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Messaggio Da enricat Mer Apr 27, 2011 12:50 pm

Ciao a tutt*,
chiedo a questo forum consiglio in merito ad un problema... allora cerco di spiegare la situazione: sto lavorando con una supplenza da GI sul sostegno ad02, l'insegnate che sostituisco ha chiesto un'aspettativa per motivi familiari. Mi hanno fatto un primo contratto di un mese, a cui è seguito un secondo contratto di un altro mese e infine un ultimo contratto fino al 10 giugno, termine delle lezioni. Dopo una settimana dalla firma dell'ultimo contratto, che va dal 9 maggio al 10 giugno, la segreteria mi chiama dicendomi che si sono dimenticati di aggiungere la clausula "fino al rientro del titolare" in quest'ultimo contratto, di riporaterlo a scuola quindi e di aggiungere tale clausula. ho chiesto se l'insegnante avesse intenzione di ritornare prima e loro mi han detto che ha insistito per avere l'aspettativa fino al termine delle lezioni, ma che la clausula va aggiunta per prassi, perchè sto lavorando su una supplenza particolare (?). Mi han chiesto anche se accetto la supplenza anche a queste condizioni. IO mi sono rivolta alla cgil che non mi ha chiarito bene come comportarmi... mi han detto che secndo loro voglion "fregarmi" in qunto si sono accorti che magari possono recuperare qalche giorno e risparmiare un po', hanno anche detto che possono mettere questa clausula ma che se mi interrompono la supplenza prima del 10 giugno si può agire legalemte.
Io sapevo che i contratti devono sempre riportare una data di inizio e una di fine e che il rientro anticipato del titolare non può essere più motivo di scioglimento del contratto, è così? qualcuno potrebbe indicarmi gentilmente i riferimenti normativi?
vi ringrazio tantissimo!
Enrica

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Messaggio Da giulia boffa Mer Apr 27, 2011 1:07 pm

se è scritto fino al 10 giugno, la clausola non serve a niente, puoi sempre fare ricorso e lo vinci
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Messaggio Da enricat Mer Apr 27, 2011 1:10 pm

grazie mille!!!

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Apr 27, 2011 4:42 pm

enricat ha scritto:grazie mille!!!

Ti hanno aggiunto la clausola togliendoti la data del 10 giugno o quest'ultima compare ancora nel contratto?
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Messaggio Da enricat Mer Apr 27, 2011 4:58 pm

sul contratto c'è scritto dal 9 maggio al 10 giugno, mi han telefonato dicendo di riportarlo per aggiungere questa clausula!ora non so se "cancelleranno" la data del 10 o aggiungeranno solo questa benedetta clausula!nel caso non comparisse più la data del 10, la clausula sarebbe valida?
grazie mille!!!

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Messaggio Da giulia boffa Mer Apr 27, 2011 5:09 pm

il 10 giugno deve rimanere
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Messaggio Da Paolo1974 Mer Apr 27, 2011 5:42 pm

L'art. 25/4 lett. c del CCNL/2007 prescrive chiaramente che i contratti devono avere una data di inizio e una di fine.
Inoltre diverse sentenze hanno di fatto ormai reso chiaro alle scuola che la clausola "fino al rientro del titolare" è illegittima.
Quindi il tuo contratto deve avere una data di inizio e una fine, altrimenti puoi intentare causa. Quindi accertati che abbia la data di fine, cioè 10 giugno.
Nel caso la titolare dovesse rientrare anticipatamente, la scuola è obbligata a mantenerti in servizio fino alla data di scadenza del contratto e impiegare eventualmente la docente in "ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche”.
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Messaggio Da enricat Mer Apr 27, 2011 6:30 pm

sono appena tornata dalla UIl e mi han detto che quella clausula "fino al rientro del titolare" possono aggiungerla, anzi han detto che la dicitura riportata nel mio contratto "il presente contratto è regolato dal ccnl e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo" contiene già implicitamente la risoluzione del contratto per rientro anticipato del titolare, a meno che la supplenza non abbia durata superiore a 150 giorni
ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

NOn so però quelli della UIl non mi son sembrati troppo convinti nemmeno loro! in più nel mio contratto han trovato anche altre cose che non vanno, tipo l'interruzione del contratto venerdi 10 giugno, ma in realtà la scuola chiude sabato 11 giugno, il sabato sarebbe il mio giorno libero, quindi han ben pensato di risparmiarsi quei due giorni, ma avrei diritto a completare la settimana! ciò mi fa dubitare della correttezza della scuola anche nell'applicazione della famosa clausula!
ci sono riferimenti normativi precisi che indicano l'invalidità della formula "fino al rientro anticipato del titolare"?
vi ringrazio tantissimo per l'aiuto!!!

enricat

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Apr 27, 2011 6:47 pm

enricat ha scritto:sono appena tornata dalla UIl e mi han detto che quella clausula "fino al rientro del titolare" possono aggiungerla, anzi han detto che la dicitura riportata nel mio contratto "il presente contratto è regolato dal ccnl e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo" contiene già implicitamente la risoluzione del contratto per rientro anticipato del titolare, a meno che la supplenza non abbia durata superiore a 150 giorni
ART. 37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

NOn so però quelli della UIl non mi son sembrati troppo convinti nemmeno loro! in più nel mio contratto han trovato anche altre cose che non vanno, tipo l'interruzione del contratto venerdi 10 giugno, ma in realtà la scuola chiude sabato 11 giugno, il sabato sarebbe il mio giorno libero, quindi han ben pensato di risparmiarsi quei due giorni, ma avrei diritto a completare la settimana! ciò mi fa dubitare della correttezza della scuola anche nell'applicazione della famosa clausula!
ci sono riferimenti normativi precisi che indicano l'invalidità della formula "fino al rientro anticipato del titolare"?
vi ringrazio tantissimo per l'aiuto!!!

Non sono d'accordo sul fatto che la clausola si "implicita", perché le possibilità di risoluzione del contratto sono sì richiamate dal CCNL, ma tra queste non c'è il "rientro anticipato del titolare":


4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo
determinato;

d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività
lavorativa.


Poi è vero che il contratto indica:

5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni
risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla
disciplina del presente CCNL.
...

Però se c'è la data di inizio e quella di fine mi devono spiegare come si può annullare un contratto per il rientro anticipato del titolare.

Detto questo è anche vero che molte scuole ancora utilizzano questa procedura, ma a mio avviso risulta essere illegittima. Non si capirebbe oltretutto perché nel CCNL del 1995 c'era un passo che poteva far pensare al rientro anticipato del titolare e dal 2003 non c'è più:

CCNL 1995: "Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, con il rientro in servizio del titolare ovvero al termine indicato nel contratto individuale".

Quindi la scuola può pure scriverlo, ma a mio avviso il contratto è impugnabile con un 100% di soccombenza da parte della scuola




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Messaggio Da enricat Mer Apr 27, 2011 6:54 pm

Domani rientro a scuola e ne parlerò con la segreteria!
Grazie per l'aiuto!!!

enricat

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