Precedenti del dirigente scolastico
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Precedenti del dirigente scolastico
Se un dirigente eroga con troppa disinvoltura avvertimenti scritti, in modo pretestuoso e spesso senza neppure informare l’interessato, che poi ne viene a conoscenza solo chiedendo l’accesso al proprio fascicolo personale, che cosa possono fare i docenti che hanno subito questo ingiusto trattamento?
Non resta altro che il ricorso al giudice del lavoro?
In questo caso, sarebbe utile conoscere i precedenti del dirigente, che potrebbero consistere sia in precedenti annullamenti da parte del giudice del lavoro di sanzioni da costui erogate al proprio personale sia in sanzioni disciplinari applicate al dirigente in questione dall’ufficio preposto.
Come è possibile venirne a conoscenza? Un avvocato in procinto di impugnare una sanzione ingiusta riesce ad accedere a questi dati?
Grazie
Non resta altro che il ricorso al giudice del lavoro?
In questo caso, sarebbe utile conoscere i precedenti del dirigente, che potrebbero consistere sia in precedenti annullamenti da parte del giudice del lavoro di sanzioni da costui erogate al proprio personale sia in sanzioni disciplinari applicate al dirigente in questione dall’ufficio preposto.
Come è possibile venirne a conoscenza? Un avvocato in procinto di impugnare una sanzione ingiusta riesce ad accedere a questi dati?
Grazie
varo- Messaggi : 47
Data d'iscrizione : 16.09.13
Re: Precedenti del dirigente scolastico
Aggiungo un ulteriore quesito. Quando un dirigente viene sospeso, con quali criteri viene scelto il suo reggente? Che motivazione viene data per spiegare la sua assenza? Grazie
varo- Messaggi : 47
Data d'iscrizione : 16.09.13
Re: Precedenti del dirigente scolastico
Penso che un avvertimento scritto di questo tipo sia illegittimo perché il docente ha il diritto di difendersi.
Non credo però che un docente abbia il diritto di conoscere quanti provvedimenti disciplinare ha erogato in passato quel dirigente, a chi e per quali motivi perché c'è una questione di privacy. Suppongo che lo si venga a sapere in modo informale da qualche pettegolezzo.
Non ho mai sentito di un dirigente che sia stato sospeso (al massimo ho letto di qualche trasferimento d'ufficio); se un posto si rende vacante (in genere per altri motivi) si chiede la disponibilità agli altri dirigenti della regione.
Non credo però che un docente abbia il diritto di conoscere quanti provvedimenti disciplinare ha erogato in passato quel dirigente, a chi e per quali motivi perché c'è una questione di privacy. Suppongo che lo si venga a sapere in modo informale da qualche pettegolezzo.
Non ho mai sentito di un dirigente che sia stato sospeso (al massimo ho letto di qualche trasferimento d'ufficio); se un posto si rende vacante (in genere per altri motivi) si chiede la disponibilità agli altri dirigenti della regione.
Dec- Moderatore
- Messaggi : 88150
Data d'iscrizione : 23.08.10
Re: Precedenti del dirigente scolastico
Grazie per la risposta.
È certamente illegittimo, ma temo che per farlo annullare a causa dell'illegittimità, si debba arrivare al giudice del lavoro, essendo decorsi i termini per un ricorso più semplice (e meno costoso). Mi auguro che in casi del genere il dirigente poi, dopo l'annullamento da parte del giudice del lavoro, debba almeno rifondere le spese ed essere sottoposto a un procedimento disciplinare.
È certamente illegittimo, ma temo che per farlo annullare a causa dell'illegittimità, si debba arrivare al giudice del lavoro, essendo decorsi i termini per un ricorso più semplice (e meno costoso). Mi auguro che in casi del genere il dirigente poi, dopo l'annullamento da parte del giudice del lavoro, debba almeno rifondere le spese ed essere sottoposto a un procedimento disciplinare.
varo- Messaggi : 47
Data d'iscrizione : 16.09.13
Re: Precedenti del dirigente scolastico
Il procedimento disciplinare è codificato e il contraddittorio a difesa ne è parte integrante. Indipendentemente dal merito della sanzione, il provvedimento è certamente viziato se non c'è stato il contraddittorio. La dequtazione dei vizi formali non opera se compromette irrimediabilmente il diritto alla difesa (art. 55 bis, comma 9-ter, D.Lgs. 165/2001). Tra l'altro il termine per la contestazione dell'addebito è perentorio. In assenza del contraddittorio è evidente che non c'è stata neanche la contestazione dell'addebito
Gianfranco- Messaggi : 8520
Data d'iscrizione : 28.09.09

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