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Messaggio Da Valeria2 Sab Feb 11, 2012 5:28 pm

Ho letto sulla home del sito che per gli studenti che vivono in Abruzzo o nelle Marche, visti i numerosi giorni di scuola persi causa neve, verrà emanata un'ordinanza speciale, come quella che fecero per il terremoto.
Ma noi che abbiamo l'anno di prova, rischiamo di non raggiungere i 180 giorni? E se così fosse, il fatto che venga emanata quest'ordinanza potrebbe riguardare anche noi?
Oppure saremo tutti rimandati al prossimo anno?


Ultima modifica di Valeria2 il Sab Feb 11, 2012 6:04 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da Valeria2 Sab Feb 11, 2012 5:55 pm

Mi sa che mi sto facendo delle domande per nulla, perchè in un altro post ho letto che i giorni persi per neve si conteggiano lo stesso nei 180 giorni.
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Messaggio Da lallaorizzonte Sab Feb 11, 2012 5:56 pm

Valeria2 ha scritto:Ho letto sulla home del sito che gli studenti che vivono in Abruzzo o nelle Marche, visti i numerosi giorni di scuola persi causa neve, verrà emanata un'ordinanza speciale, come quella che fecero per il terremoto.
Ma noi che abbiamo l'anno di prova, rischiamo di non raggiungere i 180 giorni? E se così fosse, il fatto che venga emanata quest'ordinanza potrebbe riguardare anche noi?
Oppure saremo tutti rimandati al prossimo anno?

quasi impossibile raggiungere i 180 giorni. a che quota sei?

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Messaggio Da giulia boffa Sab Feb 11, 2012 6:03 pm

si contano su 330 gg , togli solo le ferie
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Messaggio Da Valeria2 Sab Feb 11, 2012 6:03 pm

Io ho fatto solo 4 giorni di assenza per malattia.
Ma è dal 3 febbraio che la scuola è chiusa per neve.
Che devo fare 330 gg - 36 (ferie), ne restano 294. Ne tolgo 4 di malattia, ne restano 290.
Ne tolgo altri 9 per ora (causa neve) ne restano 281.
E' giusto così?


Ultima modifica di Valeria2 il Sab Feb 11, 2012 6:07 pm - modificato 2 volte.
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Messaggio Da giulia boffa Sab Feb 11, 2012 6:05 pm

hai voglia!
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Messaggio Da Valeria2 Sab Feb 11, 2012 6:09 pm

Quindi posso stare abbastanza serena?
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Messaggio Da giulia boffa Sab Feb 11, 2012 6:14 pm

certo, figurati, devi togliere le assenze dall'anno scolastico, quindi 1 settembre/ 31 luglio, ho tolto agosto che è di ferie che non si conta
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Messaggio Da Valeria2 Sab Feb 11, 2012 6:18 pm

ok. Grazie mille :-)
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Messaggio Da foreveryoung Sab Feb 11, 2012 6:20 pm

Valeria2 ha scritto:Quindi posso stare abbastanza serena?

Una decina di giorni di interruzione causa neve, come fanno a causare tale ansia, considerando un totale di 180 giorni??????????????

10 su 180 !

Non mi risulta che la neve abbia raso al suolo alcun edificio scolastico o lo abbia reso irrimediabilmente inagibile....................

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Messaggio Da Valeria2 Sab Feb 11, 2012 6:43 pm

Semplicemente perchè non avevo capito bene come si calcolano i giorni. Nel dubbio ho chiesto e mi è stata data una risposta. Il tuo intervento non l'ho capito.
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Feb 12, 2012 8:14 am

giulia boffa ha scritto:certo, figurati, devi togliere le assenze dall'anno scolastico, quindi 1 settembre/ 31 luglio, ho tolto agosto che è di ferie che non si conta

perché 31 luglio?

Circolare 267/1991

"3) Durata dell'anno di formazione e del periodo di prova

Premesso che le disposizioni sull'anno di formazione introdotte dalla Legge n. 270/1982, non hanno soppresso né modificato -con la sola eccezione delle particolari modalità prescritte per la conferma in ruolo nell'art. 2, comma 19- la normativa generale preesistente (artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 417/1974) sul periodo di prova, si pone il problema dell'esatta individuazione dell'arco temporale entro il quale possono svolgersi le attività dell'anno di formazione, per consentire a coloro che vi partecipano il superamento del periodo di prova.

