Ricorso ITP Diplomati esclusi che indicazioni avete ricevuto?
4 partecipanti
Pagina 1 di 1
Ricorso ITP Diplomati esclusi che indicazioni avete ricevuto?
Come è noto a seguito dell'Ordinanza del TAR Lazio R.G. 4421 ORD. N. 2807_2016, emessa in favore degli ITP, e in attesa che vengano definiti i termini per la calendarizzazione delle prove scritte suppletive, non tutti sanno esattamente cosa fare.
Il Sindacato ANIEF ritiene necessario che gli interessati alla partecipazione al concorso, destinatari delle favorevoli Ordinanze citate, monitorino il sito dell’USR di competenza in modo da presentarsi il giorno dell’estrazione della traccia della prova pratica richiedendo alla commissione di verbalizzare la propria presenza e la formale richiesta di partecipazione alla prova pratica proprio in virtù di quanto disposto dal Tribunale Amministrativo.
Potreste gentilmente segnalarci cosa vi suggerisce il Vs. Sindacato o Studio legale che hanno patrocinato il ricorso in tal senso?
Grazie
Il Sindacato ANIEF ritiene necessario che gli interessati alla partecipazione al concorso, destinatari delle favorevoli Ordinanze citate, monitorino il sito dell’USR di competenza in modo da presentarsi il giorno dell’estrazione della traccia della prova pratica richiedendo alla commissione di verbalizzare la propria presenza e la formale richiesta di partecipazione alla prova pratica proprio in virtù di quanto disposto dal Tribunale Amministrativo.
Potreste gentilmente segnalarci cosa vi suggerisce il Vs. Sindacato o Studio legale che hanno patrocinato il ricorso in tal senso?
Grazie
Re: Ricorso ITP Diplomati esclusi che indicazioni avete ricevuto?
Io mi sono affidato ad un sindacato e al loro avvocato, mi è costato il ricorso 200 euro + 25 euro di tesseramento al sindacato.
Ora per quanto riguarda l'ammissione l'avvocato mi chiede altri soldi per ricorrere al Consiglio di Stato per avere la cautelare, tutto ciò è normale? Anief pure ha chiesto altri soldi ?
Questa è la risposta via email del 24 Maggio:
Il TAR ancora non ha pubblicato nessuna decisione in merito all'udienza del 19 u.s.
A questo punto, stante anche i precedenti positivi del Consiglio di Stato, suggerirei di appellare l'ordinanza.
Se vuole potremmo vederci domani pomeriggio per discuterne in merito.
Ora per quanto riguarda l'ammissione l'avvocato mi chiede altri soldi per ricorrere al Consiglio di Stato per avere la cautelare, tutto ciò è normale? Anief pure ha chiesto altri soldi ?
Questa è la risposta via email del 24 Maggio:
Il TAR ancora non ha pubblicato nessuna decisione in merito all'udienza del 19 u.s.
A questo punto, stante anche i precedenti positivi del Consiglio di Stato, suggerirei di appellare l'ordinanza.
Se vuole potremmo vederci domani pomeriggio per discuterne in merito.
gabry9595- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 03.07.14
Re: Ricorso ITP Diplomati esclusi che indicazioni avete ricevuto?
C080 ha scritto:
non capisco una cosa; hai avuto una ordinanza o no? prima dice che non c'è stata alcuna decisione in merito, poi dice di appellare l'ordinanza (quale?)
Non ho avuto alcuna ordinanza
gabry9595- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 03.07.14
Re: Ricorso ITP Diplomati esclusi che indicazioni avete ricevuto?
Può darsi che si riferisca all'ordinanza del 21 Aprile, ovvero il primo rigetto del TAR?C080 ha scritto:gabry9595 ha scritto:
Non ho avuto alcuna ordinanza
allora a cosa fai appello?
gabry9595- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 03.07.14
Re: Ricorso ITP Diplomati esclusi che indicazioni avete ricevuto?
ECCO IL TESTO DELL'ORDINANZA TAR
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 4421del 2016, proposto da:
SEGUE LUNGHISSIMO ELENCO DI NOMINATIVI………………………………………
rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Mario Pasquale Agusto, Corrado Resta, con
domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9; Argento
Esmeralda, Marrone Carmela, Papaianni Pasquale, rappresentati e difesi dagli avv.
