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supplenza e decesso dopo 31/12

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Messaggio Da sergino1963 Dom Feb 12, 2012 5:05 pm

Salve....sono una docente precaria. Mi è successo che dopo aver preso una supplenza dopo il 31/12, il docente di cattedra è deceduto dopo un mese di mia supplenza.
La scuola dopo aver interpellato il csa ha nominato una nuova supplente in quanto cattedra vacante. Ho parlato con i sindacati e anche loro mi rispondono che trattasi di cattedra vacante.
Io non sono convinta, dopo aver letto, anche i vostri post nel forum.
Cosa devo fare?
Devo rivolgermi ad un avvocato per eventuale ricorso?
Grazie

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Messaggio Da giulia boffa Dom Feb 12, 2012 5:12 pm

è una supplenza temporanea, vai avanti tu per continuità didattica
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Messaggio Da sergino1963 Dom Feb 12, 2012 9:00 pm

Ciao Giulia grazie per la celere risposta.
Allora mi rivolgo ad un avvocato? Perchè già la cattedra l'hanno assegnata ad un altro docente, ed io sono senza lavoro.
Se ti è possibile informami al più presto
Ciao e
Grazie

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Messaggio Da giulia boffa Lun Feb 13, 2012 5:13 am

devi presentare ricorso
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Messaggio Da sergino1963 Lun Feb 13, 2012 1:13 pm

Ok Grazie

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Messaggio Da aurum77 Lun Feb 13, 2012 10:02 pm

ovviamente ... ora... si tratta di una supplenza "fino al termine delle lezioni" (più scrutini), quindi VANNO DI NUOVO ricontattate tutte le persone che ti precedono. Infatti prima esse NON potevano lasciare una supplenza breve (se l'avevano) per una breve... ORA INVECE potrebbero lasciarla per una "fino al termine delle lezioni". Vanno contattate da liste prioritarie (se esistono... la nota miur l'anno scorso ha chiarito..., ma questo è ininfluente). O da liste prioritarie o, se queste sono esaurite, da GI: in ogni caso bisogna richiamare da capo.
Vedi il regolamento supplenze.

Ricorso?????????? e nessuno ha osato correggere? Mah!
Le supplenze vanno attribuite da AT se il posto si è reso vacante entro il 31.12 (fino al 30 giugno, cioè fine attività didattiche).
Vanno attribuite dal Dirigente Scolastico se il posto si è reso vacante "dopo" il 31.12 (fino al termine delle lezioni più scrutini).

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Messaggio Da sergino1963 Lun Feb 13, 2012 10:20 pm

Ho letto il regolamento e il comma 4 dell'art 7 parla chiaro..oppure ho letto male?

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Messaggio Da Paolo1974 Lun Feb 13, 2012 10:22 pm

sergino1963 ha scritto:Ho letto il regolamento e il comma 4 dell'art 7 parla chiaro..oppure ho letto male?

Ti ho risposto nell'altro post. Anche il MIUR è di questo parere. Ma non c'è bisogno del parere, è così.

Hai letto bene, dal momento che è supplenza temporanea, art 7, si applicano i commi di proroga e conferma. Non ha importanza a che titolo sia l'assenza: decesso, aspettativa, malattia. E' comunque temporanea.

E' infatti per questo che si nomina da sp e non da GI se non c'è già il supplente, perché appunto supplenza temporanea indipendentemente da quale sia la causa. Ed è per questo che se invece accade prima del 31/12 si riconvoca da GE. Dopo il 31/12 non si fa più nessuna differenza a che titolo sia l'assenza.

Ti confermo quindi ciò che ti spetta. Non voglio però insistere troppo e in due topic, anche perché io il parere del MIUR l'ho già a vuto.


Ultima modifica di Paolo1974 il Lun Feb 13, 2012 10:27 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio Da aurum77 Lun Feb 13, 2012 10:25 pm

Ho capito solo ora... ciao, Sergino... sei quello che giocava nel Milan.
Scusa.