Al riguardo va rilevato che mentre l'art. 2 della Legge n. 270 individua nella "fine delle lezioni" il termine conclusivo dell'anno di formazione, l'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 dispone che la prova "ha la durata di un anno scolastico", con ciò ricomprendendo anche i periodi successivi al termine delle lezioni.

Invero, la succitata antinomia normativa è solo apparente.

Nella previsione della Legge n. 270/1982, infatti, l'anno di formazione si caratterizza esclusivamente per l'esigenza di affinare le competenze professionali dei neo-vincitori di concorso, affiancando alla normale prestazione delle attività di istituto, la partecipazione ad iniziative di formazione.

Le due tipologie di attività (attività di istituto e attività formative), di norma, ricadono entrambe nel periodo di durata delle lezioni.

Dal computo dei 180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova, comunque, non possono escludersi le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

Ne consegue, quindi, che il termine della "fine delle lezioni" fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell'anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell'anno scolastico
."

I 180 devono essere servizio prestato...
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Messaggio Da aurum77 Dom Feb 12, 2012 9:39 am

Chiedo scusa se mi sfugge qualcosa, ma non mi è chiaro se, "secondo voi", i giorni di interruzione per neve (quelli decisi da sindaci... prefetti) vengano conteggiati come servizio PRESTATO.
Serve chiarezza perchè ... nella vita di ognuno di noi... ci sono varianti.
Porto l'esempio di una mia collega che è appena entrata in astensione obbligatoria per maternità: avrebbe raggiunto 153 gg. "contando la chiusura per neve" (non decisa da lei).
Quindi? Chiedo di non preoccuparsi del fatto che uno riesca a fare i 180 gg. (o 150 per ...), ma che ci si esprima senza ambiguità. Il punto è: i gg. di chiusura per neve CONTANO o NO? Grazie.

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Messaggio Da Paolo1974 Dom Feb 12, 2012 10:19 am

aurum77 ha scritto:Chiedo scusa se mi sfugge qualcosa, ma non mi è chiaro se, "secondo voi", i giorni di interruzione per neve (quelli decisi da sindaci... prefetti) vengano conteggiati come servizio PRESTATO.
Serve chiarezza perchè ... nella vita di ognuno di noi... ci sono varianti.
Porto l'esempio di una mia collega che è appena entrata in astensione obbligatoria per maternità: avrebbe raggiunto 153 gg. "contando la chiusura per neve" (non decisa da lei).
Quindi? Chiedo di non preoccuparsi del fatto che uno riesca a fare i 180 gg. (o 150 per ...), ma che ci si esprima senza ambiguità. Il punto è: i gg. di chiusura per neve CONTANO o NO? Grazie.

"Secondo me" sì. C'è da dire però che una normativa che lo espliciti non esiste, per non parlare della confusione che sindaci e dirigenti hanno fatto in questi giorni tra "chiusura" e "sospensione delle attività".

Se prendiamo però la Regione Emilia Romagna, ha già specificato che i giorni di chiusura per neve non andranno recuperati (per la famosa soglia dei 200), perché la chiusura è dovuta a forza maggiore. La chiusura, quindi, è come se fosse paragonata a una sospensione dell'attività, questo fa pensare ad un servizio effettivo prestato a tutti gli effetti, compreso il periodo di prova. Questo perché la causa di chiusura non dipende dal lavoratore, il quale appunto non presta la sua attività non per sua colpa ma per causa di forza maggiore.

Ora, indipendentemente da cosa faranno le regioni e le scuole per il calendario scolastico, un appiglio normativo per i gorni di prova (180 gg) potrebbe essere questo:

CM 95/02, emanata in merito alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l' anno scolastico 2002/03, che recita testualmente a proposito della coincidenza con la domenica del 1°settembre: "la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all' intera retribuzione mensile".

