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Messaggio Da felixthecat Ven Set 18, 2015 4:49 pm

Buongiorno a tutti,
sono il coniuge di una (quasi certa) nuova assunta (fase C) come docente nella scuola primaria. la quale rientra nelle ipotesi di precedenza nella scelta della sede legata all'applicazione dell'art. 21 della L. 104/1992 (invalidità personale).
Vista la dizione del co. 79 dell'art. 1 della Legge 107/2015 ["il  dirigente scolastico propone gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo  assegnati  all'ambito
territoriale di riferimento, ..., anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della  sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma  6,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104."] pensavo che la procedura straordinaria di mobilità dell'anno prossimo non dovesse riguardarla vista la speciale tutela di cui lei gode ai sensi della legge citata.

E invece ...

Pare che nella nostra provincia di residenza (Napoli), sarà praticamente impossibile avere dei posti comuni nella primaria a disposizione per il personale disabile neoassunto, visto che si prevede ci debba essere un enorme flusso di personale di ruolo, assunto precedentemente, che chiederà di rientrare e questo dovrebbe (secondo le previsioni sindacali) saturare tutti i posti a disposizione (a causa della priorità temporale riservata a questa tipologia di personale prevista dal co.108 della stessa legge 107/2015), compresi i posti appena creati dell'organico del potenziamento.
In poche parole, per i neoassunti disabili della provincia di Napoli, non dovrebbe esserci nessun posto sul quale poter esercitare il diritto previsto nella legge 104/1992.

Data la mia scarsa conoscenza della materia e pur sapendo che le modalità di svolgimento di questa "mobilità straordinaria" sono ancora sconosciute, vorrei poter capire:
1) Nella situazione attuale, ossia con le regole vigenti, nel caso in cui un disabile non possa rimanere assegnato in una sede della provincia di residenza, come viene tutelato questo tipo di lavoratore?
2) Ho sentito parlare di "assegnazioni" o di "utilizzazioni" provvisorie. Il ricorso a questi istituti può essere fatto valere dal lavoratore disabile anche se non ci sono posti disponibili nella provincia di residenza?
3) Se la risposta al punto (2) è si, quale dei due istituti è più consigliabile? (Non ho capito quali sono le differenze tra i due ...)
4) Nel caso ci si debba necessariamente allontanare dalla propria provincia di residenza, quali sono i criteri di assegnazione della provincia al lavoratore disabile, tenuto conto che il neoassunto (fase C) avrà già usufruito di un'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2015/16?
5) Secondo voi, per l'assegnazione definitiva della sede, quanto conterà l'elencazione delle provincie fatte in sede di domanda di "immissione in ruolo" 2015?

Ringrazio anticipatamente chiunque mi darà un aiuto.

felixthecat

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