La piaga degli ITP
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La piaga degli ITP
Scrivo nuovamente per segnalare il problema degli ITP nella regione Veneto e in particolare nella provincia di Padova. Non ci sono indicazioni chiare, alcune scuole depennano, altre lasciano tutto così permettendo a gente con un semplice diploma che NON ha valore abilitante di restare al loro posto, soffiando di fatto la supplenza sotto il naso a noi della terza fascia. Ogni giorni arrivano notizie diverse dalle segreterie: c'è chi dice che gli itp presentano una diffida dell'avvocato e con quella mettono a tacere le scuole, c'è chi dice che vengono addirittura inseriti manualmente. Due nomi di ITP di cui sono a conoscenza non risultano nemmeno iscritti in terza fascia nella scuola in cui attualmente ricoprono un posto fino al 30 giugno (e da dove spuntano fuori??). La situazione è più che caotica.
Oltre a chiedere l'accesso agli atti per accertarsi che queste persone abbiano la documentazione necessaria per rimanere dove sono (sentenza passata in giudicato) vorrei capire se qualcuno è a conoscenza di qualche altro strumento per combattere contro questa (ennesima) ingiustizia.
Oltre a chiedere l'accesso agli atti per accertarsi che queste persone abbiano la documentazione necessaria per rimanere dove sono (sentenza passata in giudicato) vorrei capire se qualcuno è a conoscenza di qualche altro strumento per combattere contro questa (ennesima) ingiustizia.
Lila2210- Messaggi : 25
Data d'iscrizione : 16.09.17
Re: La piaga degli ITP
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato – scrive l’Uffucio Scolastico – con sentenza n. 4503 del 23 luglio 2018 si è pronunciato nel merito sancendo definitivamente la questione del valore abilitante del diploma di ITP, dichiarando che in assenza di specifica abilitazione conseguita attraverso percorsi abilitanti dedicati, non è possibile collocare in seconda fascia della Graduatorie di circolo e di istituto i docenti muniti del solo diploma. Tale sentenza è immediatamente esecutiva solo per coloro che avevano promosso il ricorso specifico oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato.
L’ Ufficio scolastico di conseguenza sta approfondendo la portata della sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, soprattutto con riguardo agli inserimenti effettuati senza alcun provvedimento giurisdizionale e quindi in base alla presentazione di un ricorso (Es. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al TAR non ancora discusso nemmeno in fase cautelare).
Lo scioglimento della riserva dei ricorrenti ITP è possibile solo al momento in cui la relativa sentenza passa in giudicato, quindi pronunciandosi in via definitiva sulla questione.
Tale situazione si realizza in una delle seguenti due ipotesi:
1) la sentenza è stata impugnata e si sono conclusi tutti i gradi di giudizio (quindi occorre sentenza di merito del Consiglio di Stato), e quindi la decisione non è più impugnabile.
2) la sentenza del TAR Lazio non viene impugnata nei termini stabiliti dalla legge.
Cosa devono fare le scuole
Per una corretta ed esaustiva valutazione della questione l’Ufficio Scolastico di Torino ha invitato le istituzioni scolastiche a individuare gli aspiranti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto in virtù di presentazione di solo ricorso (Presidente della Repubblica o TAR Lazio), senza che tale ricorso sia stato seguito da una pronuncia (ordinanza o sentenza) sfavorevole all’Amministrazione. Tale attività di verifica va svolta entro il 31 agosto.
Di diverso avviso l’ufficio Scolastico di Prato e Pistoia, che aveva emanato una nota in cui chiariva che potranno permanere con riserva solo gli ITP che abbiano ricevuto un provvedimento giurisdizionale favorevole. Nel caso invece in cui i ricorrenti abbiano avviato un contenzioso senza ottenere ancora un provvedimento (cautelare o di merito), non andrà effettuato alcun inserimento e, se precedentemente inclusi, sarà necessario escludere i ricorrenti dalle Graduatorie.
come vedi non c'è chiarezza e ogni usp e segreteria fa un po' come gli pare
Il Consiglio di Stato – scrive l’Uffucio Scolastico – con sentenza n. 4503 del 23 luglio 2018 si è pronunciato nel merito sancendo definitivamente la questione del valore abilitante del diploma di ITP, dichiarando che in assenza di specifica abilitazione conseguita attraverso percorsi abilitanti dedicati, non è possibile collocare in seconda fascia della Graduatorie di circolo e di istituto i docenti muniti del solo diploma. Tale sentenza è immediatamente esecutiva solo per coloro che avevano promosso il ricorso specifico oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato.
