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Messaggio Da anima Mer Gen 26, 2011 2:59 pm

Salve a tutti. Il 9 novembre ho preso una supplenza prorogata
di mese in mese fino al 20 gennaio. L'insegnante che sostituisco è andata in pensione, la scuola provvede alle convocazioni (convocando anche me) fino al 30 giugno.
La mia domanda è la seguente: E' corretta questa procedura, considerato che il pensionamento è arrivato dopo il 31 dicembre? Per continuità non dovevo rimanere io?
Grazie

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Messaggio Da giulia boffa Mer Gen 26, 2011 5:38 pm

qual'era la motivazione della supplenza? per gli insegnanti non si può andare in pensione dopo il 1 settembre di ogni anno, ma necessariamente il 1 settembre, come mai la titolare è andata adesso?
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Messaggio Da anima Mer Gen 26, 2011 6:52 pm

La mia supplenza era su malattia. L'insegnate ha un tumore e avendo molti anni di servizio ha chiesto un prepensionamento.
In tutta questa storia c'è qualcosa che non torna, ad esempio la scuola non mi ha dato l'ultimo contratto, ogni volta che passavo a ritirarlo mi veniva detto che la preside non ha avuto il tempo di firmarlo...... Sul certificato di servizio inoltre l'ultimo contratto porta la seguente dicitura: dal 22 dicembre a tutt'oggi ......

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Messaggio Da anima Mer Gen 26, 2011 6:57 pm

Io comunque navigando in rete, ho scoperto che in teoria doveva essere apllicato l'art. 7/4 DM 131/07, che se non sbaglio prevede che dopo il 31 dicembre se in corso di supplenza il posto si rende disponibile si deve garantire la continuità all'insegnante in servizio sino a quel momento. Se invece si fosse reso disponibile prima del 31 dicembre bisognava provvedere con le convocazioni. Io cmq qualche ora fa, ho chiamato la scuola, la segretaria mi ha detto di portare alla preside copia della normativa. Se io dovessi avere ragione ho diritto a riprendermi il posto? Certo dopo una settimana mi dispiace per la persona che mi ha sostituito, ma i propri diritti bisogna farli valere.

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Messaggio Da giulia boffa Mer Gen 26, 2011 8:23 pm

dopo il 31 dicembre, la cattedra diventa fino al termine delle lezioni e quindi vai avanti tu per l'articolo che hai citato
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Messaggio Da anima Gio Gen 27, 2011 8:25 pm

Grazie per l'informazione. Tramite il mio avvocato ho fatto ricorso.

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 27, 2011 9:00 pm

anima ha scritto:Grazie per l'informazione. Tramite il mio avvocato ho fatto ricorso.

Io non sono mai pro ricorsi, cerco sempre di evitare e quindi di consigliare una conciliazione o comunque parlarne prima per vedere se c'è un po' di comprensione.

In questo caso , però, se c'è ostinazione vai avanti e quindi hai fatto bene.

La normativa da mostrare non è al tro che l'art 7 del dm 131/07 e nella fattispecie, come hai giustamente detto tu, l'art 4.

Se quindi il docente non è mai rientrato prima di rendere il posto disponibile ti spetta la proroga per continuità didattica. Le ragioni sono quelle che ha detto Giulia, dopo il 31/12 le supplenze sono temporanee e quindi se c'è già il supplente su quel posto che poi si rende disponibile spetta la proroga. Non c'è nessun dubbio. E' un ricorso che, se fossi io a consigliare, direi alla scuola di evitare.
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Messaggio Da anima Ven Gen 28, 2011 9:27 pm

Grazie Paolo. Purtroppo le cose si stanno mettendo male. La preside non si è degnata minimamente di rispondere. Oggi sono riuscita a parlarci telefonicamente. Non mi faceva parlare (perchè sa di essere in torto). Le ho spiegato punto per punto quanto precisato dalla nota, e la sua risposta è stata la seguente: le norme si possono interpretare ed io l'ho interpretata. E' assurdo tutto questo. Non era mia intenzione ora togliere il posto all'insengnante che mi ha sostituito, (questo per non creare uleriori disagi alla classe, multiproblematica.... Anche se un mio ritorno avrebbe reso felice 20 bambini) infatti non l'ho messa nemmeno al corrente della situazione. Però arrivata a questo punto e vista la situazione di totale presa in giro, da parte di chi dovrebbe garantire un servizio, sono costretta a procedere per via legale, affinchè il mio diritto venga garantito. Lei sostiene che il pensionamento ha cambiato la natura giuridica della supplenza. Ma in realtà la norma dice che qualunque sia la causa della vacanza del posto, dopo il 31 dicembre la scuola è tenuta a garantire la continuità. Spero soltanto che nei prossimi giorni la preside riesca a darmi delle risposte.