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Messaggio Da frantzisca Sab Feb 25, 2012 9:29 am

Buongiorno,
sono nuova del forum e non so bene come funzioni. Avrei bisogno di un aiuto in merito alla mia situazione.
Il 4 ottobre ho preso servizio presso un I.I.S. per una supplenza su un docente affetto da patologia grave dalle graduatorie di istituto (III fascia). Siamo arrivati a febbraio e, senza che abbia ripreso servizio, la persona che sostituivo è andata in pensione anticipata per gravi motivi di salute. Il preside della scuola ha ritenuto che occorresse rinominare dalla SP. Essendo questa esaurita ha convocato a partire dalla prima fascia. Il 17 febbraio (venerdì) ho ricevuto la convocazione per il 20 . La cattedra è stata divisa fra tre docenti, a me sono "avanzate" sei ore. Io ritengo di avere diritto alla proroga per ragioni di continuità didattica, stando all'art. 7 del DM del 13 giugno 2007. Ho ascoltato autorevoli pareri che mi danno ragione (personale USP e personale ATA competente), mi sono rivolta al sindacato e il sindacalista ha tentato una mediazione con il dirigente che è stato irremovibile: ritiene di essere nel giusto e non è minimamente spaventato da un possibile ricorso. Mi è stato suggerito di ricorrere al giudice attraverso la procedura d'urgenza n° 700, secondo voi è giusta questa strada? Ho qualche possibilità di riottenere le mie ore e soprattutto di garantire ai miei alunni la legittima continuità didattica. In più, giovedì 23 ho saputo che il preside ha disposto che il mio contratto partisse dal 12 febbraio fino al 17 per non pagarmi il sabato e la domenica (a partire dall’11 ero senza contratto, alle mie domande in proposito mi è stato detto che non dovevo preoccuparmi, ero in servizio e quindi la proroga era automatica) . Premetto che il 20 ho lavorato regolarmente secondo l'orario previsto con il vecchio contratto; il dirigente mi ha detto che non ero tenuta ad entrare in classe visto che per quella mattina c'erano le nuove convocazioni. Nessuno mi aveva informato formalmente della revoca della supplenza. Nella PEC si parlava di supplenza disponibile ma non era specificato a partire da quando; non ho firmato il contratto. Il nuovo non era ancora pronto.
Spero che qualcuno trovi il tempo per rispondermi. Grazie
frantzisca
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Messaggio Da Paolo1974 Sab Feb 25, 2012 9:52 am

frantzisca ha scritto:Buongiorno,
sono nuova del forum e non so bene come funzioni. Avrei bisogno di un aiuto in merito alla mia situazione.
Il 4 ottobre ho preso servizio presso un I.I.S. per una supplenza su un docente affetto da patologia grave dalle graduatorie di istituto (III fascia). Siamo arrivati a febbraio e, senza che abbia ripreso servizio, la persona che sostituivo è andata in pensione anticipata per gravi motivi di salute. Il preside della scuola ha ritenuto che occorresse rinominare dalla SP. Essendo questa esaurita ha convocato a partire dalla prima fascia. Il 17 febbraio (venerdì) ho ricevuto la convocazione per il 20 . La cattedra è stata divisa fra tre docenti, a me sono "avanzate" sei ore. Io ritengo di avere diritto alla proroga per ragioni di continuità didattica, stando all'art. 7 del DM del 13 giugno 2007. Ho ascoltato autorevoli pareri che mi danno ragione (personale USP e personale ATA competente), mi sono rivolta al sindacato e il sindacalista ha tentato una mediazione con il dirigente che è stato irremovibile: ritiene di essere nel giusto e non è minimamente spaventato da un possibile ricorso. Mi è stato suggerito di ricorrere al giudice attraverso la procedura d'urgenza n° 700, secondo voi è giusta questa strada? Ho qualche possibilità di riottenere le mie ore e soprattutto di garantire ai miei alunni la legittima continuità didattica. In più, giovedì 23 ho saputo che il preside ha disposto che il mio contratto partisse dal 12 febbraio fino al 17 per non pagarmi il sabato e la domenica (a partire dall’11 ero senza contratto, alle mie domande in proposito mi è stato detto che non dovevo preoccuparmi, ero in servizio e quindi la proroga era automatica) . Premetto che il 20 ho lavorato regolarmente secondo l'orario previsto con il vecchio contratto; il dirigente mi ha detto che non ero tenuta ad entrare in classe visto che per quella mattina c'erano le nuove convocazioni. Nessuno mi aveva informato formalmente della revoca della supplenza. Nella PEC si parlava di supplenza disponibile ma non era specificato a partire da quando; non ho firmato il contratto. Il nuovo non era ancora pronto.
Spero che qualcuno trovi il tempo per rispondermi. Grazie