Tale circolare considera quindi la decorrenza economica e giuridica, quindi "servizio prestato", un giorno festivo adducendo che c'è la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio[/u], e che questo si [b]configura una causa di forza maggiore.

Quindi io sono del parere che i giorni di chiusura della scuola sono considerati regolare servizio, sia per gli allievi che per i docenti.

Per quanto riguarda la collega in maternità, ricordo che il primo mese di congedo obbligatorio è valido ai fini dei 180 gg.
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Messaggio Da charmy Dom Feb 12, 2012 10:43 am

ho appena effettuato la registrazione in questo forum e sto imparando a muovermi piano piano, vorrei chiedere a proposito della Neve Abruzzo e Marche, della chiusura delle scuole:
ci sono molte scuole in provincia di Foggia che scendono al di sotto dei 200 giorni (siamo chiusi dal 3 febbraio), devono recuperare i giorni?
se si, perchè?
Vi ringrazio.

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Messaggio Da aurum77 Dom Feb 12, 2012 4:41 pm

Grazie Paolo1974! Condivido. L'ho chiesto ... per chiarezza per gli altri. Spesso in un topic tu o altri chiariscono in maniera "inequivocabile"... poi qualcuno apre un altro topic e i moderatori stessi rispondono con incertezze incredibili...
Già molti dei PRINCIPALI siti sindacali avevano chiarito. Ho posto la domanda perchè si alimentava solo gratuita confusione. Grazie anche per i 150 gg per chi va in obbligatoria; lo sapevamo, ma certi interventi ... destabilizzano...
E' importante che non NASCANO improvvisamente incertezze perchè... non si capirebbe più nulla. Quindi, se uno chiede: "valgono i gg. di sospensione IMPOSTI per neve"?, non rispondiamo: "tu dovresti comunque raggiungere i 180 gg.", ma: "Sì, CERTAMENTE". Grazie.

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Messaggio Da aurum77 Dom Feb 12, 2012 4:47 pm

charmy ha scritto:ho appena effettuato la registrazione in questo forum e sto imparando a muovermi piano piano, vorrei chiedere a proposito della Neve Abruzzo e Marche, della chiusura delle scuole:
ci sono molte scuole in provincia di Foggia che scendono al di sotto dei 200 giorni (siamo chiusi dal 3 febbraio), devono recuperare i giorni?
se si, perchè?
Vi ringrazio.
Qui il comportamento delle Regioni NON è univoco. L'USR E. Romagna, per esempio, nel suo sito, ha SCRITTO che non vanno recuperati. ALTRE Regioni, invece, hanno indicato ... l'esatto contrario. Io credo che intervenga, prima o poi, il Miur; infatti il maltempo DIFFUSO ha reso questo problema comune a MOLTI.
Penso anche che, al massimo, toglieranno eventuali ponti già calendarizzati.

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 12, 2012 4:49 pm

Paolo1974 ha scritto:
giulia boffa ha scritto:certo, figurati, devi togliere le assenze dall'anno scolastico, quindi 1 settembre/ 31 luglio, ho tolto agosto che è di ferie che non si conta

perché 31 luglio?

Circolare 267/1991

"3) Durata dell'anno di formazione e del periodo di prova

Premesso che le disposizioni sull'anno di formazione introdotte dalla Legge n. 270/1982, non hanno soppresso né modificato -con la sola eccezione delle particolari modalità prescritte per la conferma in ruolo nell'art. 2, comma 19- la normativa generale preesistente (artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 417/1974) sul periodo di prova, si pone il problema dell'esatta individuazione dell'arco temporale entro il quale possono svolgersi le attività dell'anno di formazione, per consentire a coloro che vi partecipano il superamento del periodo di prova.

Al riguardo va rilevato che mentre l'art. 2 della Legge n. 270 individua nella "fine delle lezioni" il termine conclusivo dell'anno di formazione, l'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 dispone che la prova "ha la durata di un anno scolastico", con ciò ricomprendendo anche i periodi successivi al termine delle lezioni.

Invero, la succitata antinomia normativa è solo apparente.

