diffida risarcimento 2,50% tfr
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diffida risarcimento 2,50% tfr
ciao, vorrei sapere se qualcuno di voi ha inviato la diffida per essere risarciti del 2,50% indebitamente trattenuto sul tfr. se sì, quale modello avete usato? a chi avete mandato la raccomandata?
peach79- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 10.10.09
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
Ho chiesto lumi anch'io ma nessuno ha risposto. Incredibile, pare che non ci sia nessun interesse per il vil metallo che ci hanno proditoriamente sfilato dalla borsa :-(((
raganella- Messaggi : 2466
Data d'iscrizione : 24.08.11
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
io l'ho fatta, ho seguito il modello dato dallo SNALS, copio e incollo:
Al Ministero Pubblica istruzione
Viale Trastevere n. 76
Cap 00153 Roma
ISTANZA – DIFFIDA
Il sottoscritto _______________________, nato a _______________, il ___________, residente in ______________________
PREMESSO
- di essere dipendente del ____________________________;
- di essere stato assunto alle dipendenze della predetta Amministrazione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza successiva al 31 dicembre 2000;
- di avere dunque diritto al TFR disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile;
- che, a mente della predetta disposizione, il trattamento di fine rapporto è costituito dagli accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore, nella misura del 6,91% della retribuzione annua utile ai fini del TFR percepita dal lavoratore;
- che, ciò nondimeno ed ancorché, dunque, l’istante non sia destinatario delle disposizioni recate dal d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, codesta Amministrazione continua ad operare la rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione utile ai fini previdenziali prevista dall’articolo 37 del predetto d.P.R.;
- che, tuttavia, l’applicazione di tale rivalsa, siccome prevista per il personale destinatario del TFS (buonuscita) e, dunque, delle disposizioni di cui al d.P.R. 1032 del 1972, si palesa incompatibile con il regime di prelievo contributivo previsto dall’articolo 2120 del Codice Civile;
- che invero, a mente della predetta disposizione il prelievo del 6,91% a valere sulla intera retribuzione utile grava esclusivamente sul datore di lavoro;
- che la bontà di tale ragionamento ha trovato conferma nella recente sentenza n. 223 del 23 ottobre 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 12 del decreto legge n. 70 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010;
- che tale norma aveva esteso ai dipendenti il cui trattamento di fine servizio non fosse già regolato dall’articolo 2120 del Codice civile e, dunque, titolari del diritto al TFS (buonuscita) disciplinato dal d.P.R. 1032 del 1973 il meccanismo di prelievo contributivo previsto per il TFR dal citato articolo 2120, prevedendo che “con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non e' già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”;
- che tale disposizione aveva pertanto modificato per il personale destinatario del TFS (buonuscita) il regime contributivo relativo alle anzianità maturate dopo il 1 gennaio 2011, prevedendo, al riguardo, l’applicazione a tali anzianità dell’accantonamento del 6,91% previsto dall’articolo 2120 c.c.;
- che, ciò nondimeno le Amministrazioni avevano proseguito ad applicare la predetta rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione anche relativamente alle anzianità successive al 1° gennaio 2011;
- che con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’articolo 12, comma 10 del d.l. 78 del 2012 convertito in legge con l. 122 del 2010;
- che, in particolare, con la predetta sentenza il Giudice delle Leggi ha statuito che “la disposizione censurata, a fronte della estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva delle buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, in combinato con l’art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n, 1032”;
- che, al fine di dare attuazione alla predetta sentenza, l’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’articolo 12, comma 10 del decreto legge 31 maggio, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ripristinando, per l’effetto il meccanismo di prelievo contributivo previsto dall’articolo 36 del d.P.R. 1032 del 1973 per i dipendenti destinatari del TFS (indennità di buonuscita);
- che tale disposizione, a seguito della decadenza del predetto decreto legge per mancata conversione, è stata reiterata dall’articolo 1, comma 98 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013);
- che, dunque, il legislatore, piuttosto che restituire ai dipendenti quanto ritenuto a titolo di rivalsa, ha ritenuto – per i dipendenti destinatari del TFS (buonuscita) – di ripristinare anche a valere sulle anzianità successive al 1° gennaio 2011 il trattamento previdenziale previgente e, per l’effetto, il correlativo prelievo contributivo a carico del dipendente;
- che, ciò costituisce la prova provata della inapplicabilità del rivalsa del 2,50% nei confronti del sottoscritto, siccome titolare, in ragione della data di assunzione, del diritto al TFR disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile
- TUTTO CIO’ DETTO E PREMESSO
Il sottoscritto, con la presente, a valere ad ogni effetto di legge, ivi compresi gli effetti interruttivi della prescrizione
FA ISTANZA
a codesta Amministrazione, affinché voglia provvedere alla sospensione immediata della ritenuta del 2.50% prevista dall’articolo 37 del d.P.R. 1032 del 1973, provvedendo alla restituzione delle somme a detto titolo trattenute, rappresentando che, in difetto, si vedrà costretto ad adire il Giudice competente per l’accertamento del diritto alla cessazione della predetta ritenuta e per la restituzione delle somme a detto titolo trattenute con interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla data di effettuazione di ogni singola ritenuta fino all’integrale rimborso.