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Messaggio Da docentebmw Ven Gen 28, 2011 9:28 pm

giulia boffa ha scritto:dopo il 31 dicembre, la cattedra diventa fino al termine delle lezioni e quindi vai avanti tu per l'articolo che hai citato

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Gen 29, 2011 10:49 am

anima ha scritto:Grazie Paolo. Purtroppo le cose si stanno mettendo male. La preside non si è degnata minimamente di rispondere. Oggi sono riuscita a parlarci telefonicamente. Non mi faceva parlare (perchè sa di essere in torto). Le ho spiegato punto per punto quanto precisato dalla nota, e la sua risposta è stata la seguente: le norme si possono interpretare ed io l'ho interpretata. E' assurdo tutto questo. Non era mia intenzione ora togliere il posto all'insengnante che mi ha sostituito, (questo per non creare uleriori disagi alla classe, multiproblematica.... Anche se un mio ritorno avrebbe reso felice 20 bambini) infatti non l'ho messa nemmeno al corrente della situazione. Però arrivata a questo punto e vista la situazione di totale presa in giro, da parte di chi dovrebbe garantire un servizio, sono costretta a procedere per via legale, affinchè il mio diritto venga garantito. Lei sostiene che il pensionamento ha cambiato la natura giuridica della supplenza. Ma in realtà la norma dice che qualunque sia la causa della vacanza del posto, dopo il 31 dicembre la scuola è tenuta a garantire la continuità. Spero soltanto che nei prossimi giorni la preside riesca a darmi delle risposte.

Prova a far leggere al tuo Dirigente cosa dice il MIUR a proposito delle supplenze temporanee.

In maniera molto semplice, nella CI 771/2008 ci RICORDA


http://www.info-scuole.it/doc/2008/informatica/mpi_circ_771_2008.pdf

4. Contratti a tempo determinato per SUPPLENZE TEMPORANEE con retribuzione a carico delle istituzioni scolastiche.

Si ricorda che rientrano in tale categoria i contratti che i dirigenti scolastici stipulano relativamente a supplenze per la [u]sostituzione del personale temporaneamente assente e per la COPERTURA DI POSTI RESISI DISPONIBILI DOPO IL 31 DICEMBRE. L’onere di tali contratti, che potranno essere predisposti mediante l’utilizzo del SIDI, rimane a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche.

C'è bisogno di interpretare?

Ci dice, il MIUR e non io, che una "supplenza temporanea" è sia quella che si dispone per assenza temporanea di un titolare, sia per tutti i posti che si rendono disponibili dopo il 31/12, quindi un posto vacante o disponibile.

Quindi l'assenza temporanea del titolare o la mancanza dello stesso, che rende quindi il posto disponibile o vacante, dopo il 31/12 hanno la stessa validità "giuridica", cioè quella di "supplenza temporanea". Sono sullo stesso piano, coè quello di "temporaneo".

E' per questo che anche su un posto vacante o disponibile, dopo il 31/12, il pagamento è a carico della scuola e non del MEF, e il contratto, appunto perché "temporaneo", è fino al termine delle lezioni.

Ed è per questo che se sei già in corso di supplenza e il posto si rende dipsonibile o vacante, ti spetta la proroga, perché è come si passasse da "supplenza temporanea" a "supplenza temporanea", indipendentemente da qual è la causa dell'assenza.

Per cui si appllica l'art 7/4 che si appllica appunto alle "supplenze temporanee" di competenza dei dirigenti.


Ragionamento che non si potrebbe fare prima del 31/12, perché un posto vacante o disponibile, a differenza di dopo il 31/12, non è una "supplenza temporanea" di competenza dei dirigenti e non paga la scuola.
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Messaggio Da danielam Dom Gen 30, 2011 2:14 am

Non sono un'esperta, però nell'oggetto si fa riferimento solo all'anno 2008/2009...
Questo non potrebbe incidere nell'interpretazione della norma?

danielam

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Gen 30, 2011 10:26 am

danielam ha scritto:Non sono un'esperta, però nell'oggetto si fa riferimento solo all'anno 2008/2009...
Questo non potrebbe incidere nell'interpretazione della norma?

No.

Nel senso che quando il Miur si riferisce a categoria "supplenza temporanea", non può essere che quelle dopo il 31/12 sono temporanee nel 2008 e poi non lo sono più.

Nella nota dice 2 cose:

1. rientrano nella categoria di "supplenza temporanea" quelle che i dirigenti dispongono:

- per assenza temporanea del titolare
- tutte le dipsonibilità dopo il 31/12

Infatti dice: "rientrano in tale categoria i contratti che i dirigenti scolastici stipulano relativamente a supplenze per la [u]sostituzione del personale temporaneamente assente e per la COPERTURA DI POSTI RESISI DISPONIBILI DOPO IL 31 DICEMBRE."

2. Aggiunge:

Che tali supplenze temporanee (cioè le due indicate sopra) sono a carico della scuola.


