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Messaggio Da giustell Mer Mag 08, 2019 11:39 am

Nei bollettini dei trasferimenti, accanto alla scuola ottenuta mediante preferenza analitica è indicato che si è soggetti al blocco triennale di permanenza?

giustell

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Messaggio Da giustell Mer Mag 08, 2019 5:47 pm

Secondo quanto pubblicato dalla vostra redazione:

13) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento con nel comune di titolarità con precedenza : sono comunque soggetti al blocco qualsiasi preferenza indichino.
14) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento fuori dal comune di titolarità con precedenza : non sono soggetti comunque al blocco qualsiasi preferenza indichino.

Quindi:
- se la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità la chiede chi è attualmente titolare nello stesso comune, il vincolo scatta?

- se invece si chiede il rientro con precedenza e si è attualmente titolare in altro comune, il vincolo non scatta?

- Il contratto ai fini del blocco, nella parte delle precedenze, non fa distinzione fra comune di titolarità e di non titolarita, ma fra comune in cui si applica e non si applica la precedenza: "tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza".

Si può rispondere a queste domande per favore?

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Messaggio Da arrubiu Mer Mag 08, 2019 5:51 pm

giustell ha scritto:Nei bollettini dei trasferimenti, accanto alla scuola ottenuta mediante preferenza analitica è indicato che si è soggetti al blocco triennale di permanenza?
E chi lo sa? È una novità di quest'anno, gli anni scorsi non c'erano questi blocchi.
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Messaggio Da arrubiu Mer Mag 08, 2019 5:53 pm

giustell ha scritto:Secondo quanto pubblicato dalla vostra redazione:

13) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento con nel comune di titolarità con precedenza : sono comunque soggetti al blocco qualsiasi preferenza indichino.
14) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento fuori dal comune di titolarità con precedenza : non sono soggetti comunque al blocco qualsiasi preferenza indichino.

Quindi:
- se la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità la chiede chi è attualmente titolare nello stesso comune, il vincolo scatta?

- se invece si chiede il rientro con precedenza e si è attualmente titolare in altro comune, il vincolo non scatta?

- Il contratto ai fini del blocco, nella parte delle precedenze, non fa distinzione fra comune di titolarità e di non titolarita, ma fra comune in cui si applica e non si applica la precedenza: "tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza".

Si può rispondere a queste domande per favore?
Ancora? Non ne abbiamo parlato abbastanza?
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Messaggio Da giustell Mer Mag 08, 2019 6:01 pm

arrubiu ha scritto:
giustell ha scritto:Secondo quanto pubblicato dalla vostra redazione:

13) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento con nel comune di titolarità con precedenza : sono comunque soggetti al blocco qualsiasi preferenza indichino.
14) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento fuori dal comune di titolarità con precedenza : non sono soggetti comunque al blocco qualsiasi preferenza indichino.

Quindi:
- se la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità la chiede chi è attualmente titolare nello stesso comune, il vincolo scatta?

- se invece si chiede il rientro con precedenza e si è attualmente titolare in altro comune, il vincolo non scatta?

- Il contratto ai fini del blocco, nella parte delle precedenze, non fa distinzione fra comune di titolarità e di non titolarita, ma fra comune in cui si applica e non si applica la precedenza: "tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza".

Si può rispondere a queste domande per favore?

Ancora? Non ne abbiamo parlato abbastanza?

Si arrubbiu, ne abbiamo parlato e ricordo che lo stesso paolo aveva detto che il rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità, indicata con preferenza puntuale, non fa scattare il blocco. Ma poichè oggi uno del sindacatao mi ha detto invece che il blocco in questo caso scatta, sono veramente allarmata. Ha ragione questo sindacato?

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Messaggio Da arrubiu Mer Mag 08, 2019 6:04 pm

giustell ha scritto:
arrubiu ha scritto:
giustell ha scritto:Secondo quanto pubblicato dalla vostra redazione:

13) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento con nel comune di titolarità con precedenza : sono comunque soggetti al blocco qualsiasi preferenza indichino.
14) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento fuori dal comune di titolarità con precedenza : non sono soggetti comunque al blocco qualsiasi preferenza indichino.

