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Insegnamento e commercio elettronico

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Messaggio Da tk.6 Mer Feb 08, 2017 11:45 pm

Buona sera

Sono un docente a T.I. scuola secondaria superiore.

Dal prossimo anno vorrei chiedere il part-time (50%) per iniziare attività commerciale.

Mi stavo informando se ciò fosse possibile e sinceramente mi ritrovo a leggere pareri discordanti.

Per esempio in questa pagina:

http://www.orizzontescuola.it/guida/attivit-e-cariche-incompatibili-personale-docente-ed-ata-della-scuola/

in particolare leggendo questo parere dell'USR Emilia Romagna (trovate il link in alto a destra):

http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page19df.html?IDCategoria=430&IDSezione=1776&ID=102272

tale possibilità sembrerebbe preclusa.

In molte altre pagine di altri siti invece sembrerebbe aperta tale possibilità. Esempio:

http://www.flcsiracusa.it/wp-content/uploads/attivita%20compatibili%20e%20incompatibili%20con%20funzione%20docente.pdf

Io sinceramente non ci sto capendo più niente.

Chi mi può aiutare a capirci qualcosa?

E' possibile per un docente a T.I. aprire una attività commerciale?

Grazie infinite

tk.6

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Messaggio Da fradacla Gio Feb 09, 2017 12:14 am

Dipartimento per l'istruzione

Nota 29 luglio 2005

Prot. n. 1584/Dip/Segr.

Oggetto: Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente

In relazione a ricorrenti quesiti concernenti la materia in oggetto, si fa presente che, ai sensi del disposto di cui all’articolo 508, comma 10 del D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico), il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall’impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996 (finanziaria 1997).

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito.

Le SS.LL. richiameranno l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’esigenza della scrupolosa osservanza della normativa sopra richiamata da parte del personale docente.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo
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Messaggio Da tk.6 Gio Feb 09, 2017 12:36 am

Ciao Fradacla

Grazie per la celere risposta.

Quindi è possibile svolgere attività commerciale con prestazione lavorativa pari al 50%...e questo mi rende felice...

Giusto una curiosità.....e il parere dell'USR linkato in precedenza?

Forse è un "parere" e rimane come tale?

La nota del MIUR da te citata e il parere dell'USR da me linkato sembrano dire due cose completamente diverse...

Quindi come conciliare i due pareri discordanti?

Grazie di nuovo.

tk.6

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Messaggio Da fradacla Gio Feb 09, 2017 8:24 am

Ti chiedo scusa se la mia risposta ha generato false certezze :-)
In breve, è successo questo: per errore devo aver cancellato una parte del lungo post che avevo scritto, ma non me ne sono accorta perchè dopo l'invio sono uscita dal sito senza controllare.

Avevo citato la nota del 2005 per sottolineare come essa potesse dare adito a dubbi, ma poi avevo aggiunto che diverse fonti, tra cui l'Ufficio legale dell'USR Emilia Romagna, distinguono nettamente le due grandi categorie di lavoro autonomo, quella autorizzabile (professionale) e quella assolutamente incompatibile (imprenditoriale/commerciale).

In sostanza, il commercio è sempre incompatibile.

vedi anche
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/pubblico-impiego-disciplina-delle-incompatibilita-docenti
dove espressamente si fa riferimento come fonte autorevole al parere citato
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Messaggio Da fradacla Gio Feb 09, 2017 11:17 am

Né la volgarità del commercio, né il timore di corruzione.
Il parere già citato dell'Ufficio legale dell'USR Emilia Romagna entra nel dettaglio, individuando la differenza nel fatto che l'attività professionale si fonda su doti naturali, conoscenze ed esperienze di studio, mentre le attività commerciali e imprenditoriali si basano su un sistema di beni organizzato.