Non sappiamo più come dirlo ai dirigenti, mi rincuora che autorevoli pareri di sindacati e USP (ora UST) ti danno ragione. E' più di un anno che lo diciamo: dopo il 31/12 sono tutte supplenze temporanee, qualunque sia la causa. Lo scorso anno abbiamo dovuto insistere non poco (parlo come sindacati) per far pubblicare la nota MIUR che chiarisse definitamente questo concetto, e proprio per questo motivo le supplenze su un posto disponibile dopo il 31/12 (non è corretto parlare di posto "vacante" dopo il 31/12, ma disponibile) devono essere considerate come una qualunque supplenza temporanea che avviene su malattia, per fare un esempio, prima del 31/12.

Ora, se dopo il 31/12 sono tutte supplenze temporanee, viene da sé capire che a tali supplenze vanno applicati tutti i commi dell'art 7 del dm 131/07, che appunto regola le supplenze temporanee di competenza dei ds.

Eppure ancora qualcuno si ostina a dire e pensare che nel caso ci sia una cattedra disponibile in vigenza di supplenza vanno riscorse le graduatorie perché è una supplenza data fino al termine delle lezioni su un posto che si rende "vacante".

Non si pensa, invece, come si dovrebbe fare, alla valenza "giuridica" del posto, ovvero "supplenza temporanea dopo il 31/12".

Così come il posto, se non c'è già un supplente in corso, viene assegnato dal sp e non dalle GI, perché appunto supplenza "temporanea", se vi già un supplente su quel posto e questo si rende disponibile (decesso, aspettattiva, prepensionamento e così via), ai sensi dell'art 7 del dm 131/07, che "giuridicamente" bisogna applicare a quel posto in virtù di posto disponibile dopo il 31/12, va posta la proroga al supplente che vi è già (art 7, comma 4).


Mi rincuora inoltre che anche la stessa Associazione Nazionale Presidi, che vigila sull'operato dei suoi iscritti dirigenti e che devo dire si avvale, perché ne conosco personalmente alcuni, di consulenti di alto livello, sull'argomento dice:

"L’art. 7, comma 1 del D.M. 131 del 13/6/2007 prevede che “ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le relative graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie: […]
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”.
Nel caso descritto il dirigente deve far riferimento esclusivamente alla graduatoria di istituto e, in virtù della continuità didattica di cui al successivo comma 4, prorogare il contratto a tempo determinato stipulato col supplente in servizio a far data dal decesso del titolare fino al termine delle attività didattiche.
Quest’ultima disposizione prevede infatti che “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
[b]Nel caso in esame non si tratta di ulteriore periodo di assenza del titolare, bensì di sopraggiunta disponibilità della cattedra, che però non incide sul diritto alla continuità del supplente già in servizio.
Alla luce di questa lettura della norma, la docente può sostenere le proprie buone ragioni con la scuola e, se lo ritiene, esaminare anche l’eventualità di tutelare i suoi diritti con ricorso al giudice del lavoro
."

Ovviamente in questa risposta si usa il termine "attività didattiche" ma è "termine delle lezioni", come l'ANP ha sempre scritto i altre faq simili a questa. Ma la sostanza non cambia, perché ciò che interessa è la continuità della supplenza.


