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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi

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Messaggio Da lallaorizzonte Ven Dic 03, 2010 5:56 am

Promemoria primo messaggio :

La redazione di Orizzonte Scuola presenta una guida, firmata da Paolo1974, che illustra i casi più frequenti di interruzione dei contratti dei supplenti in occasione delle festività natalizie.

http://www.orizzontescuola.it/node/12635


Ultima modifica di lallaorizzonte il Dom Feb 06, 2011 7:37 am - modificato 2 volte.

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Messaggio Da mariaelena Lun Dic 20, 2010 9:31 pm

Paolo1974 ha scritto:
mariaelena ha scritto:
giulia boffa ha scritto:sì, non credo che la titolare rientrerà in servizio effettivo durante le feste
La titolare ha preso malattia fino al 23 dicembre e dal 7 gennaio prenderà interdizione. La supplenza dunque toccherà a me e ripartirà dal 7 gennaio, interrompendosi dal 24 dicembre al 6 gennaio, giusto? E se il 7 gennaio, prima di questa scuola, mi chiamasse qualche altra scuola potrei accettare quest'ultima proposta senza problemi oppure no?

da quanti giorni sostituisci la titolare?
Dal 29 novembre. Volevo però precisare che dal 24 dicembre al 6 gennaio, pur non essendo presente a scuola, in quanto le lezioni sono sospese, la titolare non ha richiesto nulla, nè malattia, nè interdizione, quindi dal 24 dicembre al 6 gennaio io non sarei coperta da contratto, percependo per questo periodo l'indennità di maternità fuori nomina, giusto?

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Messaggio Da giulia boffa Lun Dic 20, 2010 9:39 pm

sì, è giusto, hai diritto alla conferma se la titolare risulta ancora assente
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Messaggio Da mariaelena Lun Dic 20, 2010 9:47 pm

giulia boffa ha scritto:sì, è giusto, hai diritto alla conferma se la titolare risulta ancora assente
E invece per il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio sono fuori contratto giusto? Scusa l'insistenza ma vorrei aver ben chiara la situazione, vista la completa incompetenza della segreteria.

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Dic 20, 2010 10:00 pm

mariaelena ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
mariaelena ha scritto:
giulia boffa ha scritto:sì, non credo che la titolare rientrerà in servizio effettivo durante le feste
La titolare ha preso malattia fino al 23 dicembre e dal 7 gennaio prenderà interdizione. La supplenza dunque toccherà a me e ripartirà dal 7 gennaio, interrompendosi dal 24 dicembre al 6 gennaio, giusto? E se il 7 gennaio, prima di questa scuola, mi chiamasse qualche altra scuola potrei accettare quest'ultima proposta senza problemi oppure no?

da quanti giorni sostituisci la titolare?
Dal 29 novembre. Volevo però precisare che dal 24 dicembre al 6 gennaio, pur non essendo presente a scuola, in quanto le lezioni sono sospese, la titolare non ha richiesto nulla, nè malattia, nè interdizione, quindi dal 24 dicembre al 6 gennaio io non sarei coperta da contratto, percependo per questo periodo l'indennità di maternità fuori nomina, giusto?

Giusto. Non ti spettano le vacanze se la titolare non certifica un'assenza che comprenda tutto il periodo delle vacanze fino ad almeno il 7° giorno dopo la ripresa delle lezioni.

Ti ho domandato da quando sostituisci la titolare perché hai i 7 gg prima delle vacanze, quindi se il 7 gennaio ti dovesse chiamare una scuola prima di questa, accertati con sicurezza che la titolare non sia stata assente per tutte le vacanze. Non si sa mai...
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Messaggio Da mariaelena Lun Dic 20, 2010 10:14 pm



Ti ho domandato da quando sostituisci la titolare perché hai i 7 gg prima delle vacanze, quindi se il 7 gennaio ti dovesse chiamare una scuola prima di questa, accertati con sicurezza che la titolare non sia stata assente per tutte le vacanze. Non si sa mai... [/quote]

Grazie Paolo, non mi è però ben chiara questa parte: se la titolare non è stata assente per tutte le vacanze cosa succede? Non ho capito cosa intendi...

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Dic 20, 2010 10:27 pm

mariaelena ha scritto:

Ti ho domandato da quando sostituisci la titolare perché hai i 7 gg prima delle vacanze, quindi se il 7 gennaio ti dovesse chiamare una scuola prima di questa, accertati con sicurezza che la titolare non sia stata assente per tutte le vacanze. Non si sa mai...