Nella previsione della Legge n. 270/1982, infatti, l'anno di formazione si caratterizza esclusivamente per l'esigenza di affinare le competenze professionali dei neo-vincitori di concorso, affiancando alla normale prestazione delle attività di istituto, la partecipazione ad iniziative di formazione.

Le due tipologie di attività (attività di istituto e attività formative), di norma, ricadono entrambe nel periodo di durata delle lezioni.

Dal computo dei 180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova, comunque, non possono escludersi le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

Ne consegue, quindi, che il termine della "fine delle lezioni" fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell'anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell'anno scolastico
."

I 180 devono essere servizio prestato...

scusa nei 180 gg vanno anche le festività di natale e pasqua, le domeniche e i giorni festivi, i periodi di interruzione per pubblico interesse, il giorno libero, quindi perché luglio non va bene? L'anno scolastico va dal 1 settembre al 31 agosto, togliendo le ferie che non vanno nel computo sono esattamente 329 gg, 330 se bisestile- la nota riguarda la fine dell'anno scolastico, che appunto va oltre la fine delle lezioni perché ci sono altri impegni, cha vanno dagli esami ad altre cose, quindi l'anno di prova non finisce l'8 giugno, ma prosegue, esattamente come deve essere; noi abbiamo 32 gg di ferie +4 di festività non godute, che vanno escluse dal computo, facciamo domanda di ferie, se il ds ci chiama a luglio noi siamo in servizio, altro che fine dell'anno...
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Messaggio Da lallaorizzonte Dom Feb 12, 2012 5:13 pm

giulia boffa ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:
giulia boffa ha scritto:certo, figurati, devi togliere le assenze dall'anno scolastico, quindi 1 settembre/ 31 luglio, ho tolto agosto che è di ferie che non si conta

perché 31 luglio?

Circolare 267/1991

"3) Durata dell'anno di formazione e del periodo di prova

Premesso che le disposizioni sull'anno di formazione introdotte dalla Legge n. 270/1982, non hanno soppresso né modificato -con la sola eccezione delle particolari modalità prescritte per la conferma in ruolo nell'art. 2, comma 19- la normativa generale preesistente (artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 417/1974) sul periodo di prova, si pone il problema dell'esatta individuazione dell'arco temporale entro il quale possono svolgersi le attività dell'anno di formazione, per consentire a coloro che vi partecipano il superamento del periodo di prova.

Al riguardo va rilevato che mentre l'art. 2 della Legge n. 270 individua nella "fine delle lezioni" il termine conclusivo dell'anno di formazione, l'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 dispone che la prova "ha la durata di un anno scolastico", con ciò ricomprendendo anche i periodi successivi al termine delle lezioni.

Invero, la succitata antinomia normativa è solo apparente.

Nella previsione della Legge n. 270/1982, infatti, l'anno di formazione si caratterizza esclusivamente per l'esigenza di affinare le competenze professionali dei neo-vincitori di concorso, affiancando alla normale prestazione delle attività di istituto, la partecipazione ad iniziative di formazione.

Le due tipologie di attività (attività di istituto e attività formative), di norma, ricadono entrambe nel periodo di durata delle lezioni.

Dal computo dei 180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova, comunque, non possono escludersi le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

Ne consegue, quindi, che il termine della "fine delle lezioni" fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell'anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell'anno scolastico
."

I 180 devono essere servizio prestato...

scusa nei 180 gg vanno anche le festività di natale e pasqua, le domeniche e i giorni festivi, i periodi di interruzione per pubblico interesse, il giorno libero, quindi perché luglio non va bene? .

perchè è oltre la fine delle lezioni, termine delle lezioni

se poi ci sono altre attività oltre il termine delle lezioni (in particolare gli Esami) anche questi vanno conteggiati nei 180 giorni