Questo secondo punto, cioè il fatto che tutte le dipsonibilità dopo il 31/12 sono a carico della scuola, lo ha ribadito poi nella

nota n. 1533 del 5.02.2009 in cui richiama l’art.4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n.124 che tratta dei posti non vacanti resisi di fatto disponibili dopo la data del 31 dicembre, cioè di quei posti la cui disponibilità di fatto consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto d’impiego (decesso, dimissioni) per i quali gli oneri derivanti dal successivo contratto resosi necessario sono rimessi alla competenza del rispettivo bilancio delle istituzioni scolastiche.


Per ciò che riguarda la posizione diciamo "giuridica" di una supplenza dopo il 31/12, che è appunto una "supplenza temporanea" così come indica il MIUR nella nota del 2008, credo sia spiegata benissimo in questa faq, che avevo già postato, della GILDA (in quanto "supplenza temporanea", anche se il posto si rende vacante alla collega spetta la proroga perché il titolare non è rientrato e lei era già in corso di supplenza):

"Il discrimine è costituto dal termine del 31 dicembre.

Una volta decorso tale termine, tutte le supplenze che vengono assegnate dai dirigenti scolastici rientrano nella stessa tipologia (supplenza temporanea) a nulla rilevando il presupposto di fatto su cui si basa la supplenza stessa.

Conseguentemente al docente supplente interessato spetta la proroga del contratto fino al termine delle lezioni.

Tale proroga deriva dal disposto di cui al comma 4 dell’at. 7 del decreto ministeriale 131/2007 che testualmente recita: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”.

E’ bene precisare che la supplenza fino al termine delle lezioni rientra nel novero delle supplenze temporanee e non va confusa con la supplenza annuale (fino al 31 agosto) o con la supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

A nulla rilevando che in epoca successiva al conferimento del primo incarico la cattedra sia diventata vacante.

L’art. 7 del decreto ministeriale 131/2007, infatti, dispone che gli incarichi conferiti per effetto dello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto debbano necessariamente assumere la veste giuridica di supplenze temporanee, sia se disposti per la sostituzione del personale temporaneamente assente, sia per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Di contro, la cattedra vacante assume rilievo nella fase provinciale ai fini della disposizione dell’incarico di supplenza annuale.

Tale fase, però, si esaurisce in ogni caso una volta decorso il termine del 31 dicembre di ogni anno."


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Messaggio Da aurum77 Dom Gen 30, 2011 2:52 pm

anima ha scritto:Io comunque navigando in rete, ho scoperto che in teoria doveva essere apllicato l'art. 7/4 DM 131/07, che se non sbaglio prevede che dopo il 31 dicembre se in corso di supplenza il posto si rende disponibile si deve garantire la continuità all'insegnante in servizio sino a quel momento. Se invece si fosse reso disponibile prima del 31 dicembre bisognava provvedere con le convocazioni. Io cmq qualche ora fa, ho chiamato la scuola, la segretaria mi ha detto di portare alla preside copia della normativa. Se io dovessi avere ragione ho diritto a riprendermi il posto? Certo dopo una settimana mi dispiace per la persona che mi ha sostituito, ma i propri diritti bisogna farli valere.

Mi dispiace, ma "secondo me" NON hai ragione.
Consideriamo il regolamento supplenze del 2007, quello a cui ti riferisci tu:
HO PRESENTE BENISSIMO l'art. 7, comma 4. MA, se scendi nella lettura "ti compare" ANCHE l'art. 8, in particolare il comma 2 che ti riporto
"2.Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre".

Che cosa si deduce dall'INSIEME di questi articoli? Che quando tu sei stata destinataria della supplenza temporanea "breve", cioè NON sino al termine delle lezioni od oltre (più volte prorogata), i docenti che in quel momento erano occupati in un'altra supplenza "breve" non potevano essere neanche interpellati (perchè avrebbero potuto lasciare la "loro" supplenza solo per "altra" almeno fino al termine delle lezioni).
Ora per un fatto sicuramente inusuale (non voglio commentare in quest'occasione un pensionamento di una docente a gennaio) il posto che tu hai ricoperto HA CAMBIATO TIPOLOGIA, è diventato "fino al termine delle lezioni", cosa che può accadere SOLO per un posto disponibile DOPO il 31.12.

Riflessione prima di continuare: siamo d'accordo VERO che un posto "fino al termine delle lezioni" può esistere SOLAMENTE nel caso di DISPONIBILITA' SUCCESSIVA al 31.12?

