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dunque il pagamento delle feste natalizie non spetta a me?

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Messaggio Da nana Lun Dic 05, 2011 10:48 am

mi scuso per aprire questo topic poichè la spiegazione è già nella guida, ma volevo una conferma...sostituisco a partire da oggi (5dic) fino al 3 gennaio una collega, la scuola ancora non ha ricevuto il certificato dell'insegnante, quindi nn so di cosa si tratta la sua assenza. ma da quanto ho capito se la docente non produce un nuovo certificato a partire da quella data, il pagamento delle feste natalizie comunque non spetta a me giusto? sono un pò confusa e spero possiate aiutarmi. grazie mille.

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Messaggio Da pino60 Lun Dic 05, 2011 11:37 am

per aver diritto alle ferie,il contratto deve esser sottoscritto 7 giorni prima delle vacanze natalizie e 7 giorni dopo tali vacanze.un saluto

pino60

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Messaggio Da nana Lun Dic 05, 2011 6:27 pm

pino60 ha scritto:per aver diritto alle ferie,il contratto deve esser sottoscritto 7 giorni prima delle vacanze natalizie e 7 giorni dopo tali vacanze.un saluto

grazie mille!

nana

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Messaggio Da nana Lun Dic 05, 2011 6:29 pm

nadiuccia ha scritto:
pino60 ha scritto:per aver diritto alle ferie,il contratto deve esser sottoscritto 7 giorni prima delle vacanze natalizie e 7 giorni dopo tali vacanze.un saluto

grazie mille!
ah dimenticavo...ma se la docente non rientra dopo le vacanze lasupplenza andrà comunque a me o riscorreranno le graduatorie?

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Messaggio Da giulia boffa Lun Dic 05, 2011 7:10 pm

resta a te
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Messaggio Da Farfalla Lun Dic 05, 2011 7:12 pm

pino60 ha scritto:per aver diritto alle ferie,il contratto deve esser sottoscritto 7 giorni prima delle vacanze natalizie e 7 giorni dopo tali vacanze.un saluto

Ma se per es la docente dopo le ferie non rientra, il contratto partirà da che giorno?
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Messaggio Da nana Lun Dic 05, 2011 7:15 pm

Babi77 ha scritto:
pino60 ha scritto:per aver diritto alle ferie,il contratto deve esser sottoscritto 7 giorni prima delle vacanze natalizie e 7 giorni dopo tali vacanze.un saluto

Ma se per es la docente dopo le ferie non rientra, il contratto partirà da che giorno?

a questo punto credo riparta dalladata di cessione del primo contratto

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Messaggio Da nana Lun Dic 05, 2011 7:15 pm

giulia boffa ha scritto:resta a te

grazie giulia!

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dunque il pagamento delle feste natalizie non spetta a me? Empty supplenza prima e dopo Natale...

Messaggio Da erikamar Gio Gen 05, 2012 8:31 pm

Salve, mi inserisco in questo post. Ho avuto un contratto dal 16 al 25 dicembre (fino al 23 ero a scuola, poi sabato e domenica sono state pagate senza essere a scuola). La segretaria oggi mi ha chiamata per chiedermi di riprendere servizio ad apertura della scuola ancora perche' la docente ha prolungata l'assenza per malattia. Stipulero' un contratto di 7 giorni, dal 9 al 15 gennaio.

...mi chiedo: mi spettano le vacanze natalizie pagate? ...

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Messaggio Da giulia boffa Gio Gen 05, 2012 8:42 pm

se la malattia della docente ha la stessa causa di quella prima delle vacanze devi essere pagata, perché le vacanze rientrano tutte nella malattia; se invece è cambiata la malattia, nel senso che l'ha presa per un figlio e non per lei, allora non devi essere pagata
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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 05, 2012 9:14 pm

giulia boffa ha scritto:se la malattia della docente ha la stessa causa di quella prima delle vacanze devi essere pagata, perché le vacanze rientrano tutte nella malattia; se invece è cambiata la malattia, nel senso che l'ha presa per un figlio e non per lei, allora non devi essere pagata

Perché? Le vacanze le spettano se c'è stata un'assenza senza soluzione di continuità, il fatto che cambi la tipologia, da malattia personale a propria o viceversa, non conta.