Corrado Resta, Alberto Mario Pasquale Agusto, con domicilio eletto presso
Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale
Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia
Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il
Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
del decreto cosiddetto “buona scuola”: dm n.106 del 23 febbraio 2016 (mediesuperiori)
- risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio
Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale per
la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico
Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio
Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e
di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso è proposto da insegnanti tecnico-pratici i quali lamentano
l’oggettiva impossibilità di conseguire il titolo abilitativo all’insegnamento per la
mancata attivazione di percorsi abilitativi loro destinati;
Richiamato quanto disposto nell’ordinanza di questa sezione n. 2154/2016;
Vista, altresì, l’ordinanza del Consiglio di Stato, n.1836 del 18 maggio 2016 che, in
riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto “che la normativa
primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio
previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione
all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi
di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui
trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015;
ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente,
la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza
della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso
dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per
quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso
abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti
muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale
momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento
applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la
partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”;
Ritenuto, per le su esposte ragioni, sussistere i necessari presupposti per la
concessione dell’invocata misura cautelare e, conseguentemente, disporre
l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di cui in causa;
Ritenuto di fissare la trattazione del merito alla pubblica udienza del 14 febbraio
2017;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie e per l'effetto:
a) sospende, nei sensi di cui in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 febbraio
2017. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
TESTO DELLA MAIL INOLTRATA DA ANIEF:
Gentile socia/o,
In riferimento al ricorso Ricorso ITP Diplomati esclusi:
--
Gentile ricorrente,
a seguito dell'Ordinanza del TAR Lazio emessa in tuo favore, e in attesa che vengano definiti i termini per la calendarizzazione delle prove scritte suppletive, risulta necessario che gli interessati alla partecipazione al concorso, destinatari delle favorevoli Ordinanze citate, monitorino il sito dell’USR di competenza in modo da presentarsi il giorno dell’estrazione della traccia della prova pratica richiedendo alla commissione di verbalizzare la propria presenza e la formale richiesta di partecipazione alla prova pratica proprio in virtù di quanto disposto dal Tribunale Amministrativo in tuo favore. Per tale motivo, il ricorrente dovrà presentarsi munito della seguente documentazione:
Copia integrale dell’Ordinanza del TAR del Lazio (in allegato alla presente comunicazione) con il proprio nominativo evidenziato;
Copia della domanda cartacea inviata al competente USR nei termini di presentazione della domanda corredata di copia delle relative ricevute di spedizione e ricezione indirizzata all’USR;
Copia del/dei bonifico/i da 10 Euro, quali diritti di segreteria, effettuati ai fini della partecipazione al concorso;
Copia di valido documento di riconoscimento e copia del codice fiscale
In caso di rifiuto della Commissione di mettere a verbale quanto richiesto e di comunicare le modalità per ammettere alla prova pratica i ricorrenti, gli stessi destinatari dell’Ordinanza del TAR Lazio, dovranno premurarsi di inviare, il giorno stesso, a mezzo PEC e/o posta raccomandata A/R all’USR che gestisce la procedura concorsuale di interesse e al Presidente della Commissione (per il tramite del Dirigente Scolastico della sede presso cui si svolgono le prove pratiche) la formale richiesta che si produce in allegato debitamente compilata, sottoscritta e corredata dell’elencata documentazione.
Si precisa infine che, nel caso in cui i ricorrenti destinatari di ordinanze favorevoli non fossero ammessi alle prove pratiche, i legali Anief proseguiranno comunque nell'azione giudiziaria per ottenere - in tal caso - la completa rinnovazione delle prove concorsuali con sessioni riservate ai soli ricorrenti.
Cordialmente
Settore Contenzioso Anief
Allegati:
R.G. 4421 ORD. N. 2807_2016
Richiesta partecipazione prove pratiche ITP
--
ANIEF – Segreteria nazionale
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 4421del 2016, proposto da:
SEGUE LUNGHISSIMO ELENCO DI NOMINATIVI………………………………………
rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Mario Pasquale Agusto, Corrado Resta, con
domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9; Argento
Esmeralda, Marrone Carmela, Papaianni Pasquale, rappresentati e difesi dagli avv.