ORA, essendovi una tipologia NUOVA, cioè una supplenza fino al termine delle lezioni, la nomina sulla supplenza che ricoprivi (che NON è più temporanea "breve", con eventuali proroghe) VA RIFATTA. Perchè? Perchè hanno diritto ad essere interpellati anche coloro che ricoprono (e ricoprivano quando è stata attribuita a te) supplenze INFERIORI al periodo che va fino al termine delle lezioni.
Non si può affermare che l'art. per cui "si può lasciare... per una fino al termine delle lezioni od oltre" valeva "SOLO PRIMA DEL 31.12. Perchè? Perchè PRIMA del 31.12 NON ESISTE neanche la tipologia di supplenze fino al termine delle lezioni.
Inoltre, almeno fin dal regolamento supplenze del 2007 in avanti, TUTTE le supplenze temporanee "fino al termine delle lezioni" sono SEMPRE state a carico delle scuole.
Infatti, a parte le maternità (che da qualche anno, per l'aggravio che comportano, vengono pagate dal Tesoro), le DISPONIBILITA' successive al 31.12 sono a carico delle scuole.

L'art. 8, comma 2 (che ripeto per tua comodità; "2.Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre")
indica NEL PERIODO DELL'ANNO SCOLATICO CHE VA FINO AL 30 APRILE!

ESEMPIO DI ITER di una supplenza su disponibilità successiva al 31.12: avvenimento: si libera un posto in una scuola. Il relativo DS invia la documentazione all'AT (se non la possiede già). L'AT DEVE dare le opportune indicazioni (questo passaggio presso l'AT è NECESSARIO!) al DS in questione e dice: "Questo posto è disponibile da una data successiva al 31.12; io AT non posso più delegare il Dirigente della SCUOLA POLO per una successiva convocazione da GE, quindi te lo RESTITUISCO affinchè chiami TU DS fino al termine delle lezioni". Questa tipologia è pagata dalla scuola e non dal Tesoro, ora e prima d'ora.

aurum77

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Gen 30, 2011 4:13 pm

Menomale che c'è qualche forumista in gamba, a volte mi chiedo cosa ci stanno a fare sindacati e MIUR.

Fammi sapere com'è andata, Anima.
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Messaggio Da monicar Dom Gen 30, 2011 4:17 pm

Scusatemi ragazzi!

Ma lo scorso anno a me hanno fatto una proroga di contratto fino al termine delle lezioni perché la mia docente era prima in malattia e poi è andata in aspettativa.

Poi ho avuto i contratti per i giorni degli scrutini.

Hanno sbagliato?

monicar

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Gen 30, 2011 4:26 pm

monicar ha scritto:Scusatemi ragazzi!

Ma lo scorso anno a me hanno fatto una proroga di contratto fino al termine delle lezioni perché la mia docente era prima in malattia e poi è andata in aspettativa.

Poi ho avuto i contratti per i giorni degli scrutini.

Hanno sbagliato?

Secondo ciò che dice il MIUR ("supplenza temporanea") e ciò che dicono i sindacati in diverse faq, no.

Secondo ciò che dice un collega, sì.

Eppure il Regolamento è lo stesso.

Quindi ognuno poi si fa due conti. Io mi auguro, ma non solo per questo caso sia chiaro, che quando poi qualcosa non vi "quadra" (indipendentemente da qual è appuno il "problema") voi vi rivolgiate poi a chi di competenza, cioè ai sindacati.

Sono loro che devono poi far valere i vostri diritti. Qui, in fondo, possiamo dire tutto ciò che vogliamo, ma poi ad agire fisicamente e realmente siete voi.

Quindi quando pensate che i sindacati abbiano ragione su qualcosa, presentatevi da loro di persona e fatevi spiegare se voi avete quindi ragione o torto.
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Messaggio Da monicar Dom Gen 30, 2011 4:37 pm

a dire il vero a me l'aveva detto direttamente la segreteria e la dirigente. comunque grazie.

monicar

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Gen 30, 2011 4:58 pm

monicar ha scritto:a dire il vero a me l'aveva detto direttamente la segreteria e la dirigente. comunque grazie.

Gentilissima,

io sulla questione, cioè dopo il 31/12 proroga fino al termine della lezione se già in corso di supplenza, come ho fatto in un altro topic ho riportato il parere di 2 sindacati: ANP E GILDA; e di una rivista scolastica "Notizie della Scuola".


Quindi ho supportato la questione con pareri espressi proprio su un caso come questo di chi si occupa appunto di questo.

Strano ma vero, tutti concordi sulla proroga, perché tutti concordi che dopo il 31/12 la supplenza, anche se posto disponibile, è comunque "temporanea". Quindi spetta la proroga.

Ho riportato anche un passo in cui il MIUR, quando parla di "supplenza temporanea", si riferisce anche ai posti disponibili dopo il 31/12.

Ovviamente accettiamo tutti i pareri, anche quelli che si ritengono contrari a ciò che dicono i sindacati (figuriamoci, accettiamo i pareri contrari anche a quello che dicono i Dirigenti Miur su altre questioni, figuriamoci su questa!).

L'unica cosa è che quando più sindacati dicono la stessa cosa, e io magari, da insegnante, dico il contrario, qualche dubbio mi assale.

Ma mi pare che per qualcuno non sia questo il caso.







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Messaggio Da Alcesti79 Dom Gen 30, 2011 5:45 pm

monicar ha scritto:Scusatemi ragazzi!