Relativamente alla possibilità per i docenti di svolgere attività commerciale, si precisa quanto segue:
In primis, occorre fare espresso richiamo al co. 10° dell’art. 508 del D. lgs. 297/94 sopra citato, secondo cui “è  da considerarsi quale attività incompatibile l’esercizio di attività commerciale da parte del docente. Tale norma non viene derogata neppure nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale. Vero infatti che l’art. 1, co. 58 della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede per il dipendente pubblico a regime orario part-time (50 % di quello pieno), di svolgere anche altra attività lavorativa anche autonoma ma è altrettanto vero che l’attività commerciale, per taluni aspetti, deve essere tenuta distinta dalla fattispecie del lavoro autonomo per le ragioni che seguono.
Per “attività di lavoro autonomo" (in base a quanto stabilito dall’art. 2222 c.c. nell’ambito del contratto d’opera), si intende qualsiasi prestazione compiuta da una persona a favore di un altro soggetto verso corrispettivo, svolta con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.  Anche l'imprenditore commerciale, in base all’art. 2082 c.c., è considerato un "lavoratore autonomo", che esercita professionalmente un’attività economica organizzata senza trovarsi "alle dipendenze e sotto la direzione" di qualcuno.
La distinzione tra la figura più generica di lavoratore autonomo (prestatore d’opera) e quella più specifica di imprenditore, non risiede pertanto nella mancanza del vincolo di subordinazione (requisito assente in entrambe le categorie) quanto invece nella natura dell'attività propriamente svolta. Il lavoratore autonomo individuato nel codice civile svolge infatti un'attività prevalentemente intellettuale, avvalendosi essenzialmente delle proprie doti naturali, delle proprie conoscenze ed esperienze di studio. L’imprenditore invece, svolge un'attività economica organizzata in campo commerciale che può consistere nella produzione e scambio di beni e servizi, in attività intermediarie, nella circolazione di beni, nel trasporto di persone o cose, nonché in attività bancarie e assicurative.
In tale diverso contesto non rileva solo, ai fini della determinazione del reddito, la qualità personale del lavoratore, quanto anche e soprattutto la presenza di un sistema organizzato di beni a disposizione dell’imprenditore del tutto assente nel contratto d’opera precedentemente descritto.
Ciò posto, preso atto delle differenze sopra enunciate, è parere di quest’Ufficio legale che, mentre un’attività di lavoro autonomo di natura intellettuale o artigianale (purché rientrante nella fattispecie del contratto d’opera), nel rispetto dei limiti delle incompatibilità più volte richiamati in questa sede, possa essere esercitata dal personale docente previa autorizzazione del Dirigente scolastico; la titolarità di una attività commerciale, a norma dell’art. 508 co. 10 T.U. 297/94, resta assolutamente vietata all’intera categoria di docenti, cosi come risulta vietata, per la medesima categoria, la possibilità di accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero P.I.
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Messaggio Da tk.6 Gio Feb 09, 2017 7:07 pm

Grazie ......

tk.6

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Messaggio Da tk.6 Ven Feb 10, 2017 7:21 pm

Sempre più confuso.....

Oggi sono andato a a parlare con il mio sindacalista.

Conosce il parere espresso dalla dott.ssa Severino dell'USR dell'Emilia Romagna e dice che quella è una sua personale interpretazione della legge.

Il suo parere non è legge.

L'unica legge è quella del Testo Unico che a chiare lettere prevede, per un insegnante part-time al 50%, la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato e autonomo e il commercio rientra in queste categorie.

Io non ci capisco più niente....

tk.6

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Messaggio Da maryfa Gio Ago 31, 2017 5:44 pm

tk.6 hai chiesto il part-time ed hai avviato l'attività commerciale? Grazie.

maryfa

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Messaggio Da tk.6 Gio Feb 25, 2021 8:14 am

Buongiorno

Riapro questo post. Alla luce del recente parere dell'USR marche, del quale se ne parla qui:

https://www.orizzontescuola.it/docente-part-time-e-secondo-lavoro-compatibilita-con-attivita-commerciali-imprenditoriali-con-scopo-di-lucro/

è possibile ora svolgere attività commerciale online per un docente in part-time al 50%?

Sapete dove è possibile leggere o scaricare il parere dell'USR?

Grazie

tk.6

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Messaggio Da tk.6 Gio Feb 25, 2021 6:09 pm

Nessuno mi può dare un suo parere?

tk.6

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