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scrutini e titolare assente : cosa fa?

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Messaggio Da abak Mar Mar 13, 2012 1:13 pm

Avrei un dubbio sul tema del supplente che svolge gli scrutini.
Dopo aver letto i post dedicati ho capito che il supplente in servizio nell’ultimo giorno di lezioni ha diritto a svolgere gli scrutini IN LUOGO DEL TITOLARE.
mi sembra di aver capito che ciò vale proprio per il caso in cui il titolare riprende servizio il giorno successivo all’ultimo giorno di lezioni.
Il quesito allora è il seguente:
- cosa fa il titolare durante gli scrutini? Deve recarsi a scuola? E’ considerato in servizio pure lui?
- La scuola paga sia il titolare che il supplente in tali giorni?
Distinti saluti

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Messaggio Da fradacla Mar Mar 13, 2012 2:47 pm

Ti riferisci allo scrutinio finale?
Il docente che rientra in servizio dopo il 30 aprile, se la sua assenza si è protratta oltre un certo limite, è a disposizione della scuola, in servizio normalmente retribuito. Sarà utilizzato per supplenze di colleghi assenti e parteciperà alle attività collegiali, tranne i consigli di classe, che spetteranno al supplente.
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Messaggio Da abak Mar Mar 13, 2012 2:57 pm

Grazie per la cortese risposta.
Dunque chiedo conferma:
il docente che rientra dopo la chiusura delle lezioni (ipotizziamo il 14 giugno) sta a disposizione, deve partecipare alle riunioni collegiali calendarizzate ma non agli scrutini (di competenza del supplente).
Domando: ma deve stare a scuola durante le giornate degli scrutini (che svolge il supplente)?

Cosa intendi con “se l'... assenza si è protratta oltre un certo limite”? Forse parli del limite di 150 gg o i 90 giorni di cui all’art.37 del CCNL?
Qualora non si rientri nel caso dell’art.37 citato cambia qualcosa rispetto alla mia domanda?
Ancora ringraziamenti

abak

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Messaggio Da fradacla Mar Mar 13, 2012 3:56 pm

abak ha scritto:
Domando: ma deve stare a scuola durante le giornate degli scrutini (che svolge il supplente)?
Dipende dal suo senso dell'opportunità e dagli ordini di servizio eventuali del DS.
Per esempio, il DS potrebbe ritenere necessaria la sua presenza per sostituire al volo docenti impossibilitati a partecipare ad uno scrutinio.

abak ha scritto:Cosa intendi con “se l'... assenza si è protratta oltre un certo limite”? Forse parli del limite di 150 gg o i 90 giorni di cui all’art.37 del CCNL?
Qualora non si rientri nel caso dell’art.37 citato cambia qualcosa rispetto alla mia domanda?
Non vorrei dire una sciocchezza, ma, nel caso, qualcuno la correggerà.
Se il docente è stato assente per meno di 150 o 90 gg, il problema non si pone: rientra in servizio a tutti gli effetti e partecipa agli scrutini.
Insomma, un docente può ammalarsi il 10 aprile e avere certificati di malattia fino al 13 giugno. Il 14 rientra e la supplenza si chiude lì.
O adesso funziona diversamente?
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Messaggio Da abak Mar Mar 13, 2012 4:07 pm

Qui credo di poterti essere d’aiuto.
Copi e incollo da altro forum:

Nota Ministeriale prot. n. 9038 del 17 giugno 2009
Oggetto: Proroghe di contratti di personale docente supplente temporaneo a carico del
bilancio delle scuole.
A chiarimento e parziale rettifica della nota prot. A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009, si
comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il
mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano
esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il
30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente
C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al
sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il
mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico
contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo
giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e
valutazione finale.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta


Insomma gli scrutini spettano al supplente in entrambi i casi

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Messaggio Da fradacla Mar Mar 13, 2012 7:48 pm

Non credo che l'interpretazione che hai dato sia quella giusta.
Il supplente di cui si parla (al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art. 37) è comunque il supplente di un titolare assente anche nel periodo degli scrutini.