Quindi:
- se la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità la chiede chi è attualmente titolare nello stesso comune, il vincolo scatta?

- se invece si chiede il rientro con precedenza e si è attualmente titolare in altro comune, il vincolo non scatta?

- Il contratto ai fini del blocco, nella parte delle precedenze, non fa distinzione fra comune di titolarità e di non titolarita, ma fra comune in cui si applica e non si applica la precedenza: "tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza".

Si può rispondere a queste domande per favore?

Ancora? Non ne abbiamo parlato abbastanza?
A me sembra che il contratto sia chiaro.
Paolo, che di un sindacato fa parte, ti ha detto come la pensa.
Giovanna ti ha detto la sua.

Più di questo non saprei veramente cosa dirti.

Si arrubbiu, ne abbiamo parlato e ricordo che lo stesso paolo aveva detto che il rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità, indicata con preferenza puntuale, non fa scattare il blocco. Ma poichè oggi uno del sindacatao mi ha detto invece che il blocco in questo caso scatta, sono veramente allarmata. Ha ragione questo sindacato?
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Messaggio Da giustell Mer Mag 08, 2019 6:10 pm

[quote="arrubiu"][quote="giustell"]
arrubiu ha scritto:
giustell ha scritto:Secondo quanto pubblicato dalla vostra redazione:

13) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento con nel comune di titolarità con precedenza : sono comunque soggetti al blocco qualsiasi preferenza indichino.
14) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento fuori dal comune di titolarità con precedenza : non sono soggetti comunque al blocco qualsiasi preferenza indichino.

Quindi:
- se la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità la chiede chi è attualmente titolare nello stesso comune, il vincolo scatta?

- se invece si chiede il rientro con precedenza e si è attualmente titolare in altro comune, il vincolo non scatta?

- Il contratto ai fini del blocco, nella parte delle precedenze, non fa distinzione fra comune di titolarità e di non titolarita, ma fra comune in cui si applica e non si applica la precedenza: "tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza".

Si può rispondere a queste domande per favore?

Ancora? Non ne abbiamo parlato abbastanza?
A me sembra che il contratto sia chiaro.
Paolo, che di un sindacato fa parte, ti ha detto come la pensa.
Giovanna ti ha detto la sua.

Più di questo non saprei veramente cosa dirti.

Quindi, arrubbiu, in base al contratto scatterebbe il blocco?

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Messaggio Da giustell Mer Mag 08, 2019 6:20 pm

giustell ha scritto:
arrubiu ha scritto:
giustell ha scritto:
arrubiu ha scritto:
giustell ha scritto:Secondo quanto pubblicato dalla vostra redazione:

13) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art.13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento con nel comune di titolarità con precedenza : sono comunque soggetti al blocco qualsiasi preferenza indichino.
14) I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI 2019 se ottengono un trasferimento fuori dal comune di titolarità con precedenza : non sono soggetti comunque al blocco qualsiasi preferenza indichino.

Quindi:
- se la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità la chiede chi è attualmente titolare nello stesso comune, il vincolo scatta?

- se invece si chiede il rientro con precedenza e si è attualmente titolare in altro comune, il vincolo non scatta?

- Il contratto ai fini del blocco, nella parte delle precedenze, non fa distinzione fra comune di titolarità e di non titolarita, ma fra comune in cui si applica e non si applica la precedenza: "tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza".

Si può rispondere a queste domande per favore?

Ancora? Non ne abbiamo parlato abbastanza?
A me sembra che il contratto sia chiaro.
Paolo, che di un sindacato fa parte, ti ha detto come la pensa.
Giovanna ti ha detto la sua.

Più di questo non saprei veramente cosa dirti.

Quindi, arrubbiu, in base al contratto scatterebbe il blocco?

