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Messaggio Da zarina Dom Mag 01, 2011 9:14 am

Gent.mo dott. Ferreri,
avrei bisogno di diversi chiarimenti per la mia bizzarra situazione.
Sono inserita regolarmente nell'elenco Salvaprecari da 2 anni e sto svolgendo attualmente una supplenza su maternità, perciò pagata dal Tesoro, il cui ultimo contratto, rinnovato di mese in mese, scadrà a fine maggio (ovviamente dovrebbe essere poi rinnovato fino alla fine delle lezioni). Qualche giorno prima di essere stata convocata per questa supplenza, sono stata individuata come interessata ai POR-Regione Sicilia e per domani sono convocata alla prima riunione (non ho ancora sottoscritto alcun contratto POR). So di essere tenuta a firmare il contratto POR, lasciando la supplenza, in quanto, come recita una nota dell'ATP, "Il personale assegnato ai progetti fino a quando non stipulerà con i Dirigenti scolastici delle scuole capofila il relativo contratto, potrà accettare eventuali supplenze temporanee o mantenere quelle in corso.
All’atto della stipula del contratto tale personale presterà la propria azione esclusivamente nelle attività previste dal progetto cessando dall’eventuale supplenza che stavano svolgendo."
Quesiti:
1) Dal punto di vista formale, come dovrei "cessare dalla supplenza in corso"? Il segretario della scuola mi ha detto di dare dimissioni, ma secondo me è una formula che potrebbe solo recarmi danno, anche in virtù della richiesta della disoccupazione! Io sono tenuta a lasciare la supplenza, ma evidentemente per giusta causa e sempre per il medesimo datore di lavoro, ovvero la scuola pubblica..Non potrebbe il segretario decretare semplicemente la fine del contratto, nonostante l'ultimo firmato con scadenza fine maggio, magari ricompilandone un altro, nel quale si potrebbe anche esplicitare la motivazione di tutto questo macello? Oppure non sarebbe molto più semplice esplicitare che il mio contratto decade automaticamente, quando firmerò quello del POR? Come rescindere - ahimè- dal contratto senza ingiuste penalità di nessun genere?

2) Posso poi chiedere la disoccupazione ordinaria, o devo richiederla quando finirà il POR, secondo questo: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%2520numero%252074%2520del%252015-06-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1 , poi riconfermato anche nel 2011 [LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220 (finanziaria 2011)

COMMA 33 - Terzo periodo

Gli interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l’anno 2011 con le modalità che sono state definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2

comma 131: per l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».] ??

Grazie mille

zarina

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Messaggio Da G.Ferreri Lun Mag 02, 2011 9:34 am

zarina ha scritto:Gent.mo dott. Ferreri,
avrei bisogno di diversi chiarimenti per la mia bizzarra situazione.
Sono inserita regolarmente nell'elenco Salvaprecari da 2 anni e sto svolgendo attualmente una supplenza su maternità, perciò pagata dal Tesoro, il cui ultimo contratto, rinnovato di mese in mese, scadrà a fine maggio (ovviamente dovrebbe essere poi rinnovato fino alla fine delle lezioni). Qualche giorno prima di essere stata convocata per questa supplenza, sono stata individuata come interessata ai POR-Regione Sicilia e per domani sono convocata alla prima riunione (non ho ancora sottoscritto alcun contratto POR). So di essere tenuta a firmare il contratto POR, lasciando la supplenza, in quanto, come recita una nota dell'ATP, "Il personale assegnato ai progetti fino a quando non stipulerà con i Dirigenti scolastici delle scuole capofila il relativo contratto, potrà accettare eventuali supplenze temporanee o mantenere quelle in corso.
All’atto della stipula del contratto tale personale presterà la propria azione esclusivamente nelle attività previste dal progetto cessando dall’eventuale supplenza che stavano svolgendo."
Quesiti:
1) Dal punto di vista formale, come dovrei "cessare dalla supplenza in corso"? Il segretario della scuola mi ha detto di dare dimissioni, ma secondo me è una formula che potrebbe solo recarmi danno, anche in virtù della richiesta della disoccupazione! Io sono tenuta a lasciare la supplenza, ma evidentemente per giusta causa e sempre per il medesimo datore di lavoro, ovvero la scuola pubblica..Non potrebbe il segretario decretare semplicemente la fine del contratto, nonostante l'ultimo firmato con scadenza fine maggio, magari ricompilandone un altro, nel quale si potrebbe anche esplicitare la motivazione di tutto questo macello? Oppure non sarebbe molto più semplice esplicitare che il mio contratto decade automaticamente, quando firmerò quello del POR? Come rescindere - ahimè- dal contratto senza ingiuste penalità di nessun genere?

2) Posso poi chiedere la disoccupazione ordinaria, o devo richiederla quando finirà il POR, secondo questo: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%2520numero%252074%2520del%252015-06-2010.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1 , poi riconfermato anche nel 2011 [LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220 (finanziaria 2011)

COMMA 33 - Terzo periodo

Gli interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l’anno 2011 con le modalità che sono state definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2

comma 131: per l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».] ??

Grazie mille

Se accetti il progetto regionale non avrai diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria al termine del medesimo, a prescindere se il contratto in corso si concluderà per dimissioni o per giusta causa. Non è nemmeno possibile richiedere l’indennità di disoccupazione al termine dell’attuale contratto se tra la cessazione del medesimo e l’inizio del progetto regionale non ci sono giorni indennizzabili.
Ti faccio notare che nel D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 è specificato quanto segue:
Art. 5
Modalità di utilizzo degli elenchi - Accettazione e rinunce

1) Il personale inserito negli elenchi prioritari ai sensi del presente decreto è obbligato ad
accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda,
salvo quella che, ai sensi del successivo comma 6 , viene offerta in corso di altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la
decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le
procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del
punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in
ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di
disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza,
anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche
convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni
.
4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto.

omissis

N.B. Per poter richiedere l'indennità di disoccupazione al termine dell'attuale supplenza debbono sussistere i seguenti presupposti:

1) l'attuale supplenza non deve concludersi per dimissioni (la rinuncia deve essere motivata da giusta causa);
2) tra la conclusione dell'attuale supplenza e l'inizio del progetto regionale ci deve essere uno stacco di almeno 7 giorni;
3) al termine dell'attuale supplenza devi possedere i requisiti (assicurativo e contributivo) utili al diritto all'indennità di disoccupazione;

In presenza dei presupposti di cui ai punti 1), 2) e 3), al termine del progetto regionale avresti diritto alla riattivazione dell'indennità di disoccupazione.

G.Ferreri

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Messaggio Da zarina Mar Mag 03, 2011 7:11 am

G.Ferreri ha scritto:
Se accetti il progetto regionale non avrai diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria al termine del medesimo, a prescindere se il contratto in corso si concluderà per dimissioni o per giusta causa. Non è nemmeno possibile richiedere l’indennità di disoccupazione al termine dell’attuale contratto se tra la cessazione del medesimo e l’inizio del progetto regionale non ci sono giorni indennizzabili.
Ti faccio notare che nel D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 è specificato quanto segue:
Art. 5
Modalità di utilizzo degli elenchi - Accettazione e rinunce

1) Il personale inserito negli elenchi prioritari ai sensi del presente decreto è obbligato ad
accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda,
salvo quella che, ai sensi del successivo comma 6 , viene offerta in corso di altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la
decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le
procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del
punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in
ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di
disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza,
anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche
convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni
.
4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto.

omissis

N.B. Per poter richiedere l'indennità di disoccupazione al termine dell'attuale supplenza debbono sussistere i seguenti presupposti:

1) l'attuale supplenza non deve concludersi per dimissioni (la rinuncia deve essere motivata da giusta causa);
2) tra la conclusione dell'attuale supplenza e l'inizio del progetto regionale ci deve essere uno stacco di almeno 7 giorni;
3) al termine dell'attuale supplenza devi possedere i requisiti (assicurativo e contributivo) utili al diritto all'indennità di disoccupazione;

In presenza dei presupposti di cui ai punti 1), 2) e 3), al termine del progetto regionale avresti diritto alla riattivazione dell'indennità di disoccupazione.

