trasferimento e tutela legale
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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trasferimento e tutela legale
Ciao Lalla,
sono tutore legale di mio nonno, con tanto di 104 e articolo3, posso bypassare il vincolo dei 5 anni e chiedere subito il trasferimeto?
Sono stato immesso in ruolo nel 2011 in un altra provincia e vorre tornare nella mia dove risiedo con mio nonno e dove sono attualmente in AP usufruendo della 104.
Se leggo il contratto sulla mobilità, questo sembra fattibile, articolo7 comma 1 punto V.
ti allego un estratto, leggi la parte in grassetto.
Grazie 1000.
Antonio
- ART. 2 - MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO – DESTINATARI
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
ART. 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
sono tutore legale di mio nonno, con tanto di 104 e articolo3, posso bypassare il vincolo dei 5 anni e chiedere subito il trasferimeto?
Sono stato immesso in ruolo nel 2011 in un altra provincia e vorre tornare nella mia dove risiedo con mio nonno e dove sono attualmente in AP usufruendo della 104.
Se leggo il contratto sulla mobilità, questo sembra fattibile, articolo7 comma 1 punto V.
ti allego un estratto, leggi la parte in grassetto.
Grazie 1000.
Antonio
- ART. 2 - MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO – DESTINATARI
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
ART. 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
antonio12345678- Messaggi : 405
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: trasferimento e tutela legale
i nonni non sono previsti, in questo articolo si parla solo di genitori e coniuge
se leggi più in basso è specificato che per altri parenti, a parte i genitori, c'è solo l'ap
se leggi più in basso è specificato che per altri parenti, a parte i genitori, c'è solo l'ap
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 59
Località : milano
Re: trasferimento e tutela legale
Grazie Giulia,
diciamo che non e' molto chiaro.... parla di disabile "generico" e secondo me se hai la tutela legale di una persona andrebbe considerato più o meno come se fosse un figlio (anche piccolo).
Ci avevo sperato.
diciamo che non e' molto chiaro.... parla di disabile "generico" e secondo me se hai la tutela legale di una persona andrebbe considerato più o meno come se fosse un figlio (anche piccolo).
Ci avevo sperato.
antonio12345678- Messaggi : 405
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: trasferimento e tutela legale
Ciao,
qualcuno mi spiega come si interpreta quanto riportato dalla circolare n#11 del 7/4/2013 prot n#1114 dell'usp di Foggia?
Quando parla di tutela legale si riferisce a disabile in situazione di gravità ma non specifica un gradi di parentela. e mi sembra anche giusto. A chi posso chedere delle informazioni certe in merito?
leggete il punto C in grassetto.
Grazie, Antonio
Di seguito un estratto:
OGGETTO: DOMANDE
DI MOBILITA’ PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2013/2014
GRADUATORIE DI ISTITUTO
INDIVIDUAZIONE PERSONALE PERDENTE POSTO
DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA –
OPZIONI -
Al fine di rendere edotto il personale della scuola in ordine ai
criteri che saranno seguiti da parte di questo ufficio circa la valutazione
delle domande di trasferimento prodotte per l’a.s.2013/2014, e tenuto conto del
confronto con le OO.SS. relativamente alle domande di trasferimento per l’a.s.
2012/2013, si ritiene opportuno fornire le sotto indicate delucidazioni.
Giova prima di tutto evidenziare che tenuto conto degli elementi di
importante novità introdotti dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183 del 12
novembre 2011, che ha modificato e integrato le disposizioni contenute nel
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle autocertificazioni, si intende,
preliminarmente, richiamare l’attenzione
che dal 1° gennaio 2012 si è attivato un vero e proprio processo di “de-certificazione”
nei rapporti tra P.A. e privati. Infatti, con l’eccezione dei certificati
medici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, le amministrazioni non possono più accettarli né richiederli,
tanto in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione,
violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo
74 del D.P.R. n. 445/2000.
