Mancato superamento periodo di prova
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Mancato superamento periodo di prova
Cara Giulia, ti scrivo per chiederti info. Una collega di una mia carissima amica, che lo scorso anno ha ottenuto passaggio di ruolo interprovinciale dalla A043 alla A050, oggi ha sostenuto il colloquio per il cosiddetto periodo di prova e la DS non le ha dato la conferma in ruolo, nonostante lei abbia maturato tutti i 180 giorni (si è assentata tutto l'anno scolastico per tre giorni). La DS che le ha detto che non la "conferma in ruolo" per problemi che avrebbe avuto con i ragazzi delle sue classi e con i genitori degli alunni. Disperata mi dice di chiederti: cosa succederà adesso?
1) dovrà ripetere il periodo di prova? (sempre nella stessa scuola, perchè non ha chiesto nè utilizzo nè assegnazione
2) tornerà al ruolo precedente, cioè sulla A043? Se così fosse su quale sede, visto che lei era titolare a Bergamo e ha ottenuto passaggio di ruolo interprovinciale al Sud (nel frattempo la sua precedente cattedra è stata già data).
Se puoi rispondimi quanto prima.
1) dovrà ripetere il periodo di prova? (sempre nella stessa scuola, perchè non ha chiesto nè utilizzo nè assegnazione
2) tornerà al ruolo precedente, cioè sulla A043? Se così fosse su quale sede, visto che lei era titolare a Bergamo e ha ottenuto passaggio di ruolo interprovinciale al Sud (nel frattempo la sua precedente cattedra è stata già data).
Se puoi rispondimi quanto prima.
alessiomontalto- Messaggi : 470
Data d'iscrizione : 28.06.12
Re: Mancato superamento periodo di prova
Ciao Alessiomontalto questo ti può essere utile per avere risposte ai tuoi quesiti:
La condizione fondamentale per il superamento del periodo di prova, oltre alla positiva valutazione a fine anno dell’apposito Comitato a cui andrà presentata una apposita relazione, è l’aver prestato un servizio effettivo di almeno 180 giorni. A chi è in anno di formazione viene di norma richiesta anche l’effettuazione di alcune lezioni-modello e la frequenza del corso di 40 ore di formazione.
Il non superamento del periodo di prova può avvenire per due diversi motivi:
a) il mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio effettivo;
b) l’esito sfavorevole deliberato dal Comitato di valutazione del servizio.
Nel caso a) il periodo di prova può essere rimandato senza restrizioni temporali, quindi anche per più anni di seguito.
Nel caso b) il periodo di prova potrà essere prorogato (solo una volta e sentito il parere non vincolante della Consiglio del personale del Consiglio scolastico provinciale) e quindi svolto nell’anno scolastico successivo, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Il definitivo non superamento del periodo di prova comporta o la dispensa dal servizio o, qualora il docente provenga da altro ruolo, la restituzione al ruolo di provenienza.
La non frequenza parziale (nei limiti del 30%) o totale delle attività di formazione, se dovuta a cause di forza maggiore e quindi giustificata, non compromette invece il superamento dell’anno di prova.
La condizione fondamentale per il superamento del periodo di prova, oltre alla positiva valutazione a fine anno dell’apposito Comitato a cui andrà presentata una apposita relazione, è l’aver prestato un servizio effettivo di almeno 180 giorni. A chi è in anno di formazione viene di norma richiesta anche l’effettuazione di alcune lezioni-modello e la frequenza del corso di 40 ore di formazione.
Il non superamento del periodo di prova può avvenire per due diversi motivi:
a) il mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio effettivo;
b) l’esito sfavorevole deliberato dal Comitato di valutazione del servizio.
Nel caso a) il periodo di prova può essere rimandato senza restrizioni temporali, quindi anche per più anni di seguito.
