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Fase C: 120 giorni...riusciremo a farli?

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Messaggio Da loredana.x Sab Dic 05, 2015 2:53 pm

Considerando che nei 120 giorni non rientrano le domeniche/festivi e i giorni liberi (per chi ha la settimana corta il sabato è considerato giorno libero) ma solo i giorni di attività didattica reale siamo sicuri di poter raggiungere i 120 giorni?
Il mio contratto è iniziato il 26 novembre quindi facendo due conti per raggiungere i 120 giorni non dovrei assentarmi MANCO UN GIORNO sino all'8 giugno data di fine lezioni.
Cosa ne pensate?

loredana.x

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Messaggio Da lele74 Sab Dic 05, 2015 4:04 pm

loredana.x ha scritto:Considerando che nei 120 giorni non rientrano le domeniche/festivi e i giorni liberi (per chi ha la settimana corta il sabato è considerato giorno libero) ma solo i giorni di attività didattica reale siamo sicuri di poter raggiungere i 120 giorni?
Il mio contratto è iniziato il 26 novembre quindi facendo due conti per raggiungere i 120 giorni non dovrei assentarmi MANCO UN GIORNO sino all'8 giugno data di fine lezioni.
Cosa ne pensate?
ciao penso che il conteggio dei giorni inizia dal 1 settembre cioè dall'inizio del contratto anche se tu hai iniziato il 26 novembre in fase C

lele74

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Messaggio Da Stellastellina1975 Sab Dic 05, 2015 4:14 pm


Lo pensi oppure risulta da qualche parte?


Stellastellina1975

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Messaggio Da lele74 Sab Dic 05, 2015 11:53 pm

Stellastellina1975 ha scritto:
Lo pensi oppure risulta da qualche parte?


lo penso comunque ho trovato questo articolo di or. sc.

L'anno di prova e formazione dei docenti immessi in ruolo è disciplinato dalla legge n. 107/2015, dal D.M. n. 850/2015 e dalla circolare MIUR n. 36167 del 5/11/2015, che hanno novellato quanto previsto dal decreto legislativo n. 297/94.

Com'è noto, i riferimenti normativi suddetti hanno introdotto diverse novità volte al miglioramento qualitativo della formazione dei neo immessi e alla valorizzazione del ruolo del docente tutor e del dirigente scolastico, che avranno il compito di guidare il "processo" di formazione dei neo assunti.

Sia il D.M. n. 850/2015 che la circolare MIUR n. 36167 del 5/11/2015 non hanno, tuttavia, disciplinato alcuni aspetti relativi all'anno di formazione e prova dei docenti assunti in fase C, al contrario stabiliscono alcuni criteri che potrebbero impedirne lo svolgimento.

Gli aspetti che potrebbero ostacolare, allo stato dell'arte, lo svolgimento dell'anno di prova ai docenti assunti nell'ultima fase del piano straordinario di assunzione sono sostanzialmente due:

1. la previsione che l'anno di prova deve essere svolto nello stesso grado di istruzione (eccetto per i posti di sostegno) in cui si è avuta la nomina a tempo indeterminato;

2. lo svolgimento di 120 giorni di effettiva attività didattica.

Il primo problema sembra essere superato, almeno in parola: il MIUR, nell' incontro del 18 novembre scorso, come abbiamo riferito nell’articolo “Anno di prova possibile per docenti fase C utilizzati su altro grado. L'eccezione alla regola”, ha comunicato alle O.O.S.S. che i docenti utilizzati in un grado diverso di Istruzione potranno comunque svolgere l'anno di prova, diversamente da chi non ha preso servizio in ruolo ed ha mantenuto la supplenza in altro grado d'istruzione (ad esempio ruolo nella A050 e supplenza nella A043).

Il raggiungimento dei 120 giorni di effettiva attività di insegnamento (in cui rientrano anche tutti i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali), invece, sembra costituire l'ostacolo principale, stando alla normativa vigente, allo svolgimento dell’anno di prova, soprattutto, per i seguenti motivi:

1. i docenti del potenziamento non insegnano discipline curriculari;

2. sono destinati ad attività di potenziamento dell'offerta formativa;

3. sono destinati a sostituire i colleghi temporaneamente assenti (sino a dieci giorni).

Non insegnando una disciplina curriculare, ma svolgendo dei progetti (tramite cui si articolerà l'attività di potenziamento) e delle supplenze brevi sino a dieci giorni, sarà alquanto difficile raggiungere i 120 giorni suddetti, nonostante vi rientrino le attività preordinate al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Al riguardo, si aggiunga il fatto che se nella medesima giornata si è impegnati in attività didattiche antimeridiane e in attività pomeridiane (caso sempre più frequente e preponderante considerato che in molte scuole ormai si è adottata la settimana corta), nel computo si calcolerà un solo giorno.