La differenza a cui fa riferimento la nota è il diritto alla proroga fino al termine degli scrutini o ad una nomina specifica solo per i giorni degli scrutini.

Qualcuno più aggiornato di me può confermare o smentire?
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Messaggio Da Paolo1974 Mar Mar 13, 2012 7:55 pm

Il supplente che arriva al termine delle lezioni, qualunque sia la causa dell'assenza del titolare, ha sempre diritto agli scrutini (ed eventuali esami).

La differenza è quella che hai evidenziato tu, cioè si tratta solo di capire se spetta una proroga, quindi un contratto senza soluzione di continuità fino alla fine degli scrutini indipendentemente dalla data degli stessi. Un contratto che comprenda solo i giorni degli scrutini.

Chi rientra nelll'art 37 è nella prima ipotesi (proroga); chi non vi rientra seconda ipotesi (non proroga ma solo contratto).

Ma comunque il supplente avrà diritto agli scrutini, anche se il titolare rientra il giorno dopo il termine delle lezioni. Ciò che infatti rileva, come indica la nota, è che il docente "si trovi in servizio al termine delle lezioni"...
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Messaggio Da fradacla Mar Mar 13, 2012 8:00 pm

Paolo1974 ha scritto:Il supplente che arriva al termine delle lezioni, qualunque sia la causa dell'assenza del titolare, ha sempre diritto agli scrutini (ed eventuali esami).
Grazie del chiarimento, Paolo.
A me sembra anomalo che, per una malattia di 10 giorni, protrattasi dal 4 giugno al 13 giugno, ultimo giorno di lezioni, lo scrutinio sia affidato ad un docente che si trovi per caso a fare quella breve supplenza.
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Messaggio Da Paolo1974 Mar Mar 13, 2012 8:02 pm

fradacla ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:Il supplente che arriva al termine delle lezioni, qualunque sia la causa dell'assenza del titolare, ha sempre diritto agli scrutini (ed eventuali esami).
Grazie del chiarimento, Paolo.
A me sembra anomalo che, per una malattia di 10 giorni, protrattasi dal 4 giugno al 13 giugno, ultimo giorno di lezioni, lo scrutinio sia affidato ad un docente che si trovi per caso a fare quella breve supplenza.

Hai ragione. Infatti per tempi così brevi e alla fine dell'anno difficilmente si nomina. Proprio per evitare ciò che dici tu.
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Messaggio Da fradacla Mar Mar 13, 2012 8:10 pm

Paolo1974 ha scritto:

Hai ragione. Infatti per tempi così brevi e alla fine dell'anno difficilmente si nomina. Proprio per evitare ciò che dici tu.
Grazie ancora; in effetti non mi è mai capitato di vedere una cosa del genere, nemmeno negli anni in cui ho fatto da collaboratore, se non per assenze protratte da tempo e/o oltre la conclusione degli scrutini.
Non si finisce mai di imparare...
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Messaggio Da abak Mar Mar 13, 2012 8:27 pm

Fradcla sostiene che il titolare deve essere assente durante i giorni degli scrutini.
Io avevo inteso che invece il problema si pone proprio quando il titolare rientra in servizio dopo la chiusura delle lezioni e prima degli scrutini.
Vorrei capire quale delle due ipotesi è quella di cui stiamo parlando.
Grazie

abak

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Mar 13, 2012 8:44 pm

abak ha scritto:Fradcla sostiene che il titolare deve essere assente durante i giorni degli scrutini.
Io avevo inteso che invece il problema si pone proprio quando il titolare rientra in servizio dopo la chiusura delle lezioni e prima degli scrutini.
Vorrei capire quale delle due ipotesi è quella di cui stiamo parlando.
Grazie

Ho chiarito. Non importa che il titolare rientri dopo il termine delle lezioni.
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Messaggio Da abak Mar Mar 13, 2012 8:52 pm

Grazie Paolo.

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