Si evidenziano le responsabilità civili e
penali derivanti dall’aver prodotto false dichiarazioni.
a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) - anche adottivi –
che assistono figlio disabile in situazione di gravità;
b) coniuge che assiste l’altro
coniuge disabile in situazione di gravità;
c) colui che esercita la legale
tutela di disabile in situazione di gravità (da documentare con sentenza del
Tribunale ovvero con dichiarazione personale, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 15 della legge 183/2011)
d) figlio individuato come referente
unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di
essi) convivente con il disabile
in situazione di gravità, nel caso che
entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano
impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave (è
necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione
di invalidità : cfr. punto 4 successivo).
qualcuno mi spiega come si interpreta quanto riportato dalla circolare n#11 del 7/4/2013 prot n#1114 dell'usp di Foggia?
Quando parla di tutela legale si riferisce a disabile in situazione di gravità ma non specifica un gradi di parentela. e mi sembra anche giusto. A chi posso chedere delle informazioni certe in merito?
leggete il punto C in grassetto.
Grazie, Antonio
Di seguito un estratto:
OGGETTO: DOMANDE
DI MOBILITA’ PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2013/2014
GRADUATORIE DI ISTITUTO
INDIVIDUAZIONE PERSONALE PERDENTE POSTO
DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA –
OPZIONI -
Al fine di rendere edotto il personale della scuola in ordine ai
criteri che saranno seguiti da parte di questo ufficio circa la valutazione
delle domande di trasferimento prodotte per l’a.s.2013/2014, e tenuto conto del
confronto con le OO.SS. relativamente alle domande di trasferimento per l’a.s.
2012/2013, si ritiene opportuno fornire le sotto indicate delucidazioni.
Giova prima di tutto evidenziare che tenuto conto degli elementi di
importante novità introdotti dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183 del 12
novembre 2011, che ha modificato e integrato le disposizioni contenute nel
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle autocertificazioni, si intende,
preliminarmente, richiamare l’attenzione
che dal 1° gennaio 2012 si è attivato un vero e proprio processo di “de-certificazione”
nei rapporti tra P.A. e privati. Infatti, con l’eccezione dei certificati
medici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive o dall’atto di notorietà.
Conseguentemente, le amministrazioni non possono più accettarli né richiederli,
tanto in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione,
violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo
74 del D.P.R. n. 445/2000.
Si evidenziano le responsabilità civili e
penali derivanti dall’aver prodotto false dichiarazioni.
1) Elencazione delle categorie, previste dal punto V dell’art. 7 del citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92: |
a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) - anche adottivi –
che assistono figlio disabile in situazione di gravità;
b) coniuge che assiste l’altro
coniuge disabile in situazione di gravità;
c) colui che esercita la legale
tutela di disabile in situazione di gravità (da documentare con sentenza del
Tribunale ovvero con dichiarazione personale, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 15 della legge 183/2011)
d) figlio individuato come referente
unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di
essi) convivente con il disabile
in situazione di gravità, nel caso che
entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano
impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave (è
necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione
di invalidità : cfr. punto 4 successivo).
antonio12345678- Messaggi : 405
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: trasferimento e tutela legale
Qualcuno mi può aiutare?antonio12345678 ha scritto:Grazie Giulia,
diciamo che non e' molto chiaro.... parla di disabile "generico" e secondo me se hai la tutela legale di una persona andrebbe considerato più o meno come se fosse un figlio (anche piccolo).
Ci avevo sperato.
Grazie, Antonio
antonio12345678- Messaggi : 405
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: trasferimento e tutela legale
legale tutela: devi interdire tuo nonno tramite un avvocato dal giudice (che espleterà un processo in merito per valutare l'effettiva interdizione del nonno) e tu ne diventi responsabile legalmente in qualità di tutore legale!
piumanelvento- Messaggi : 435
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: trasferimento e tutela legale
tuo nonno, se interdetto dal giudice, non può fare più nulla: nessuna firma, ecc... sei tu che farai tutto al suo posto!
piumanelvento- Messaggi : 435
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: trasferimento e tutela legale
Questo l'ho capito,
diciamo che non e' che cambierebbe molto rispetto ad oggi....
ma rientro poi nelle categorie,
previste dal punto V dell’art. 7 del
citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92 ???
diciamo che non e' che cambierebbe molto rispetto ad oggi....
ma rientro poi nelle categorie,
previste dal punto V dell’art. 7 del
citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92 ???
antonio12345678- Messaggi : 405
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: trasferimento e tutela legale
a quel punto credo di si!
piumanelvento- Messaggi : 435
Data d'iscrizione : 28.09.09
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