Corrado Resta, Alberto Mario Pasquale Agusto, con domicilio eletto presso
Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale
Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia
Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il
Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
del decreto cosiddetto “buona scuola”: dm n.106 del 23 febbraio 2016 (mediesuperiori)
- risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio
Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale per
la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico
Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio
Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e
di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso è proposto da insegnanti tecnico-pratici i quali lamentano
l’oggettiva impossibilità di conseguire il titolo abilitativo all’insegnamento per la
mancata attivazione di percorsi abilitativi loro destinati;
Richiamato quanto disposto nell’ordinanza di questa sezione n. 2154/2016;
Vista, altresì, l’ordinanza del Consiglio di Stato, n.1836 del 18 maggio 2016 che, in
riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto “che la normativa
primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio
previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione
all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi
di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui
trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015;
ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente,
la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza
della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso
dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per
quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso
abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti
muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale
momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento
applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la
partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”;
Ritenuto, per le su esposte ragioni, sussistere i necessari presupposti per la
concessione dell’invocata misura cautelare e, conseguentemente, disporre
l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di cui in causa;
Ritenuto di fissare la trattazione del merito alla pubblica udienza del 14 febbraio
2017;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie e per l'effetto:
a) sospende, nei sensi di cui in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 febbraio
2017. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
TESTO DELLA MAIL INOLTRATA DA ANIEF:
Gentile socia/o,
In riferimento al ricorso Ricorso ITP Diplomati esclusi:
--
Gentile ricorrente,
a seguito dell'Ordinanza del TAR Lazio emessa in tuo favore, e in attesa che vengano definiti i termini per la calendarizzazione delle prove scritte suppletive, risulta necessario che gli interessati alla partecipazione al concorso, destinatari delle favorevoli Ordinanze citate, monitorino il sito dell’USR di competenza in modo da presentarsi il giorno dell’estrazione della traccia della prova pratica richiedendo alla commissione di verbalizzare la propria presenza e la formale richiesta di partecipazione alla prova pratica proprio in virtù di quanto disposto dal Tribunale Amministrativo in tuo favore. Per tale motivo, il ricorrente dovrà presentarsi munito della seguente documentazione:
Copia integrale dell’Ordinanza del TAR del Lazio (in allegato alla presente comunicazione) con il proprio nominativo evidenziato;
Copia della domanda cartacea inviata al competente USR nei termini di presentazione della domanda corredata di copia delle relative ricevute di spedizione e ricezione indirizzata all’USR;
Copia del/dei bonifico/i da 10 Euro, quali diritti di segreteria, effettuati ai fini della partecipazione al concorso;
Copia di valido documento di riconoscimento e copia del codice fiscale
In caso di rifiuto della Commissione di mettere a verbale quanto richiesto e di comunicare le modalità per ammettere alla prova pratica i ricorrenti, gli stessi destinatari dell’Ordinanza del TAR Lazio, dovranno premurarsi di inviare, il giorno stesso, a mezzo PEC e/o posta raccomandata A/R all’USR che gestisce la procedura concorsuale di interesse e al Presidente della Commissione (per il tramite del Dirigente Scolastico della sede presso cui si svolgono le prove pratiche) la formale richiesta che si produce in allegato debitamente compilata, sottoscritta e corredata dell’elencata documentazione.
Si precisa infine che, nel caso in cui i ricorrenti destinatari di ordinanze favorevoli non fossero ammessi alle prove pratiche, i legali Anief proseguiranno comunque nell'azione giudiziaria per ottenere - in tal caso - la completa rinnovazione delle prove concorsuali con sessioni riservate ai soli ricorrenti.
Cordialmente
Settore Contenzioso Anief
Allegati:
R.G. 4421 ORD. N. 2807_2016
Richiesta partecipazione prove pratiche ITP
--
ANIEF – Segreteria nazionale
Re: Ricorso ITP Diplomati esclusi che indicazioni avete ricevuto?
ECCO IL TESTO DELL'ORDINANZA TAR
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 4421del 2016, proposto da:
SEGUE LUNGHISSIMO ELENCO DI NOMINATIVI………………………………………
rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Mario Pasquale Agusto, Corrado Resta, con
domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9; Argento
Esmeralda, Marrone Carmela, Papaianni Pasquale, rappresentati e difesi dagli avv.