Ma lo scorso anno a me hanno fatto una proroga di contratto fino al termine delle lezioni perché la mia docente era prima in malattia e poi è andata in aspettativa.

Poi ho avuto i contratti per i giorni degli scrutini.

Hanno sbagliato?

Hanno sbagliato perchè dallo scorso anno il supplente deve avere il contratto fino all'ultimo giorno di scrutini, continuativamente, non contratti di giorni singoli.

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Messaggio Da aurum77 Dom Gen 30, 2011 5:46 pm

monicar ha scritto:Scusatemi ragazzi!

Ma lo scorso anno a me hanno fatto una proroga di contratto fino al termine delle lezioni perché la mia docente era prima in malattia e poi è andata in aspettativa.

Poi ho avuto i contratti per i giorni degli scrutini.

Hanno sbagliato?
Non saprei. Non hai fornito elementi sufficienti.
Intanto il tuo caso è, almeno apparentemente, diverso; infatti la tua docente (come la chiami tu) non ha lasciato il posto libero andando in PENSIONE. Bisognerebbe sapere per quale motivo e per quanto tempo.
Inoltre e solo secondariamente: l'avente diritto potevi essere tu e, quindi, non esserti accorta dei passaggi logici del DS, il quale, constatato magari che toccava a te, ha ritenuto di non informarti del preliminare iter da lui seguito (prima di prorogare a te).

Attenzione: dici " Poi ho avuto i contratti per i giorni degli scrutini". Questo accade a chi supplisce con più proroghe (es. malattia, aspettativa per malattia...) e CASUALMENTE arriva fino al termine delle lezioni. Invece chi riceve "direttamente e tutt'intera" una supplenza fino al termine delle lezioni ha diritto ANCHE alla proroga FINO AGLI SCRUTINI compresi (senza stacco fra ultimo giorno di lezione e scrutinio o scrutini). Non dico che accada a te, ma ad alcuni sfugge la differenza fra una supplenza fino all'ultimo giorno ma costituita da "più proroghe" e LA supplenza "fino al termine delle lezioni".

Io comunque rispondo alle domande che vengono poste ed esprimo la mia opinione, così come fanno altri (e non credo di dare risposte così sciocche da suscitare l'indignazione altrui). Mi rivolgo sempre direttamente a chi chiede, il quale poi valuterà le varie risposte e ne terrà conto solo a sua totale discrezione.

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Gen 30, 2011 6:46 pm

aurum77 ha scritto:
monicar ha scritto:Scusatemi ragazzi!

Ma lo scorso anno a me hanno fatto una proroga di contratto fino al termine delle lezioni perché la mia docente era prima in malattia e poi è andata in aspettativa.

Poi ho avuto i contratti per i giorni degli scrutini.

Hanno sbagliato?
Non saprei. Non hai fornito elementi sufficienti.
Intanto il tuo caso è, almeno apparentemente, diverso; infatti la tua docente (come la chiami tu) non ha lasciato il posto libero andando in PENSIONE. Bisognerebbe sapere per quale motivo e per quanto tempo.
Inoltre e solo secondariamente: l'avente diritto potevi essere tu e, quindi, non esserti accorta dei passaggi logici del DS, il quale, constatato magari che toccava a te, ha ritenuto di non informarti del preliminare iter da lui seguito (prima di prorogare a te).

Attenzione: dici " Poi ho avuto i contratti per i giorni degli scrutini". Questo accade a chi supplisce con più proroghe (es. malattia, aspettativa per malattia...) e CASUALMENTE arriva fino al termine delle lezioni. Invece chi riceve "direttamente e tutt'intera" una supplenza fino al termine delle lezioni ha diritto ANCHE alla proroga FINO AGLI SCRUTINI compresi (senza stacco fra ultimo giorno di lezione e scrutinio o scrutini). Non dico che accada a te, ma ad alcuni sfugge la differenza fra una supplenza fino all'ultimo giorno ma costituita da "più proroghe" e LA supplenza "fino al termine delle lezioni".

Io comunque rispondo alle domande che vengono poste ed esprimo la mia opinione, così come fanno altri (e non credo di dare risposte così sciocche da suscitare l'indignazione altrui). Mi rivolgo sempre direttamente a chi chiede, il quale poi valuterà le varie risposte e ne terrà conto solo a sua totale discrezione.


Sei sicuro, Aurum, di ciò che dici riferito al grassetto e alla sottolineatura?

Mi piacerebbe oltretutto che postassi la normativa in cui affermi ciò che dici, che quindi, da quello che dici, dica espressamente che la proroga PER GLI SCRUTINI, senza stacchi, spetta solo a chi ha un contratto direttamente fino al termine delle lezioni. Mentre a chi arriva fino al termine delle lezioni con le proroghe non spetta la "continuità" del contratto.

Sicuro che è questa la differenza?