Ultima modifica di Paolo1974 il Gio Gen 05, 2012 9:27 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 05, 2012 9:15 pm

giulia boffa ha scritto:se la malattia della docente ha la stessa causa di quella prima delle vacanze devi essere pagata, perché le vacanze rientrano tutte nella malattia; se invece è cambiata la malattia, nel senso che l'ha presa per un figlio e non per lei, allora non devi essere pagata

Perché? Le vacanze le spettano se c'è stata un'assenza senza soluzione di continuità, il fatto che cambi la tipologia, da malattia personale a propria o viceversa, non conta.
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Messaggio Da erikamar Gio Gen 05, 2012 10:00 pm

Paolo1974 ha scritto:

Perché? Le vacanze le spettano se c'è stata un'assenza senza soluzione di continuità [...].

Questo non mi e' dato di saperlo. Forse il primo certificato di malattia della docente terminava il 25 dicembre...? E adesso ripartre il 9 gennaio..?

Comunque, chiedo se ho diritto alle festivita' pagate perche' la segreteria mi ha fornito delle informazioni che mi appaiono bizzarre, cioe': "Ci vediamo lunedi' 9 per un contratto di 7 giorni con giorno libero e domenica pagate. Poi se la supplenza si protrae oltre il 17 gennaio per assenza della docente vedremo di pagarle le vacanze di Natale".

... qual e' dunque il requisito per maturare il diritto alle ferie pagate...? Forse avere piu' di 7 giorni di contratto...?
Grazie per le risposte.


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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 05, 2012 10:32 pm

di Paolo1974 - Quando al docente supplente spetta il contratto per tutto il periodo della sospensione delle lezioni.

PREMESSA

In vista delle prossime vacanze di Natale e per capire meglio la corretta applicazione dell’art. 40 comma 3 del CCNL/2007, consideriamo il 22 dicembre ultimo giorno di lezione prima delle vacanze e il 9 gennaio primo giorno di lezione (le lezioni sono quindi sospese dal 23/12 all’8/1).

Nota bene
L’applicazione dell’art. 40/3, che noi “adatteremo” alle prossime vacanze di Natale, riguarda tutti i casi in cui c’è un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni. [Per le date esatte del periodo di sospensione delle lezioni per singola regione consulta il calendario elaborato dalla redazione di OS]

I CASI

Caso A

D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Non esibisce nessun certificato dal 23/12 all’8/1 e dal 9/1 si assenta nuovamente fino ad almeno 7 giorni dopo tale data (anche modificando la tipologia di assenza). Il supplente che l’ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, senza dover riscorrere la graduatoria, in applicazione dell’art.7/5 del D.M. 131/07 farà sottoscrivere al supplente solo un contratto di conferma della supplenza.
Non è possibile applicare l’art. 40/3 in quanto l’assenza del titolare non avviene in un’“unica soluzione”.
Il titolare è infatti “presente” durante il periodo che va dal 23/12 all’8/1 e potrebbe essere convocato per svolgere consigli di classe o collegio docenti straordinari.

Nota bene

La scuola deve avere come riferimento l’interruzione dell’assenza del titolare a partire dal 23/12 (primo giorno di sospensione delle lezioni) e la ripresa della stessa a partire dal 9/1 (ripresa delle lezioni).
Di conseguenza al supplente non spetterà la “copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni ma solo la conferma del contratto con decorrenza 9/1.
Ai fini della conferma dello stesso supplente a nulla rileverà un’eventuale modifica della tipologia di assenza del titolare.
La scuola dovrà riscorrere le graduatorie e non confermare al supplente il contratto solo nel caso in cui il titolare il 9/1 dovesse rientrare in classe (servizio effettivo) per poi assentarsi successivamente un qualsiasi altro giorno.
Caso B
D.Il titolare è assente fino al 22/12 (compreso) e da almeno 7 giorni prima tale data. Esibisce un certificato a partire dal 23/12 fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1. Il supplente che l’ha sostituito fino al 22/12 che diritti ha?