Quindi, arrubbiu, in base al contratto scatterebbe il blocco?
Anche tu, se non ricordo male, dicevi che il blocco in questo caso non scattava.

giustell

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Messaggio Da giustell Mer Mag 08, 2019 6:56 pm

Scusa arrubbiu per il tono perentorio, ma considerato che orizzontescuola è un sito molto seguito da docenti e che quindi le nostre scelte si basano sulle informazioni date dalle vostre consulenze, sarebbe gradito un chiarimento univoco sulla questione: chi rientra usufruendo della precedenza nella scuola di ex titolarità chiesta con preferenza puntuale, è soggettio o no al vincolo? Io non avrei messo il rientro nella scuola di ex titolarità perché temevo il blocco, tuttavia sulla base degli articoli pubblicati dalla vostra redazione (scritto da libero tassella) del 4 aprile, delle risposte di Paolo (un sindacalista che siede al tavolo contrattuale, quindi di una certa autorevolezza), oltre che dei vostri interventi, ho deciso per la richiesta di rientro con precedenza indicando preferenza su scuola, in quanto appunto da tutto quanto ho detto emergeva che nn avrei avuto il blocco. E lo stesso hanno fatto altri utenti del forum. Ora mi stai dicendo che in base al contratto scatta il blocco triennale?

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Messaggio Da giustell Mer Mag 08, 2019 9:12 pm

Angia80, se non sbaglio anche tu eri nella mia stessa situazione e chiedersi chiarimenti e ti è stato risposto da Paolo che in caso di rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità indicata analiticamente, non saresti rientrata nel Blocco.


Ultima modifica di giustell il Gio Mag 09, 2019 4:31 am - modificato 1 volta.

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Messaggio Da MaLaCa Gio Mag 09, 2019 12:20 am

Non mi pare che sui blocchi quinquennali sulla tipologia del sostegno ci fosse una colonna apposta nei bollettini ufficiali e quindi mi aspetto che per i blocchi triennali su scuola non vedremo proprio nulla.
Piuttosto ci sarà magari una casella nuova nella prossima mobilità dove sarà necessario auto-certificare di non essere soggetti al blocco.
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Messaggio Da Veronica.P Gio Mag 09, 2019 7:58 am

Io non capisco tutte queste paranoie.
Non è importante cosa dica qualche sindacalista e neanche orizzontescuola, basta leggere con i propri occhi il contratto:

"Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle
condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una
scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti
trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. "

Veronica.P

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Messaggio Da giustell Gio Mag 09, 2019 8:11 am

Allora su orizzontescuola si dicono cose che vanno contro il contratto, visto che come già detto si è da più parti affermato che il rientro con precedenza non fa scattare il Blocco?

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Messaggio Da arrubiu Gio Mag 09, 2019 8:16 am

Leggi bene e fatti la tua idea.
A me il testo sembra abbbastanza chiaro.
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Messaggio Da giustell Gio Mag 09, 2019 8:45 am

Quindi arrubbiu in base al testo, secondo te il rientro nella scuola di ex titolarità con precedenza, fa scattare il blocco triennale? Lo chiedo perché non ho capito la tua idea, visto che confermavi quanto detto da paolo e cioè che in questo caso il blocco non scatta perché è come se dalla scuola in cui si è
perso il posto non ci si è mai spostati.

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Messaggio Da arrubiu Gio Mag 09, 2019 8:47 am

Perché aspetti la mia opinione, per altro già espressa decine di volte?
Leggi il contratto e fatti la tua idea.
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Messaggio Da giustell Gio Mag 09, 2019 9:10 am

Dal contratto sembrerebbe che scatti il Blocco, ma può darsi che valga per alcune precerenze e che la precedenza per il rientro non fa scattare il blocco qualora si rientri perché è come se dalla scuola in cui si rientra non ci si è mai spostati. Questo è quello che affermava Paolo e che sostenevi anche tu e pensavo di crederci perché magari Paolo, sedendo ai tavoli contrattuali ed essendo molto afferrato nelle questioni sicuramente ne sa di più. Ora, arrubbiu quello che è sicuro è che anche tu sostenevi quanto detto da paolo, o mi sono persa qualcosa?

