compatibilità insegnamento e altre attività
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rox1975
Eos66
giulia boffa
Pandora
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compatibilità insegnamento e altre attività
Salve, sono in anno di prova per immissione in ruolo infanzia con fulltime. Mi hanno proposto una collaborazione con il ctp e con la università della terza età per lezioni. E' possibile conciliare con l'attività di insegnamento? come potrei essere inquadrata?
Pandora- Messaggi : 358
Data d'iscrizione : 28.08.10
Re: compatibilità insegnamento e altre attività
up... qualcuno può dirmi se possibile?
Pandora- Messaggi : 358
Data d'iscrizione : 28.08.10
Re: compatibilità insegnamento e altre attività
[quote="Pandora"]Salve, sono in anno di prova per immissione in ruolo infanzia con fulltime. Mi hanno proposto una collaborazione con il ctp e con la università della terza età per lezioni. E' possibile conciliare con l'attività di insegnamento? come potrei essere inquadrata? [/quote
parlane con il ds, secondo me è possibile comunque
parlane con il ds, secondo me è possibile comunque
giulia boffa- Admin
- Messaggi : 37431
Data d'iscrizione : 28.09.09
Età : 59
Località : milano
Re: compatibilità insegnamento e altre attività
E' il tuo DS che ti deve autorizzare e comunque lo farà solo a condizione che non interferisca con l'orario di servizio. Per me è stato così
Eos66- Messaggi : 1038
Data d'iscrizione : 20.08.11
Re: compatibilità insegnamento e altre attività
Il MIUR, con nota prot. n. 1584/Dip/Segr. del 29 luglio 2005 ritorna sulla controversa questione di quali siano le “altre” attività compatibili con la funzione docente.
La principale norma di riferimento oggi è l‘art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D.
Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la l. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni
degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L’aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.
Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per quali c’è una ampia
possibilità di poter svolgere altre attività lavorative .
La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta
essenzialmente nell’art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell’art. 33 del
Ccnl 2003.
Per il personale Ata, invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere
generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l’art. 57 del Ccnl 2003.
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti
dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni
regimi speciali ( ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il
personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se
autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.
Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:
- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate
sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per
l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il
dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta
al di fuori dell’orario di servizio.
Sono invece attività incompatibili :
- l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno
specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
- l’ impiego alle dipendenze di privati;
l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali
la nomina è riservata allo Stato.
Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%,
- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la
partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e
di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l’utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito
unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non
retribuita per motivi sindacali;
- La partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in
accomandita in qualità di socio accomandandante (con responsabilità limitata al capitale versato) ;
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con
l’attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo
non continuativo;
- l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile;
Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, e΄ consentito previa, autorizzazione da
parte del Dirigente Scolastico,:
- l’esercizio, di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le
attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista
l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi).
- dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.
I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad
esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come
dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo.
La principale norma di riferimento oggi è l‘art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D.
Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la l. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni
degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L’aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.
Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per quali c’è una ampia
possibilità di poter svolgere altre attività lavorative .
La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta
essenzialmente nell’art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell’art. 33 del
Ccnl 2003.
Per il personale Ata, invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere
generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l’art. 57 del Ccnl 2003.
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti
dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni
regimi speciali ( ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il
personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se
autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.
Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:
- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate
sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per
l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il
dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta
al di fuori dell’orario di servizio.
Sono invece attività incompatibili :
- l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno
specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
- l’ impiego alle dipendenze di privati;
l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali
la nomina è riservata allo Stato.
Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%,
- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la
partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e
di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l’utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito
unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non
retribuita per motivi sindacali;
- La partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in
accomandita in qualità di socio accomandandante (con responsabilità limitata al capitale versato) ;
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con
l’attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo
non continuativo;
- l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile;
Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, e΄ consentito previa, autorizzazione da
parte del Dirigente Scolastico,:
- l’esercizio, di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le
attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista
l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi).
- dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.
I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad
esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come
dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo.
rox1975- Messaggi : 146
Data d'iscrizione : 08.08.11
Re: compatibilità insegnamento e altre attività
rox1975 ha scritto:Il MIUR, con nota prot. n. 1584/Dip/Segr. del 29 luglio 2005 ritorna sulla controversa questione di quali siano le “altre” attività compatibili con la funzione docente.
La principale norma di riferimento oggi è l‘art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D.
Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la l. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni
degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L’aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.
Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per quali c’è una ampia
possibilità di poter svolgere altre attività lavorative .
La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta
essenzialmente nell’art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell’art. 33 del
Ccnl 2003.
Per il personale Ata, invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere
generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l’art. 57 del Ccnl 2003.