Distinti saluti
Luogo e data
Firma
________________
Al Ministero Pubblica istruzione
Viale Trastevere n. 76
Cap 00153 Roma
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Il sottoscritto _______________________, nato a _______________, il ___________, residente in ______________________
PREMESSO
- di essere dipendente del ____________________________;
- di essere stato assunto alle dipendenze della predetta Amministrazione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza successiva al 31 dicembre 2000;
- di avere dunque diritto al TFR disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile;
- che, a mente della predetta disposizione, il trattamento di fine rapporto è costituito dagli accantonamenti annuali di quote della retribuzione percepita dal lavoratore, nella misura del 6,91% della retribuzione annua utile ai fini del TFR percepita dal lavoratore;
- che, ciò nondimeno ed ancorché, dunque, l’istante non sia destinatario delle disposizioni recate dal d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, codesta Amministrazione continua ad operare la rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione utile ai fini previdenziali prevista dall’articolo 37 del predetto d.P.R.;
- che, tuttavia, l’applicazione di tale rivalsa, siccome prevista per il personale destinatario del TFS (buonuscita) e, dunque, delle disposizioni di cui al d.P.R. 1032 del 1972, si palesa incompatibile con il regime di prelievo contributivo previsto dall’articolo 2120 del Codice Civile;
- che invero, a mente della predetta disposizione il prelievo del 6,91% a valere sulla intera retribuzione utile grava esclusivamente sul datore di lavoro;
- che la bontà di tale ragionamento ha trovato conferma nella recente sentenza n. 223 del 23 ottobre 2012, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 12 del decreto legge n. 70 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010;
- che tale norma aveva esteso ai dipendenti il cui trattamento di fine servizio non fosse già regolato dall’articolo 2120 del Codice civile e, dunque, titolari del diritto al TFS (buonuscita) disciplinato dal d.P.R. 1032 del 1973 il meccanismo di prelievo contributivo previsto per il TFR dal citato articolo 2120, prevedendo che “con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non e' già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”;
- che tale disposizione aveva pertanto modificato per il personale destinatario del TFS (buonuscita) il regime contributivo relativo alle anzianità maturate dopo il 1 gennaio 2011, prevedendo, al riguardo, l’applicazione a tali anzianità dell’accantonamento del 6,91% previsto dall’articolo 2120 c.c.;
- che, ciò nondimeno le Amministrazioni avevano proseguito ad applicare la predetta rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione anche relativamente alle anzianità successive al 1° gennaio 2011;
- che con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’articolo 12, comma 10 del d.l. 78 del 2012 convertito in legge con l. 122 del 2010;
- che, in particolare, con la predetta sentenza il Giudice delle Leggi ha statuito che “la disposizione censurata, a fronte della estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva delle buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, in combinato con l’art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n, 1032”;
- che, al fine di dare attuazione alla predetta sentenza, l’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’articolo 12, comma 10 del decreto legge 31 maggio, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ripristinando, per l’effetto il meccanismo di prelievo contributivo previsto dall’articolo 36 del d.P.R. 1032 del 1973 per i dipendenti destinatari del TFS (indennità di buonuscita);
- che tale disposizione, a seguito della decadenza del predetto decreto legge per mancata conversione, è stata reiterata dall’articolo 1, comma 98 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013);
- che, dunque, il legislatore, piuttosto che restituire ai dipendenti quanto ritenuto a titolo di rivalsa, ha ritenuto – per i dipendenti destinatari del TFS (buonuscita) – di ripristinare anche a valere sulle anzianità successive al 1° gennaio 2011 il trattamento previdenziale previgente e, per l’effetto, il correlativo prelievo contributivo a carico del dipendente;
- che, ciò costituisce la prova provata della inapplicabilità del rivalsa del 2,50% nei confronti del sottoscritto, siccome titolare, in ragione della data di assunzione, del diritto al TFR disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile
- TUTTO CIO’ DETTO E PREMESSO
Il sottoscritto, con la presente, a valere ad ogni effetto di legge, ivi compresi gli effetti interruttivi della prescrizione
FA ISTANZA
a codesta Amministrazione, affinché voglia provvedere alla sospensione immediata della ritenuta del 2.50% prevista dall’articolo 37 del d.P.R. 1032 del 1973, provvedendo alla restituzione delle somme a detto titolo trattenute, rappresentando che, in difetto, si vedrà costretto ad adire il Giudice competente per l’accertamento del diritto alla cessazione della predetta ritenuta e per la restituzione delle somme a detto titolo trattenute con interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla data di effettuazione di ogni singola ritenuta fino all’integrale rimborso.
