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Alunno su sedia a rotelle

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Messaggio Da chiarastella Mer Apr 03, 2013 2:52 pm

Nell' istituto dove lavoro si è iscritto un alunno che per una grave disabilità motoria è costretto sulla sedia a rotelle, ma da informazioni prese alla scuola media di appartenenza non ha mai avuto sostegno per quanto riguarda la didattica. Quale figura dovrà occuparsi degli spostamenti del ragazzo considerato che nell'istituto si cambia spesso aula nel corso della stessa giornata?

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Messaggio Da Fedup Mer Apr 03, 2013 3:08 pm

Dovrebbe avere un assistente.

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Messaggio Da chiarastella Mer Apr 03, 2013 3:19 pm

[quote="Fedup"]Dovrebbe avere un assistente

in genere tali figure arrivano ad anno scolastico inoltrato; quest'anno nel nostro istituto sono arrivati a marzo e sono chiamati assistenti specialistici. Sono la stessa cosa? Se non arrivano dall' inizio delle lezioni chi si deve fare carico della cosa?

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Messaggio Da Fedup Mer Apr 03, 2013 3:24 pm

Francamente non saprei darti una risposta. Da quel che ho appurato, ci sono diversi tipi di assistenti. Magari qualcuno con maggiore esperienza di me saprà darci lumi.

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Messaggio Da ciotty29 Mer Apr 03, 2013 4:37 pm

Solitamente vengono individuati dei collaboratori scolastici che si occupano degli spostamenti dell'allievo che essendo sulla sedia a rotelle ha bisogno di prendere l'ascensore o di un aiuto per lo scivolo particolarmente ripido che usa per accedere a scuola. Non preoccuparti perchè questi alunni sono autonomi poi per spostarsi all'interno dello stesso piano. Il vero problema sono le barriere architettoniche che spesso sono presenti nelle nostre scuole e che per esperienza ti assicuro fanno tanta rabbia agli alunni (oltre che a noi! Altro che Paese civile...) .

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Messaggio Da Ire Mer Apr 03, 2013 5:27 pm

Le barriere architettoniche all'interno di una scuola? Fantastico!

Magari visto che c'è un po' di tempo prima del prossimo anno mettersi in contatto con l'ufficio tecnico dell'ente proprietario del locale e vedere quello che si può fare?

Una stupidaggine, eh, da chi proprio queste cose non le sa. Ma tanto vale buttarla lì.

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Messaggio Da forza Gio Apr 04, 2013 12:41 am

se sono alunni normodotati sono autonomi negli spostamenti... di solito si chiamano gli ata x l'ascensore o gli scivoli delle scale o delle rampe esterne.... magari a volte li aiutano i compagni.... di solito sic erca di mettere l'aula al pian terreno x facilitarli, ma ne ho visti anche al primo piano
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Messaggio Da paolopaolo Gio Apr 04, 2013 6:59 am

chiarastella ha scritto:Nell' istituto dove lavoro si è iscritto un alunno che per una grave disabilità motoria è costretto sulla sedia a rotelle, ma da informazioni prese alla scuola media di appartenenza non ha mai avuto sostegno per quanto riguarda la didattica. Quale figura dovrà occuparsi degli spostamenti del ragazzo considerato che nell'istituto si cambia spesso aula nel corso della stessa giornata?

Nella mia scuola si sta verificando la stessa circostanza. Si è iscritto per il prossimo anno un alunno con disabilità fisica senza insegnante di sostegno. Il nostro però ha l'assistente all'autonomia che lo segue per tutto il tempo scuola. Il mio dubbio è un altro: in teoria bisognerà stilare un PEI anche per questo alunno, ma gli insegnanti del cdc vogliono che me ne occupi io, dal momento che sono referente del sostegno. Però io sono precario e non so neanche se l'anno prossimo lavorerò nella stessa scuola. Mi piacerebbe conoscere l'esperienza di altri a riguardo.

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Messaggio Da Big MEC Gio Apr 04, 2013 8:02 am

PEI? Noi nella stessa situazione non lo abbiamo fatto.

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Messaggio Da Ire Gio Apr 04, 2013 10:27 am

Disabilità fiscia e pei? Ma per quale ragione?

Per l'esonero dall'educazione fisica?

Quest'anno il ragazzo ce l'ha il pei?

A parte tutte le considerazioni che fanno sì che con queste informazioni che dai, il pei sia inutile, non dovuto, il fatto che tu non sai se lavorerai o meno nella scuola il prossimo anno non ti esonera dal preparare un documento se lo devi preparare. Non è che si può dire: il prossimo anno non ci sono e me ne frego. Tu fai il tuo dovere ora.


