dimensioni classi e n. di alunni certificati
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dimensioni classi e n. di alunni certificati
Salve ho appreso ieri che nella scuola secondaria di I grado dove lavoro il numero delle seconde si ridurrà da 4 a 3 e la mia classe sarà smembrata. Questo determinerà che vi saranno in due classi 2 alunni certificati con un numero di alunni superiore a 20 e in una classe un alunno certificato con un numero di allievi della classe superiore a 20. è legale una situazione del genere? è possibile intervenire in qualche modo in provveditorato? La notizia da parte di quest'ultimo è stata comunicata il 28 luglio...
Darwin- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 15.05.11
Re: dimensioni classi e n. di alunni certificati
Non so se è legale, ma ti riporto la mia esperienza dell'anno scorso:
classe II media, 27 alunni,
3 certificati:
1 gravissimo ritardo dell'apprendimento,
1 con quoziente intellettivo molto al di sotto della norma,
1 con disturbi della personalità oltre al ritardo cognitivo.
Quante ore facevo in quella classe?
12, perchè le altre 6 dovevano coprire un'altra II media
con 26 alunni, di cui 1 con ritardo cognitivo medio-grave
ed un altro paio in via di certificazione.
classe II media, 27 alunni,
3 certificati:
1 gravissimo ritardo dell'apprendimento,
1 con quoziente intellettivo molto al di sotto della norma,
1 con disturbi della personalità oltre al ritardo cognitivo.
Quante ore facevo in quella classe?
12, perchè le altre 6 dovevano coprire un'altra II media
con 26 alunni, di cui 1 con ritardo cognitivo medio-grave
ed un altro paio in via di certificazione.
Anto79- Messaggi : 268
Data d'iscrizione : 10.05.11
Re: dimensioni classi e n. di alunni certificati
Dal sito AIPD
Oltre all'apposito paragrafo concernente i posti di sostegno (cfr. scheda n. 344. Confermate dal MIUR e dal Parlamento le deroghe al sostegno e le classi da 20 alunni per l’a.s. 2011/12 (CM 63/11)) altre norme della C.M. n° 63/11 riguardano indirettamente le norme dell'inclusione scolastica:
1.All'inizio di pag. 4, laddove si parla di possibili "accorpamenti di classi", non viene fatta menzione alcuna dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09. Per tale disposizione le prime classi (e logicamente a scorrimento quelle successive alle stesse) non possono avere "di norma" più di 20 alunni in presenza di 1 o 2 alunni con disabilita (massimo 22 in presenza di un solo alunno con disabilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 dello stesso DPR e della C.M. n° 63/11 alla voce "Posti di sostegno"). Pertanto si ritiene che questo punto della C.M. n° 63/11 debba essere letto ed applicato alla luce delle norme citate del DPR n° 81/09.
2.La stessa C.M. alla voce "Scuola dell'Infanzia" (pag. 6), partendo dalla premessa che tale ordine di scuola non è obbligatorio, stabilisce che anche a seguito di "domande di iscrizione in esubero" non vi possano essere aumenti del numero di sezioni se non per compensazione nell'ambito delle risorse assegnate in organico di diritto. Tale norma omette di richiamare però l'art. 9 comma 2 del DPR n° 81/09 che, nel fissare il numero di alunni per sezione, fa comunque espressamente salvo il disposto dell'art. 5 comma 2 dello stesso DPR che pone il limite di 20 alunni "di norma" nelle sezioni con alunni con disabilità.
3.Alla fine di pag. 13 alla voce "Istruzione degli adulti" la C.M. stabilisce che i Centri Territoriali Permanenti non possono superare le dotazioni organiche di diritto assegnate per l'anno scolastico 2010-11. Omette però di richiamare quanto stabilito nel O.M. n° 455/97 (richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01) secondo cui gli alunni con disabilità che abbiano un certo divario di età dai compagni, possono frequentare i corsi per adulti della scuola secondaria di 1 grado e quelli per lavoratori della secondaria di 2 grado con tutti i diritti di cui fruiscono gli alunni con disabilità che frequentano le corrispondenti scuole del mattino.