Grazie Paolo, non mi è però ben chiara questa parte: se la titolare non è stata assente per tutte le vacanze cosa succede? Non ho capito cosa intendi...[/quote]

I conti che devi fare sono questi:

1. Se sostituisci la titolare da 7 gg prima a 7 gg dopo le vacanze di Natale e la titolare risulta assente per tutte le vacanze, ti spetta il pagamento di queste ultime con una proroga che partirà dal 24 dicembre.

2. Se la titolare, la cui assenza "scade" il 23 (compreso), il 24 non produce nessun certificato medico e quindi è "presente" dal 24 stesso al 6 gennaio e poi si riassenta a partire dal 7 gennaio (non importa a che titolo), quindi non rientra mai in classe né prima né dopo le vacanze, ti spetta la conferma del contratto a partire dal 7 gennaio ma senza il pagamento delle vacanze.

Ora, siccome una tua domanda era riferita anche alla possibilità di accettare una supplenza di un'altra scuola il 7 gennaio, e siccome non puoi sapere (a meno che il 24 o il 27 non chiami a scuola) se la titolare in questione produrrà o no un nuovo certificato, se un'altra scuola ti dovesse chiamare tu accertati dalla scuola dove sei ora che la titolare sia effettivamente stata "presente" durante le vacanze. In questo caso, una volta che sei sicura che le vacanze e quindi la proroga del contratto non ti spetta, puoi accettare un'eventuale altra supplenza (se ritieni che sia più vantaggiosa) e rifiutare la conferma del contratto.

Dubbi?
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Messaggio Da mariaelena Lun Dic 20, 2010 10:35 pm

Paolo1974 ha scritto:
mariaelena ha scritto:

Ti ho domandato da quando sostituisci la titolare perché hai i 7 gg prima delle vacanze, quindi se il 7 gennaio ti dovesse chiamare una scuola prima di questa, accertati con sicurezza che la titolare non sia stata assente per tutte le vacanze. Non si sa mai...

Grazie Paolo, non mi è però ben chiara questa parte: se la titolare non è stata assente per tutte le vacanze cosa succede? Non ho capito cosa intendi...

I conti che devi fare sono questi:

1. Se sostituisci la titolare da 7 gg prima a 7 gg dopo le vacanze di Natale e la titolare risulta assente per tutte le vacanze, ti spetta il pagamento di queste ultime con una proroga che partirà dal 24 dicembre.

2. Se la titolare, la cui assenza "scade" il 23 (compreso), il 24 non produce nessun certificato medico e quindi è "presente" dal 24 stesso al 6 gennaio e poi si riassenta a partire dal 7 gennaio (non importa a che titolo), quindi non rientra mai in classe né prima né dopo le vacanze, ti spetta la conferma del contratto a partire dal 7 gennaio ma senza il pagamento delle vacanze.

Ora, siccome una tua domanda era riferita anche alla possibilità di accettare una supplenza di un'altra scuola il 7 gennaio, e siccome non puoi sapere (a meno che il 24 o il 27 non chiami a scuola) se la titolare in questione produrrà o no un nuovo certificato, se un'altra scuola ti dovesse chiamare tu accertati dalla scuola dove sei ora che la titolare sia effettivamente stata "presente" durante le vacanze. In questo caso, una volta che sei sicura che le vacanze e quindi la proroga del contratto non ti spetta, puoi accettare un'eventuale altra supplenza (se ritieni che sia più vantaggiosa) e rifiutare la conferma del contratto.

Dubbi?[/quote]

Tutto chiarissimo ora. Ti ringrazio tanto!

mariaelena

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Dic 20, 2010 10:35 pm

mariaelena ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
mariaelena ha scritto:

Ti ho domandato da quando sostituisci la titolare perché hai i 7 gg prima delle vacanze, quindi se il 7 gennaio ti dovesse chiamare una scuola prima di questa, accertati con sicurezza che la titolare non sia stata assente per tutte le vacanze. Non si sa mai...

Grazie Paolo, non mi è però ben chiara questa parte: se la titolare non è stata assente per tutte le vacanze cosa succede? Non ho capito cosa intendi...