Corrado Resta, Alberto Mario Pasquale Agusto, con domicilio eletto presso
Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale
Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia
Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il
Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
del decreto cosiddetto “buona scuola”: dm n.106 del 23 febbraio 2016 (mediesuperiori)
- risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio
Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale per
la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico
Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio
Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e
di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso è proposto da insegnanti tecnico-pratici i quali lamentano
l’oggettiva impossibilità di conseguire il titolo abilitativo all’insegnamento per la
mancata attivazione di percorsi abilitativi loro destinati;
Richiamato quanto disposto nell’ordinanza di questa sezione n. 2154/2016;
Vista, altresì, l’ordinanza del Consiglio di Stato, n.1836 del 18 maggio 2016 che, in
riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto “che la normativa
primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio
previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione
all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi
di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui
trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015;
ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente,
la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza
della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso
dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per
quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso
abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti
muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale
momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento
applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la
partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”;
Ritenuto, per le su esposte ragioni, sussistere i necessari presupposti per la
concessione dell’invocata misura cautelare e, conseguentemente, disporre
l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di cui in causa;
Ritenuto di fissare la trattazione del merito alla pubblica udienza del 14 febbraio
2017;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie e per l'effetto:
a) sospende, nei sensi di cui in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 febbraio
2017. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
TESTO DELLA MAIL INOLTRATA DA ANIEF:
Gentile socia/o,
In riferimento al ricorso Ricorso ITP Diplomati esclusi:
--
Gentile ricorrente,
a seguito dell'Ordinanza del TAR Lazio emessa in tuo favore, e in attesa che vengano definiti i termini per la calendarizzazione delle prove scritte suppletive, risulta necessario che gli interessati alla partecipazione al concorso, destinatari delle favorevoli Ordinanze citate, monitorino il sito dell’USR di competenza in modo da presentarsi il giorno dell’estrazione della traccia della prova pratica richiedendo alla commissione di verbalizzare la propria presenza e la formale richiesta di partecipazione alla prova pratica proprio in virtù di quanto disposto dal Tribunale Amministrativo in tuo favore. Per tale motivo, il ricorrente dovrà presentarsi munito della seguente documentazione:
Copia integrale dell’Ordinanza del TAR del Lazio (in allegato alla presente comunicazione) con il proprio nominativo evidenziato;
Copia della domanda cartacea inviata al competente USR nei termini di presentazione della domanda corredata di copia delle relative ricevute di spedizione e ricezione indirizzata all’USR;
Copia del/dei bonifico/i da 10 Euro, quali diritti di segreteria, effettuati ai fini della partecipazione al concorso;
Copia di valido documento di riconoscimento e copia del codice fiscale
In caso di rifiuto della Commissione di mettere a verbale quanto richiesto e di comunicare le modalità per ammettere alla prova pratica i ricorrenti, gli stessi destinatari dell’Ordinanza del TAR Lazio, dovranno premurarsi di inviare, il giorno stesso, a mezzo PEC e/o posta raccomandata A/R all’USR che gestisce la procedura concorsuale di interesse e al Presidente della Commissione (per il tramite del Dirigente Scolastico della sede presso cui si svolgono le prove pratiche) la formale richiesta che si produce in allegato debitamente compilata, sottoscritta e corredata dell’elencata documentazione.
Si precisa infine che, nel caso in cui i ricorrenti destinatari di ordinanze favorevoli non fossero ammessi alle prove pratiche, i legali Anief proseguiranno comunque nell'azione giudiziaria per ottenere - in tal caso - la completa rinnovazione delle prove concorsuali con sessioni riservate ai soli ricorrenti.
Cordialmente
Settore Contenzioso Anief
Allegati:
R.G. 4421 ORD. N. 2807_2016
Richiesta partecipazione prove pratiche ITP
--
ANIEF – Segreteria nazionale
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 4421del 2016, proposto da:
SEGUE LUNGHISSIMO ELENCO DI NOMINATIVI………………………………………
rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Mario Pasquale Agusto, Corrado Resta, con
domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9; Argento
Esmeralda, Marrone Carmela, Papaianni Pasquale, rappresentati e difesi dagli avv.