R. Il supplente avrà un contratto fino al 22/12.
Il 9/1 la scuola, in riferimento all’art. 40/3 CCNL/2007, farà firmare al supplente un contratto di proroga con decorrenza 23/12 fino al termine della nuova assenza del titolare la quale si protrarrà appunto fino ad almeno 7 giorni dopo il 9/1.
È questo il caso in cui al supplente spetterà la “copertura” contrattuale per tutto il periodo della sospensione delle lezioni e dunque il relativo riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.
Il dato oggettivo che la scuola prenderà in considerazione è in questo caso l’assenza, senza soluzione di continuità, del titolare. (Il titolare è assente 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni e non è stato in “servizio” neanche un giorno nel periodo delle vacanze).

Nota bene

Il titolare può esibire una o più certificazioni, anche con motivazioni diverse.
L’attenzione della scuola deve infatti essere rivolta solo alla sostanziale continuità dell’assenza del titolare e non alla presentazione di un’unica certificazione che la giustifichi.
Ciò è conforme all’interpretazione autentica dell’ARAN (fatta propria dall’art. 40/3 del CCNL 2007): “Più periodi di assenza continuativa, effettuata anche con diverse certificazioni e/o motivazioni (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente”.
Caso C
D. Se però l’ultimo giorno di assenza del titolare non dovesse coincidere con il 22/12 ma per esempio con il 28/12 o l’1/1, o un qualsiasi altro giorno all’interno delle vacanze, il primo contratto del supplente deve avere come data di scadenza sempre il 22/12?

R. Sì.
I motivi sono due:

Le esigenze di servizio terminano l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (nel nostro caso il 22/12);
La scuola ancora non sa se il titolare al termine della prima assenza (pensiamo, per esempio, ad un’astensione obbligatoria o ad un periodo di infortunio la cui scadenza non coincide con il 22/12 ma all’interno delle vacanze) ne produrrà un’altra e soprattutto fino a quando (l’eventuale nuova assenza arriverà o no, senza soluzione di continuità, fino a 7 giorni dopo la data della ripresa delle lezioni?).
Ponendo quindi il caso che il titolare esibisca un certificato la cui scadenza non è il 22/12 (ultimo giorno di lezione) ma per esempio il 28/12 o l’1/1, o qualunque altro giorno diverso dal 22 ma pur sempre compreso tra questo giorno e l’8/1, la procedura che deve attuare la scuola non deve comunque cambiare:

Una volta stabilito il requisito richiesto dalla norma contrattuale (assenza di 7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni senza soluzione di continuità) effettuerà al supplente la proroga del contratto sempre con decorrenza 23/12 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso B).
Ciò che si vuole sottolineare è che la data del 22/12 non deve trarre in inganno perché non è quella ultima entro la quale il titolare deve comunicare alla scuola la sua volontà di prolungare l’assenza, senza soluzione di continuità, fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.
È ovvio che se il titolare non dovesse invece rinnovare l’assenza a partire dal 29/12 o dal 2/1, per rimanere nell’esempio, la proroga del contratto al supplente con decorrenza 23/12 e il relativo pagamento delle vacanze non potrà avvenire, anche se ci fosse una nuova assenza del titolare a partire dal 9/1 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso A).
IN SINTESI

Se il titolare dopo l’ultimo giorno di assenza riassume servizio (ancorché formalmente), pur rinnovando l’assenza alla ripresa delle lezioni (nel nostro esempio il 9/1), anche per un periodo superiore a sette giorni, il supplente non ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico del periodo della sospensione delle lezioni. In questo caso, infatti, avrà diritto solo alla conferma del contratto a partire dalla ripresa delle lezioni (Art. 7/5 D.M. 131/07).
Se, invece, il titolare dopo l’ultimo giorno di assenza (anche se ricadente all’interno del periodo di sospensione delle lezioni), rinnova la richiesta di assenza, quindi senza soluzione di continuità (anche se con uno o più certificati e per diverse motivazioni rispetto le precedenti), con prolungamento di questa almeno fino al settimo giorno dalla ripresa delle lezioni, il supplente ha diritto ad un contratto continuativo con il relativo riconoscimento giuridico ed economico del periodo (Art. 40/3 del CCNL/2007).
La corretta applicazione dell’art. 40/3 del CCNL/2007:

I riferimenti normativi:

Art. 40 comma 3 del CCNL/2007: “... qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.
Art. 7 comma 5 del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze): “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.