Quindi, da quello che affermi, chi ha contratti prorogati e CASUALMENTE arriva fino al termine delle lezioni NON HA DIRITTO ALLA PROROGA, SENZA STACCHI, FINO AGLI SCRUTINI, MA SOLO PER I GIORNI DI SCRUTINIO. GIUSTO?

Quindi ti posto questo quesito:


Il supplente supplisce la titolare dal 10 ottobre, e con proroghe, quindi non direttamente arriva fino al termine delle lezioni. Cioè non ha un contratto DIRETTAMENTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI, ma solo proroghe che seguono, senza interruzione, l'assenza della titolare (malattia, maternità ecc.).

Da quello che hai affermato, con tanta sicurezza, non spetta la proroga, senza stacchi, per gli scrutini (eventuali esami di terza media) ma solo per i giorni degli scrutini.

GIUSTO? LO HAI DETTO TU.

Io invece dico che la normativa non dice questo e non è questa LA DIFFERENZA.

A proposto di risposte sciocche e di dare informazioni fuorvianti, attendo che tu la posti e quindi mi contraddica.

Così, finalmente, anch'io capirò la differenza "tra una supplenza fino all'ultimo giorno ma costituita da "più proroghe" e LA supplenza "fino al termine delle lezioni".
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Messaggio Da monicar Lun Gen 31, 2011 9:52 am

scusa Paolo74 se aurum77 non rettifica puoi dire tu come stanno le cose?

Grazie.

monicar

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Gen 31, 2011 10:47 am

Il collega fa erroneamente una distinzione non supportata da nessuna normativa, e che non c’entra nulla con la differenza tra una supplenza che casualmente arriva al termine delle lezioni con più proroghe, e un’altra che invece arriva direttamente al termine delle lezioni (cioè contratto “unico” senza proroghe).

Si afferma, infatti:

“Attenzione: dici " Poi ho avuto i contratti per i giorni degli scrutini". Questo accade a chi supplisce con più proroghe (es. malattia, aspettativa per malattia...) e CASUALMENTE arriva fino al termine delle lezioni. Invece chi riceve "direttamente e tutt'intera" una supplenza fino al termine delle lezioni ha diritto ANCHE alla proroga FINO AGLI SCRUTINI compresi (senza stacco fra ultimo giorno di lezione e scrutinio o scrutini). Non dico che accada a te, ma ad alcuni sfugge la differenza fra una supplenza fino all'ultimo giorno ma costituita da "più proroghe" e LA supplenza "fino al termine delle lezioni"”.

In questo caso, e per fortuna, le due cose (supplenza attraverso proroghe e supplenza direttamente al termine delle lezioni) non hanno nessuna rilevanza ai fini della proroga per gli scrutini. E non c’entra nulla che “sfugge la differenza fra una supplenza fino all'ultimo giorno ma costituita da "più proroghe" e LA supplenza "fino al termine delle lezioni"”.

Secondo quanto affermato la differenza è:

- Se si ha una supplenza che arriva fino al termine delle lezioni, casualmente e quindi con proroghe (malattia, aspettativa per malattia…) si ha diritto solo a contratti per i giorni degli scrutini;

- Se si ha una supplenza "direttamente e tutt'intera" fino al termine delle lezioni si ha diritto ANCHE alla proroga FINO AGLI SCRUTINI compresi (senza stacco fra ultimo giorno di lezione e scrutinio o scrutini).

Le cose non stanno così.

Il punto iniziale di riferimento per la proroga degli scrutini è intanto l’art 37 del CCNL:

"ART.37 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. PER LE MEDESIME RAGIONI DI CONTINUITÀ DIDATTICA IL SUPPLENTE DEL TITOLARE CHE RIENTRA DOPO IL 30 APRILE È MANTENUTO IN SERVIZIO PER GLI SCRUTINI E LE VALUTAZIONI FINALI. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali."

Poi ci sono le note MIUR che si sono susseguite dal 2008 fino allo scorso anno, e in particolare:

la nota 8556/09 (http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20090610/nota-8556-del-10-giugno-2009 contratti-supplenze-personale-scolastico.-proroghe-4361342.pdf) poi rettificata, in parte, dalla nota 9038/09. (http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20090617/nota-9038-del-17-giugno-2009-proroga-contratti-docenti-4760731.pdf)

In quest’ultima si chiarisce:

“A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009 , si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I SUPPLENTI CHE SI TROVINO IN SERVIZIO IN SOSTITUZIONE DI DOCENTI CHE RIENTRINO DOPO IL 30 APRILE, IN APPLICAZIONE DELLE SPECIFICHE IPOTESI STABILITE AL RIGUARDO DALL'ART.37 DEL VIGENTE C.C.N.L. DEL COMPARTO SCUOLA.

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all'ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.”

