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pagamento primi 30 giorni congedo parentale

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Messaggio Da manuelapal Gio Dic 09, 2010 8:56 am

carissima Lalla,
ho una figlia di quattro anni e per la prima volta ho chiesto congedo parentale.
la scuola dove lavoro non vuole pagarmi al 100% i primi 30 giorni anche se mai usufruiti prima. Ho letto la tua guida dove è chiaro che è un mio diritto ed ho anche inviato questo a scuola ma niente. Cosa posso fare??
Grazie.

- L’art. 12 comma 4 del CCNL 2006-2009 del comparto scuola cita: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.32, comma 1, lett. A) del D. Lgs n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.”
- Il CCNL, nel richiamare l’articolo 32, comma 1, ha inteso riferirsi all’intero periodo di fruizione di congedo parentale, sia sotto il profilo temporale (i primi otto anni di vita del bambino) che della durata complessiva dello stesso.
- Il CCNL, inoltre, nel richiamare l’articolo 32 del decreto 151, ha inteso regolamentare il trattamento retributivo del congedo parentale, nei suoi primi trenta giorni, in termini di maggior favore rispetto a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto medesimo, riferendosi ai primi trenta giorni del periodo complessivamente spettante alla lavoratrice o al lavoratore, prescindendo da quanto disposto dall’articolo 34 del decreto in materia di trattamento economico; quest’ultima norma, infatti, dispone – in via ordinaria – regimi retributivi diversificati per i periodi di congedo fruiti nei primi tre anni di vita del bambino e nei successivi cinque, ed è applicabile in mancanza di una diversa e più favorevole regolamentazione derivante dalle fonti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto (tra le quali sono esplicitamente citati i contratti collettivi).
- Laddove il CCNL del Comparto scuola ha inteso regolamentare diversamente il regime economico sia del congedo parentale che dei congedi per malattia del figlio, lo ha fatto richiamando esclusivamente le disposizioni (art. 32 e art. 47) che regolamentano gli istituti in quanto tali, senza fare alcun riferimento agli articoli 34 e 48, che disciplinano, appunto, il trattamento economico dei periodi di assenza in questione.
- E’ di tutta evidenza che il CCNL ha inteso disporre un trattamento di maggior favore, correlato per il congedo parentale ai primi trenta giorni, in termini indifferenti rispetto al periodo temporale (primi tre anni, ulteriori cinque anni) nel corso del quale il congedo viene utilizzato per la prima volta, mentre per il congedo per malattia del bambino (articolo 12, comma 5) ha limitato il trattamento di maggior favore ai primi tre anni di vita del bambino, lasciando impregiudicata la regolamentazione legislativa del periodo successivo, fino al compimento dell’ottavo anno di vita (che limita a cinque giorni per anno, non retribuiti, il periodo di congedo fruibile).
Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la retribuzione del congedo parentale, sulla base della normativa vigente, si può riassumere come segue:
- Primi trenta giorni: retribuzione 100%;
- Restante periodo:
o Se fruito entro il 3° anno di vita del bambino: retribuzione 30%;
o Se fruito dal 4° all’8° anno di vita del bambino: retribuzione 30% se si possiede un reddito inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO; retribuzione 0% se si possiede un reddito superiore
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Messaggio Da manuelapal Gio Dic 09, 2010 9:48 am

la norma dispone in VIA ORDINARIA la differenza di età ed è applicabile in mancanza di una diversa e più favorevole regolamentazione derivante dalle fonti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto (tra le quali sono esplicitamente citati i contratti collettivi).
L'art.12 comma 4 parla di 30 giorni pagati per intero (quindi diversa e più favorevole regolamentazione).

e poi mi sempra chiaro
- PRIMI trenta giorni: retribuzione 100%;

e cosa si intende PER RESTANTE PERIODO.

grazie per il confronto mi è utile per quando parlerò con il preside.


Ultima modifica di manuelapal il Ven Dic 10, 2010 1:37 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da manuelapal Gio Dic 09, 2010 9:50 am

leggi anche la guida di Lalla sul congedo parentale è sicuramente più chiara di me.
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Messaggio Da manuelapal Ven Dic 10, 2010 1:39 pm

io credo di avere ragione. mi aiutate a capire? a nessuno è già capitato?
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