Ultima modifica di Paolo1974 il Sab Feb 25, 2012 10:09 am - modificato 2 volte.
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Messaggio Da Paolo1974 Sab Feb 25, 2012 9:55 am

Ti segnalo inoltre che su un caso analogo al tuo, il collega l'ha spuntata e ha fatto valere i suoi diritti. Qui trovi il suo caso e le altre faq degli altri sindacati relative alla "spiegazione" della continuità didattica

https://www.orizzontescuolaforum.net/t5682-at-forli-supplenze-dopo-il-3112-da-sp
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Messaggio Da Paolo1974 Sab Feb 25, 2012 10:15 am

Pino76 ha scritto:qualche anno fa mi successe la stessa cosa, in un primo momento volevano rivolgersi al csa, ma poi il preside considerando che questo impiegava tempo e i ragazzi perdevano ore di italiano, decise di farmi un contratto al 30 giugno, questione di buon senso...

Sì, ma il contratto va fatto fino al termine delle lezioni + scrutini e eventuali esami.

In ogni caso oltre che buon senso deve prevalere la normativa. E l'art 7 del dm è abbastanza chiaro.
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Messaggio Da frantzisca Sab Feb 25, 2012 10:44 am

Grazie per la risposta, è un'ulteriore conferma dei pareri che avevo già raccolto. Ci sarebbe anche la questione dei contratti; chiaramente tutto questo è fonte di ansia: non è facile lavorare serenamente quando ci sono problemi di questo genere!
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Messaggio Da frantzisca Sab Feb 25, 2012 11:14 am

In più, giovedì 23 ho saputo che il preside ha disposto che il mio contratto partisse dal 12 febbraio (il contratto precedente era dall'11 gennaio all'11 febbraio) fino al 17 per non pagarmi il sabato e la domenica (a partire dall’11 ero senza contratto, alle mie domande in proposito mi è stato detto che non dovevo preoccuparmi, ero in servizio e quindi la proroga era automatica) . Premetto che il 20 ho lavorato regolarmente secondo l'orario previsto con il vecchio contratto; il dirigente mi ha detto che non dovevo entrare in classe visto che per quella mattina c'erano le nuove convocazioni. Nessuno mi aveva informato formalmente della revoca della supplenza. Nella PEC si parlava di supplenza disponibile ma non era specificato a partire da quando; non ho firmato il contratto. Il nuovo non era ancora pronto.

[/quote]
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Messaggio Da Paolo1974 Sab Feb 25, 2012 7:57 pm

frantzisca ha scritto: In più, giovedì 23 ho saputo che il preside ha disposto che il mio contratto partisse dal 12 febbraio (il contratto precedente era dall'11 gennaio all'11 febbraio) fino al 17 per non pagarmi il sabato e la domenica (a partire dall’11 ero senza contratto, alle mie domande in proposito mi è stato detto che non dovevo preoccuparmi, ero in servizio e quindi la proroga era automatica) . Premetto che il 20 ho lavorato regolarmente secondo l'orario previsto con il vecchio contratto; il dirigente mi ha detto che non dovevo entrare in classe visto che per quella mattina c'erano le nuove convocazioni. Nessuno mi aveva informato formalmente della revoca della supplenza. Nella PEC si parlava di supplenza disponibile ma non era specificato a partire da quando; non ho firmato il contratto. Il nuovo non era ancora pronto.

[/quote]

L'errore è a monte. Ti devi soffermare sull'ingiusta revoca della supplenza che, per continuità didattica, deve rimanere a te.

Devi quindi continuare ad insistere con UST e sindacati, come ha fatto il collega che poi ha avuto riconosciuto il suo diritto.
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Messaggio Da frantzisca Dom Feb 26, 2012 10:51 am

Buongiorno Paolo 1974, volevo chiederti se è possibile trovare on line il documento dell'Associazione Nazionale Presidi al quale fai riferimento, vorrei stamparlo e farlo leggere alla segretaria addetta al personale della mia scuola.
Ti ringrazio
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Messaggio Da Paolo1974 Dom Feb 26, 2012 11:24 am

frantzisca ha scritto:Buongiorno Paolo 1974, volevo chiederti se è possibile trovare on line il documento dell'Associazione Nazionale Presidi al quale fai riferimento, vorrei stamparlo e farlo leggere alla segretaria addetta al personale della mia scuola.
Ti ringrazio

Il mio consiglio è di stamparti questi 3, come ha fatto il collega a cui poi è stato riconosciuta la proroga. E' una lettura "sistematica" della norma, con relative spiegazione. E sono 3 pareri invece che uno.