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Messaggio Da forza Gio Apr 04, 2013 12:28 pm

Il pei però si fa quando si è conosciuto il ragazzo, dopo i primi mesi di scuola, non in anticipo!!!!

e cmq se non c'è il sostegno dubito si possa fare un pei
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Messaggio Da carla75 Gio Apr 04, 2013 12:39 pm

se il ragazzo non ha il sostegno non bisogna fare il PEI. ha diritto pero' ad avere un'assistente materiale (bidello secondo quanto previsto dal CCNL 2005 se non erro, o assistente materiale richiesto dalla scuola su certificazione della famiglia, da richiedere al comune di residenza del ragazzo o alla provincia, non ricordo bene chi ha la competenza).
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Messaggio Da carla75 Gio Apr 04, 2013 12:41 pm

p.s. Un DS queste cose dovrebbe saperle. E' una vergogna!
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Messaggio Da Ire Gio Apr 04, 2013 12:51 pm

sì, ho detto una stupidaggine, perdonatemi-

Avevo dimenticato che questo è un ragazzo che dovrà entrare il prossimo anno in questa scuola.

Sono stata sviata dal fatto che Paolopaolo ha detto che i suoi colleghi vogliono che se ne occupi lui.

Ho preso una cantonata.

Certo, Forza, hai ragione tu.

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Messaggio Da A0quarantasette Gio Apr 04, 2013 1:26 pm

In ogni caso il PEI, se ci fosse l'obbligo di scriverlo, è di competenza del consiglio di classe e della famiglia, quindi se ne dovrebbero occupare i docenti della classe. Non si può chiedere all'insegnante di sostegno di un'altra classe di scrivere il PEI di un alunno che non è neanche suo.

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Messaggio Da A0quarantasette Gio Apr 04, 2013 1:30 pm

carla75 ha scritto:se il ragazzo non ha il sostegno non bisogna fare il PEI.

siete sicuri di questo?
i DSA non hanno sostegno e non hanno PEI, però hanno il PDP
è impossibile che non ci sia proprio nessun documento da scrivere, altrimenti come si giustifica la presenza di un esterno nella scuola? e come si fa con educazione fisica? avrà bisogno di deroghe al regolamento, per esempio, per le uscite per andare ai servizi o altro.


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Messaggio Da carla75 Gio Apr 04, 2013 1:48 pm

La normativa prevede quanto segue:

" Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (servizio di Neuropsichiatria Infantile) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4."

Forse avete ragione. UN Pei va fatto ma nel mmento i cui vi e' una Diagnosi funzionale redatta dalla Asl. Solo cosi' possono essere coinvolti i sanitari ASL, cosi' come previsto dalla normativa.
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Messaggio Da chiarastella Gio Apr 04, 2013 2:18 pm

Grazie a tutti per i vostri interventi. Mi potete spiegare la differenza, se c'è, tra assistente materiale e assistente specialistico. Ove mai questa figura non dovesse essere presente dall' inizio dell'anno scolastico so che può essere incaricato un collaboratore scolastico dietro retribuzione aggiuntiva per accompagnare il ragazzo in bagno; e se nessun collaboratore è disponibile? Comunque a proposito del PEI non credo che se ne debba stilare uno visto che l' alunno in questione non usufruisce del sostegno.

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Messaggio Da jazzist Gio Apr 04, 2013 2:29 pm

Personale Educativo Assistenziale nelle Scuole

http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_pea.html
http://www.inrete.to.it/intranet/Integrazio/Protocollo-operativo.pdf


Assistente di base

È un collaboratore scolastico (bidello) che fornisce assistenza all’alunno con disabilità che ne abbia necessità negli spostamenti all’interno e all’esterno del plesso scolastico, oltre che l’ accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale .
Il collaboratore scolastico per svolgere questa mansione deve aver frequentato un corso di formazione e ricevere un incentivo economico (art. 50 C.C.N.L. comparto scuola, siglato il 29/11/2007).
La nota MIUR n. 3390 del 2001 riporta, nell’allegato 2, i minimi standard che devono avere i corsi di formazione frequentati dai collaboratori (per es. si parla di un minimo di 40 ore di formazione).
Assegnazione:
Il Dirigente scolastico designa tra il personale A.T.A., il collaboratore scolastico che dovrebbe essere assegnato all’alunno con disabilità.
Tale designazione spetta al Dirigente Scolastico, in quanto rientrante nell’ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento.
Tra l’altro, si dovrà preferire un assistente di base di pari sesso rispetto all’alunno con disabilità, anche in virtù delle delicate mansioni di cura personale che il primo compie.
Mancata assegnazione dell’assistente di base:
Nel caso in cui venga negata l’assistenza materiale, è possibile diffidare con raccomandata a/r il dirigente scolastico affinché garantisca tale diritto, pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

Assistente per l’autonomia e la comunicazione (traduttore del linguaggio dei segni, educatore professionale, assistente educativo, personale paramedico, personale psico-sociale, assistente igenico-sanitario, ecc.)
L.R.18/96 e s.m.

È quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste l’alunno con disabilità nei problemi di comunicazione o di autonomia, aiutandolo, in quest’ultimo caso, a sviluppare e migliorare alcune sue capacità funzionali.
N.B . Non esiste alcuna fonte normativa che specifichi in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti soggettivi per poter svolgere il compito di assistente scolastico specialistico per l'autonomia o per la comunicazione, limitandosi la legge n. 104/92 a prevedere in maniera generica che il personale sia "appositamente qualificato" (art. Cool e "specificamente formato" (art.9).

Sicuramente, gli Enti Locali (tenuti ad assicurare l’assistenza specialistica), in un eventuale bando per un affidamento del servizio, non possono prescindere da certi requisiti minimi, quali la maggiore età ed il conseguimento di almeno un titolo di scuola secondaria superiore. Al tempo stesso, per svolgere le mansioni di assistente per la comunicazione occorrerebbe essere almeno in possesso di idonei titoli attestanti la conoscenza del linguaggio LIS (lingua italiana dei segni).
Anffas ritiene che se si parla di personale “specificamente” formato, occorrerebbe un titolo quale, per es. la laurea in scienze dell'educazione (indirizzo educatore professionale o educatore professionale extra-scolastico) o altro titolo equipollente, stante la funzione educativa che bisognerebbe ricoprire.
Alcune Associazioni Locali Anffas Onlus, d’accordo con la Provincia di riferimento, organizzano corsi di formazione per gli assistenti specialistici, avvalendosi di adeguato personale docente.
È tenuto ad assumere conoscenze sull’alunno disabile nonché a partecipare a tutti gli incontri finalizzati all’integrazione scolastica;
Ha il diritto-dovere di partecipare in orario regolarmente retribuito dall'Ente che li ha assunti a corsi di formazione e aggiornamento;
È tenuto a collaborare sinergicamente con il docente di sostegno e il personale
docente/non docente per favorire l’integrazione in base al progetto formulato.
Come ottenerlo:
Il Dirigente Scolastico deve richiedere, su sollecitazione della famiglia , l’assistente all’Ente Locale, intorno ai mesi di giugno/luglio, affinché si possa predisporre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione di adeguato personale.
In particolare, il Dirigente dovrà effettuare la richiesta nei confronti del Comune, ad eccezione dell’assistenza da svolgere presso istituti di scuola secondaria di II grado (per intenderci, scuola superiore), essendo questa di competenza delle Province (art. 139 Dlgs 112/1998).
Nel caso in cui l’assistente specialistico non venga assegnato la famiglia dell’alunno con disabilità potrà diffidare il Dirigente Scolastico (se, nonostante la sollecitazione da parte della stessa, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta) o l’Ente Locale (qualora la richiesta sia stata inoltrata ed adeguatamente motivata da parte del Dirigente scolastico).
Nel caso anche la diffida non sortisca effetto, la famiglia può attivare un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, avverso il Dirigente Scolastico o l’Ente Locale, per veder assegnato dall’Autorità Giudiziaria adìta un assistente specialistico.


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Messaggio Da chiarastella Gio Apr 04, 2013 11:31 pm

Grazie Jazzist il tuo intervento è stato utilissimo. Alla luce di quello che ho letto il collaboratore scolastico opportunamente formato dovrà accompagnare il ragazzo al bagno e allora mi chiedo se presso l'istituto nessun collaboratore è stato formato cosa si fa? Si fa richiesta alla provincia per l'assistente all' autonomia? ( è vero che la figura dell'assistente materiale non c'è più?) rientra nelle sue mansioni accompagnare l'alunno al bagno? grazie per gli ulteriori chiarimenti che mi potrai dare

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Messaggio Da jazzist Ven Apr 05, 2013 7:40 am

Sta scritto sopra, mancata assegnazione dell'assistente di base igienico-personale.
Se all'interno dell'istituto scolastico non ci sono collaboratori competenti è possibile ricorrere al Giudice Ordinario che può chiedere all'ASL il distaccamento di un proprio dipendente. In alternativa il Dirigente può chiedere all'Ente Locale di riferimento di intervenire con proprio personale come previsto dal DPR n. 616/1977 e dall'art. 13 comma 3 della Legge 104/92, oppure richiedere al MIUR l'autorizzazione a nominare collaboratori scolastici in deroga.
Eventuali danni provocati da prestazioni svolte da personale non adeguatamente formato ricadono, anche in termini di responsabilità penale, sia sul personale che su chi ha organizzato il servizio.