Ciò vuol dire che il riferimento principale della proroga senza stacchi o solo per i giorni degli scrutini non è avere o non avere un contratto che arrivi al termine delle lezioni DIRETTAMENTE o con PROROGHE, ma solo esclusivamente l’art. 37: cioè se si sostituisce o no un titolare che ha raggiunto l’assenza continuativa di 150 gg (90, se classi terminali) e rientra (o non rientra) dopo il 30 aprile. (E ovviamente arrivare fino al termine delle lezioni).

Quindi, se io arrivo fino al termine delle lezioni con più proroghe (e quindi NON DIRETTAMENTE) e la titolare ha un’assenza continuativa di 150/90 gg, secondo quanto affermato dall’art 37 cnnl, mi spetta la proroga, SENZA STACCHI, fino agli scrutini, indipendentemente quindi dal giorno degli scrutini (ed eventuali esami di terza media).

Non ho quindi bisogno di un contratto che sia direttamente fino al termine delle lezioni.

Questo un documento della FLC dello scorso anno, riassume la normativa e i casi.

http://www.flcgil.it/scuola/proroghe-dei-contratti-dei-docenti-per-scrutini-ed-esami.flc

"Proroghe dei contratti dei docenti per scrutini ed esami

Riepiloghiamo le varie situazioni che possono determinarsi
15/06/2010

In questi giorni in cui le lezioni sono terminate e si sta procedendo agli scrutini e agli esami molte scuole sono in difficoltà nella corretta applicazione delle procedure sulle proroghe dei contratti dei docenti previste dal Contratto nazionale e dalle specifiche normative.

Con il contratto 2006/09 è stata introdotta (art. 37 comma 1) una ulteriore precisazione rispetto alla durata delle supplenze dei docenti nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (o mancato rientro).

Nel caso in cui l'assenza del titolare sia stata di almeno 150 giorni continuativi (90 nel caso di classi terminali) IL SUPPLENTE È MANTENUTO IN SERVIZIO SULLA/E CLASSE/I ANCHE PER GLI SCRUTINI E LE VALUTAZIONI FINALI (COMPRESI GLI ESAMI).
QUESTO SIGNIFICA CHE PER QUEL SUPPLENTE IL CONTRATTO SARÀ PROROGATO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE FINALI (COMPRESI GLI ESAMI).

IN TUTTI GLI ALTRI CASI (MANCATO RIENTRO DEL TITOLARE, MA ASSENZA INFERIORE AI LIMITI FISSATI), QUALORA LA SCUOLA ABBIA NECESSITÀ DI UTILIZZARE IL SUPPLENTE NELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E/O DI VALUTAZIONE FINALE, SARÀ ATTIVATO UNO SPECIFICO CONTRATTO DAL PRIMO ALL'ULTIMO GIORNO DI DURATA DI TALI ATTIVITÀ.

Le due diverse casistiche sono state chiarite dal Ministero con le note 8556/09 e 9038/09.

Per quanto riguarda gli esami di stato della scuola secondaria di II grado sono tutt'ora in vigore le norme fissate dalla nota 14187/07 che riepiloghiamo di seguito:

• il personale supplente fino al termine dell'attività didattica (30 giugno) nominato commissario interno o commissario esterno sarà prorogato col medesimo trattamento che aveva in corso d'anno fino al termine degli esami (questa scelta penalizza tuttavia i supplenti su spezzone che continuano a percepire uno stipendio base parziale a differenza del personale di ruolo in part-time che, per il periodo degli esami, percepisce lo stipendio intero);

• il personale supplente fino al termine delle lezioni nominato come commissario interno percepisce la retribuzione fondamentale, anch'esso come in corso d'anno, pur avendo una nuova nomina e un nuovo contratto di lavoro per l'intero periodo di durata degli esami di stato (anche in questo caso quindi sono penalizzati gli "spezzonisti");

• il personale supplente temporaneo o fino al termine delle lezioni (o comunque semplicemente inserito in graduatoria) nominato come commissario esterno (evidentemente in sostituzione di personale di ruolo) riceve solo il compenso per gli esami senza nessuna retribuzione fondamentale anche se il servizio è valutabile (è in sostanza assimilato al personale esterno all'amministrazione).
Roma, 15 giugno 2010."

Questa, invece, un’interessante “vittoria” del SAB

"SAB - Il Dirigente Scolastico di una scuola superiore di Caserta ha ritenuto di non prorogare il contratto, nel periodo dal 11/ 06/2010 al 17/06/2010, a due docenti, F.C. e L.C., rappresentati in tutte le fasi del contenzioso dalla segretaria provinciale del SAB di Caserta prof.ssa Maria Rosaria Macera in quanto, a parere del dirigente, il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali, poteva essere disposto solo per coloro che sostituivano docenti che rientravano dopo il 30 Aprile, e non negli altri casi al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 37 del CCNL del 29/11/07.

