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Dimissioni in un giorno di vacanza: si può?

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Dimissioni in un giorno di vacanza: si può? Empty Dimissioni in un giorno di vacanza: si può?

Messaggio Da diesis Ven Dic 10, 2010 10:47 am

La mia supplente necessiterebbe che io mi dimettessi entro il 31 dicembre (e non il 10 gennaio come volevo) perché così la sua nomina arriverebbe al 30 giugno. Ovviamente in questo caso verrebbe avvantaggiata anche la scuola perché entro il 31 dicembre la nomina (cioè la conferma della supplente che c'è già, che diverrebbe la titolare del posto) è a carico del Tesoro, dopo il 31 a carico della scuola stessa. Se posso andare incontro alla supplente lo faccio, perché non voglio nuocere ad altri e farci la guerra tra poveri (eterni precari).
Allora chiedo: posso presentare le dimissioni per il giorno 31 dicembre, in modo da usufruire del congedo parentale fino al 24, oppure sono costretta a dimettermi il 24 dicembre?


Ultima modifica di diesis il Ven Dic 10, 2010 11:29 am - modificato 1 volta.

diesis

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Dimissioni in un giorno di vacanza: si può? Empty Re: Dimissioni in un giorno di vacanza: si può?

Messaggio Da Paolo1974 Ven Dic 10, 2010 11:10 am

diesis ha scritto:La mia supplente necessiterebbe che io mi dimettessi entro il 31 dicembre (e non il 10 gennaio come volevo) perché così la sua nomina arriverebbe al 30 giugno. Ovviamente in questo caso verrebbe avvantaggiata anche la scuola perché entro il 31 dicembre la nomina (cioè la conferma della supplente che c'è già, che diverrebbe la titolare del posto) è a carico del Tesoro, dopo il 31 a carico della scuola stessa. Se posso andare incontro alla supplente lo faccio, perché non voglio nuocere ad altri e farci la guerra tra poveri (eterni precari).
Allora chiedo: posso presentare le dimissioni per il giorno 31 dicembre, in modo da usufruire del congedo parentale fino al 24, oppure sono costretta a dimettermi il 24 dicembre?

Tu durante l'interruzione dell'attività didattica sei in servizio. Inoltre lo saresti anche se assente per congedo o per malattia, nel senso che le dimissioni dall'incarico le puoi presentare comunque prima del 31 dicembre.

Volevo però far notare questo a te, alla tua supplente e, eventulamente, alla scuola.

Quando tu dici "cioè la conferma della supplente che c'è già, che diverrebbe la titolare del posto" non è propriamente esatto, a meno che la supplente che c'è ora non è sicura che allo scorrimento delle GE toccherà a lei il posto.

Se infatti la dimissione avverrà prima del 31/12, il posto da te lasciato diventa disponibile, e quindi va riassegnato dalle GE e quindi non ci può essere la proroga/conferma della docente che c'è ora. Questo, infatti, potrebbe avvenire solo se ci troviamo su posto disponibile dopo il 31/12. In quest'ultimo caso non c'è lo scorrimento di nessuna graduatoria ma, ai sensi dell'art. 7/4 DM 131/07, la supplente che c'è già rimarrebbe sulla supplenza con contratto direttamente fino al termine delle lezioni (+ proroghe scrutini/esami).

Art. ch einvece non può applicarsi prima del 31/12 su un posto che diventa disponibile. La proroga del contratto, infatti, è applicabile, prima del 31/12, solo se la seconda assenza della titolare non rende disponibile il posto . Viceversa, il posto torna all'AT e si deve riassegnare dalle GE se la seconda assenza rende il posto disponibile.

Quindi: se la supplente è sicura che tocchi a lei anche al momento dello scorrimento delle GE allora ok, altrimenti rischia di trovarsi senza nulla. La supplenza invece sicura sarebbe se le dimissioni avvenissero dopo il 31/12, in questo caso la supplenza non decade.
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Messaggio Da diesis Ven Dic 10, 2010 11:27 am

Paolo1974 ha scritto: Tu durante l'interruzione dell'attività didattica sei in servizio. Inoltre lo saresti anche se assente per congedo o per malattia, nel senso che le dimissioni dall'incarico le puoi presentare comunque prima del 31 dicembre
Dunque anche il 31 dicembre?

Paolo1974 ha scritto: Quando tu dici "cioè la conferma della supplente che c'è già, che diverrebbe la titolare del posto" non è propriamente esatto, a meno che la supplente che c'è ora non è sicura che allo scorrimento delle GE toccherà a lei il posto.
La scuola si è già informata e poiché dalle GE a suo tempo (in ottobre scorso) hanno rifiutato tutti il posto, mancherebbe solo una docente dalle GI che intanto è impegnata in un'altra scuola fino al 20 dicembre con l'assicurazione da parte della titolare che continuerà la supplenza fino alla fine dell'a.s.

