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Messaggio Da PrecarioSperanzoso Ven Dic 23, 2011 9:40 am

Salve Giulia e Lalla,
leggendo i post qui sopra pubblicati, mi sono accorto che si ribadisce che anche per il passaggio di ruolo, esempio dalla scuola secodnaria di primo grado a quella di secondo grado, vale il blocco quinquennale. eppure io ricordo di aver letto che nel caso in cui si fosse immessi in ruolo in provincia diversa da quella di resienza, sarebbe stato fattibile, dopo il primo anno, chiedere un trasferimento di provincia sulla base del passaggio di ruolo.... sbaglio? Ne siamo certi?
Per favore, datemi una risposta...la nebbia mi sta distruggendo...

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Messaggio Da giulia boffa Ven Dic 23, 2011 9:51 am

io non lo trovo nel contratto questo passo, purtroppo; non so se è nascosto in qualche meandro; ti linko l'art.3 che a me sembra chiaro e non ne parla

ART. 3 –MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si
applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali,
istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione
della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della
specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i
passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte
salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di
cattedra.
In particolare può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione
specifica all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole primarie;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all’insegnamento
nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai
ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di studio prescritto e
della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di
secondo grado ed artistica;
b) il personale educativo;
nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso
del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è
prevista:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo
grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare
nei ruoli del personale insegnante laureato;
nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di
sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto,
possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente
posto di sostegno.
Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli
dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della
formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi
6
quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno
scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).
Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola
secondaria di II grado può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli
dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C
richiesta.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria,
scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il
passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più
province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di
concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di
trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di
ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento
o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello
Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in
possesso della specifica abilitazione.
Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo
grado può essere richiesto:
- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado,
ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata che chiedano il passaggio di
cattedra alle classi di concorso elencate nella tabella A) e che siano in possesso della prescritta
abilitazione per la classe di concorso richiesta;
- dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti
Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella
C richiesta.
2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in possesso dei
prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della
stessa area; mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24
luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in
vigore della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007).

tra l'altro non è escluso dal blocco come lo sono gli articoli della 104, specificati come appunto esenti sia per i retrodati che per gli immessi con nomina di quest'anno.
Se vuoi possiamo discuterne alla luce di questo articolo, non è scritto niente neanche negli articoli specifici per ordine di scuola: ti ricordo inoltre che il passaggio di ruolo e di cattedra rientra nella terza fase dei trasferimenti, è quindi un trasferimento a tutti gli effetti giuridici, non è un qualcosa a sè
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Messaggio Da PrecarioSperanzoso Ven Dic 23, 2011 10:48 am

Ti ringrazio Giulia. Ma sono sicuro di averlo letto o su Orizzonte o su sito di qualche sindacato tra i maggiori. Ora che dirti??? Speriamo si possa fare qalcosa o che cambi la situazione brevi tempore!

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Messaggio Da Eos66 Ven Dic 23, 2011 1:06 pm

Per richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra occorre solo avere superato l'anno di prova, quindi rimane come prima al secondo anno si può chiedere. Così ha affermato un funzionario dell'ATP di RC.

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Messaggio Da giulia boffa Dom Dic 25, 2011 5:56 am

