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Requisiti sostegno

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Messaggio Da threedesign Gio Ago 07, 2014 9:05 am

Salve, ho cercato parecchio in giro ma non ne sono venuto a capo, quindi pongo a voi la domanda:

Quali sono i requisiti richiesti per il sostegno? Sono uguali per le graduatorie e per le messe a disposizione?

Le mad si possono mandare solo nella stessa provincia in cui si è inseriti in gi (ma per altra classe, non per sostegno) oppure in tutte quelle che si vuole?

Grazie in anticipo per la risposta.

threedesign

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Messaggio Da Albith Gio Ago 07, 2014 9:38 am

Il sostegno non ha requisiti specifici, o meglio dipende.

Esiste un corso di specializzazione sul sostegno ma che è accessibile ai soli docenti abilitati.

Tuttavia, esauriti i docenti abilitati e specializzati, ogni scuola convoca dalle sue graduatorie di istituto docenti non specializzati, e anche nemmeno abilitati, per coprire i posti residui sul sostegno.

Quindi dalla terza fascia di istituto basta avere i titoli per accedere almeno a una classe di insegnamento.

Le MAD seguono uguale criterio, fermo restando che una MAD viene presa in considerazione solo quando la graduatoria di istituto (GI) è del tutto esaurita (cioè sono stati convocati tutti i docenti e nessuno ha accettato).

Le MAD possono essere mandate in numero infinito e per tutte le province italiane (non hanno limiti) e sono più che altro un curriculum con indicazione precisa del titolo di studio e delle classi di insegnamento a cui si può accedere in base alla normativa, anche quelle che hai indicato nelle GI delle scuole scelte.

Si può indicare, ma è sempre considerato implicito, che si è disponibili ad accettare incarichi sul sostegno.

Qui un link di OS con tanto di modello di domanda (che puoi anche personalizzare se lo ritieni opportuno):

http://www.orizzontescuola.it/speciali/supplenze-as-201314-modello-domanda-messa-disposizione
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Messaggio Da L'ALTRO POLO Gio Ago 07, 2014 9:43 am

Credo che, limitatamente alle MAD su sostegno, ci sia il vincolo di una sola provincia italiana

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Messaggio Da Albith Gio Ago 07, 2014 9:46 am

L'ALTRO POLO ha scritto:Credo che, limitatamente alle MAD su sostegno, ci sia il vincolo di una sola provincia italiana

Non mi pare proprio: da dove deduci simile limite?

Semmai è vero che se nello stesso anno scolastico si viene chiamati da MAD in una provincia per alcuni mesi e poi si viene chiamati sempre da MAD da un'altra provincia non sarà mai possibile far riconoscere entrambi i servizi in quanto, per ogni anno scolastico, è riconoscibile il servizio svolto solo su una provincia.

Servizio su materia o su sostegno è del tutto indifferente!
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Messaggio Da threedesign Gio Ago 07, 2014 10:05 am

Non mi è chiaro però, ammesso che finiscano i docenti di sostegno abilitati e/o aventi titolo, in base a cosa scelgono da quale classe di concorso attingere?

Quindi se io ho inviato mad per la mia classe c430 in caso di necessità mi chiamano per il sostegno oppure e meglio se invio un'altra mad per ogni scuola per disponibilità per sostegno?

Infine nel modulo per gi io non ricordo quindi chiedo a voi, c'era da barrare la casella per il sostegno?

threedesign

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Messaggio Da Albith Gio Ago 07, 2014 11:02 am

Per quanto riguarda le MAD il DS decide in assoluta libertà chi assumere e chi no (le MAD non costituiscono graduatoria).

Per le GI si procede così: una volta finiti gli specializzati si procede a "incrociare" le graduatorie, cioè si prendono tutti gli iscritti delle varie cdc e si mettono in un unico elenco in cui si va per punteggio. Da questo elenco convocano per assegnare le cattedre di sostegno.

Se sei inserita solo in III fascia è ovvio che non ci siano caselle per il sostegno in quanto per essere specializzati sul sostegno bisogna prima essere abilitati (e quindi poter accedere alla I o II fascia delle GI).

L'assegnazione di cattedre di sostegno a docenti non abilitati né specializzati è da considerare un ricorso di emergenza, quindi non programmabile a priori con indicazioni di preferenza.
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Messaggio Da threedesign Gio Ago 07, 2014 1:19 pm

Quindi una mad specifica per il sostegno, viene sempre dopo le graduatorie di 3 fascia non specifiche, giusto?

Grazie dei chiarimenti

threedesign

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Messaggio Da L'ALTRO POLO Gio Ago 07, 2014 4:35 pm

Albith ha scritto:
L'ALTRO POLO ha scritto:Credo che, limitatamente alle MAD su sostegno, ci sia il vincolo di una sola provincia italiana

Non mi pare proprio: da dove deduci simile limite?

Semmai è vero che se nello stesso anno scolastico si viene chiamati da MAD in una provincia per alcuni mesi e poi si viene chiamati sempre da MAD da un'altra provincia non sarà mai possibile far riconoscere entrambi i servizi in quanto, per ogni anno scolastico, è riconoscibile il servizio svolto solo su una provincia.

Servizio su materia o su sostegno è del tutto indifferente!

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Supplenze: differenze tra messa a disposizione per il sostegno e per la classe
curricolare. Conseguenze delle nuove note del Miur



Lalla - La pubblicazione da parte del Miur di due note sulla messa a
disposizione per le supplenze su sostegno da parte dei docenti specializzati
non inseriti in alcuna graduatoria ha messo in subbuglio docenti e segreterie
scolastiche. Ma distinguiamo tra i vari tipi di domanda di messa a disposizione
che gli aspiranti docenti possono presentare.

Bisogna innanzitutto dire che la messa a disposizione per le materie
curricolari e la messa a disposizione per il sostegno seguono due normative
diverse.

La messa a disposizione per le materie curricolari.

E' stata autorizzata dal Ministero nella circolare del 30 agosto 2013
"Istruzioni operative per il conferimento delle supplenze al personale docente,
educativo ed Ata".

In essa si legge "Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi
comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla
copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici
dovranno utilizzare le graduatorie degli istituti viciniori.

Esaurita tale possibilità, i medesimi Dirigenti Scolastici potranno fare
ricorso a personale, sempre fornito di titolo idoneo, che abbia presentato
istanza di messa a disposizione".

Pertanto non è indicato un limite al numero di domande di messa a disposizione
che ogni docente può inviare, anche in province diverse da quelle in cui è già
inserito nelle Graduatorie ad esaurimento e/o di istituto. L'importante è che
le domande di messa a disposizione siane utilizzate esclusivamente dopo aver
passato in rassegna le graduatorie degli istituti viciniori.

Il modello di messa a disposizione non è elaborato dal Ministero, ve ne
proponiamo uno dell'Ufficio Scolastico di Padova.

L'unico limite è rappresentato dalla particolare procedura con cui deve essere
considerato il punteggio di servizio, qualora nello stesso anno scolastico sia
capitato di lavorare in due diverse province " qualora venga assunto personale
iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto
sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione
nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento
a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico
l'interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto
e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non
possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati”. [nota MIUR Prot.
n. AOODGPER 1027 del 28 gennaio 2009]

Pertanto non può essere considerata legittima la risposta di una segreteria
scolastica alla proposta di messa a disposizione da parte di un docente "Si
comunica alla S.V. che se già inclusa nella graduatoria di istituto della
provincia di ***, con la messa a disposizione verrà esclusa dalle graduatorie
di circolo e d'istituto......"

La messa a disposizione, in quanto contemplata dalla normativa, non deve
affatto comportare penalizzazioni, ma risultare un'occasione di lavoro in più,
oltre a consentire alle scuole di reperire personale in maniera per rispondere
alle esigenze didattiche.

La messa a disposizione per il sostegno

da parte di personale non inserito in alcuna graduatoria
Essa è stata regolamentata dal Ministero con due successive note,
rispettivamente del 18 e 20 settembre 2013.

Con la nota del 18 settembre 2013 si mette in evidenza le numerose pronunce
giurisprudenziali che confermano l'obbligo per l'Amministrazione di dare
priorità nelle nomine ai docenti in possesso del titolo di specializzazione
rispetto ai docenti che ne siano privi, pertanto si invitano i dirigenti
scolastici a tenere in debita considerazione tale priorità nel conferimento
delle supplenze ai docenti muniti del prescritto titolo ma non inclusi nelle
graduatorie di circolo o di istituto di alcuna provincia.

Con la nota del 20 settembre 2013 si puntualizza e circoscrive tale priorità:
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola
provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più
istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati,
secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia
di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella
della terza fascia delle graduatorie di istituto.

E' importante sottolineare che "l’utilizzo di personale specializzato non
presente nelle graduatorie di istituto di alcuna provincia è subordinato allo
scorrimento delle graduatorie di istituto dei docenti specializzati sul
sostegno dell’intera provincia, ivi inclusi coloro che hanno dichiarato il
titolo di specializzazione entro il 10 settembre 2013"

Pertanto, la messa a disposizione non inficia in alcun modo le modalità di
conferimento delle supplenze su sostegno ai docenti in possesso del titolo di
specializzazione, ma interviene prima del possible reclutamento di personale
non specializzato, per quanto inserito nelle graduatorie di quella provincia.

da parte di personale già inserito nelle Graduatorie di istituto di una
provincia
La nota del 20 settembre non limita la possibilità ai docenti, già
regolarmente inseriti nelle Graduatorie di istituto di una provincia, di
inviare eventuali domande di messa a disposizione anche per il sostegno in
province diverse dalla propria.

Tali istanze a nostro parere vanno però tenute in considerazione solo dopo il
reclutamento di personale specializzato non inserito in alcuna provincia e dopo
il reclutamento di personale non specializzato inserito nelle graduatorie di
quella provincia.

In questo modo a nostro parere si è venuta a creare una disparità tra il
personale già inserito nelle graduatorie di una provincia, per il quale la
normativa non presenta alcuna limitazione nell'invio di domande di messa a
disposizione in qualsiasi provincia (l'assunzione è subordinata ai criteri che
abbiamo esposto) e il personale specializzato su sostegno, ma non inserito in
alcuna provincia, che rimane limitato solo alla provincia scelta per la messa a
disposizione.

Tra l'altro la circostanza di aver prodotto la domanda in un'unica provincia
deve essere sì resa nell'istanza di messa a disposizione, ma non ci risulta che
vi sia un pratico ed efficace sistema di controllo delle dichirazione rese da
parte delle segreterie. Appare condivisibile in questo senso il suggerimento
del vicepresidente nazionale della FISH Salvatore Nocera "Il docente che si
mette a disposizione non conosceva precedentemente tale impedimento posto solo
adesso dal MIUR; onde evitare ricorsi e contenzioso, sarebbe opportuno che il
Dirigente scolastico, prima della nomina gli faccia rilasciare una
dichiarazione che, qualora abbia presentato dichiarazione di messa a
disposizione in altre scuole, rinuncia a tali scuole, indicandone la
denominazione e sede"

Da quando decorre la nuova normativa

I dirigenti scolastici, ricevute le istanze, daranno precedenza ai docenti
abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della
seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base
alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto. Si tratterà
quindi di stilare due elenchi.

Il Miur non ha posto scadenza, per cui il tutto potrebbe essere lasciato
all'iniziativa dei singoli Dirigenti Scolastici.

Quel che è certo è che nel frattempo si continua ad assegnare le supplenze con
le modalità consuete, stabilite dal DM 131/07 e dalla circolare del 30 agosto
2013, come indicato dalla nota del 20 settembre 2013 "Fatte salve le supplenze
già conferite, in attesa della pubblicazione degli elenchi secondo le suddette
regole per le messe a disposizione, le nomine su posti di sostegno continuano
ad essere conferite ai sensi della C.M.30 agosto 2013 e sono definitive" .

Il contenzioso

Non mancherà di instaurarsi il contenzioso, da parte di coloro (docenti non
specializzati) che non accettano che il Miur possa modifica con due note quanto
contenuto nel decreto 131/07 (regolamento delle supplenze).

Mar, 24/09/2013 - 09:51 - Categoria: supplenze Precariato ORIZZONTE SCUOLA.IT

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Messaggio Da melanie Gio Ago 07, 2014 4:51 pm

Mi pare però che il vincolo di una sola provincia valga unicamente per chi non è inserito nelle GI di nessuna provincia.
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Messaggio Da L'ALTRO POLO Gio Ago 07, 2014 4:53 pm

A questo punto non saprei.

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Messaggio Da threedesign Gio Ago 07, 2014 5:08 pm

Un pò complicato ma comunque penso che il sunto sia che io, in gi per la c430, posso inviare per il sostegno per le mad in tutte le scuole d'Italia, giusto?

Anche perchè non sarebbe controllabile l'invio delle mad, credo...

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Messaggio Da melanie Gio Ago 07, 2014 5:26 pm

Sì, secondo me puoi. Ma non perché finora non ci sono controlli....
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Messaggio Da threedesign Ven Ago 08, 2014 6:34 pm

Ma con titolo ad insegnare da terza fascia alle superiori, si può mandare mad per sostegno solo per superiori o anche per tutti gli altri gradi?

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Messaggio Da Albith Ven Ago 08, 2014 10:25 pm

Io intendevo che non c'è limite alle MAD di chi non è né abilitato né specializzato.

Ammetto che però ignoravo tale normativa limitante per i colleghi specializzati...
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