L’ Ufficio scolastico di conseguenza sta approfondendo la portata della sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, soprattutto con riguardo agli inserimenti effettuati senza alcun provvedimento giurisdizionale e quindi in base alla presentazione di un ricorso (Es. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al TAR non ancora discusso nemmeno in fase cautelare).
Lo scioglimento della riserva dei ricorrenti ITP è possibile solo al momento in cui la relativa sentenza passa in giudicato, quindi pronunciandosi in via definitiva sulla questione.
Tale situazione si realizza in una delle seguenti due ipotesi:
1) la sentenza è stata impugnata e si sono conclusi tutti i gradi di giudizio (quindi occorre sentenza di merito del Consiglio di Stato), e quindi la decisione non è più impugnabile.
2) la sentenza del TAR Lazio non viene impugnata nei termini stabiliti dalla legge.
Cosa devono fare le scuole
Per una corretta ed esaustiva valutazione della questione l’Ufficio Scolastico di Torino ha invitato le istituzioni scolastiche a individuare gli aspiranti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto in virtù di presentazione di solo ricorso (Presidente della Repubblica o TAR Lazio), senza che tale ricorso sia stato seguito da una pronuncia (ordinanza o sentenza) sfavorevole all’Amministrazione. Tale attività di verifica va svolta entro il 31 agosto.
Di diverso avviso l’ufficio Scolastico di Prato e Pistoia, che aveva emanato una nota in cui chiariva che potranno permanere con riserva solo gli ITP che abbiano ricevuto un provvedimento giurisdizionale favorevole. Nel caso invece in cui i ricorrenti abbiano avviato un contenzioso senza ottenere ancora un provvedimento (cautelare o di merito), non andrà effettuato alcun inserimento e, se precedentemente inclusi, sarà necessario escludere i ricorrenti dalle Graduatorie.
come vedi non c'è chiarezza e ogni usp e segreteria fa un po' come gli pare
donadoni- Messaggi : 3392
Data d'iscrizione : 21.04.16
Località : toscana
Re: La piaga degli ITP
L'ufficio Scolastico di Torino ha fatto depennare gli Itp che non avevano i requisiti per la II fascia, anzi ha addirittura effettuato una ricognizione su tutti i ricorsi della provincia e indicato alle scuole se dovevano inserire o depennare in relazione al singolo ricorso.
Quello che hai riportato è un vecchio articolo di orizzonte scuola
Quello che hai riportato è un vecchio articolo di orizzonte scuola
Stan79- Messaggi : 54
Data d'iscrizione : 12.09.17
Re: La piaga degli ITP
Confermo la situazione caotica anche nelle scuole della provincia di Venezia. Alcuni istituti in attesa di chiarimenti precisi, hanno nel frattempo assegnato cattedre di sostegno a persone inserite in II fascia appena diplomate senza alcuna formazione specifica e senza un minimo di esperienza scavalcando docenti di III fascia ma con consolidata esperienza decennale e formazione in ambito psicologico e pedagogico. I genitori degli alunni con disabilità dovrebbero ribellarsi e rivolgere la propria protesta al dirigente scolastico che permette una situazione così scandalosa!
Marinar- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 29.10.14
Re: La piaga degli ITP
Più che altro questa cosa che ognuno fa un po' come gli pare mi sembra assurda. Deve esserci una normativa di riferimento a cui tutti devono attenersi, punto.
Lila2210- Messaggi : 25
Data d'iscrizione : 16.09.17
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