certo, nella stessa provincia sicuro e dopo aver chiesto sede definitiva, cosa che si fa prima di aver concluso l'anno di prova; quindi primo anno prova, secondo sede definitiva sulla propria cdc, terzo anno passaggio di ruolo su altra cdc nella stessa provincia, non c'è nulla che dica che possa essere interprovinciale subito e senza aspettare il blocco dei 5 anni. Questa che abbiamo è la normativa di quali sono i requisiti per richiedere il passaggio di ruolo, ma non di quando si chiede: infatti l'anno di prova può essere posticipato all'infinito tanto per dire, e la legge sui trasferimenti interprovinciali riguarda anche il passaggio di ruolo, di cui ne è la terza fase; poi se l'interpretazione è diversa, di certo non è chiaro in questo contratto, che prende pari pari e non chiarisce un bel niente, cosa che invece fa per la 104 e molto bene, specificando chiaramente che il blocco non è previsto nè per i retrodatati nè per quelli che non lo sono. Se consideriamo l'articolo sul passaggio di ruolo sconnesso da quello dei trasferimenti, e secondo me non lo è, allora è come dice l'AT; ma se lo vediamo come un articolo sui requisiti per la richiesta del passaggio , e quindi anno di prova, unico requisito diverso dal trasferimento su cdc di titolarità che si richiede anche senza anno di prova e che rende utile un articolo del contratto a parte per il passaggio di ruolo ovviamente a tutto l'elenco dei requisiti di chi e dove si può richiedere , e poi una solo provincia di richiesta per la primaria e più province per la secondaria cosa che si fa anche per la richiesta di trasferimento sulla propria cdc , ma senza specificare quando è possibile anzi non sembra minimamente intenzionato a farlo parlando solo di requisiti (e quindi se non lo specifica non vedo perché dovrebbe essere diverso, visto che l'unica differenza è invece specificata, avere cioè completato l'anno di prova), allora non dobbiamo staccarlo dall'articolo principale sui trasferimenti che prevede il blocco dei 3 e dei 5 anni per trasferimento interprovinciale,ma il passaggio di ruolo è prima provinciale e poi lo si può richiedere interprovinciale scaduto il blocco.

Però se c'è qualche nota specifica di chiarimento da parte degli AT sarò felice di vederla, altrimenti i sindacati potrebbero attivarsi per chiarire questo pezzo di contratto, anche perché una cosa è anticipare di un anno (con i 3 di blocco e magari se non lo si ottiene non ci facciamo neanche caso perché non pensiamo di non poterlo ottenere, ma semplicemente che non ci siano i posti), un'altra è di anticipare di 3 anni (con il blocco di 5 senza magari ottenerlo lo stesso essendo bloccati, o anche senza esserlo diamo colpa al fatto che non è semplice averlo) : è molto importante, prima di tutto perché non sono bruscolini, sono anni lontano dalla famiglia , inoltre si evita di alimentare false speranze e si riduce il lavoro di Roma che dovrà poi scartare tante domande di trasferimento per passaggio di ruolo inutili perché non si hanno i requisiti, diminuiscono i tempi e i costi di tutta l'operazione mobilità, senza farci arrivare a conoscere le assegnazioni a novembre per alcuni AT, e senza far sballare tutta la procedura delle nomine per un corretto avvio dell'anno scolastico con tutto quello che ne consegue ogni anno
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Messaggio Da pulcino Lun Gen 02, 2012 2:19 pm

giulia boffa ha scritto:certo, nella stessa provincia sicuro e dopo aver chiesto sede definitiva, cosa che si fa prima di aver concluso l'anno di prova; quindi primo anno prova, secondo sede definitiva sulla propria cdc, terzo anno passaggio di ruolo su altra cdc nella stessa provincia, non c'è nulla che dica che possa essere interprovinciale subito e senza aspettare il blocco dei 5 anni. Questa che abbiamo è la normativa di quali sono i requisiti per richiedere il passaggio di ruolo, ma non di quando si chiede: infatti l'anno di prova può essere posticipato all'infinito tanto per dire, e la legge sui trasferimenti interprovinciali riguarda anche il passaggio di ruolo, di cui ne è la terza fase; poi se l'interpretazione è diversa, di certo non è chiaro in questo contratto, che prende pari pari e non chiarisce un bel niente, cosa che invece fa per la 104 e molto bene, specificando chiaramente che il blocco non è previsto nè per i retrodatati nè per quelli che non lo sono. Se consideriamo l'articolo sul passaggio di ruolo sconnesso da quello dei trasferimenti, e secondo me non lo è, allora è come dice l'AT; ma se lo vediamo come un articolo sui requisiti per la richiesta del passaggio , e quindi anno di prova, unico requisito diverso dal trasferimento su cdc di titolarità che si richiede anche senza anno di prova e che rende utile un articolo del contratto a parte per il passaggio di ruolo ovviamente a tutto l'elenco dei requisiti di chi e dove si può richiedere , e poi una solo provincia di richiesta per la primaria e più province per la secondaria cosa che si fa anche per la richiesta di trasferimento sulla propria cdc , ma senza specificare quando è possibile anzi non sembra minimamente intenzionato a farlo parlando solo di requisiti (e quindi se non lo specifica non vedo perché dovrebbe essere diverso, visto che l'unica differenza è invece specificata, avere cioè completato l'anno di prova), allora non dobbiamo staccarlo dall'articolo principale sui trasferimenti che prevede il blocco dei 3 e dei 5 anni per trasferimento interprovinciale,ma il passaggio di ruolo è prima provinciale e poi lo si può richiedere interprovinciale scaduto il blocco.