I conti che devi fare sono questi:

1. Se sostituisci la titolare da 7 gg prima a 7 gg dopo le vacanze di Natale e la titolare risulta assente per tutte le vacanze, ti spetta il pagamento di queste ultime con una proroga che partirà dal 24 dicembre.

2. Se la titolare, la cui assenza "scade" il 23 (compreso), il 24 non produce nessun certificato medico e quindi è "presente" dal 24 stesso al 6 gennaio e poi si riassenta a partire dal 7 gennaio (non importa a che titolo), quindi non rientra mai in classe né prima né dopo le vacanze, ti spetta la conferma del contratto a partire dal 7 gennaio ma senza il pagamento delle vacanze.

Ora, siccome una tua domanda era riferita anche alla possibilità di accettare una supplenza di un'altra scuola il 7 gennaio, e siccome non puoi sapere (a meno che il 24 o il 27 non chiami a scuola) se la titolare in questione produrrà o no un nuovo certificato, se un'altra scuola ti dovesse chiamare tu accertati dalla scuola dove sei ora che la titolare sia effettivamente stata "presente" durante le vacanze. In questo caso, una volta che sei sicura che le vacanze e quindi la proroga del contratto non ti spetta, puoi accettare un'eventuale altra supplenza (se ritieni che sia più vantaggiosa) e rifiutare la conferma del contratto.

Dubbi?

Tutto chiarissimo ora. Ti ringrazio tanto![/quote]

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Messaggio Da dariam76 Mar Dic 21, 2010 10:54 pm

Ciao. Sono in servizio come docente di sostegno fino a domani 22/12. La titolare non riprenderà sicuramente servizio, perché è fuori regione ed ha il bacino rotto. Ciò nonostante il suo certificato ha prognosi fino al 22/12 e sicuramnete non rientrerà a gennaio.
La collega il 23 dovrà prendere servizio, perché la sua malattia non prosegua? C'è una norma precisa sulla presa di servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche? Nel 2009, la stessa scuola mi aveva fatto prendere servizio il 2 novembre, dopo l'astensione obbligatoria per maternità, nonostante i ragazzi fossero a casa...Ora può la segreteria comportarsi in modo diverso?
Grazie a chi vorrà risponedrmi!
Buone feste,
Daria

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Messaggio Da giulia boffa Mer Dic 22, 2010 12:11 am

si può prendere effettivo servizio anche durante il periodo natalizio, se il DS si impunta
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Messaggio Da Paolo1974 Mer Dic 22, 2010 10:32 am

dariam76 ha scritto:Ciao. Sono in servizio come docente di sostegno fino a domani 22/12. La titolare non riprenderà sicuramente servizio, perché è fuori regione ed ha il bacino rotto. Ciò nonostante il suo certificato ha prognosi fino al 22/12 e sicuramnete non rientrerà a gennaio.
La collega il 23 dovrà prendere servizio, perché la sua malattia non prosegua? C'è una norma precisa sulla presa di servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche? Nel 2009, la stessa scuola mi aveva fatto prendere servizio il 2 novembre, dopo l'astensione obbligatoria per maternità, nonostante i ragazzi fossero a casa...Ora può la segreteria comportarsi in modo diverso?
Grazie a chi vorrà risponedrmi!
Buone feste,
Daria

Con il certificato medico fino al 22 e il 23 primo giorno di vacanza, tutto il periodo delle vacanze non può e non deve essere compreso nella malattia. Dal 23, infatti, la docente è ritenuta in servizio se non produce un altro certificato medico.

Purtroppo, come dice Giulia, alcuni ds pretendono al ripresa effettiva a scuola del docente, cioè che il docente si rechi di persona.

Nella guida che trovi all'inizio di questo topic c'è una faq che riguarda questo, con i riferimenti normativi (è una nota del Tesoro) e con l'indicazione di questa prassi dei ds (per fortuna pochi).
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Messaggio Da guernica Mer Dic 22, 2010 2:04 pm

salve a tutti, avrei bisogna di un chiarimento in relazione alla continuità dopo le vacanze. lunedì scorso ho terminato una supplenza su scuola primaria, martedì è stato l'ultimo giorno di scuola, perchè dalle mie parti giorno 22 le scuole sono chiuse. però il martedì è il giorno libero della titolare, la quale probabilmente continuerà ad assentarsi anche dopo le vacanze. ho chiesto in segreteria se nel caso in cui dopo le vacanze la collega dovesse continuare ad assentarsi quale sarebbe stata la prassi e mi hanno risposto che si dovranno scorrere nuovamente le graduatorie. non vorrei sbagliarmi, però, in qualche parte del forum mi sembra di aver letto che se un titolare rientra il giorno libero per poi riassentarsi spetta la proroga alla supplente in servizio

