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Messaggio Da max971971 Gio Gen 19, 2012 6:21 pm

da quando partono le ore di riduzione oraria per allattamento del padre con moglie casalinga che quindi non usufruisce dell'astensione obbligatoria?
il mio preside sostiene che ne posso usufruire comunque dopo il terzo mese secondo la nota inpdap 23 del 13/10/2011

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 19, 2012 10:16 pm

max971971 ha scritto:da quando partono le ore di riduzione oraria per allattamento del padre con moglie casalinga che quindi non usufruisce dell'astensione obbligatoria?
il mio preside sostiene che ne posso usufruire comunque dopo il terzo mese secondo la nota inpdap 23 del 13/10/2011

Anche se madre casalinga, ma il padre ne usufruisce sempre a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (o 4 se c'è stata la flessibilità)
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Messaggio Da max971971 Ven Gen 20, 2012 1:25 am

credo che l'interpretazione dell'inpdap sia errata.
La ratio legis , è volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino

Il malinteso nasce dal fatto che l'impdao considera la casalinga al pari di una lavoratrice autonoma. ma la differenza è sostanziale perchè alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) non è richiesta, come alle casalinghe, una astensione obbligatoria dal lavoro ma è pagata una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto è quindi mi sembra chiaro che debba prendere l'allattamento dopo tale periodo.
La casalinga non gode di astensione alcuna quindi mi sembra assurdo che si debba aspettare un periodo "immagginario" ricordiamoci che il consiglio di stato ha stabilito che la norma è rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 Cost.


cosa ne pensate?

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Gen 20, 2012 7:44 am

max971971 ha scritto:credo che l'interpretazione dell'inpdap sia errata.
La ratio legis , è volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino

Il malinteso nasce dal fatto che l'impdao considera la casalinga al pari di una lavoratrice autonoma. ma la differenza è sostanziale perchè alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) non è richiesta, come alle casalinghe, una astensione obbligatoria dal lavoro ma è pagata una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto è quindi mi sembra chiaro che debba prendere l'allattamento dopo tale periodo.
La casalinga non gode di astensione alcuna quindi mi sembra assurdo che si debba aspettare un periodo "immagginario" ricordiamoci che il consiglio di stato ha stabilito che la norma è rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'art. 31 Cost.


cosa ne pensate?


Non concordo.

L'art 40 del 151 prevede che l padre possa fruire dei permessi:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della
madre.

Ciò che è stato fatto e riconosciuto è solo un'interpretazione della norma alla quale l'Inps aveva sempre effettuato una "restrizione" soprattutto del punto c, considerando "non dipendente" madre autonoma ecc.

Ora in tale categoria viene anche inclusa quella della casalinga, che è considerata "lavoratrice" al pari delle non dipendenti.

Ma non cade il fatto che il padre comunque ne possa fruire solo dopo il congedo di maternità. Potrebbe fruirne quando la madre è in congedo di maternità per altro figlio.

Semmai io mi soffermerei su un altro punto: leggi le circolare INPS circolare n.112/2009 Ministero del Lavoro circolare n.19605/2009 INPS circolare n.118/2009 e l'ultima dell'INPDAP. Ti accorgerai che c'è ancora qualcosa che non quadra.

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Messaggio Da max971971 Ven Gen 20, 2012 11:01 am

L'INPs aveva ancora una volta interpretato in maniera restrittiva la sentenza del Consiglio di Stato chiedendo "giustificazioni " al padre che usufruisce dei riposi.

Il Ministero chiarisce che tale disposizione non appare supportata da alcuna normativa in tal senso.
e che si possono facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 Cost.,
per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma.

Quindi le circolari successive hanno tenuto conto delle " correzioni " del Ministero.

E' evidente ancora una volta che le circolari non sono la norma, mal'interpretazione della norma da parte di enti in questo caso previdenzail che avvolte possono sbagliare.

