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Precedenza cattedre su IIS tra neoimmessi e AP: per Giovanna

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Messaggio Da gugu Lun Ago 28, 2017 8:34 pm



Istituto IIS X su due sedi in due comuni.

disponibili due cattedre in OA.

1 a ruolo, l'altra rimane libera e arriva un'AP

Una cattedra è 18, l'altra 15+3.

A chi spetta quella di 18? Decide il DS o il neoimmesso in ruolo può rivendicare il diritto ad averla?
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Messaggio Da gugu Mar Ago 29, 2017 4:13 pm

Nessuno sa risolvere il problema?
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Messaggio Da giovanna onnis Mar Ago 29, 2017 4:16 pm

Si tratta di due COI anche se una è su due plessi (15+3) che comunque appartengono allo stesso IIS.
Per l'assegnazione delle cattedre è necessario conoscere i criteri stabiliti in sede di CdD e nel contratto integrativo di istituto con la RSU, criteri ai quali il DS dovrebbe attenersi
Se a parità di condizioni si privilegia il titolare nella scuola piuttosto che il docente in AP, questo deve essere inserito nei criteri
Se uno dei criteri è la continuità didattica per la cattedra di 18 ore nello stesso plesso, questo potrebbe agevolare il docente in servizio nella scuola nel 2016/17 anche se in AP.
Un neo-immesso non credo possa rivendicare la cattedra con 18 ore in un solo plesso, poichè anche la cattedra 15+3 è sempre COI, diverso sarebbe se fosse considerata, come gli anni scorsi, una COE
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Messaggio Da JamesWilson Mer Ago 30, 2017 7:59 am

Io mi sono informato abbastanza a fondo sull'argomento e i criteri cui dovrebbero attenersi i DS sono quelli indicati da Giovanna.
Ma quali sono in genere questi criteri? Secondo i sindacati da me consultati IN GENERE si ricorre all'ordine delle graduatorie INTERNE d'istituto. Per i nuovi entrati (nell'organico d'istituto!) si fa una graduatoria (appunto fra i nuovi insegnanti dell'ORGANICO, fra gli ultimi arrivati).
I beneficiari di assegnazione provvisoria NON fanno parte dell'organico dell'Istituto (anche se confermati in AP nella stessa scuola da più anni). Pertanto IN GENERE, secondo i criteri quasi universalmente indicati dalle RSU, il neoimmesso ha la precedenza perché l'assegnato in via provvisoria NON compare neanche in graduatoria interna d'istituto.
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Messaggio Da gugu Mer Ago 30, 2017 8:15 am

giovanna onnis ha scritto:Si tratta di due COI anche se una è su due plessi (15+3) che comunque appartengono allo stesso IIS.
Per l'assegnazione delle cattedre è necessario conoscere i criteri stabiliti in sede di CdD e nel contratto integrativo di istituto con la RSU, criteri ai quali il DS dovrebbe attenersi
Se a parità di condizioni si privilegia il titolare nella scuola piuttosto che il docente in AP, questo  deve essere inserito nei criteri
Se uno dei criteri è la continuità didattica per la cattedra di 18 ore nello stesso plesso, questo potrebbe agevolare il docente in servizio nella scuola nel 2016/17 anche se in AP.
Un neo-immesso non credo possa rivendicare la cattedra con 18 ore in un solo plesso, poichè anche la cattedra 15+3 è sempre COI, diverso sarebbe se fosse considerata, come gli anni scorsi, una COE


Nel caso in questione il docente neoimmesso era già in servizio nella scuola nel plesso X nel 2016-2017.
Il docente in AP arriva da altra provincia e altro grado di istruzione, per cui non ha nessun legame né con la scuola né con il territorio.
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Messaggio Da Gianfranco Mer Ago 30, 2017 10:54 am

Vado a memoria e non ho il CCNI di quest'anno davanti, ma mi pare di ricordare che l'unico paletto reale che può porre la contrattazione di istituto riguarda  il caso del docente che abbia fruito, in sede di mobilità su ambito, del punteggio per il comune di ricongiungimento. In tal caso il docente trasferito avrebbe diritto all'assegnazione del plesso del proprio comune di ricongiungimento. Per il resto i criteri per l'assegnazione ai plessi non sono più materia di contrattazione di istituto, ma competenza esclusiva del DS, dal decreto legislativo 150/2009, che ha modificato l'art.5 del d. lgs 165/2001. Sull'applicazione di tale norma ai contratti non rinnovati esiste un'interpretazione autentica (D.Lgs. 141/2011)
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Messaggio Da royalstefano Mer Ago 30, 2017 11:10 am

Il neoimmesso non può rivendicare il diritto ad avere la coi più vantaggiosa. Se è già stato in servizio nel 16/17 potrebbe entrare in ballo la continuità didattica.