Corrado Resta, Alberto Mario Pasquale Agusto, con domicilio eletto presso
Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale
Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia
Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il
Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
del decreto cosiddetto “buona scuola”: dm n.106 del 23 febbraio 2016 (mediesuperiori)
- risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio
Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale per
la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico
Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio
Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e
di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico
Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il dott. Riccardo Savoia
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso è proposto da insegnanti tecnico-pratici i quali lamentano
l’oggettiva impossibilità di conseguire il titolo abilitativo all’insegnamento per la
mancata attivazione di percorsi abilitativi loro destinati;
Richiamato quanto disposto nell’ordinanza di questa sezione n. 2154/2016;
Vista, altresì, l’ordinanza del Consiglio di Stato, n.1836 del 18 maggio 2016 che, in
riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 1666/2016, ha ritenuto “che la normativa
primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio
previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione
all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi
di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui
trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015;
ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente,
la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza
della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso
dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per
quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso
abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti
muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale
momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento
applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la
partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”;
Ritenuto, per le su esposte ragioni, sussistere i necessari presupposti per la
concessione dell’invocata misura cautelare e, conseguentemente, disporre
l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura di cui in causa;
Ritenuto di fissare la trattazione del merito alla pubblica udienza del 14 febbraio
2017;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie e per l'effetto:
a) sospende, nei sensi di cui in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 febbraio
2017. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
TESTO DELLA MAIL INOLTRATA DA ANIEF:
Gentile socia/o,
In riferimento al ricorso Ricorso ITP Diplomati esclusi:
--
Gentile ricorrente,
a seguito dell'Ordinanza del TAR Lazio emessa in tuo favore, e in attesa che vengano definiti i termini per la calendarizzazione delle prove scritte suppletive, risulta necessario che gli interessati alla partecipazione al concorso, destinatari delle favorevoli Ordinanze citate, monitorino il sito dell’USR di competenza in modo da presentarsi il giorno dell’estrazione della traccia della prova pratica richiedendo alla commissione di verbalizzare la propria presenza e la formale richiesta di partecipazione alla prova pratica proprio in virtù di quanto disposto dal Tribunale Amministrativo in tuo favore. Per tale motivo, il ricorrente dovrà presentarsi munito della seguente documentazione:
Copia integrale dell’Ordinanza del TAR del Lazio (in allegato alla presente comunicazione) con il proprio nominativo evidenziato;
Copia della domanda cartacea inviata al competente USR nei termini di presentazione della domanda corredata di copia delle relative ricevute di spedizione e ricezione indirizzata all’USR;
Copia del/dei bonifico/i da 10 Euro, quali diritti di segreteria, effettuati ai fini della partecipazione al concorso;
Copia di valido documento di riconoscimento e copia del codice fiscale
In caso di rifiuto della Commissione di mettere a verbale quanto richiesto e di comunicare le modalità per ammettere alla prova pratica i ricorrenti, gli stessi destinatari dell’Ordinanza del TAR Lazio, dovranno premurarsi di inviare, il giorno stesso, a mezzo PEC e/o posta raccomandata A/R all’USR che gestisce la procedura concorsuale di interesse e al Presidente della Commissione (per il tramite del Dirigente Scolastico della sede presso cui si svolgono le prove pratiche) la formale richiesta che si produce in allegato debitamente compilata, sottoscritta e corredata dell’elencata documentazione.
Si precisa infine che, nel caso in cui i ricorrenti destinatari di ordinanze favorevoli non fossero ammessi alle prove pratiche, i legali Anief proseguiranno comunque nell'azione giudiziaria per ottenere - in tal caso - la completa rinnovazione delle prove concorsuali con sessioni riservate ai soli ricorrenti.
Cordialmente
Settore Contenzioso Anief
Allegati:
R.G. 4421 ORD. N. 2807_2016
Richiesta partecipazione prove pratiche ITP
--
ANIEF – Segreteria nazionale
Re: Ricorso ITP Diplomati esclusi che indicazioni avete ricevuto?
Scusate non capisco perchè me lo ha duplicato!!!!!!
Re: Ricorso ITP Diplomati esclusi che indicazioni avete ricevuto?