NOTIZIE DELLA SCUOLA

I posti lasciati liberi dai titolari dopo il 31 dicembre sono da coprire con supplenze sino al termine delle attività didattiche?
No. Tutti i posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico sono da coprire con supplenze temporanee sino al termine delle lezioni (DM 13.6.2007).

Proroga della supplenza: La proroga della supplenza compete anche se il titolare lascia definitivamente il posto per dimissioni o decesso?
Se il posto diventa disponibile dopo il 31 dicembre, non cambia la tipologia del contratto di supplenza che rimane sempre una supplenza temporanea con durata sino al termine delle lezioni, per cui si può procedere alla proroga della supplenza al docente in effettivo servizio. Se invece il posto resta disponibile prima del 31 dicembre, cambia la tipologia della supplenza che diventa una supplenza sino al termine delle attività didattiche, con termine del contratto al 30 giugno, con iscrizione del pagamento alla direzione provinciale del Tesoro.

GILDA

Il discrimine è costituto dal termine del 31 dicembre. Una volta decorso tale termine, tutte le supplenze che vengono assegnate dai dirigenti scolastici rientrano nella stessa tipologia (supplenza temporanea) a nulla rilevando il presupposto di fatto su cui si basa la supplenza stessa. Conseguentemente al docente supplente interessato spetta la proroga del contratto fino al termine delle lezioni. Tale proroga deriva dal disposto di cui al comma 4 dell’at. 7 del decreto ministeriale 131/2007 che testualmente recita: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”. E’ bene precisare che la supplenza fino al termine delle lezioni rientra nel novero delle supplenze temporanee e non va confusa con la supplenza annuale (fino al 31 agosto) o con la supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). A nulla rilevando che in epoca successiva al conferimento del primo incarico la cattedra sia diventata vacante. L’art. 7 del decreto ministeriale 131/2007, infatti, dispone che gli incarichi conferiti per effetto dello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto debbano necessariamente assumere la veste giuridica di supplenze temporanee, sia se disposti per la sostituzione del personale temporaneamente assente, sia per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno. Di contro, la cattedra vacante assume rilievo nella fase provinciale ai fini della disposizione dell’incarico di supplenza annuale. Tale fase, però, si esaurisce in ogni caso una volta decorso il termine del 31 dicembre di ogni anno.

ANP

Una professoressa, in servizio con incarico a T I., si è assentata dalla scuola a partire dal 24/09/2009 e con periodi successivi di malattia fino al 25/02/2010, giorno in cui è deceduta. Dovendo nominare sul posto resosi vacante, si chiede quale procedura seguire: mantenere in servizio il prof. supplente o procedere a nuova nomina attingendo dalla graduatoria d'istituto 1 fascia?

Risposta
In caso di decesso del titolare durante la vigenza di un contratto a tempo determinato di un supplente, con questo dovrà essere risolto il precedente rapporto e stipulato un nuovo contratto fino al termine delle lezioni.
Il riferimento normativo fondamentale è l'art. 7/1 del D.M. 131 del 13/06/2007: trattandosi nel caso “di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno”, si dà luogo a una supplenza temporanea fino al termine delle lezioni, di competenza del dirigente scolastico.
Sul posto in questione si procede a una nuova nomina, che va attribuita, per ragioni di continuità didattica, al docente in servizio fino a quel momento, come vuole il successivo comma 3: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
Le retribuzioni per supplenze temporanee su posti disponibili dopo il 31 dicembre sono a carico delle scuole
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Messaggio Da frantzisca Dom Feb 26, 2012 11:30 am

Grazie,
vi farò sapere come andrà a finire anche se temo che i tempi saranno lunghi: il mio DS ha una causa simile in corso dall'anno scorso, non si è mai presentato alle udienze.
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Messaggio Da frantzisca Mer Feb 29, 2012 5:03 pm