Considerato, poi, il rischio che alcune scuole non attivino progetti di potenziamento, dato che il PTOF entrerà in vigore il prossimo anno scolastico, o ne attivino pochissimi (rischio che, alla luce di quanto successo sino ad ora, non è da sottovalutare), i detti 120 giorni diventano un “miraggio”.

Il problema, comunque, non è soltanto “numerico”, ma riguarda la stessa valutazione del docente neo immesso. Come si potranno, infatti, correttamente valutare le competenze culturali, metodologiche, didattiche e di gestione della classe del neo assunto, essendo questi impegnato soltanto in supplenze o in un qualche progetto magari di poche ore?

Siamo certi che il MIUR interverrà con un provvedimento ad hoc, per permettere il corretto svolgimento dell’anno di prova e la corretta valutazione delle competenze dei colleghi assunti in fase C.


lele74

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Messaggio Da lele74 Sab Dic 05, 2015 11:55 pm

lele74 ha scritto:
Stellastellina1975 ha scritto:
Lo pensi oppure risulta da qualche parte?


lo penso comunque ho trovato questo articolo di or. sc.

L'anno di prova e formazione dei docenti immessi in ruolo è disciplinato dalla legge n. 107/2015,  dal D.M. n. 850/2015 e dalla circolare MIUR n. 36167 del 5/11/2015, che hanno novellato quanto previsto dal decreto legislativo n. 297/94.

Com'è noto, i riferimenti normativi suddetti hanno introdotto diverse novità volte al miglioramento qualitativo della formazione dei neo immessi e alla valorizzazione del ruolo del docente tutor e del dirigente scolastico, che avranno il compito di guidare il "processo" di formazione dei neo assunti.

Sia il  D.M. n. 850/2015 che la circolare MIUR  n. 36167 del 5/11/2015 non hanno, tuttavia, disciplinato alcuni aspetti relativi all'anno di formazione e prova dei docenti assunti in fase C, al contrario stabiliscono alcuni criteri che potrebbero impedirne lo svolgimento.

Gli aspetti che potrebbero ostacolare, allo stato dell'arte, lo svolgimento dell'anno di prova ai docenti assunti nell'ultima fase del piano straordinario di assunzione sono sostanzialmente due:

1. la previsione che l'anno di prova deve essere svolto nello stesso grado di istruzione (eccetto per i posti di sostegno) in cui si è avuta la nomina a tempo indeterminato;

2. lo svolgimento di 120 giorni di effettiva attività didattica.

Il primo problema sembra essere superato, almeno in parola: il MIUR, nell' incontro del 18 novembre scorso, come abbiamo riferito nell’articolo “Anno di prova possibile per docenti fase C utilizzati su altro grado. L'eccezione alla regola”, ha comunicato alle O.O.S.S. che i docenti utilizzati in un grado diverso di Istruzione potranno comunque svolgere l'anno di prova, diversamente da chi non ha preso servizio in ruolo ed ha mantenuto la supplenza in altro grado d'istruzione (ad esempio ruolo nella A050 e supplenza nella A043).

Il raggiungimento dei 120 giorni di effettiva attività di insegnamento (in cui rientrano anche tutti i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali), invece, sembra costituire l'ostacolo principale, stando alla normativa vigente, allo svolgimento dell’anno di prova, soprattutto, per i seguenti motivi:

1. i docenti del potenziamento non insegnano discipline curriculari;

2. sono destinati ad attività di potenziamento dell'offerta formativa;

3. sono destinati a sostituire i colleghi temporaneamente assenti (sino a dieci giorni).

Non insegnando una disciplina curriculare, ma svolgendo dei progetti (tramite cui si articolerà l'attività di potenziamento) e delle supplenze brevi sino a dieci giorni, sarà alquanto difficile raggiungere i 120 giorni suddetti, nonostante vi rientrino le attività preordinate al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali. Al riguardo, si aggiunga il fatto che se nella medesima giornata si è impegnati in attività didattiche antimeridiane e in attività pomeridiane (caso sempre più frequente e preponderante considerato che in molte scuole ormai si è adottata la settimana corta), nel computo si calcolerà un solo giorno.

Considerato, poi, il rischio che alcune scuole non attivino progetti di potenziamento, dato che il PTOF entrerà in vigore il prossimo anno scolastico,  o ne attivino pochissimi (rischio che, alla luce di quanto successo sino ad ora, non è da sottovalutare), i detti 120 giorni diventano un “miraggio”.

Il problema, comunque, non è soltanto “numerico”, ma riguarda la stessa valutazione del docente neo immesso. Come si potranno, infatti, correttamente valutare le competenze culturali, metodologiche, didattiche e di gestione della classe del neo assunto, essendo questi impegnato soltanto in supplenze o in un qualche progetto magari di poche ore?

Siamo certi che il MIUR interverrà con un provvedimento ad hoc, per permettere il corretto svolgimento dell’anno di prova e la corretta valutazione delle competenze dei colleghi assunti in fase C.

....comunque non e' molto esaustivo soprattutto quando parla appunto dei 120 giorni dei potenziatori, non so


lele74

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