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Messaggio Da gugu Mer Ago 30, 2017 11:13 am

royalstefano ha scritto:Il neoimmesso non può rivendicare il diritto ad avere la coi più vantaggiosa. Se è già stato in servizio nel 16/17 potrebbe entrare in ballo la continuità didattica.


E perché potrebbe rivendicarla il docente in AP che l'anno prossimo potrà essere altrove?
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Messaggio Da royalstefano Mer Ago 30, 2017 11:17 am

Nessuno dei due può rivendicare alcun diritto. Tu hai specificato che il docente neoimmesso era già stato nel 16/17 e pertanto un vantaggio io ritengo che lo possa avere, se tra i criteri c'è la continuità.

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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ago 30, 2017 3:50 pm

JamesWilson ha scritto:Io mi sono informato abbastanza a fondo sull'argomento e i criteri cui dovrebbero attenersi i DS sono quelli indicati da Giovanna.
Ma quali sono in genere questi criteri? Secondo i sindacati da me consultati IN GENERE si ricorre all'ordine delle graduatorie INTERNE d'istituto. Per i nuovi entrati (nell'organico d'istituto!) si fa una graduatoria (appunto fra i nuovi insegnanti dell'ORGANICO, fra gli ultimi arrivati).
I beneficiari di assegnazione provvisoria NON fanno parte dell'organico dell'Istituto (anche se confermati in AP nella stessa scuola da più anni). Pertanto IN GENERE, secondo i criteri quasi universalmente indicati dalle RSU, il neoimmesso ha la precedenza perché l'assegnato in via provvisoria NON compare neanche in graduatoria interna d'istituto.
Trovo discutibile quanto evidenziato perchè se uno dei criteri è la continuità didattica, perchè questa non deve valere per il docente in AP in servizio continuativo nella stessa scuola?
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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ago 30, 2017 3:51 pm

gugu ha scritto:
giovanna onnis ha scritto:Si tratta di due COI anche se una è su due plessi (15+3) che comunque appartengono allo stesso IIS.
Per l'assegnazione delle cattedre è necessario conoscere i criteri stabiliti in sede di CdD e nel contratto integrativo di istituto con la RSU, criteri ai quali il DS dovrebbe attenersi
Se a parità di condizioni si privilegia il titolare nella scuola piuttosto che il docente in AP, questo  deve essere inserito nei criteri
Se uno dei criteri è la continuità didattica per la cattedra di 18 ore nello stesso plesso, questo potrebbe agevolare il docente in servizio nella scuola nel 2016/17 anche se in AP.
Un neo-immesso non credo possa rivendicare la cattedra con 18 ore in un solo plesso, poichè anche la cattedra 15+3 è sempre COI, diverso sarebbe se fosse considerata, come gli anni scorsi, una COE


Nel caso in questione il docente neoimmesso era già in servizio nella scuola nel plesso X nel 2016-2017.
Il docente in AP arriva da altra provincia e altro grado di istruzione, per cui non ha nessun legame né con la scuola né con il territorio.
Per continuità spetterebbe al neo-immesso
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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ago 30, 2017 4:00 pm

Gianfranco ha scritto:Vado a memoria e non ho il CCNI di quest'anno davanti, ma mi pare di ricordare che l'unico paletto reale che può porre la contrattazione di istituto riguarda  il caso del docente che abbia fruito, in sede di mobilità su ambito, del punteggio per il comune di ricongiungimento. In tal caso il docente trasferito avrebbe diritto all'assegnazione del plesso del proprio comune di ricongiungimento. Per il resto i criteri per l'assegnazione ai plessi non sono più materia di contrattazione di istituto, ma competenza esclusiva del DS, dal decreto legislativo 150/2009, che ha modificato l'art.5 del d. lgs 165/2001. Sull'applicazione di tale norma ai contratti non rinnovati esiste un'interpretazione autentica (D.Lgs. 141/2011)
Non è come dici Gianfranco.
Nell'art.3 comma 7 del CCNI si stabilisce quanto segue:
7. In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ’al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per l’anno scolastico 2017/18, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
E' vero che nell'articolo citato si considera il caso di plessi ubicati in comuni diversi e nessuna menzione viene fatta relativamente ai plessi ubicati nello stesso comune, ma niente vieta che in sede di contrattazione sia possibile discutere anche su questo stabilendo specifici criteri
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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ago 30, 2017 4:09 pm