Credo che l'interporetazione della norma che consente ai mariti delle casalinghe di usufruire dei riposi dopo il terzo mese sia errato. Nella151 in nessun articolo è prevista tale disposizione, la ratio della norma è che le lavoratrici dipendenti usufruendo dell'astensione obbligatoria prenderanno naturalmente l'allattamento dopo tale periodo ma le casalinghe che non usufruiscono dell'astensione perche devono spettare il completamento di tale periodo?

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Gen 20, 2012 3:16 pm

max971971 ha scritto:L'INPs aveva ancora una volta interpretato in maniera restrittiva la sentenza del Consiglio di Stato chiedendo "giustificazioni " al padre che usufruisce dei riposi.

Il Ministero chiarisce che tale disposizione non appare supportata da alcuna normativa in tal senso.
e che si possono facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 Cost.,
per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma.

Quindi le circolari successive hanno tenuto conto delle " correzioni " del Ministero.

E' evidente ancora una volta che le circolari non sono la norma, mal'interpretazione della norma da parte di enti in questo caso previdenzail che avvolte possono sbagliare.

Corretto. Ma hai dimenticato di dire che l'ultima nota INPDAP, 23/2011, in barba alla circolare del Ministero del Lavoro, ricommette l'"errore" originario dell'INPS, ripreso e corretto, come giustamente hai detto, dal Ministero.

Infatti si legge:

"...Pertanto, in presenza di determinate condizioni, opportunamente documentate (cfr. madre casalinga impossibilitata a prendersi cura del neonato perché impegnata in altre attività, quali ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili), il padre dipendente può fruire dei riposi ...."

Quindi su questo aspetto siamo punto e a capo.



Credo che l'interporetazione della norma che consente ai mariti delle casalinghe di usufruire dei riposi dopo il terzo mese sia errato. Nella151 in nessun articolo è prevista tale disposizione, la ratio della norma è che le lavoratrici dipendenti usufruendo dell'astensione obbligatoria prenderanno naturalmente l'allattamento dopo tale periodo ma le casalinghe che non usufruiscono dell'astensione perche devono spettare il completamento di tale periodo?

E' vero che non è previsto dal 151, infatti tale disposizione è dell'INPS, che nella 8/2003 dice:

"Se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, come sopra detto, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri."


Cosa c'entra la lavoratrice autonoma con la madre casalinga?

Il Consiglio di Stato, sezione VI, Sentenza 9 settembre 2008, n. 4293 ha stabilito:

"L'art. 6-ter l. 903/1977 (introdotto dalla l. 59/2000) stabilisce che:

"I periodi di riposo di cui all'art. 10 della
legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modificazioni e i relativi trattamenti economici sono
riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla
madre lavoratrice che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Premesso che il padre, che non sia affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia
lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi spettatigli o non sia lavoratrice dipendente, correttamente
il TAR ha ritenuto che l'espressione l'ultima fattispecie possa dirsi comprensiva della "lavoratrice"
casalinga."

Dopodiché il Consiglio conclude dicendo che per questo motivo il diritto dei riposi al padre anche se la madre è casalinga. Quindi fa rientrare la madre casalinga nel punto c (quello a cui si riferisce l'INPS nella 8/2003).

Quindi la casalinga è equiparata a lavoratrice non dipendente (cioè autonoma ecc.).

Quindi:

1. Il consiglio di stato stabilisce che il diritto spetta al padre anche con la madre casalinga.

2. La motivazione è che la madre casalinga deve rientrare nella categoria di madre non dipendente (punto c)

3. l'Inps aveva stabilito che per la madre non dipendente, cioè autonoma ecc., i riposi spettano al padre dopo il congedo di materntà

E' per questo che la stessa nota INPDAP afferma:

"analogamente a quanto avviene in caso di madtre lavoratrice autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto".


Secondo la lettura quindi della sentenza e delle note, il padre può fruire dei riposi dopo il congedo di maternità. E qui inps e inpdap sono d'accordo. Sulle "giustificazioni" invece ancora no.


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Messaggio Da max971971 Ven Gen 20, 2012 4:48 pm

comincio dalla fine ti invito a scaricare la nota operativa 23 del 21/10/2011 direttamente dal sito Inpdap.