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 12, 2012 5:21 pm

appunto, quindi non c'è un termine di servizio all'8 giugno, si va oltre ed è compreso anche luglio nel servizio, perchè dobbiamo essere a disposizione comunque come nel giorno libero, l'anno di prova comprende tutti i giorni di servizio che vanno dal 1 settembre al 31 luglio o 31 agosto se prendo luglio di ferie, ovviamente escluso; nella nota gli esami sono solo un esempio, ma ci sono le maestre convocate per le pulizie e il riordino, non è servizio anche quello? Se non siamo in ferie non siamo a disposizione del DS? e quindi non me li conti nei 180 gg? non credo proprio
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Messaggio Da lallaorizzonte Dom Feb 12, 2012 5:27 pm

giulia boffa ha scritto:appunto, quindi non c'è un termine di servizio all'8 giugno, si va oltre ed è compreso anche luglio nel servizio, perchè dobbiamo essere a disposizione comunque come nel giorno libero, l'anno di prova comprende tutti i giorni di servizio che vanno dal 1 settembre al 31 luglio o 31 agosto se prendo luglio di ferie, ovviamente escluso; nella nota gli esami sono solo un esempio, ma ci sono le maestre convocate per le pulizie e il riordino, non è servizio anche quello?

se sono convocate con decisione presa dal collegio dei docenti certo
se non ci sono attività a scuola invece no, i giorni dopo il termine delle lezioni non contano, perchè non è servizio prestato

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 12, 2012 5:30 pm

il giorno libero non è servizio prestato, non capisco questa interpretazione del servizio prestato; le vacanze di natale e pasqua nemmeno, perché proprio luglio???? durante gli esami certo che è servizio prestato, ma è un esempio per dire che anche dopo l'8 giugno si lavora, dove è il riferimento esplicito al servizo prestato?

L’anno di formazione è disciplinato dall’art. 440 del D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico); nel comma 2 si dispone che il periodo di prova abbia inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termini con la fine delle lezioni (superata questa dicitura) e che per la sua validità sia richiesto il servizio minimo di 180 giorni.
L’art. 438 del D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico) dispone che la prova abbia la durata di un anno scolastico, riconducendo a ciò anche i periodi successivi al termine delle lezioni (membro interno e esterno in commissioni di esami di maturità) i cui periodi sono utili alla prova (1).

membro interno ed esterno sono un esempio o solo quelli della secondaria hanno un anno che finisce al 31 agosto?


Ultima modifica di giulia boffa il Dom Feb 12, 2012 5:39 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da lallaorizzonte Dom Feb 12, 2012 5:38 pm

giulia boffa ha scritto:il giorno libero non è servizio prestato, non capisco questa interpretazione del servizio prestato; le vacanze di natale e pasqua nemmeno, perché proprio luglio???? durante gli esami certo che è servizio prestato, ma è un esempio per dire che anche dopo l'8 giugno si lavora, dove è il riferimento esplicito al servizo prestato?

tutti gli esempi che porti ricadono all'interno dell'anno di lezione, ed è per questo che si considerano.
il nostro problema è come considerare il servizio dopo il termine delle lezioni

la normativa ci dice che è possibile conteggiarlo ai fini dei 180 giorni se si tratta di servizi istituzionali (tu hai fatto l'esempio delle maestre, io quello degli esami di stato).

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 12, 2012 5:41 pm

L’art. 438 del D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico) dispone che la prova abbia la durata di un anno scolastico, riconducendo a ciò anche i periodi successivi al termine delle lezioni (membro interno e esterno in commissioni di esami di maturità) i cui periodi sono utili alla prova (1).

http://old.istruzione.lombardia.it/comunic/comunic05/nov05/cprot17851_05.htm

questo come lo spieghi?
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Messaggio Da lallaorizzonte Dom Feb 12, 2012 5:43 pm

giulia boffa ha scritto:L’art. 438 del D.Lgs n. 297/94 (Testo Unico) dispone che la prova abbia la durata di un anno scolastico, riconducendo a ciò anche i periodi successivi al termine delle lezioni (membro interno e esterno in commissioni di esami di maturità) i cui periodi sono utili alla prova (1).

http://old.istruzione.lombardia.it/comunic/comunic05/nov05/cprot17851_05.htm

questo come lo spieghi?

con quello che ti ho detto prima, nella durata dell'anno scolastico ai fini dell'anno di prova contano anche i periodi successivi al temine delle lezioni se si svolge il servizio come commissario agli esami

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