Credo sia più corretto essere presenti nel forum con un solo nick.
Sei tornata come Rita perchè non eliminare Macchinetta?
Vedi tu.
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Messaggio Da sempreconfusa1 Mer Ago 30, 2017 4:19 pm

forse si dimentica che in attesa che si risolva la leggenda della mail che non arriva, anche se il nick esiste e si vuol essere corretti basta non usarlo.
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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ago 30, 2017 4:21 pm

ritaa ha scritto:
giovanna onnis ha scritto:Credo sia più corretto essere presenti nel forum con un solo nick.
Sei tornata come Rita perchè non eliminare Macchinetta?
Vedi tu.

avevo più volte, nei giorni scorsi, provato a cancellarmi ma non riesco a farlo perchè non mi arriva la mail

cmq se tu  dici che si tratta di correttezza, utilizzerò sempre e solo questo nick (ritaa) e macchinetta, anche se non sparisce di diritto, sparisce di fatto, giusto per rimanere in tema di mobilità ;-)

voglio dire che non utilizzerò più il nick di macchinetta ed entrerò solo con questo/quello di ritaa come mi hai suggerito tu l' altra volta :-)

P.S.: ho dovuto metterci due "a" finali perchè con una sola, come mi avevi detto tu, non ci riuscivo tanto perchè lo dava già come conosciuto e ho dovuto rifare l' operazione più volte
Allora bentornata "nuova" Rita
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Messaggio Da sempreconfusa1 Mer Ago 30, 2017 4:23 pm

da un mese.
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Messaggio Da sempreconfusa1 Mer Ago 30, 2017 4:24 pm

come se poi fosse il nick a fare la differenza. ma di che parliamo...
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Messaggio Da Gianfranco Mer Ago 30, 2017 4:58 pm

giovanna onnis ha scritto:
Gianfranco ha scritto:Vado a memoria e non ho il CCNI di quest'anno davanti, ma mi pare di ricordare che l'unico paletto reale che può porre la contrattazione di istituto riguarda  il caso del docente che abbia fruito, in sede di mobilità su ambito, del punteggio per il comune di ricongiungimento. In tal caso il docente trasferito avrebbe diritto all'assegnazione del plesso del proprio comune di ricongiungimento. Per il resto i criteri per l'assegnazione ai plessi non sono più materia di contrattazione di istituto, ma competenza esclusiva del DS, dal decreto legislativo 150/2009, che ha modificato l'art.5 del d. lgs 165/2001. Sull'applicazione di tale norma ai contratti non rinnovati esiste un'interpretazione autentica (D.Lgs. 141/2011)
Non è come dici  Gianfranco.
Nell'art.3 comma 7 del CCNI si stabilisce quanto segue:
7. In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ’al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per l’anno scolastico 2017/18, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
E' vero che nell'articolo citato si considera il caso di plessi ubicati in comuni diversi e nessuna menzione viene fatta relativamente ai plessi ubicati nello stesso comune, ma niente vieta che in sede di contrattazione sia possibile discutere anche su questo stabilendo specifici criteri

Ricordavo che c'era qualcosa legato ai comuni ma non ricordavo esattamente cosa, era proprio questo che hai riportato. Credo che il nodo sia proprio la faccenda dei comuni. Ciò che esclude dalla contrattazione d'istituto questa materia è proprio il D. Lgs. 150/2009. Di fatto il D.Lgs. 150/2009 metteva fuori gioco quella parte dell'art. 6 del CCNL che affida alla contrattazione integrativa i criteri  riguardanti l'assegnazione del personale alle classi e ai plessi. In prima applicazione della norma ci fu una diatriba interpretativa sulla immediata applicazione dello stesso ai contratti già vigenti visto che, come  è noto, il CCNL è antecedente al 2009 e non è stato ancora rinnovato.  L'interpretazione autentica data dall'art 5 del D.Lgs 141/2011 è intervenuta proprio sull'immediato adeguamento dei contratti alla norma.
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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ago 30, 2017 5:03 pm

Hai ragione, ma le disposizioni da te citate riguardano i docenti della Primaria e Infanzia e interessano anche plessi ubicati in comuni diversi
L'introduzione degli IIS con codice unico, per il I grado, è, però, novità di quest'anno
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Messaggio Da Gianfranco Mer Ago 30, 2017 5:09 pm

Perché solo primaria e infanzia?
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Messaggio Da giovanna onnis Mer Ago 30, 2017 5:16 pm

Parlo di assegnazione dei plessi.
Gli insegnanti della Primaria e Infanzia non hanno mai avuto titolarità in uno specifico plesso, ma nel Circolo e il plesso è stato sempre assegnato dal DS
Gli insegnanti del I grado avevano, invece, fino al 2016/17, titolarità in uno specifico plesso e non nell'intero IC come sarà dal prossimno anno 2017/18 e per loro, quindi, l'assegnazione dei plessi non è mai stato un problema visto che risultavano avere specifica titolarità. Il problema si pone per l'anno scolastico che sta per iniziare
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