Paolo1974 ha scritto: se ci troviamo su posto disponibile dopo il 31/12 non c'è lo scorrimento di nessuna graduatoria ma, ai sensi dell'art. 7/4 DM 131/07, la supplente che c'è già rimarrebbe sulla supplenza con contratto direttamente fino al termine delle lezioni (+ proroghe scrutini/esami).
E invece dopo il 31 dicembre lo scorrimento c'è, solo che viene fatto non più dalle GE ma dalle GI. Questo è quanto dicono i sindacati

Paolo1974 ha scritto:Quindi: se la supplente è sicura che tocchi a lei anche al momento dello scorrimento delle GE allora ok, altrimenti rischia di trovarsi senza nulla. La supplenza invece sicura sarebbe se le dimissioni avvenissero dopo il 31/12, in questo caso la supplenza non decade.
Vedi l'appunto sopra: la supplenza dopo il 31 decadrebbe se ci fosse in graduatoria GI ancora qualcuno prima di questa docente che accettasse l'incarico.


La mia domanda torna dunque ad essere la seguente: mi posso dimettere il 31 dicembre???

diesis

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Dic 10, 2010 11:38 am

diesis ha scritto:
Paolo1974 ha scritto: Tu durante l'interruzione dell'attività didattica sei in servizio. Inoltre lo saresti anche se assente per congedo o per malattia, nel senso che le dimissioni dall'incarico le puoi presentare comunque prima del 31 dicembre
Dunque anche il 31 dicembre?

Paolo1974 ha scritto: Quando tu dici "cioè la conferma della supplente che c'è già, che diverrebbe la titolare del posto" non è propriamente esatto, a meno che la supplente che c'è ora non è sicura che allo scorrimento delle GE toccherà a lei il posto.
La scuola si è già informata e poiché dalle GE a suo tempo (in ottobre scorso) hanno rifiutato tutti il posto, mancherebbe solo una docente dalle GI che intanto è impegnata in un'altra scuola fino al 20 dicembre con l'assicurazione da parte della titolare che continuerà la supplenza fino alla fine dell'a.s.

Paolo1974 ha scritto: se ci troviamo su posto disponibile dopo il 31/12 non c'è lo scorrimento di nessuna graduatoria ma, ai sensi dell'art. 7/4 DM 131/07, la supplente che c'è già rimarrebbe sulla supplenza con contratto direttamente fino al termine delle lezioni (+ proroghe scrutini/esami).
E invece dopo il 31 dicembre lo scorrimento c'è, solo che viene fatto non più dalle GE ma dalle GI. Questo è quanto dicono i sindacati

Paolo1974 ha scritto:Quindi: se la supplente è sicura che tocchi a lei anche al momento dello scorrimento delle GE allora ok, altrimenti rischia di trovarsi senza nulla. La supplenza invece sicura sarebbe se le dimissioni avvenissero dopo il 31/12, in questo caso la supplenza non decade.
Vedi l'appunto sopra: la supplenza dopo il 31 decadrebbe se ci fosse in graduatoria GI ancora qualcuno prima di questa docente che accettasse l'incarico.


La mia domanda torna dunque ad essere la seguente: mi posso dimettere il 31 dicembre???

A mio avviso tu puoi dimetterti quando vuoi, quindi anche prima o il 31/12. Certo farlo il 31/12, con il sabato e la domenica poi...
Se però ti metti già d'accordo con la segreteria, ok.

Vorrei permettermi di fare un appunto ai sindacati ai quali ti sei rivolta, dicendo loro che fanno due errori:

Il primo è che se ci troviamo dopo il 31/12 e c'è una supplenza già in corso, il posto disponibile nn fa decadere la supplenza.

Il secondo è che in ogni caso le GI non c'entrano nulla, perché dopo il 31/12 il posto disponibile andrebbe assegnato, eventualmnete, da salva precari e non da GI.

Ma se la supplente c'è già sul posto, e siamo dopo il 31/12, rientriamo nelle cosiddette "supplenze temporanee", e quindi se tu ti dimetti, dal momento che il posto è di competenza dei dirigenti e non più dell'AT si applica la proroga del contratto che si applica prima del 31/12 per tutte le supplenze temporanee. Quindi il posto in questo caso non va riassegnato ma riamane alla supplente fino al termine delle lezioni.

Lo ripeto più volte questo concetto e spero che anche i sindacati a cui ti sei rivolta lo comprendano, anche perché quando si è insicuri hanno tutti i mezzi per chiarire direttamente col MIUR queste questioni.

Lo scorso anno queste cose mi sono state spiegate per bene, e ti assicuro che è così.

Comunque, se la supplente è sicura che la supplenza tocchi a lei e non c'è nessuno che da GE posso accettare allora è sicuramente più conveniente per lei che il posto si liberi prima del 31/12.
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