Paolo1974 ha scritto:Ti segnalo inoltre che su un caso analogo al tuo, il collega l'ha spuntata e ha fatto valere i suoi diritti. Qui trovi il suo caso e le altre faq degli altri sindacati relative alla "spiegazione" della continuità didattica

https://www.orizzontescuolaforum.net/t5682-at-forli-supplenze-dopo-il-3112-da-sp
Oggi ho saputo che per le mie sei ore sarò pagata dal tesoro, questo compromette l'esito del mio ricorso?
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Messaggio Da Paolo1974 Mer Feb 29, 2012 5:09 pm

frantzisca ha scritto:
Paolo1974 ha scritto:Ti segnalo inoltre che su un caso analogo al tuo, il collega l'ha spuntata e ha fatto valere i suoi diritti. Qui trovi il suo caso e le altre faq degli altri sindacati relative alla "spiegazione" della continuità didattica

https://www.orizzontescuolaforum.net/t5682-at-forli-supplenze-dopo-il-3112-da-sp
Oggi ho saputo che per le mie sei ore sarò pagata dal tesoro, questo compromette l'esito del mio ricorso?

No.
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Messaggio Da frantzisca Gio Mar 01, 2012 2:59 pm

https://www.orizzontescuolaforum.net/t5682-at-forli-supplenze-dopo-il-3112-da-sp[/quote]
Oggi ho saputo che per le mie sei ore sarò pagata dal tesoro, questo compromette l'esito del mio ricorso?[/quote]

No.[/quote]
Grazie Paolo,
intanto oggi ho avuto la risposta del preside che motiva la mancata proroga del mio contratto, ne ho tratto una sintesi e te la invio:
[b]In riferimento alla sua nota del 20/02/2012 con cui si sostiene il diritto alla proroga della supplenza in virtù dell’art. 7, comma 4 del D.M. 13/06/2007, faccio presente che il Dipartimento per l’Istruzione ha affrontato più volte la questione riguardante le modalità di copertura dei posti che si vengano a rendere disponibili, dopo il 31 dicembre, fino alla fine dell’anno scolastico o termine delle attività didattiche (quale è quello di cui trattiamo), e, più precisamente, lo ha fatto con la nota prot. N. 934 del 04/02/2011, dell’Uff.III, confermando in proposito quanto già chiarito con nota n. 1533, del 05/02/2009.
In sintesi le note succitate specificano che si configura in concreto una specifica fattispecie di posto non vacante, resosi di fatto disponibile dopo la data del 31 dicembre, cioè di un posto la cui disponibilità consegue generalmente ad una qualche causa interruttiva del precedente rapporto di impiego (decesso,dimissioni o cose analoghe), per la cui copertura è necessario partire dagli elenchi prioritari.
Questa è la ratio cui ci si è riferiti per individuare l’avente diritto, a tutela dei legittimi interessi costituiti.
[b]

Che ne pensi?
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Messaggio Da Paolo1974 Gio Mar 01, 2012 4:23 pm

Che non farebbe una piega se la cattedra disponibile si venisse a creare non in vigenza di supplenza. Allora sì . È stata questa la questione dello scorso anno su cui ds, utenti, alcuni sindacalisti e ust e Usr commettevano l errore, pensando che si dovesse convocare da GI e non da SP, e con questa confusione il miur emana una nota in cui
sostiene che anche per questi posti si utilizzano prima le liste e non le Gi, perché tale supplenza si configura temporanea, né più né meno di una malattia. Quindi la questione chiarita è SP e non gi.

La ds non prende invece in considerazione che sul titolare ci sei già tu, quindi come la proroga avviene su una malattia, quando il titolare prolunga l assenza, stessa cosa quando c è un decesso, se dopo il 31.12.
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Messaggio Da frantzisca Gio Mar 01, 2012 4:43 pm

Grazie Paolo,
questa situazione mi sta sfiancando: a momenti sono ottimista e convinta di essere nel giusto; più spesso mi assalgono dubbi sulla possibilità di riuscire nell'"impresa". E' evidente che c'è poca chiarezza nelle direttive da seguire e che tutto sembra lasciare adito a INTERPRETAZIONI della norma.
Comunque, mercoledì 7 ho appuntamento con l'avvocato e spero di chiarirmi definitivamente le idee.
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