4.La C.M. alla voce "Personale A.T.A." alla fine di pag. 14, dopo aver stabilito il divieto di aumento dell'organico provinciale di diritto di detto personale prosegue come segue:
i Direttori Scolastici Regionali "tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute".
Anche qui la C.M. omette di far riferimento all'obbligo ministeriale, assunto con la Nota Ministeriale prot. n. 3390/01, ribadito con gli art. 47, 48 e Tab. A del CCNL del 2007 e successive modificazioni, dell'assegnazione ad almeno un collaboratore e una collaboratrice scolastica per ogni scuola autonoma dell'incarico per l'assistenza igienica agli alunni con gravi disabilità.
Pertanto anche questa parte della C.M. si ritiene debba intendersi integrata dal riferimento delle norme qui citate.
Oltre all'apposito paragrafo concernente i posti di sostegno (cfr. scheda n. 344. Confermate dal MIUR e dal Parlamento le deroghe al sostegno e le classi da 20 alunni per l’a.s. 2011/12 (CM 63/11)) altre norme della C.M. n° 63/11 riguardano indirettamente le norme dell'inclusione scolastica:
1.All'inizio di pag. 4, laddove si parla di possibili "accorpamenti di classi", non viene fatta menzione alcuna dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 81/09. Per tale disposizione le prime classi (e logicamente a scorrimento quelle successive alle stesse) non possono avere "di norma" più di 20 alunni in presenza di 1 o 2 alunni con disabilita (massimo 22 in presenza di un solo alunno con disabilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 dello stesso DPR e della C.M. n° 63/11 alla voce "Posti di sostegno"). Pertanto si ritiene che questo punto della C.M. n° 63/11 debba essere letto ed applicato alla luce delle norme citate del DPR n° 81/09.
2.La stessa C.M. alla voce "Scuola dell'Infanzia" (pag. 6), partendo dalla premessa che tale ordine di scuola non è obbligatorio, stabilisce che anche a seguito di "domande di iscrizione in esubero" non vi possano essere aumenti del numero di sezioni se non per compensazione nell'ambito delle risorse assegnate in organico di diritto. Tale norma omette di richiamare però l'art. 9 comma 2 del DPR n° 81/09 che, nel fissare il numero di alunni per sezione, fa comunque espressamente salvo il disposto dell'art. 5 comma 2 dello stesso DPR che pone il limite di 20 alunni "di norma" nelle sezioni con alunni con disabilità.
3.Alla fine di pag. 13 alla voce "Istruzione degli adulti" la C.M. stabilisce che i Centri Territoriali Permanenti non possono superare le dotazioni organiche di diritto assegnate per l'anno scolastico 2010-11. Omette però di richiamare quanto stabilito nel O.M. n° 455/97 (richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 226/01) secondo cui gli alunni con disabilità che abbiano un certo divario di età dai compagni, possono frequentare i corsi per adulti della scuola secondaria di 1 grado e quelli per lavoratori della secondaria di 2 grado con tutti i diritti di cui fruiscono gli alunni con disabilità che frequentano le corrispondenti scuole del mattino.
4.La C.M. alla voce "Personale A.T.A." alla fine di pag. 14, dopo aver stabilito il divieto di aumento dell'organico provinciale di diritto di detto personale prosegue come segue:
i Direttori Scolastici Regionali "tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute".
Anche qui la C.M. omette di far riferimento all'obbligo ministeriale, assunto con la Nota Ministeriale prot. n. 3390/01, ribadito con gli art. 47, 48 e Tab. A del CCNL del 2007 e successive modificazioni, dell'assegnazione ad almeno un collaboratore e una collaboratrice scolastica per ogni scuola autonoma dell'incarico per l'assistenza igienica agli alunni con gravi disabilità.
Pertanto anche questa parte della C.M. si ritiene debba intendersi integrata dal riferimento delle norme qui citate.
Danessia- Messaggi : 223
Data d'iscrizione : 03.09.10
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