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Messaggio Da giulia boffa Mer Dic 22, 2010 3:19 pm

se hai lavorato 7 gg prima e la titolare si assenterà per almeno altri 7 dopo le festività, la supplenza spetta a te
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Messaggio Da guernica Mer Dic 22, 2010 3:31 pm

giulia boffa ha scritto:se hai lavorato 7 gg prima e la titolare si assenterà per almeno altri 7 dopo le festività, la supplenza spetta a te

Grazie Giulia, è quello che sapevo anche io, ma nelle segreteria riescono sempre a confonderci

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Dic 22, 2010 3:38 pm

i 7 gg prima e i 7 gg dopo riguardano però il pagamento delle vacanze e non la conferma del contratto.
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Messaggio Da guernica Mer Dic 22, 2010 3:43 pm

Paolo1974 ha scritto:i 7 gg prima e i 7 gg dopo riguardano però il pagamento delle vacanze e non la conferma del contratto.

scusa Paolo, qualora la collega continuasse ad assentarsi a me cosa spetterebbe? proroga, pagamento delle vacanze oppure niente visto che rientra con il giorno libero

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Dic 22, 2010 3:54 pm

guernica ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:i 7 gg prima e i 7 gg dopo riguardano però il pagamento delle vacanze e non la conferma del contratto.

scusa Paolo, qualora la collega continuasse ad assentarsi a me cosa spetterebbe? proroga, pagamento delle vacanze oppure niente visto che rientra con il giorno libero

I 7 gg prima e i 7 gg dopo (art 40/3 CCNL) valgono per il pagamento e quindi il riconoscimento del contratto per tutto il periodo delle vacanze. Ciò vuol dire che ci devono essere due presupposti:

la titolare si deve assentare per l'intero periodo delle vacanze e tu la devi sostituire da almeno 7 gg prima delle vacanze fino ad almeno 7 gg dopo. Quindi la titolare deve risultare assente, senza soluzione di continuità, per tutto questo tempo.

In questo caso ci troviamo di frnte una proproga.

Se invece, come mi pare di capire sia il tuo caso, la titolare è assente fino all'ultimo giorno prima delle vacanze e poi si riassenta a partire dal primo giorno di lezione, e durante le vacanze è quindi presente cioè in servizio (formale, ovviamente), i 7 gg prima e i 7 gg dopo non si prendono in considerazione. Si prende in considerazione l’art. 7, comma 5, del decreto 131/2007: “ Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”

Quindi ti spetta una conferma (e non una proroga) del contratto.

1. i 7 gg prima e 7 gg dopo si prendono in considerazione per vedere se spettano eventualmente le vacanze di Natale (o Pasqua ecc.) come riconoscimento e quindi se rientrano nel contratto, ma solo se c'è un'assenza continuativa del titolare anche per le vacanze.

2. Negli altri casi, quando il titolare è stato "presente" durante le vacanze ma non rientra dopo il periodo di interruzione spetta comunque la conferma del contratto.

Il fatto che la titolare abbia avuto il giorno libero non conta nulla, perché non è un rientro effettivo in classe. Quindi ti spetterà comunque la conferma del contratto qualora la titolare si riassenterà a partire dal 7 ( o dal 10) gennaio.
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Messaggio Da guernica Mer Dic 22, 2010 3:59 pm

Paolo1974 ha scritto:
guernica ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:i 7 gg prima e i 7 gg dopo riguardano però il pagamento delle vacanze e non la conferma del contratto.

scusa Paolo, qualora la collega continuasse ad assentarsi a me cosa spetterebbe? proroga, pagamento delle vacanze oppure niente visto che rientra con il giorno libero

I 7 gg prima e i 7 gg dopo (art 40/3 CCNL) valgono per il pagamento e quindi il riconoscimento del contratto per tutto il periodo delle vacanze. Ciò vuol dire che ci devono essere due presupposti:

la titolare si deve assentare per l'intero periodo delle vacanze e tu la devi sostituire da almeno 7 gg prima delle vacanze fino ad almeno 7 gg dopo. Quindi la titolare deve risultare assente, senza soluzione di continuità, per tutto questo tempo.