COMUNICATO ANIEF:
Gentile socia/o,
In riferimento al ricorso Ricorso ITP Diplomati esclusi:
--
Gentile ricorrente,
In considerazione del fatto che gli Uffici Scolastici Regionali, tra cui ad esempio quello per il Veneto e quello per il Piemonte, stanno in questi giorni pubblicando degli avvisi destinati ai ricorrenti in possesso di ordinanze del TAR Lazio di ammissione alla procedura concorsuale in seguito alla richiesta di chiarimenti inviata dall’Anief al Miur negli scorsi giorni, si rende necessario procedere alla modifica delle indicazioni fornite in precedenza riguardo alla procedura da seguire in occasione dello svolgimento delle prove pratiche.
I ricorrenti beneficiari delle ordinanze cautelari, se non inseriti negli elenchi dall’Ufficio Scolastico di pertinenza, non dovranno quindi presentarsi presso le sedi in cui si svolgeranno le prove pratiche. Dovranno, invece, attendere la calendarizzazione delle sessioni suppletive per ciascuna prova (scritta, pratica, orale) a loro riservate, che saranno fissate dal Miur successivamente.
Le indicazioni sulle prove pratiche fornite da Anief in precedenza, pertanto, devono intendersi come annullate e sostituite dalle presenti.
Per approfondimenti:
L’avviso dell’USR Veneto:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
L’avviso dell’USR Piemonte:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
La richiesta di chiarimenti Anief:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
A presto
--
ANIEF – Segreteria nazionale
Settore Contenzioso
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
--
ANIEF – Segreteria nazionale
Gentile socia/o,
In riferimento al ricorso Ricorso ITP Diplomati esclusi:
--
Gentile ricorrente,
In considerazione del fatto che gli Uffici Scolastici Regionali, tra cui ad esempio quello per il Veneto e quello per il Piemonte, stanno in questi giorni pubblicando degli avvisi destinati ai ricorrenti in possesso di ordinanze del TAR Lazio di ammissione alla procedura concorsuale in seguito alla richiesta di chiarimenti inviata dall’Anief al Miur negli scorsi giorni, si rende necessario procedere alla modifica delle indicazioni fornite in precedenza riguardo alla procedura da seguire in occasione dello svolgimento delle prove pratiche.
I ricorrenti beneficiari delle ordinanze cautelari, se non inseriti negli elenchi dall’Ufficio Scolastico di pertinenza, non dovranno quindi presentarsi presso le sedi in cui si svolgeranno le prove pratiche. Dovranno, invece, attendere la calendarizzazione delle sessioni suppletive per ciascuna prova (scritta, pratica, orale) a loro riservate, che saranno fissate dal Miur successivamente.
Le indicazioni sulle prove pratiche fornite da Anief in precedenza, pertanto, devono intendersi come annullate e sostituite dalle presenti.
Per approfondimenti:
L’avviso dell’USR Veneto:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
L’avviso dell’USR Piemonte:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
La richiesta di chiarimenti Anief:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
A presto
--
ANIEF – Segreteria nazionale
Settore Contenzioso
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
--
ANIEF – Segreteria nazionale
Re: Ricorso ITP Diplomati esclusi che indicazioni avete ricevuto?
Io sono stata contattata telefonicamente due giorni fa dal mio sindacato.
Il ricorso per gli Itp è stato vinto, ora tocca impugnare graduatorie e presentare nuova domanda, per cui per pagare l'Avv devo versare altri 100 euro.
Mi è stato riferito che nel giro di 4/ 5 mesi si conosceranno le date .
In attesa, studiate,studiate!
Il ricorso per gli Itp è stato vinto, ora tocca impugnare graduatorie e presentare nuova domanda, per cui per pagare l'Avv devo versare altri 100 euro.
Mi è stato riferito che nel giro di 4/ 5 mesi si conosceranno le date .
In attesa, studiate,studiate!
elodea- Messaggi : 76
Data d'iscrizione : 15.10.10
Argomenti simili
» Diplomati magistrali esclusi
» Avete ricevuto la mail??
» PAGAMENTO TFR: lo avete ricevuto?
» Avete ricevuto il bonus?
» A043 - A050 PUGLIA: avete ricevuto la mail?
» Avete ricevuto la mail??
» PAGAMENTO TFR: lo avete ricevuto?
» Avete ricevuto il bonus?
» A043 - A050 PUGLIA: avete ricevuto la mail?
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark