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o comunque di altra attività non ammessa per il personale a tempo pieno comporta, ai sensi dell’art. 1 comma 56, della legge n. 662/96, che il relativo rapporto a tempo parziale non
può venir costituito con orario superiore al 50 per cento di quello previsto per l’analogo personale a tempo
pieno.
art. 7 - comma 1 In ogni caso, la prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere interamente svolta in attività di insegnamento nella classe assegnata, con riferimento all’orario settimanale dello specifico
insegnamento nelle classi medesime
B dall’O.M. 55/98
art. 4 “La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità deve essere almeno pari al 50% dell’orario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la scindibilità dell’orario di cattedra e la salvaguardia del principio dell’unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo i criteri indicati all’art. 7 dell’O.M. 446/97. ...”

Ciao ciao.

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Messaggio Da Baudelaire Lun Lug 02, 2012 3:22 pm

Baudelaire ha scritto:Il caso è questo: un mio amico da diversi anni ha un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso un'altra amministrazione (Provincia) per 36 ore settimanali da dividere in cinque giorni, diciamo almeno contrattualmente senza obbligo di orario fisso.
Negli ultimi anni ha accettato degli spezzoni al 30 giugno per 3 ore o 5 ore, solo per maturare il punteggio, comunque al di sotto delle nove ore. Però non ha mai chiesto l'autorizzazione al ds e ha dichiarato di non essere in situazioni di incompatibilità.
Ora qualche collega di graduatoria gli ha fatto notare che non è proprio in regola, quindi stiamo cercando di capire se sarebbe bastata l'autorizzazione del ds (perchè spezzone uguale tempo parziale, quindi ci sarebbe la possibilità di svolgere altra attività) oppure c'era una incompatibilità totale (perchè spezzone diverso da tempo parziale, quindi si applicano tutte le incompatibilità previste dalla normativa, quindi la sua dichiarazione sarebbe falsa).
Il punto è questo: se lo spezzone equivale al tempo parziale mancherebbe solo l'autorizzazione, se non corrisponde al tempo parziale allora ogni attività lavorativa è illegittima e lui avrebbe dichiarato il falso.
In ogni caso, secondo voi rischia la revoca dei contratti e del punteggio maturato?

Lalla, mi avevi chiesto di spiegare il caso concreto.
Ringrazio i forumisti che sono intervenuti. Spero ora in un pare di voi esperti, soprattutto in merito all'obbligatorietà dell'autorizzazione e di possibili sanzioni.

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Messaggio Da giulia boffa Lun Lug 02, 2012 5:02 pm

premesso che Aurum ti ha risposto correttamente, quindi il tuo collega può completare ti posto questo topic dove troverai altre informazioni

https://www.orizzontescuolaforum.net/t17327p75-secondo-lavoro
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Messaggio Da Baudelaire Lun Lug 02, 2012 6:20 pm

Grazie Giulia per l'indicazione dell'altro topic. Aurum mi ha risposto ma ha fatto riferimento ad un modulo con cui chiedere l'autorizzazione al ds e ha detto che in un certo senso il ds è tenuto a dire di si.
Il punto però qui è un altro: cosa succede se qualcuno svolge un'altra attività lavorativa senza farsi autorizzare?

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Messaggio Da giulia boffa Lun Lug 02, 2012 7:27 pm

riceve una nota disciplinare al massimo, l'importante è che non ci sia incompatibilità
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Messaggio Da greta2010 Ven Lug 06, 2012 1:12 pm

giulia boffa ha scritto:riceve una nota disciplinare al massimo, l'importante è che non ci sia incompatibilità

A me hanno detto che in reatà le sanzioni sono più gravi.
Ammesso che lo spezzone pari o inferiore a 9 ore sia qualificabile come tempo parziale, allora si applica l'art. 1 della legge 662/1996, commi 56 e seguenti.

Vi copio i commi interessati, le sanzioni sono al comma 61.


LEGGE 662/1996 ART.1

56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco.

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Un quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo' essere utilizzata per incentivare la mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilita', per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreche' le prestazioni per le attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti.

62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.

63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.

64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unita'.







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Messaggio Da Baudelaire Dom Lug 22, 2012 3:39 pm

Mah, i pareri sono discordanti. Un sindacalista ha parlato addirittura di dichiarazioni mendaci.
Per il momento il mio collega non ha avuto conseguenze, ma vorrebbe agire correttamente il proprio anno scolastico, ma poichè probabilmente lavorerà nella stessa scuola, teme problemi per il passato e la mancata richiesta dell'autorizzazione.


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