UN CASO PARTICOLARE: CONGEDO PARENTALE E VACANZE DI NATALE

D.Se un docente usufruisce di un congedo parentale (o malattia del bambino) fino al 22/12 (ultimo giorno di lezione) e si riassenta nuovamente a partire dal 9/1, la scuola come dovrà considerare il periodo di sospensione delle lezioni?

Facciamo innanzitutto riferimento alla normativa:

CCNL/2007 art. 12 comma 6:
“I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”.

Nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999:
“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Nota bene

Il congedo parentale (o malattia del bambino) può essere fruito:
In modo continuativo, in questo caso verranno inclusi anche i giorni festivi intermedi, il giorno libero e il periodo di sospensione delle lezioni;
In modo frazionato, può cioè essere intervallato dal ritorno al lavoro del docente anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni, in cui è possibile lo svolgimento di attività funzionali all'insegnamento.
È prassi ormai consolidata che il dirigente, in virtù della nota del Tesoro sopra richiamata (“È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”), alla scadenza del periodo di assenza di congedo parentale (o malattia del bambino) che coincide con l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, nel nostro esempio il 22/12, convochi a scuola il docente ai fini della formalizzazione della ripresa del servizio. Alcuni dirigenti, un po’ più “clementi”, si “accontentano” invece di un telegramma, un fax o posta certificata in cui il docente dichiari la cessazione del congedo e la conseguente messa a disposizione della scuola.

Tale prassi, radicata quanto inutile, risulta illegittima alla luce dell’art. del CCNL/2007 sopra richiamato: nel caso in cui si usufruisca del congedo in modo frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” dovrebbero essere computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Ritorno al lavoro che, come già detto, può avvenire anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni. In tali periodi, infatti, non è sospesa la programmazione di attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.

Sarebbe un abuso considerare la sospensione delle lezioni al pari del giorno o periodo festivo.

Nota bene

Si ritiene che se il 22/12 (ultimo giorno di lezione) coincide con il termine del periodo di congedo (parentale, malattia del bambino ma anche altra tipologia di assenza), quest’ultimo si deve considerare terminato il 22 senza che al docente sia imposta per il 23/12 una qualsivoglia “presa di servizio” formale. È infatti il termine indicato dal docente all’atto della richiesta del congedo che ne determina la conclusione.
Dal 23/12, a meno di ulteriore certificazione che attesti un nuovo periodo di assenza, il docente deve ritenersi in servizio per eventuali attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.
IN SINTESI

Quando il giorno successivo al termine del congedo non è festivo un’eventuale proroga automatica del congedo stesso da parte della scuola è da ritenersi illegittima, anche nel caso in cui il docente, a partire dalla ripresa delle lezioni, dovesse assentarsi nuovamente.
Il periodo di servizio, in coincidenza con il periodo di sospensione delle lezioni, dev’essere in questo caso riconosciuto ai fini giuridici ed economici, senza che il 23/12 vi sia bisogno di una “presa di servizio” formale del docente interessato.
IN CONCLUSIONE
La scuola dovrà quindi porre molta attenzione alle procedure da attuare in quanto queste si rileveranno fondamentali per la collocazione di status (e conseguente trattamento economico durante le vacanze) non solo del docente titolare che si assenterà fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (ed eventualmente a partire dalla ripresa delle stesse), ma anche per il docente supplente che lo sostituirà.
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Messaggio Da erikamar Gio Gen 05, 2012 10:47 pm

Grazie mille per la risposta!!

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Messaggio Da giulia boffa Ven Gen 06, 2012 12:24 am

Paolo1974 ha scritto:
giulia boffa ha scritto:se la malattia della docente ha la stessa causa di quella prima delle vacanze devi essere pagata, perché le vacanze rientrano tutte nella malattia; se invece è cambiata la malattia, nel senso che l'ha presa per un figlio e non per lei, allora non devi essere pagata

Perché? Le vacanze le spettano se c'è stata un'assenza senza soluzione di continuità, il fatto che cambi la tipologia, da malattia personale a propria o viceversa, non conta.

perché se la malattia si stacca per lei, e poi riprende sempre per lei i gg di vacanza sono considerati tutti malattia; se invece la riprende per un altro è altra malattia e i gg in mezzo non sono considerati malattia, perché c'è un rientro in servizio visto che lei sta bene; che poi la supplenza spetta alla stessa supplente non ci piove, il problema è il pagamento

8.Rapporto tra assenza per malattia e giorni festivi.