E vedrai la sorpresa!!!!
Anche a me il DGSA aveva dato copia di quella circolare in cui si chiedevano giustificazioni!!! ma sembrandomi assurdo l'ho scaricata dal sito INPDAP e quella frase è misteriosamente scomparsa!!!!( PRENDETE I DOCUMENTE DAI SITI UFFICIALI!!!!)


lavoratrice non dipendente non significa lavoratrice autonoma!!! questo l'hai aggiunto tu!!! ( o qualche ente rpevidenziale puntualmente smentito ) LA LAVORATRICE AUTONOMA HA UNA POSIZIONE PREVIDENZIALE!!! E ANCHE SE NON USUFRUISCE DEELL'ASTESIONE OBBLIGATORIA IN QUEL PERIODO usufruisce di un congedo PAGATo CON UNA PERCENTUALE VARIABILE QUINDI NON PUO' CHIEDERE RIPOSI!!!! tutt'altra cosa e' una casalinga!! restiamo di pareri diversi

.

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Messaggio Da max971971 Ven Gen 20, 2012 4:56 pm

continuando...............



Il lavoro autonomo

Il lavoratore autonomo, così come descritto nel Codice Civile, è colui che compie, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.
Le forme in cui svolgere un'attività autonoma sono:

•esercizio di arti e professioni

•collaborazione coordinata e continuativa

•prestazione occasionale.


--------------------------------------------------------------------------------

Si considera artista o professionista chi svolge un'arte o una professione non come dipendente, ma comunque con carattere di abitualità.
Distinguiamo ancora tra professioni protette, per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione preventiva in albi, ordini, elenchi (si pensi all'avvocato, all'architetto, al commercialista...), subordinata di norma al superamento di un esame di stato, e professioni libere per le quali non ?richiesta alcuna iscrizione (artisti, consulenti, ecc.).
Dal punto di vista fiscale e previdenziale occorre:



•aprire partita IVA;

•iscriversi all'INPS, o ad altre casse specifiche per le professioni protette,
e versarvi i contributi previdenziali;

•tenere una regolare contabilità e dichiarare i redditi percepiti.


GIURIDICAMENTE LA CASALINGA NON C'ENTRA E NON CITARMIU INTERPRETAZIONI DELL'INPS........COME TI RIPESTOSPESSO ERRATE CITA LA LEGGE!!! ( 151 /2001)

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Gen 20, 2012 6:15 pm

max971971 ha scritto:comincio dalla fine ti invito a scaricare la nota operativa 23 del 21/10/2011 direttamente dal sito Inpdap.

E vedrai la sorpresa!!!!
Anche a me il DGSA aveva dato copia di quella circolare in cui si chiedevano giustificazioni!!! ma sembrandomi assurdo l'ho scaricata dal sito INPDAP e quella frase è misteriosamente scomparsa!!!!( PRENDETE I DOCUMENTE DAI SITI UFFICIALI!!!!)


L'hanno cambiata, ti ringrazio di avermelo fatto notare, non me ne ero accorto neanche io (l'hanno anche messa in neretto). La prima però era anche ufficiale, perché a me arrivano direttamente dall'INPS e dall'INPDAP, quindi non mi è arrivata la rettifica. Bene a sapersi. Grazie.


lavoratrice non dipendente non significa lavoratrice autonoma!!! questo l'hai aggiunto tu!!! ( o qualche ente rpevidenziale puntualmente smentito ) LA LAVORATRICE AUTONOMA HA UNA POSIZIONE PREVIDENZIALE!!! E ANCHE SE NON USUFRUISCE DEELL'ASTESIONE OBBLIGATORIA IN QUEL PERIODO usufruisce di un congedo PAGATo CON UNA PERCENTUALE VARIABILE QUINDI NON PUO' CHIEDERE RIPOSI!!!! tutt'altra cosa e' una casalinga!! restiamo di pareri diversi

Posso anche essere d'accordo con te, ma non è il mio parere, è quello dell'Inps e dell'Inpdap. Nella nota INPDAP, dal sito, non è cambiata la parte in cui dice che bisogna usufruirne dopo i 3 mesi dell'obbligatoria. Il ragionamento è quello che ti ho indicato. Può anche non essere giusto, ma è così. Che poi la nota è un'interpretazione siamo d'accordo, ma se pensi che alcune norme del CCNL non vengono applicate perché il Tesoro pone dei "limiti" (vedi primi 30 gg al 100% di congedo parentale dopo i 3 anni e fino agli otto del bambino), allora non mi stupirei del fatto che si debba rispettare ciò che indica l'INPS o l'INPDAP senza che nulla sia contenuto nel Contratto.