La rappresentante del SAB presentava tentativo di conciliazione contestando l'operato del dirigente, sostenendo che :
- l'art. 37 del predetto CCNL prevede il mantenimento in servizio del supplente, per ragioni di continuità didattiche, anche qualora il titolare non rientrasse dopo il 30 aprile e sia stato assente per i giorni richiamati nel precitato articolo, risulta essere chiaro che tale specificazione contrattuale risulta essere aggiuntiva a quanto già previsto in materia dall'art. 4 comma 3 della legge n. 124/99.
Appellandosi, inoltre,

- all'art. 1 comma 7 del D.M. n. 131/07, ultimo punto, prevede che le "supplenze temporanee hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio fino all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio" che, nel caso di specie, l'ultimo giorno di servizio risulta essere quello degli scrutini e delle valutazioni finali e non l'ultimo giorno delle lezioni per come verbalmente è stato già manifestato;

- all'art. 7 del precitato D.M. richiama dopo sia l'esigenza della continuità e sia quello della proroga della supplenza in presenza della continuità dell'assenza del titolare;

- alla nota MIUR n. 8556 del 10/6/09 ha disciplinato, per come già detto sopra, i soli casi del rientro del titolare dopo il 30 aprile ed ha esteso alla generalità del personale docente supplente temporaneo che abbia l'incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali con l'istituto della proroga fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami diversi da quelli di maturità;
- alla nota di chiarimento successiva n. 9038 del 17/6/09 non deve essere intesa riferita ai soli casi del rientro del titolare dopo il 30 aprile, BENSÌ ESTESA ANCHE A CHI SOSTITUISCE I TITOLARI CHE NON SONO RIENTRATI DOPO TALE DATA.

Il dirigente scolastico non intendeva aderire alle argomentazioni sostenute dal SAB per cui è dovuto intervenire direttamente il dirigente dell'ATP (ex Provveditorato agli Studi) di Caserta che, con nota conciliativa inviata al predetto dirigente scolastico, ha ribadito, nei casi di specie, l'applicabilità dell'art. 37 del CCNL del 29/11/07, nonché le note MIUR prot. n. 8556 e n. 9038/09 con l'invito alla proroga. Il dirigente, a seguito della comunicazione, ha prorogato i contratti dei due docenti, come richiesto dal sindacato SAB."

Quindi nessuna differenza tra chi arriva al termine delle lezioni con proroghe o contratto “diretto”, ma solo l’art. 37 e un contratto che arrivi (con proroghe o meno) fino al termine delle lezioni.

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Messaggio Da aurum77 Lun Gen 31, 2011 4:57 pm

monicar ha scritto:scusa Paolo74 se aurum77 non rettifica puoi dire tu come stanno le cose?

Grazie.
Aurum non rettifica perchè tu avevi posto la domanda se era giusta la proroga e Aurum ti ha GIA' espresso la sua opinione (che puoi prendere per valida o meno).
Inoltre, quando i toni "diventano tali" e gli interventi "infiniti" (NON certo da parte tua), Aurum non ha sinceramente nè il tempo, nè la voglia di leggerli. Vado a correggere i compiti... Ciao.

P.S.: quando vedo un quesito (mi riferisco a quello posto da anima) a cui sono state date risposte che non condivido (e delle quali nessuno stranamente si scandalizza - permettimi il termine!), ritengo importante "mettere almeno una pulce nell'orecchio" al malcapitato che ha originariamente formulato la domanda. Questi poi avrà più elementi per decidere.

Non mi interessano nè competizioni ridicole in partenza, nè letture di poemi. A scuola apprezzo la capacità di sintesi.


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Messaggio Da Paolo1974 Lun Gen 31, 2011 6:08 pm

Nella risposta alla domanda si sono affermate cose che non rispondono alla normativa vigente e alla verità, quindi alla corretta informazione.

Ben venga il poema quando la sintesi non basta nel correggere le errate informazioni. Lo scopo del forum è quello di informare, facendolo però nel modo migliore. Se io rispondo ad un quesito e poi nello stesso dico sciocchezze, anche se riguarda un altro argomento, è bene che qualcuno mi corregga.

E io l'ho fatto, in modo che chi legge sa in quali casi avvengono le proroghe per gli scrutini, anche se il quesito iniziale era un altro.

Altrimenti, leggendo la risposta, si può pensare che avvengono nei casi da te sopra descritti. Invece avvengono nei casi riportati dalla normativa che ho postato.

Non facciamo passare il messaggio che quando si risponde ad un quesito si possono dire le sciocchezze per tutte le altre questioni.

Tutto qui. Nessuna gara Aurum, anche perché non mi piace vincere in partenza. Ed per questo che quando sarà lo stesso Miur a scandalizzarsi di ciò che dicono impunemente e non correttamente alcuni AT, io non proferirò parola.

Ho sempre detto, ripetuto e straripetuto che dopo il 31/12 tutte le supplenze, anche se su posto disponibile o vacante, sono temporanee, e come tali non solo vanno assegnate dal salva precari ma se il docente è in corso di supplenza ha diritto alla proroga.

Tutto qui.

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