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Messaggio Da arrubiu Gio Mag 09, 2019 9:16 am

Evidentemente leggiamo l'italiano in modo diverso.
Ne abbiamo parlato per GIORNI, non ho voglia di rifare tutto da capo.
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Messaggio Da giustell Gio Mag 09, 2019 9:21 am

Scusa, ma cosa non saprei leggere secondo te? Non capisco

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Messaggio Da arrubiu Gio Mag 09, 2019 9:27 am

Basta, chiudo qui. Rileggiti i post vecchi.
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Messaggio Da giustell Gio Mag 09, 2019 9:40 am

Scusa arrubbiu, sicuramente sei molto gentile a rispondere. Ma poiché a me il contratto non sembra molto chiaro vorrei che mi aiutassi a capire. Se si potesse avere un intervento esplicativo sulla questione specifica posta, come fate nelle rubriche di consulenza, sarebbe anche meglio, per quanti si sono trovati e sicuramente si troveranno in questa situazione

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Messaggio Da giustell Gio Mag 09, 2019 10:38 am

Allora arrubbiu, ho riletto i vecchi post: dapprima eri dubbioso, poi hai affermato quanto diceva paolo e cioè che il blocco non scatta:

giustell:
-se si ottiene il rientro nella scuola di ex titolarità scelta con preferenza analitica si è sottoposti al vincolo?

arrubbiu:
Paolo dice di no. E logicamente sono d'accordo

arrubiu ha scritto:
La dicitura è molto generica: chiunque ottenga un trasferimento a domanda condizionata è in ogni caso fuori dal vincolo. Questo escluderebbe dal vincolo tutte le 1312 domande che hai fatto su incroci di precedenze, preferenze, etc.

giustell:
però il rientro nella scuola di ex titolarità non è trasferimento a domanda condizionata, ma rientro con precedenza. Quindi perchè starebbe fuori dal vincolo?

arrubbiu:
Perché avendo a suo tempo condizionato la domanda è come se non te ne fossi mai andato. Motivo per cui conservi il punteggio di continuità e, se rientri, non rientri in coda ma col tuo punteggio, a pettine.

Quindi mi aiuteresti a capire dove non ho saputo leggere il contratto, quando ho detto che sembrerebbe che il blocco scatti? può darsi anche che mi sbagli

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Messaggio Da giustell Gio Mag 09, 2019 11:31 am

a questo punto spero di non rientrare, altrimenti chi mi risarcirà di un ulteriore blocco?

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Messaggio Da giustell Gio Mag 09, 2019 12:23 pm

Nel contratto, nella parte relativa alle Grad interne d istituto, c è una nota, la 2 che recita: "il personale docente trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze”. Questo sembrerebbe dare ragione a Paolo quando aveva detto che il rientro nell' ex scuola di titolarità comporta che è come se non ci si fosse mai spostati da quella scuola e quindi il blocco non scatta. Però questa parte che ho postato si riferisce alle graduatorie interne, non so se si può estendere al discorso sulla mobilità e sul blocco triennale

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Messaggio Da giustell Gio Mag 09, 2019 6:29 pm

Si è deciso di non rispondermi perchè a questo punto non ti faccio molta simpatia, o semplicemente perchè ci si è resi conto di avere detto una cosa per un'altra (spero non sia così) e non si sa adesso come rispondere; tuttavia, se non per me, lo chiedo a nome di tutti coloro che si trovano o si sono trovati nella stessa situazione e hanno chiesto di rientrare in quanto perdenti posto nella scuola di ex titolarità:
se si ottiene il rientro nella scuola di ex titolarità, indicata con preferenza analitica, usufruendo della precedenza II del contratto, si è sottoposti al blocco triennale della mobilità?

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