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti
dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni
regimi speciali ( ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il
personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se
autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.
Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:
- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate
sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per
l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il
dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta
al di fuori dell’orario di servizio.
Sono invece attività incompatibili :
- l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno
specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
- l’ impiego alle dipendenze di privati;
l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali
la nomina è riservata allo Stato.
Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%,
- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la
partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e
di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l’utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito
unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non
retribuita per motivi sindacali;
- La partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in
accomandita in qualità di socio accomandandante (con responsabilità limitata al capitale versato) ;
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con
l’attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo
non continuativo;
- l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile;
Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, e΄ consentito previa, autorizzazione da
parte del Dirigente Scolastico,:
- l’esercizio, di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le
attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista
l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi).
- dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.
I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad
esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come
dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo.
dovresti indicare la fonte
lallaorizzonte- Moderatore
- Messaggi : 24491
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: compatibilità insegnamento e altre attività
Cgil
http://www.flcbas.it/tesauro/Utilia/incompatibilita.html
http://www.cgil.bergamo.it/flc/diritti_e_doveri/attivita_compatibili_con_funzioni_docente-ata.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/attivita-incompatibili-il-punto-su-una-materia-complessa-per-docenti-e-ata.flc
http://www.flcbas.it/tesauro/Utilia/incompatibilita.html
http://www.cgil.bergamo.it/flc/diritti_e_doveri/attivita_compatibili_con_funzioni_docente-ata.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/attivita-incompatibili-il-punto-su-una-materia-complessa-per-docenti-e-ata.flc
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: compatibilità insegnamento e altre attività
Tra le attività pienamente compatibili vengono citati gli incarichi attribuiti da altre amministrazioni pubbliche purchè non interferiscano con l'attività principale. Questo cosa vuol dire? Che non è necessaria l'autorizzazione?
Questa cosa non è citata nell'elenco di attività compatibili dell'art.53. Qual è il riferimento normativo?
Questa cosa non è citata nell'elenco di attività compatibili dell'art.53. Qual è il riferimento normativo?
greta2010- Messaggi : 1499
Data d'iscrizione : 28.12.10
Re: compatibilità insegnamento e altre attività
greta2010 ha scritto:Tra le attività pienamente compatibili vengono citati gli incarichi attribuiti da altre amministrazioni pubbliche purchè non interferiscano con l'attività principale. Questo cosa vuol dire? Che non è necessaria l'autorizzazione?
Questa cosa non è citata nell'elenco di attività compatibili dell'art.53. Qual è il riferimento normativo?
Ancora tu! (scherzo. Grazie degli auguri)
L'autorizzazione ci vuole sempre, e una volta concessa per un anno scolastico ci vuole nuovamente per il successivo (un docente che insegna sempre nella stessa scuola dovrebbe chiedere l'autorizzazione tutti gli anni).
ll comma 8 dell'art.53 (sopra citato) prescrive che le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Questo, come era il tuo caso se non sbaglio, è il classico caso dell'assegnista che deve chiedere non solo alla scuola l'autorizzazione di svolgere l'attività, quindi può accettare la supplenza, ma anche all'Università. Scuola e Università devono verificare la compatibilità con la prestazione di servizio.
Paolo1974- Moderatore
- Messaggi : 7575
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: compatibilità insegnamento e altre attività
Grazie, Paolo. Sono sempre qui!!!
greta2010- Messaggi : 1499
Data d'iscrizione : 28.12.10
Re: compatibilità insegnamento e altre attività
Salve!
Mi unisco alla discussione.
Sono una collega precaria assunta fino al 30 giugno (cattedra intera).
Sto per frequentare un corso di editing che mi darà la possibilità di collaborare di tanto in tanto come correttore di bozze freelance con agenzie letterarie o case editrici. Si tratterebbe di lavori occasionali da svolgere al computer via internet. Dai documenti della flcgil da voi postati, che ho aperto e letto, credo di aver capito che posso farlo anche se ho un orario di 18 ore. C'è comunque l'obbligo di ottenere l'autorizzazione del Dirigente?
Mi unisco alla discussione.
Sono una collega precaria assunta fino al 30 giugno (cattedra intera).
Sto per frequentare un corso di editing che mi darà la possibilità di collaborare di tanto in tanto come correttore di bozze freelance con agenzie letterarie o case editrici. Si tratterebbe di lavori occasionali da svolgere al computer via internet. Dai documenti della flcgil da voi postati, che ho aperto e letto, credo di aver capito che posso farlo anche se ho un orario di 18 ore. C'è comunque l'obbligo di ottenere l'autorizzazione del Dirigente?
docente76- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 20.08.10
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