I giorni festivi iniziali e terminali di un periodo d’assenza per malattia non devono essere compresi nell’assenza stessa.

I giorni festivi intermedi compresi in un periodo d’assenza per malattia devono essere computati nel calcolo delle giornate di assenza.

I giorni festivi intercorrenti tra la fruizione senza interruzione di due periodi di assenza per malattia devono essere compresi nei relativi giorni di assenza.

I giorni festivi intercorrenti tra un periodo di assenza per malattia e uno di ferie o di aspettativa per famiglia devono essere compresi nei relativi giorni di assenza.

Nel caso di un docente assente il venerdì, il sabato per malattia, il lunedì sia il suo giorno libero, il martedì si assenti di nuovo per malattia, la domenica e il lunedì determinano una interruzione del periodo di malattia solo se il docente si sia reso disponibile per la ripresa del servizio, diversamente non essendoci la stata la ripresa del servizio, deve essere considerato un unico periodo di assenza per malattia.


tu stesso dici

È ovvio che se il titolare non dovesse invece rinnovare l’assenza a partire dal 29/12 o dal 2/1, per rimanere nell’esempio, la proroga del contratto al supplente con decorrenza 23/12 e il relativo pagamento delle vacanze non potrà avvenire, anche se ci fosse una nuova assenza del titolare a partire dal 9/1 (ci troveremmo infatti nella stessa situazione del caso A).

Quindi se c'è un rientro in servizio durante le vacanze staccando la malattia al supplente non spetta il pagamento, la supplenza invece resta. Se dopo le vacanze riprende malattia per sé allora vanifica le vacanze e la supplente viene pagata; se invece si assenta di nuovo per altro motivo, la supplente non può essere pagata le vacanze, perché la titolare di fatto è rientrata durante le medesime e si è riassentata dopo per altra motivazione, quindi è altra assenza, non la stessa, come se creasse nuovo contratto e non il medesimo di prima: in pratica ricomincia un'altra assenza, non la proroga.
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Messaggio Da Paolo1974 Ven Gen 06, 2012 10:39 am

Sì. Ma tieni sempre presente che parliamo di sospensione dell'attività e non di festivi.

Se c'è stacco di almeno un giorno, anche all'interno delle vacanze, allora come ho detto la docente "rientra" e quindi niente pagamento.

Se invece cambia la tipologia di assenza, ma senza soluzione di continuità, spettano le vacanze.

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Messaggio Da giulia boffa Ven Gen 06, 2012 10:46 am

ok, quello che dico io; per questo ho detto, dipende se la malattia è diversa, cioè se lei rientra in servizio dopo la sua malattia durante la sospensione didattica e poi prende quella del figlio il 9; se infatti lei prende ancora la sua malattia il 9 , le vacanze sono tutta malattia e la supplente ha le feste pagate: la tipologia di assenza e la variazione in questo caso è molto importante
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Messaggio Da pino60 Ven Gen 06, 2012 11:31 am

per aver diritto alle ferie,il contratto deve esser sottoscritto 7 giorni prima delle vacanze natalizie e 7 giorni dopo tali vacanze.un saluto

p.s. non la fate complicata

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Messaggio Da pino60 Ven Gen 06, 2012 11:34 am

correggo
per aver diritto al pagamento delle vacanze.......

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Messaggio Da giulia boffa Ven Gen 06, 2012 12:51 pm

pino60 ha scritto:per aver diritto alle ferie,il contratto deve esser sottoscritto 7 giorni prima delle vacanze natalizie e 7 giorni dopo tali vacanze.un saluto

p.s. non la fate complicata

se è consecutiva l'assenza del titolare, non è complicata , è normativa: se l'assenza non è consecutiva, niente 7 gg prima e 7 gg dopo
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Messaggio Da erikamar Mer Gen 11, 2012 3:31 pm

.. ma i 7 giorni dopo le vacanze si riferiscono alla durata del contratto della supplente, o al certificato di malattia della docente?