Per quanto riguarda le alter figure si deve preoccupare l'ente locale: comune per infanzia, primaria e medie, provincia per le scuole secondarie II grado.

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Messaggio Da chiarastella Dom Apr 07, 2013 8:35 pm

jazzist ha scritto:Sta scritto sopra, mancata assegnazione dell'assistente di base igienico-personale.
Se all'interno dell'istituto scolastico non ci sono collaboratori competenti è possibile ricorrere al Giudice Ordinario che può chiedere all'ASL il distaccamento di un proprio dipendente. In alternativa il Dirigente può chiedere all'Ente Locale di riferimento di intervenire con proprio personale come previsto dal DPR n. 616/1977 e dall'art. 13 comma 3 della Legge 104/92, oppure richiedere al MIUR l'autorizzazione a nominare collaboratori scolastici in deroga.
Eventuali danni provocati da prestazioni svolte da personale non adeguatamente formato ricadono, anche in termini di responsabilità penale, sia sul personale che su chi ha organizzato il servizio.


Per quanto riguarda le alter figure si deve preoccupare l'ente locale: comune per infanzia, primaria e medie, provincia per le scuole secondarie II grado.

Jazzist i tuoi riferimenti normativi mi sono quanto mai utili. So per certo che nell'istituto non vi sono collaboratori formati, ma questi corsi chi li organizza e in quale periodo dell'anno? Credi che possa essere utile andare a parlare al responsabile degli ATA dell'AT di appartenenza per predisporre il tutto prima dell'inizio dell'anno scolastico? L'Ente locale cioè la provincia potrebbe mandare qualche figura adeguata: ti ricordo che l'alunno non ha sostegno.

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Messaggio Da jazzist Lun Apr 08, 2013 12:37 am

Deve essere la famiglia a fare richiesta al DS ed eventualmente usare le maniere forti. Dici che non ha sostegno ma ha una disabilità motoria: di che tipo? permanente o altro? Niente 104?


http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20011130/handicap-nota-ministero-sulla-assistenza-di-base-alunni-con-handicap-2225342.pdf

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Messaggio Da chiarastella Gio Mag 02, 2013 10:45 pm

jazzist ha scritto:Deve essere la famiglia a fare richiesta al DS ed eventualmente usare le maniere forti. Dici che non ha sostegno ma ha una disabilità motoria: di che tipo? permanente o altro? Niente 104?


http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20011130/handicap-nota-ministero-sulla-assistenza-di-base-alunni-con-handicap-2225342.pdf

Jazzist ritorno sull'argomento e a chiedere il tuo aiuto: i riferimenti normativi sono molto chiari ,ma dall' incontro che abbiamo avuto con il genitore dell'alunno e con l'alunno stesso è emerso che non vorrebbero la presenza di un "estraneo" nell'assistenza igienico-sanitaria . Il papà ha avanzato la possibilità che possa essere la madre dell'allievo a prendersi cura di lui nel corso della mattinata come avrebbe fatto fino ad ora nella scuola media di I grado; questo potrebbe essere una soluzione, ma il Dirigente vuole avere riferimenti normativi che autorizzino i genitori all'assistenza: mi puoi aiutare se ce ne sono.- Tempo fa mi sembra di aver letto qualcosa in proposito ma non riesco a trovare nulla. Aspetto tue notizie, grazie

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Messaggio Da jazzist Ven Mag 03, 2013 9:05 am

Ciao, è il dirigente scolastico che deve assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza e se ci sono nella scuola collaboratori scolastici formati per l'assistenza di base (vengono pagati in più per aver conseguito un attestato che potrà essere speso come credito professionale e formativo per le funzioni aggiuntive , art 44 del contratto) devono essere utilizzati (può essere chiesto anche un assistente maschio o femmina). Non credo sia possibile la presenza permanente a scuola di persone estranee all'organico scolastico e non assicurate (docenti, ata, e collaboratori).

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