In poche parole: il ds si attiene alle indicazioni dell'INPDAP e ti dice che nulla a riguardo è stabilito nel CCNL; tu dici che il decreto 151 non dice nulla e che per te l'NPDAP è in errore. Se rimanete fermi su questa posizione ci vuole un contenzioso. Non vedo altra soluzione. Ti faccio però notare, ma questo può essere solo un mio parere e un'ulteriore interpretazione, che sia l’articolo 39 che l’articolo 40, riposi allattamento, sono conseguenti ai precedenti articoli di congedo obbligatorio. Lo so che non ti basta, ma potrebbe essere un'interpretazione del 151 "favorevole" a ciò che dice l'INPDAP.



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Messaggio Da max971971 Ven Gen 20, 2012 7:55 pm

Non ho mai criticato l'operato del Ds è chiaro che il Ds so deve attenere alle circolari di " organi superiori " ma ho un parere diverso dal tuo e dall'inpdap per la diversa natura giuridica delle lavoratrici autonome e casalinghe.( il consiglio di stato e il Tar hanno smentito più volte " gli ornani superiori")
Concordo con te che l'unico modo sarebbe un contenzioso che chiaramente sarebbe poco conveniente.
grazie !!!

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Gen 22, 2012 3:13 pm

max971971 ha scritto:Non ho mai criticato l'operato del Ds è chiaro che il Ds so deve attenere alle circolari di " organi superiori " ma ho un parere diverso dal tuo e dall'inpdap per la diversa natura giuridica delle lavoratrici autonome e casalinghe.( il consiglio di stato e il Tar hanno smentito più volte " gli ornani superiori")
Concordo con te che l'unico modo sarebbe un contenzioso che chiaramente sarebbe poco conveniente.
grazie !!!

Ho capito il tuo ragionamento e il fatto della casalinga ma non "autonoma".

Io credo che il ragionamento rimane quello di includere la madre casalinga nella categoria di "non lavoratrice dipendente seppure casalinga".

Dunque non dipendente.

Si vogliono riconoscere al padre le stesse condizioni previste per la madre lavoratrice e nelle stesse misure anche nel caso di parto plurimo.

Per questo secondo me il ragionamento porta a pensare che il padre ne possa fruire solo dopo il congedo di maternità, proprio perché è quello che può fare la madre lavoratrice.
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Messaggio Da max971971 Lun Gen 23, 2012 11:37 am

Mi Vuole cortesemente citare quale art. della 151/2001 dice che le lavoratrici non dipendenti debbano fruire dei riposi per allattamento dopo il congedo obbligatorio?
Grazie

max971971

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Gen 23, 2012 12:12 pm

max971971 ha scritto:Mi Vuole cortesemente citare quale art. della 151/2001 dice che le lavoratrici non dipendenti debbano fruire dei riposi per allattamento dopo il congedo obbligatorio?
Grazie

Nessuno. Lo dicono, come ho già detto, l INPS e l'ex INPDAP. la ratio, come ho già detto, è considerare la casalinga non dipendente, e quindi si
riconosce il diritto al padre come si riconosce quando la madre non è dipendente, questo perché la madre casalinga è un'estensione del punto c. Se poi lo vuoi trovare scritto o vuoi da me la risposta certa, allora siamo fuori strada tutti e due. Ti dico però che questa interpretazione che dà ora l INPDAP era già ampiamente condivisa dagli addetti ai lavori, compresi gli esperti sindacali e quelli del sole24ore. Poi che è discutibile e non c è scritto nella norma è un altro discorso.
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