Chiedo questo perche' ho firmato un contratto come supplente dal 9-01 al 15- 01 (7 giorni inclusi giorno libero e domenica pagata).
Pero' in segreteria affermano che la docente ha chiesto malattia per 5 giorni, dal 9 al 14-01 (sabato e' giorno libero, poi c'e' domenica). Quali giorni vanno contati per avere "almeno 7 giorni dopo le vacanze"?

Inoltre, ho firmato un contratto con decorrenza dal 9 gennaio. Ero in servizio fino al 23, e in segreteria mi hanno detto che la docente non ha interrotto l'assenza durante le vacanze. Perche' non c'e' stata una proroga dunque?

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Messaggio Da Atene Mer Gen 18, 2012 3:05 pm

Salve, qualcuno potrebbe cortesemente dirmi se la procedura adottata dalla scuola in cui sto effettuando una supplenza è corretta?

Dal 6 dicembre al 18 dicembre: primo contratto su congedo parentale
19 dicembre: giorno libero della docente e "stacco"
dal 20 dicembre la collega sta nuovamente a casa, con certificato di malattia del bambino (a quanto ne so) fino al 17 gennaio. In un primo tempo, la segretaria mi dà un contratto indicante queste due date come inizio e termine. Poi (il 12 gennaio) mi dice che si è sbagliata, che ha annullato il contratto sul sistema e mi propone due contratti, uno dal 20 al 23 dicembre e uno dal 10 al 17 gennaio (il 9 no perchè giorno libero). In questo modo, non mi paga le vacanze natalizie. Sostiene che non me le avrebbe pagate comunque perchè mancano i 7 gg. prima della vacanze. Ma il mio contratto, mi chiedo, non dovrebbe corrispondere al certificato presentato dalla collega?

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Gen 18, 2012 5:20 pm

erikamar ha scritto:.. ma i 7 giorni dopo le vacanze si riferiscono alla durata del contratto della supplente, o al certificato di malattia della docente?

Chiedo questo perche' ho firmato un contratto come supplente dal 9-01 al 15- 01 (7 giorni inclusi giorno libero e domenica pagata).
Pero' in segreteria affermano che la docente ha chiesto malattia per 5 giorni, dal 9 al 14-01 (sabato e' giorno libero, poi c'e' domenica). Quali giorni vanno contati per avere "almeno 7 giorni dopo le vacanze"?

Inoltre, ho firmato un contratto con decorrenza dal 9 gennaio. Ero in servizio fino al 23, e in segreteria mi hanno detto che la docente non ha interrotto l'assenza durante le vacanze. Perche' non c'e' stata una proroga dunque?

Anche se ci fossero i 7 giorni dopo le vacanze ciò che conta è la "presenza" della docente durante le stesse. Quindi non ti spetta il pagamento delle vacanze.
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Messaggio Da Paolo1974 Mer Gen 18, 2012 5:23 pm

Atene ha scritto:Salve, qualcuno potrebbe cortesemente dirmi se la procedura adottata dalla scuola in cui sto effettuando una supplenza è corretta?

Dal 6 dicembre al 18 dicembre: primo contratto su congedo parentale
19 dicembre: giorno libero della docente e "stacco"
dal 20 dicembre la collega sta nuovamente a casa, con certificato di malattia del bambino (a quanto ne so) fino al 17 gennaio. In un primo tempo, la segretaria mi dà un contratto indicante queste due date come inizio e termine. Poi (il 12 gennaio) mi dice che si è sbagliata, che ha annullato il contratto sul sistema e mi propone due contratti, uno dal 20 al 23 dicembre e uno dal 10 al 17 gennaio (il 9 no perchè giorno libero). In questo modo, non mi paga le vacanze natalizie. Sostiene che non me le avrebbe pagate comunque perchè mancano i 7 gg. prima della vacanze. Ma il mio contratto, mi chiedo, non dovrebbe corrispondere al certificato presentato dalla collega?

Secondo me corretto, perché il 19 non è coperto da certificazione. Se ci fosse stato un consiglio o collegio la docente sarebbe dovuta andare.
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