In questo caso ci troviamo di frnte una proproga.


Grazie Paolo sei stato chiarissimo

Se invece, come mi pare di capire sia il tuo caso, la titolare è assente fino all'ultimo giorno prima delle vacanze e poi si riassenta a partire dal primo giorno di lezione, e durante le vacanze è quindi presente cioè in servizio (formale, ovviamente), i 7 gg prima e i 7 gg dopo non si prendono in considerazione. Si prende in considerazione l’art. 7, comma 5, del decreto 131/2007: “ Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”

Quindi ti spetta una conferma (e non una proroga) del contratto.

1. i 7 gg prima e 7 gg dopo si prendono in considerazione per vedere se spettano eventualmente le vacanze di Natale (o Pasqua ecc.) come riconoscimento e quindi se rientrano nel contratto, ma solo se c'è un'assenza continuativa del titolare anche per le vacanze.

2. Negli altri casi, quando il titolare è stato "presente" durante le vacanze ma non rientra dopo il periodo di interruzione spetta comunque la conferma del contratto.

Il fatto che la titolare abbia avuto il giorno libero non conta nulla, perché non è un rientro effettivo in classe. Quindi ti spetterà comunque la conferma del contratto qualora la titolare si riassenterà a partire dal 7 ( o dal 10) gennaio.

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Messaggio Da guernica Mer Dic 22, 2010 4:02 pm

Grazie Paolo sei stato chiarissimo


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Messaggio Da mary81 Mer Dic 29, 2010 1:04 pm

Paolo1974 ha scritto:
guernica ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:i 7 gg prima e i 7 gg dopo riguardano però il pagamento delle vacanze e non la conferma del contratto.

scusa Paolo, qualora la collega continuasse ad assentarsi a me cosa spetterebbe? proroga, pagamento delle vacanze oppure niente visto che rientra con il giorno libero

I 7 gg prima e i 7 gg dopo (art 40/3 CCNL) valgono per il pagamento e quindi il riconoscimento del contratto per tutto il periodo delle vacanze. Ciò vuol dire che ci devono essere due presupposti:

la titolare si deve assentare per l'intero periodo delle vacanze e tu la devi sostituire da almeno 7 gg prima delle vacanze fino ad almeno 7 gg dopo. Quindi la titolare deve risultare assente, senza soluzione di continuità, per tutto questo tempo.

In questo caso ci troviamo di frnte una proproga.
Se invece, come mi pare di capire sia il tuo caso, la titolare è assente fino all'ultimo giorno prima delle vacanze e poi si riassenta a partire dal primo giorno di lezione, e durante le vacanze è quindi presente cioè in servizio (formale, ovviamente), i 7 gg prima e i 7 gg dopo non si prendono in considerazione. Si prende in considerazione l’art. 7, comma 5, del decreto 131/2007: “ Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”

Quindi ti spetta una conferma (e non una proroga) del contratto.

1. i 7 gg prima e 7 gg dopo si prendono in considerazione per vedere se spettano eventualmente le vacanze di Natale (o Pasqua ecc.) come riconoscimento e quindi se rientrano nel contratto, ma solo se c'è un'assenza continuativa del titolare anche per le vacanze.

2. Negli altri casi, quando il titolare è stato "presente" durante le vacanze ma non rientra dopo il periodo di interruzione spetta comunque la conferma del contratto.

Il fatto che la titolare abbia avuto il giorno libero non conta nulla, perché non è un rientro effettivo in classe. Quindi ti spetterà comunque la conferma del contratto qualora la titolare si riassenterà a partire dal 7 ( o dal 10) gennaio.

ciao Paolo, ho supplito una docente in congedo per 10 ore (avendone già io 14)che però è rientrata fisicamente in classe il 22 Dicembre.Secondo il regolam delle supplenze lei mi ha interrotto la continuità e la supplenza il 7 nn spetterebbe a me, ma bisogna riconvocare da SP giusto?dalla segreteria mi hanno detto che la proroga mi spetta..io cmq nn sn sicura e nel dubbio ho accettato una nomina di 6 ore fino al 30/06.Ha ragione la segreteria? grazie ciao


mary81

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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi - Pagina 3 Empty Re: Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi

Messaggio Da Paolo1974 Mer Dic 29, 2010 1:13 pm

mary81 ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
guernica ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:i 7 gg prima e i 7 gg dopo riguardano però il pagamento delle vacanze e non la conferma del contratto.

scusa Paolo, qualora la collega continuasse ad assentarsi a me cosa spetterebbe? proroga, pagamento delle vacanze oppure niente visto che rientra con il giorno libero

I 7 gg prima e i 7 gg dopo (art 40/3 CCNL) valgono per il pagamento e quindi il riconoscimento del contratto per tutto il periodo delle vacanze. Ciò vuol dire che ci devono essere due presupposti:

la titolare si deve assentare per l'intero periodo delle vacanze e tu la devi sostituire da almeno 7 gg prima delle vacanze fino ad almeno 7 gg dopo. Quindi la titolare deve risultare assente, senza soluzione di continuità, per tutto questo tempo.

In questo caso ci troviamo di frnte una proproga.
Se invece, come mi pare di capire sia il tuo caso, la titolare è assente fino all'ultimo giorno prima delle vacanze e poi si riassenta a partire dal primo giorno di lezione, e durante le vacanze è quindi presente cioè in servizio (formale, ovviamente), i 7 gg prima e i 7 gg dopo non si prendono in considerazione. Si prende in considerazione l’art. 7, comma 5, del decreto 131/2007: “ Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”

Quindi ti spetta una conferma (e non una proroga) del contratto.

1. i 7 gg prima e 7 gg dopo si prendono in considerazione per vedere se spettano eventualmente le vacanze di Natale (o Pasqua ecc.) come riconoscimento e quindi se rientrano nel contratto, ma solo se c'è un'assenza continuativa del titolare anche per le vacanze.

2. Negli altri casi, quando il titolare è stato "presente" durante le vacanze ma non rientra dopo il periodo di interruzione spetta comunque la conferma del contratto.

Il fatto che la titolare abbia avuto il giorno libero non conta nulla, perché non è un rientro effettivo in classe. Quindi ti spetterà comunque la conferma del contratto qualora la titolare si riassenterà a partire dal 7 ( o dal 10) gennaio.

ciao Paolo, ho supplito una docente in congedo per 10 ore (avendone già io 14)che però è rientrata fisicamente in classe il 22 Dicembre.Secondo il regolam delle supplenze lei mi ha interrotto la continuità e la supplenza il 7 nn spetterebbe a me, ma bisogna riconvocare da SP giusto?dalla segreteria mi hanno detto che la proroga mi spetta..io cmq nn sn sicura e nel dubbio ho accettato una nomina di 6 ore fino al 30/06.Ha ragione la segreteria? grazie ciao


Se il 22 c'era lezione e la docente è quindi rientrata in classe, la supplenza "salta" per forza. La continuità è stata di fatto interrotta e la segreteria, pur volendo fare una "cosa buona", non può appellarsi a nessun regolamento per riconfermare a te la supplenza. Infatti non c'è stato giorno libero, festività o interruzione di attività didattica nel mezzo, ma rientro in classe del docente. Ad una nuova assenza la segreteria dovrà convocare da salva precari, qualunue sia la tipologia di assenza della titolare.

l’art. 7, comma 5, del decreto 131/2007 recita: “ Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio..."

Il periodo di assenza non c'è, perché il 22 (ultimo giorno di lezione) la docente era presente, non era assente.

Nel caso non dovessero riconvocare e riconfermare te, chi ti precede può sicuramente rivalersi sulla non corretta procedura.

Ps: ma il tuo contratto era fino al 21, giusto?
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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi - Pagina 3 Empty Re: Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi

Messaggio Da mary81 Gio Dic 30, 2010 9:01 am

Paolo1974 ha scritto:
mary81 ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
guernica ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:i 7 gg prima e i 7 gg dopo riguardano però il pagamento delle vacanze e non la conferma del contratto.

scusa Paolo, qualora la collega continuasse ad assentarsi a me cosa spetterebbe? proroga, pagamento delle vacanze oppure niente visto che rientra con il giorno libero

I 7 gg prima e i 7 gg dopo (art 40/3 CCNL) valgono per il pagamento e quindi il riconoscimento del contratto per tutto il periodo delle vacanze. Ciò vuol dire che ci devono essere due presupposti:

la titolare si deve assentare per l'intero periodo delle vacanze e tu la devi sostituire da almeno 7 gg prima delle vacanze fino ad almeno 7 gg dopo. Quindi la titolare deve risultare assente, senza soluzione di continuità, per tutto questo tempo.

