Tentativo di conciliazione su mobilità (NINO SABELLA): vale quello davanti alla DPLavoro ?
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Tentativo di conciliazione su mobilità (NINO SABELLA): vale quello davanti alla DPLavoro ?
DOpo aver letto l'esaustiva guida di Nino Sabella sul tema della Conciliazione, qui su OS, resto con un dubbio:
il docente X che ritenga che altro docente sia stato trasferito illegittimamente (su posto spettante ad X)
può esperire il tentativo di conciliazione ex art.410 c.p.c. soltanto?
o può soltanto esperire quello davanti all'USP/USR)?
o, a suo piacimento, uno dei due.
il docente X che ritenga che altro docente sia stato trasferito illegittimamente (su posto spettante ad X)
può esperire il tentativo di conciliazione ex art.410 c.p.c. soltanto?
o può soltanto esperire quello davanti all'USP/USR)?
o, a suo piacimento, uno dei due.
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
Re: Tentativo di conciliazione su mobilità (NINO SABELLA): vale quello davanti alla DPLavoro ?
Questa risposta che inserisco è da parte di Nino Sabella
"Non c'è vincolo ad esperire il tentativo di conciliazione soltanto secondo quanto previsto dall'ex art 410, infatti l'art 412 ter, modificato dall'art 31 della legge 183/2010, predispone che la conciliazione può essere svolta secondo quanto previsto dal CCNL.
Pertanto, non può esistere il vincolo di esperirlo solo secondo il CCNL.
In sostanza, il tentativo di conciliazione obbligatoria si esperisce ai sensi dell'ex art 410 del cpc, che da' la possibilità di esperirlo, se si vuole (e' una possibilità), secondo quanto previsto dal CCNL
Ti ricordo però che il tentativo di conciliazione, esperito secondo quanto previsto dal CCNL, deve essere richiesto entro 15 gg dalla pubblicazione dell'atto. Superato tale termine di 15 gg il tentativo si può esperire secondo l'ex art 410.
Nel caso della mobilità straordinaria 2016/17, nulla vieta di ricorrere alla conciliazione secondo ex art 410, trascorsi i 15 gg suddetti.
In conclusione, si può optare - sempre tenendo presente il limite di 15 per la procedura descritta dal CCNL - per una delle due procedure.
La conclusione delle sue suddette procedure, in caso di mancato accordo, è uguale: sarà il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro a decidere."
"Non c'è vincolo ad esperire il tentativo di conciliazione soltanto secondo quanto previsto dall'ex art 410, infatti l'art 412 ter, modificato dall'art 31 della legge 183/2010, predispone che la conciliazione può essere svolta secondo quanto previsto dal CCNL.
Pertanto, non può esistere il vincolo di esperirlo solo secondo il CCNL.
In sostanza, il tentativo di conciliazione obbligatoria si esperisce ai sensi dell'ex art 410 del cpc, che da' la possibilità di esperirlo, se si vuole (e' una possibilità), secondo quanto previsto dal CCNL
Ti ricordo però che il tentativo di conciliazione, esperito secondo quanto previsto dal CCNL, deve essere richiesto entro 15 gg dalla pubblicazione dell'atto. Superato tale termine di 15 gg il tentativo si può esperire secondo l'ex art 410.
Nel caso della mobilità straordinaria 2016/17, nulla vieta di ricorrere alla conciliazione secondo ex art 410, trascorsi i 15 gg suddetti.
In conclusione, si può optare - sempre tenendo presente il limite di 15 per la procedura descritta dal CCNL - per una delle due procedure.
La conclusione delle sue suddette procedure, in caso di mancato accordo, è uguale: sarà il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro a decidere."
giovanna onnis- Messaggi : 22246
Data d'iscrizione : 15.04.12
Re: Tentativo di conciliazione su mobilità (NINO SABELLA): vale quello davanti alla DPLavoro ?
Grazie Giovanna e Nino. Siete impagabili.
abak- Messaggi : 1164
Data d'iscrizione : 05.03.12
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