referente unico L. 104/92 - scelta da parte dell'assistito
3 partecipanti
referente unico L. 104/92 - scelta da parte dell'assistito
Buongiorno, avrei il seguente quesito da sottoporre:
ho effettuato richiesta di fruire dei 3 gg. al mese come figlio in grado di assistere mio padre con handicap. Mio padre, pur convivendo con mio fratello (maggiorenne e disoccupato), ha scelto me per l'assistenza. Mi é stato detto che l'assistito non può scegliere il referente, secondo quando previsto dall'art. 7, comma 1, punto V, del CCNI mobilità 2013/2014. Mio padre, per motivi comportamentali, non vuole assolutamente che mio fratello si prenda cura di lui. E' possibile che il malato non possa decidere da chi farsi assistere? Come posso fare?
ho effettuato richiesta di fruire dei 3 gg. al mese come figlio in grado di assistere mio padre con handicap. Mio padre, pur convivendo con mio fratello (maggiorenne e disoccupato), ha scelto me per l'assistenza. Mi é stato detto che l'assistito non può scegliere il referente, secondo quando previsto dall'art. 7, comma 1, punto V, del CCNI mobilità 2013/2014. Mio padre, per motivi comportamentali, non vuole assolutamente che mio fratello si prenda cura di lui. E' possibile che il malato non possa decidere da chi farsi assistere? Come posso fare?
Marcello70- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 29.08.14
Re: referente unico L. 104/92 - scelta da parte dell'assistito
prima si doveva dimostrare di essere unico referente. ora no, usi tu la 104 e basta.
malibustacy- Messaggi : 3014
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: referente unico L. 104/92 - scelta da parte dell'assistito
Ciao Malibustacy, puoi darmi dei riferimenti normativi?
Marcello70- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 29.08.14
Re: referente unico L. 104/92 - scelta da parte dell'assistito
qui nel forum, non ricordo chi, disse che non bisognava più dimostrare di essere unico referente. ma solo una autodichiarazione di essere l'unico a prendersii cura di quel solo assistito.................vorrei conferme anche io pero a qsto punto
malibustacy- Messaggi : 3014
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: referente unico L. 104/92 - scelta da parte dell'assistito
malibustacy ha scritto:qui nel forum, non ricordo chi, disse che non bisognava più dimostrare di essere unico referente. ma solo una autodichiarazione di essere l'unico a prendersii cura di quel solo assistito.................vorrei conferme anche io pero a qsto punto
Una collega ha detto che bisogna fare una libera dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28 -12-2000. HEELPPPPPPPPPP!
nanetta- Messaggi : 1609
Data d'iscrizione : 01.06.11
Re: referente unico L. 104/92 - scelta da parte dell'assistito
Il DPR 445 del 2000 prevede una autocertificazione. Ma ciò va in contrasto con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto V, del CCNI mobilità 2013/2014 che in effetti stabilisce che se non sussistono delle "ragioni esclusivamente oggettive" il figlio convivente (mio fratello) deve prendersi cura della persona con handicap (mio padre). Bo!
Mio padre però non vuole farsi assistere da mio fratello, ma da me.
E' possibile che non vi sia una spiegazione lineare e precisa a tutto ciò.......... AIUTOOOOOO.
Mio padre però non vuole farsi assistere da mio fratello, ma da me.
E' possibile che non vi sia una spiegazione lineare e precisa a tutto ciò.......... AIUTOOOOOO.
Marcello70- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 29.08.14
Re: referente unico L. 104/92 - scelta da parte dell'assistito
Art. 7, comma 1, punto V, del CCNI mobilità 2013/2014:
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA
PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’;
ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE
Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti
viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del
D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e,
limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza
al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a
provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta
la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o
delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di
gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente
la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il
genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza
ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA
PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’;
ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE
Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti
viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del
D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità
giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e,
limitatamente alla I e II fase al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza
al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a
provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta
la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o
delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di
gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene
riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in
situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con
autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente
la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il
genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato
con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011.
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si
presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza
ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
Marcello70- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 29.08.14
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