Grazie mille per la risposta, come al solito puntuale..
ora Le chiedo
1)ma lasciare la supplenza per il POR non rientrerebbe tra le motivazioni di una rinuncia per giusta causa?
2)Inoltre anche quest'anno ha validità la nota n.19212 del 17 dicembre 2009, la quale, al punto 5, recita che "A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali quando l’attività prevista nel progetto supera il 60% dell’impegno orario dell’anno precedente.Le indennità complessivamente percepite non potranno superare, in ogni caso,l’ammontare di quanto corrisposto l’anno precedente."
Sulla base di questa nota, l'anno scorso ho percepito l'indennità anche durante l'attività del POR.
3) Rientrando nel SP, quali sarebbero allora i vantaggi per quanto concerne la disoccupazione? Mi sembrava di aver letto che, per i requisiti contributivi, si potesse sempre far riferimento a quelli che avevano permesso la prima indennità percepita in ambito di SP.
4) Se anche avessi i requisiti contributivi ed assicurativi, potrei presentare domanda o dovrei aspettare il cosiddetto anno mobile? Oppure l'anno mobile stabilirebbe solo il momento a partire dal quale l'INPS indennizzerebbe, anche se la domanda viene presentata allo scadere del contratto, prima della fine dell'anno mobile stesso?
5) Per quantificare le 52 settimane contributive, come devo fare? Contare semplicemente il numero di settimane di lavoro del biennio relativo?
6) A questo punto mi chiedo se non mi convenga rinunciare al POR e portare avanti la supplenza che versa contributi utili alla disoccupazione ordinaria, e grazie ai quali sicuramente percepirei almeno la dis. requisiti ridotti.

Mi rendo conto di essere un po' "pesante", ma ho proprio bisogno di consigli, in questo mare di incertezze burocratiche, che non tengono conto del disagio di noi precari,che spesso veniamo inconsapevolmente danneggiati più del dovuto.
Grazie ancora

zarina

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Messaggio Da G.Ferreri Mar Mag 03, 2011 9:24 am

Grazie mille per la risposta, come al solito puntuale..
ora Le chiedo
1)ma lasciare la supplenza per il POR non rientrerebbe tra le motivazioni di una rinuncia per giusta causa?
Dovrebbe, ma non è certo che l’Inps consideri tali motivazioni una giusta causa al fine del diritto all’indennità ordinaria.
2)Inoltre anche quest'anno ha validità la nota n.19212 del 17 dicembre 2009, la quale, al punto 5, recita che "A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali quando l’attività prevista nel progetto supera il 60% dell’impegno orario dell’anno precedente. Le indennità complessivamente percepite non potranno superare, in ogni caso,l’ammontare di quanto corrisposto l’anno precedente."
Sì, ma per poterla sfruttare è necessario essere percettore di indennità di disoccupazione prima dell’inizio del progetto regionale.
3) Rientrando nel SP, quali sarebbero allora i vantaggi per quanto concerne la disoccupazione? Mi sembrava di aver letto che, per i requisiti contributivi, si potesse sempre far riferimento a quelli che avevano permesso la prima indennità percepita in ambito di SP.
Non è così.
4) Se anche avessi i requisiti contributivi ed assicurativi, potrei presentare domanda o dovrei aspettare il cosiddetto anno mobile? Oppure l'anno mobile stabilirebbe solo il momento a partire dal quale l'INPS indennizzerebbe, anche se la domanda viene presentata allo scadere del contratto, prima della fine dell'anno mobile stesso?
Puoi presentare una nuova domanda a prescindere dall’anno mobile.
5) Per quantificare le 52 settimane contributive, come devo fare? Contare semplicemente il numero di settimane di lavoro del biennio relativo?
Non è un calcolo semplice. Per poterne avere precisa contezza è purtroppo necessario recarsi in sede Inps.
6) A questo punto mi chiedo se non mi convenga rinunciare al POR e portare avanti la supplenza che versa contributi utili alla disoccupazione ordinaria, e grazie ai quali sicuramente percepirei almeno la dis. requisiti ridotti.
Se al termine dell’attuale supplenza possiedi i requisiti per ottenere l’indennità ordinaria, e la rinuncia al progetto non comporta penalità, la soluzione più conveniente è questa.

G.Ferreri

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