Distinti saluti
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maggio61- Messaggi : 552
Data d'iscrizione : 07.06.11
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
grazie maggio! Nel modello da te postato si dice solo di docenti a tempo indeterminato: e per chi non lo è? Ne sai niente? Ho visto un avviso in tal senso nel sito di un noto sindacato ma ci si deve iscrivere per forza...
raganella- Messaggi : 2466
Data d'iscrizione : 24.08.11
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
Ma qundo ero precaria ilTFR mi veniva liquidato, non saprei, mi informo e ti dirò.
maggio61- Messaggi : 552
Data d'iscrizione : 07.06.11
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
Anch'io voglio inviarla, ma non so esattamente a chi!Alla sede romana del Miur e poi a chi altro?
annika- Messaggi : 283
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
annika ha scritto:Anch'io voglio inviarla, ma non so esattamente a chi!Alla sede romana del Miur e poi a chi altro?
per conoscenza al tuo D.S. ( prendi il numero protocollo).
maggio61- Messaggi : 552
Data d'iscrizione : 07.06.11
Cozza- Messaggi : 10689
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
online e tra i sindacati ci sono diversi modelli, più o meno articolati...non so ancora quale inviare.
mi sembra cmq assurdo che delle quasi 200 persone che hanno letto questo messaggio abbiate risposto in due...è vergognoso...non ci lamentiamo poi se il governo fa di tutto sulle nostre teste...lo fa perchè non siamo una categoria compatta nel far valere i nostri diritti...
mi sembra cmq assurdo che delle quasi 200 persone che hanno letto questo messaggio abbiate risposto in due...è vergognoso...non ci lamentiamo poi se il governo fa di tutto sulle nostre teste...lo fa perchè non siamo una categoria compatta nel far valere i nostri diritti...
peach79- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 10.10.09
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
nessun altro sta facendo questa diffida?
peach79- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 10.10.09
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
Aggiungo il link Anief.
RICORSO TRATTENUTA TFR
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=213&sid=
RICORSO STIPENDIO PER BLOCCO CONTRATTI E BLOCCO SCATTI 2011-13
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=148&sid=
RICORSO CALCOLO PRERUOLO 2/3 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=205&sid=
RICORSO TRATTENUTA TFR
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=213&sid=
RICORSO STIPENDIO PER BLOCCO CONTRATTI E BLOCCO SCATTI 2011-13
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=148&sid=
RICORSO CALCOLO PRERUOLO 2/3 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=205&sid=
LucaPS- Messaggi : 1960
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
LucaPS ha scritto:Aggiungo il link Anief.
RICORSO TRATTENUTA TFR
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=213&sid=
RICORSO STIPENDIO PER BLOCCO CONTRATTI E BLOCCO SCATTI 2011-13
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=148&sid=
RICORSO CALCOLO PRERUOLO 2/3 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=205&sid=
per l'Anief la diffida bisogna inviarla a 3 indirizzi diversi? Dipartimento del Tesoro della provincia in cui si presta servizio, Ministero dell'Istruzione, Inps, è così? E se si vuole inviare la diffida sui prelievi futuri senza incorrere al risarcimento degli arretrati (sono scettico) basta togliere la voce relativa?
A quanto pare di questo argomento parlando tra colleghi molti non ne sono a conoscenza, ahimè.
trumma- Messaggi : 862
Data d'iscrizione : 09.10.09
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
Mmm...nel modello riservato ai docenti precari che mi ha inviato il sindacato c'è scritto di inviarla a
1. dirigente scolastico
2. direzione territoriale MEF della propria provincia
Aggiungo altri indirizzi???Qui non mi parlano di INPS e di DIPARTIMENTO TESORO...