Però se c'è qualche nota specifica di chiarimento da parte degli AT sarò felice di vederla, altrimenti i sindacati potrebbero attivarsi per chiarire questo pezzo di contratto, anche perché una cosa è anticipare di un anno (con i 3 di blocco e magari se non lo si ottiene non ci facciamo neanche caso perché non pensiamo di non poterlo ottenere, ma semplicemente che non ci siano i posti), un'altra è di anticipare di 3 anni (con il blocco di 5 senza magari ottenerlo lo stesso essendo bloccati, o anche senza esserlo diamo colpa al fatto che non è semplice averlo) : è molto importante, prima di tutto perché non sono bruscolini, sono anni lontano dalla famiglia , inoltre si evita di alimentare false speranze e si riduce il lavoro di Roma che dovrà poi scartare tante domande di trasferimento per passaggio di ruolo inutili perché non si hanno i requisiti, diminuiscono i tempi e i costi di tutta l'operazione mobilità, senza farci arrivare a conoscere le assegnazioni a novembre per alcuni AT, e senza far sballare tutta la procedura delle nomine per un corretto avvio dell'anno scolastico con tutto quello che ne consegue ogni anno
Gent.ma Giulia,
ho appena letto l'ipotesi e mi fa piacere constatare da questo post che non sono io a non capire ma che in realtà non è chiaro nemmeno per te se si potrà chiedere il passaggio di ruolo interprovinciale dopo l'anno di prova oppure no.
l'unica cosa che posso osservare è che, fino all'anno scorso, si poteva chiedere il passaggio di ruolo e di cattedra dopo l'anno di prova, non bisognava aspettare 3 anni come per i trasferimenti: mi viene in mente che allora ci siano due procedure differenti, e che per i passaggi professionali, anche interprovinciali, non valgano i blocchi, di 3 anni prima, di 5 anni adesso: se non si dovevano aspettare 3 anni fino all'anno scorso, perchè ora dovrebbero cambiare le cose? comunque anche prima esisteva un blocco per i trasferimenti che non valeva per i passaggi professionali interprovinciali. altrimenti nel ccnl dovrebbe essere specificato.
questa è la mia interpretazione, ma aspettiamo notizie in più dai sindacati.
ti ringrazio per il lavoro che fai, anche il giorno di Natale!!!!!
saluti
Pulcinox

pulcino

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Messaggio Da giulia boffa Lun Gen 02, 2012 3:28 pm

io non sono sicura neanche che si potesse fare prima di questo contratto: tu hai notizie di qualcuno che l'abbia avuto?
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Messaggio Da pulcino Lun Gen 02, 2012 8:53 pm

giulia boffa ha scritto:io non sono sicura neanche che si potesse fare prima di questo contratto: tu hai notizie di qualcuno che l'abbia avuto?
in realtà non conosco nessuno che l'abbia ottenuto, se non provinciale. però ho letto sul sito di un sindacato uno schema che spiegava quello che ho scritto, cioè che dopo l'anno di prova si può già chiedere.
non riesco a ritrovare il link sul pc...se salta fuori lo pubblico.
non è una grande certezza ma il sindacato la considerava un'indicazione sicura e non mi ero posta il dubbio... indagherò!
ciao e grazie

pulcino

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Messaggio Da giulia boffa Lun Gen 02, 2012 9:15 pm

il sindacato è la gilda? perché è l'unico che lo afferma
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Messaggio Da pulcino Mar Gen 03, 2012 10:26 am

giulia boffa ha scritto:il sindacato è la gilda? perché è l'unico che lo afferma
si, è la gilda, e questo è il link a cui mi riferivo
http://www.gildabologna.it/movimenti/2011-12/tavola_sinottica_mobilita.pdf
si riferisce al 2011- 2012, e dice che gli immessi in ruolo nel 2009 possono chiedere il passaggio di ruolo e di cattedra, quindi dopo 2 anni.
continuo a cercare altro, grazie ciao!



pulcino

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