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Messaggio Da prekario Mar Feb 28, 2012 8:35 pm

Dal 2010 il giudizio definitivo sull'invalidità civile accertata dalle ASL è espresso dall'INPS che è un istituto Nazionale.

Ma non è anticostituzionale sottoporre nuovamente ad accertamento sanitario chi è in possesso di un verbale definitivo di invalidità civile validato dall'INPS e presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza come richiamato nel bando 24 mesi dell' USR Veneto in riferimento al D.I. n. 165 del 30 luglio 2010?

C'è qualche esperto che può rispondere?


"Si ritiene utile richiamare l’attenzione di codesti Uffici Scolastici Territoriali su quanto disposto dal D.I. n. 165 del 30 luglio 2010, pubblicato nella G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010, che prevede una serie di adempimenti, sia per gli aspiranti che per codesti Uffici, finalizzati ad accertare il possesso dei requisiti che danno diritto ai benefici previsti dalla legge 104/92 e 68/1999.

Si richiamano sinteticamente tali adempimenti:

1) ai sensi dell’art. 2 del citato D.I. il personale che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza e chiede di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 104/92 (precedenza nella scelta della sede) o della legge n. 68/1999 (riserva del posto), deve allegare alla domanda medesima la certificazione medica in originale o copia conforme all’originale;



2) in applicazione dell’art. 3, 1° comma del citato D.I. gli Uffici scolastici territoriali, in presenza di motivate ragioni, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni che danno diritto alla fruizione dei predetti benefici;

3) ai sensi dell’art. 3, 2° comma del richiamato decreto, indipendentemente dalle circostanze indicate al precedente punto 2, gli Uffici scolastici territoriali possono richiedere accertamenti a campione individuandone preventivamente i criteri.

Per quanto riguarda gli adempimenti cui sono tenuti gli aspiranti che si trovano nelle condizioni indicate al punto 1), si rinvia alle precisazioni riportate nelle Avvertenze ai singoli bandi.

Relativamente agli accertamenti indicati ai punti 2) e 3) gli stessi consistono, come disposto dall’art. 3 del citato D.I., nel sottoporre di nuovo a visita medica gli aspiranti, presso un’azienda sanitaria diversa, cioè ubicata in altra provincia rispetto a quella che ha rilasciato la documentazione in base alla quale sono stati chiesti i benefici.

Gli accertamenti indicati al punto 2) saranno attivati dalle SS.LL. , come prevede la richiamata normativa, solo se ricorrono le motivate ragioni.

Per quanto attiene le verifiche a campione di cui al punto 3), questa Direzione ritiene di suggerire, adattandoli alla presente procedura, i medesimi criteri riportati nella propria nota prot. n. 15574 del 19.11.2010, avente per oggetto gli adempimenti relativi all’applicazione del citato D.I. n. 165 del 30 luglio 2010.

Pertanto le SS.LL., previo avviso da pubblicare sul sito internet di codesti Uffici, potranno avviare i controlli a campione, sulle domande prodotte dagli aspiranti, adottando i seguenti criteri:

- il 50%, con estrazione a sorte, di coloro che richiedono i benefici previsti dalla legge 104/92 (precedenza scelta sede) o dalla legge 68/1999 (riserva del posto), con certificazione medica, attestante un grado di invalidità dal 46% all’80%, rilasciata da azienda sanitaria ubicata in provincia diversa da quella di inclusione in graduatoria.

Per attivare le verifiche indicate ai punti 2) e 3) le SS.LL. prenderanno gli opportuni contatti con le aziende sanitarie di codeste province facendo in modo che gli accertamenti in questione si concludano prima della pubblicazione delle graduatorie definitive o comunque prima delle operazioni di nomina a tempo indeterminato relative all’a.s. 2012/13. "


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