1. dirigente scolastico
2. direzione territoriale MEF della propria provincia
Aggiungo altri indirizzi???Qui non mi parlano di INPS e di DIPARTIMENTO TESORO...
annika- Messaggi : 283
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
annika ha scritto:Mmm...nel modello riservato ai docenti precari che mi ha inviato il sindacato c'è scritto di inviarla a
1. dirigente scolastico
2. direzione territoriale MEF della propria provincia
Aggiungo altri indirizzi???Qui non mi parlano di INPS e di DIPARTIMENTO TESORO...
il Dirigente scolastico cosa c'entra, infatti per l'anief non è contemplato.
trumma- Messaggi : 862
Data d'iscrizione : 09.10.09
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
ma una volta inviata la diffida, che succede? Bisogna fare ricorso o basta così? Grazie
barbie- Messaggi : 458
Data d'iscrizione : 15.10.10
Età : 54
Località : Roma
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
Dopo la diffida, dovrai seguire le istruzioni per fare ricorso con un Sindacato.
LucaPS- Messaggi : 1960
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
maggio61 ha scritto:Ma qundo ero precaria ilTFR mi veniva liquidato, non saprei, mi informo e ti dirò.
Quindi questa cosa non interessa a chi ha il tfr liquidato?
Grazie.
Ospite- Ospite
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
cleb ha scritto: Quindi questa cosa non interessa a chi ha il tfr liquidato?
Anief, alla mail tfr@anief.net invia i moduli
- sia per gli assunti a TI prima del 1° gennaio 2001)
- sia per gli assunti a TI dopo il 1° gennaio 2001
- sia per i precari con contratto a TD negli anni 2011 e 2012
LucaPS- Messaggi : 1960
Data d'iscrizione : 08.11.10
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
Ciao, sono stata in un sindacato e mi ha detto che mi invierà una mail con il modulo per la diffida e le istruzioni. Qualcuno (non mi ricordo se il sindacato o una collega) mi ha detto che per ogni anno dovrebbere rimborsare circa 400/500 euro perchè la ritenuta è di 40/50 euro al mese. Vi risulta? Credo che se per i precari vi è la possibilità di fare ricorso solo per due anni, come ho letto nel forum, bisogna valutare il rapporto costi/benefici. Vi farò sapere.
ciotty29- Messaggi : 106
Data d'iscrizione : 13.09.11
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
LucaPS ha scritto:cleb ha scritto: Quindi questa cosa non interessa a chi ha il tfr liquidato?
Anief, alla mail tfr@anief.net invia i moduli
- sia per gli assunti a TI prima del 1° gennaio 2001)
- sia per gli assunti a TI dopo il 1° gennaio 2001
- sia per i precari con contratto a TD negli anni 2011 e 2012
Ok, grazie. Allora mi muovo anch'io. Voi la vedete come una cosa che porterà a dei risultati?
Ospite- Ospite
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
Anche a me oggi è arrivata la mail dalla CGIL con i modelli per inoltrare la diffida al dirigente scolastico per recupero del 2,50% illegittimamente trattenuto. Sinceramente non so che fare, non sono iscritta ad un sindacato...inizierebbe un ricorso vero? voi come vi comportate?
griet- Messaggi : 881
Data d'iscrizione : 02.08.11
Età : 49
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
Salve. Anch'io voglio fare istanza di ricorso per TFR 2,50%, però per un problema col mio PC ho perso tutti io cedolini dal 2008 al 2011. Allora li ho chiesti prima telefonando e poi via e-mail al Dipartimento del Tesoro della mia provincia. Mi hanno mandato solo 4 file cioè 1 mese per ogni anno richiesto, ma il mio sindacato li vuole tutti.Sto provando a ricontattarli da più giorni ma non mi rispondono e causa malattia non posso andare di persona. Come faccio?
Dubbiosa- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 03.05.13
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
griet ha scritto:Anche a me oggi è arrivata la mail dalla CGIL con i modelli per inoltrare la diffida al dirigente scolastico per recupero del 2,50% illegittimamente trattenuto. Sinceramente non so che fare, non sono iscritta ad un sindacato...inizierebbe un ricorso vero? voi come vi comportate?
"I lavoratori iscritti alla Flc o che vogliano iscriversi che sono interessati al recupero dell’aliquota devono recarsi agli uffici della Flc, muniti di un cedolino per compilare il modello di diffida da inviare alla scuola di titolarità o di supplenza. Questa prima fase della vertenza non comporta alcuna spesa (se non quella dell’eventuale raccomandata)"
Ospite- Ospite
Re: diffida risarcimento 2,50% tfr
cleb ha scritto: Questa prima fase della vertenza non comporta alcuna spesa (se non quella dell’eventuale raccomandata) "
Si può mandare tutto per Posta Certificata, senza la spesa della raccomandata.
LucaPS- Messaggi : 1960
Data d'iscrizione : 08.11.10
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