Nel caso b) il periodo di prova potrà essere prorogato (solo una volta e sentito il parere non vincolante della Consiglio del personale del Consiglio scolastico provinciale) e quindi svolto nell’anno scolastico successivo, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Il definitivo non superamento del periodo di prova comporta o la dispensa dal servizio o, qualora il docente provenga da altro ruolo, la restituzione al ruolo di provenienza.
La non frequenza parziale (nei limiti del 30%) o totale delle attività di formazione, se dovuta a cause di forza maggiore e quindi giustificata, non compromette invece il superamento dell’anno di prova.
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Mancato superamento periodo di prova
scusate, ma se la collega ha fatto un passaggio di ruolo e dunque occupa il posto non per nuova nomina perchè ha dovuto rifare l'iter dell'anno di prova?
tortacaprese- Messaggi : 647
Data d'iscrizione : 08.01.11
Re: Mancato superamento periodo di prova
alessiomontalto ha scritto:Cara Giulia, ti scrivo per chiederti info. Una collega di una mia carissima amica, che lo scorso anno ha ottenuto passaggio di ruolo interprovinciale dalla A043 alla A050, oggi ha sostenuto il colloquio per il cosiddetto periodo di prova e la DS non le ha dato la conferma in ruolo, nonostante lei abbia maturato tutti i 180 giorni (si è assentata tutto l'anno scolastico per tre giorni). La DS che le ha detto che non la "conferma in ruolo" per problemi che avrebbe avuto con i ragazzi delle sue classi e con i genitori degli alunni. Disperata mi dice di chiederti: cosa succederà adesso?
1) dovrà ripetere il periodo di prova? (sempre nella stessa scuola, perchè non ha chiesto nè utilizzo nè assegnazione
2) tornerà al ruolo precedente, cioè sulla A043? Se così fosse su quale sede, visto che lei era titolare a Bergamo e ha ottenuto passaggio di ruolo interprovinciale al Sud (nel frattempo la sua precedente cattedra è stata già data).
Se puoi rispondimi quanto prima.
Se ha fatto i 180 gg non c'era bisogno del colloquio e comitato di valutazione tutor ecc.
Lei la prova l'ha già effettuata sulla a043e ha già avuto la conferma ruolo.
A mio avviso il ds ha preso una grossa cantonata e il suo decreto è nullo.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: Mancato superamento periodo di prova
appunto dicevo!
tortacaprese- Messaggi : 647
Data d'iscrizione : 08.01.11
Re: Mancato superamento periodo di prova
tortacaprese ha scritto:scusate, ma se la collega ha fatto un passaggio di ruolo e dunque occupa il posto non per nuova nomina perchè ha dovuto rifare l'iter dell'anno di prova?
Dalla A043 alla A050 è passaggio di ruolo (dalla secondaria di I alla secondaria di II grado) e quindi è necessario svolgere l'anno di prova, al termine del quale il DS, sentito il comitato di valutazione, deve decidere se dare la conferma di ruolo in base all'osservazione del docente durante l'anno scolastico; i 180 giorni sono soltanto una condizione necessaria ma non sufficiente. Non deve essere nominato il tutor né è legittima la richiesta di relazione finale e discussione davanti al comitato di valutazione, impegni questi appartenenti all'anno di formazione. La collega potrebbe fare ricorso per opporsi alla mancata conferma in ruolo.
precario di roma- Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 20.07.11
Re: Mancato superamento periodo di prova
http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?idcat=88&plug=FAQ&area=faq&id=2231
Pertanto in caso di passaggio ad altro ruolo il docente, tenuto comunque al periodo di prova, non solo non deve avere un tutor né seguire le attività di formazione, ma neanche discutere "col comitato di valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e attività svolte".
Pertanto in caso di passaggio ad altro ruolo il docente, tenuto comunque al periodo di prova, non solo non deve avere un tutor né seguire le attività di formazione, ma neanche discutere "col comitato di valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e attività svolte".
Ospite- Ospite
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