In questo caso ci troviamo di frnte una proproga.
Se invece, come mi pare di capire sia il tuo caso, la titolare è assente fino all'ultimo giorno prima delle vacanze e poi si riassenta a partire dal primo giorno di lezione, e durante le vacanze è quindi presente cioè in servizio (formale, ovviamente), i 7 gg prima e i 7 gg dopo non si prendono in considerazione. Si prende in considerazione l’art. 7, comma 5, del decreto 131/2007: “ Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”

Quindi ti spetta una conferma (e non una proroga) del contratto.

1. i 7 gg prima e 7 gg dopo si prendono in considerazione per vedere se spettano eventualmente le vacanze di Natale (o Pasqua ecc.) come riconoscimento e quindi se rientrano nel contratto, ma solo se c'è un'assenza continuativa del titolare anche per le vacanze.

2. Negli altri casi, quando il titolare è stato "presente" durante le vacanze ma non rientra dopo il periodo di interruzione spetta comunque la conferma del contratto.

Il fatto che la titolare abbia avuto il giorno libero non conta nulla, perché non è un rientro effettivo in classe. Quindi ti spetterà comunque la conferma del contratto qualora la titolare si riassenterà a partire dal 7 ( o dal 10) gennaio.

ciao Paolo, ho supplito una docente in congedo per 10 ore (avendone già io 14)che però è rientrata fisicamente in classe il 22 Dicembre.Secondo il regolam delle supplenze lei mi ha interrotto la continuità e la supplenza il 7 nn spetterebbe a me, ma bisogna riconvocare da SP giusto?dalla segreteria mi hanno detto che la proroga mi spetta..io cmq nn sn sicura e nel dubbio ho accettato una nomina di 6 ore fino al 30/06.Ha ragione la segreteria? grazie ciao


Se il 22 c'era lezione e la docente è quindi rientrata in classe, la supplenza "salta" per forza. La continuità è stata di fatto interrotta e la segreteria, pur volendo fare una "cosa buona", non può appellarsi a nessun regolamento per riconfermare a te la supplenza. Infatti non c'è stato giorno libero, festività o interruzione di attività didattica nel mezzo, ma rientro in classe del docente. Ad una nuova assenza la segreteria dovrà convocare da salva precari, qualunue sia la tipologia di assenza della titolare.

l’art. 7, comma 5, del decreto 131/2007 recita: “ Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio..."

Il periodo di assenza non c'è, perché il 22 (ultimo giorno di lezione) la docente era presente, non era assente.

Nel caso non dovessero riconvocare e riconfermare te, chi ti precede può sicuramente rivalersi sulla non corretta procedura.

Ps: ma il tuo contratto era fino al 21, giusto?
martedì 21 sì, perchè il 22 la docente è rientrata fisicamente..pensa che su questa supplenza eravamo in due quindi ha interrotto sia me che l'altra insegnante...cmq è come sostenevo io e pensare che per correttezza l'ho anche fatto notare alla segreteria....allora ho fatto bene ad accettare le 6 ore che almeno sn sicure fino a giugno...cmq grazie Paolo della tua risposta

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Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi - Pagina 3 Empty Re: Supplenza e vacanze di Natale: i casi più frequenti e i dubbi più diffusi

Messaggio Da sa.bri80 Gio Dic 30, 2010 5:49 pm

Salve, vorrei una conferma...
la mia supplenza è terminata il 18 dicembre, la titolare è rientrata il 22 dic, e tutte le festività quindi spettano a lei...
al rientro dalle vacanze, il 10 gennaio dovranno convocare nuovamente da SP?
Grazie

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Messaggio Da Dec Gio Dic 30, 2010 5:58 pm

Se il 22 c'era lezione e lei è entrata in classe, sì.

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Dic 30, 2010 7:34 pm

sa.bri80 ha scritto:Salve, vorrei una conferma...
la mia supplenza è terminata il 18 dicembre, la titolare è rientrata il 22 dic, e tutte le festività quindi spettano a lei...
al rientro dalle vacanze, il 10 gennaio dovranno convocare nuovamente da SP?
Grazie

Come mai non ti hanno fatto un contratto fino al 21? lunedì 20 e martedì 21 la titolare da orario non è in servizio?
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