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Permessi studio e supplenza

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Messaggio Da euridice71 Mar Apr 10, 2012 4:50 pm

Gentilissima Lalla,
il mio Ufficio Provinciale mi ha riconosciuto il diritto di fruire dei permessi allo studio. Dal momento che il contratto collettivo della regione Sicilia, a cui devo fare riferimento, prevede la possibilità di chiedere ore di permessi anche soltanto per prepararsi allo studio sino al 35% delle ore spettanti e di articolarli anche in ore settimanali secondo un calendario che andrà tempestivamente comunicato, ho chiesto di potere fruire di un certo numero di ore (38) sino alla fine dell'anno soltanto in una classe di una delle tre scuole presso cui sono utilizzata.
E' chiaro che, concentrando la richiesta in una sola classe, sarà necessario sostituirmi con un supplente, ma credo sinceramente che questa sia la soluzione migliore per evitare di dover chiedere i permessi a singhiozzo in tutte e tre le scuole e creare disagi nello svolgimento dei programmi e delle verifiche con frequenti rallentamenti e brusche accelerazioni.
La dirigente della scuola, a cui ho presentato la richiesta dei permessi, sulla base della normativa ed in particolare delle circolari ministeriali 12/11 e 266/88, mi ha scritto che, dal momento che non è possibile la stipula di contratti a tempo determinato con personale supplente temporaneo per sostituire il docente che ha chiesto di fruire dei permessi allo studio, posso essere sostituita soltanto con personale docente in servizio e fruire dei permessi in parte in una scuola ed in parte in un'altra.
Vorrei sapere se ciò corrisponde ad una corretta interpretazione della normativa.
La prego di rispondermi prima possibile e La ringrazio anticipatamente.

Distinti Saluti,
Giovanna


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Messaggio Da Paolo1974 Mar Apr 10, 2012 5:01 pm

euridice71 ha scritto:Gentilissima Lalla,
il mio Ufficio Provinciale mi ha riconosciuto il diritto di fruire dei permessi allo studio. Dal momento che il contratto collettivo della regione Sicilia, a cui devo fare riferimento, prevede la possibilità di chiedere ore di permessi anche soltanto per prepararsi allo studio sino al 35% delle ore spettanti e di articolarli anche in ore settimanali secondo un calendario che andrà tempestivamente comunicato, ho chiesto di potere fruire di un certo numero di ore (38) sino alla fine dell'anno soltanto in una classe di una delle tre scuole presso cui sono utilizzata.
E' chiaro che, concentrando la richiesta in una sola classe, sarà necessario sostituirmi con un supplente, ma credo sinceramente che questa sia la soluzione migliore per evitare di dover chiedere i permessi a singhiozzo in tutte e tre le scuole e creare disagi nello svolgimento dei programmi e delle verifiche con frequenti rallentamenti e brusche accelerazioni.
La dirigente della scuola, a cui ho presentato la richiesta dei permessi, sulla base della normativa ed in particolare delle circolari ministeriali 12/11 e 266/88, mi ha scritto che, dal momento che non è possibile la stipula di contratti a tempo determinato con personale supplente temporaneo per sostituire il docente che ha chiesto di fruire dei permessi allo studio, posso essere sostituita soltanto con personale docente in servizio e fruire dei permessi in parte in una scuola ed in parte in un'altra.
Vorrei sapere se ciò corrisponde ad una corretta interpretazione della normativa.
La prego di rispondermi prima possibile e La ringrazio anticipatamente.

Distinti Saluti,
Giovanna


Il contratto della Regione Sicilia vieta ai dirigenti la sostituzione con pagamento dei supplenti dei docenti che fruiscono delle 150 ore?

Nessuna circolare lo fa, tanto meno i riferimenti che ha indicato la ds.

Anzi in alcuni Contratti (vedi Piemonte), c'è espressamente scritto che il dirigente scolastico può procedere alla sostituzione del personale docente “con il conferimento di supplenze, esperite tutte le modalità organizzative previste”.
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Messaggio Da euridice71 Mar Apr 10, 2012 5:08 pm

Il contratto collettivo della Regione Sicilia dispone che il DS sostituisca i docenti che fruiscono dei permessi allo studio secondo i criteri della normativa vigente. La mia DS sostiene, diversamente, che si debba fare riferimento alle circolari sopra riportate e credo che abbia tratto tali riferimenti da Orizzonte Scuola. Dove posso trovare queste circolari?

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Apr 10, 2012 5:28 pm

euridice71 ha scritto:Il contratto collettivo della Regione Sicilia dispone che il DS sostituisca i docenti che fruiscono dei permessi allo studio secondo i criteri della normativa vigente. La mia DS sostiene, diversamente, che si debba fare riferimento alle circolari sopra riportate e credo che abbia tratto tali riferimenti da Orizzonte Scuola. Dove posso trovare queste circolari?

La C.M. 391 del 24.10.1991 poneva alcuni limiti alla possibilità di fruire dei permessi, in quanto, per evitare il ricorso all'assunzione dei supplenti per rimpiazzare il personale che si assentava per studio, richiamava le misure previste per la sostituzione degli assenti con personale in servizio e contenuti nella C.M. 23.09.1988, n. 266 che ha citato il ds.

Cioè i permessi non si potevano fruire in uniche soluzioni perché si doveva limitare la sostituzione dei docenti.


Dal momento che i criteri per la fruizione dei permessi sono affidati alla contrattazione integrativa regionale, è a questa che bisogna far riferimento.

Con "secondo i criteri della normativa vigente" vuol dire poter nominare anche un supplente, perché la normativa per la sostituzione dei titolari assenti lo permette.

E' ovvio che se si tratta di pochi giorni non ce ne sarà bisogno, ma se l'assenza è prolungata i ds nominano anche il supplente.


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Messaggio Da euridice71 Mar Apr 10, 2012 5:43 pm

Come fare a dimostrare che è al contratto regionale che bisogna far riferimento? Lei ritiene indiscutibili quei riferimenti normativi! Grazie infinite per le delucidazioni.

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Messaggio Da Paolo1974 Mar Apr 10, 2012 7:05 pm

euridice71 ha scritto:Come fare a dimostrare che è al contratto regionale che bisogna far riferimento? Lei ritiene indiscutibili quei riferimenti normativi! Grazie infinite per le delucidazioni.

Perché il contratto regionale è in deroga alla legge. Altrimenti a cosa serve?



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Messaggio Da euridice71 Mar Apr 10, 2012 7:31 pm

Lei sostiene che le leggi devono essere interpretate ad incastro, cosicché, a suo avviso, il contratto regionale deve essere integrato da quelle circolari ministeriali. Sono disperatamente alla ricerca di una prova inconfutabile della legittimità della mia richiesta. Ho provato a motivare la mia posizione, ma mi è stato detto che quelle circolari sono incontestabili. Che posso fare?

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Apr 11, 2012 8:28 am

Prova a riparlare col ds spiegandogli che facendo cosi ti limita il diritto alla fruizione dei permessi. Contatta eventualmente i sindacati che hanno firmato il contratto regionale.
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Messaggio Da euridice71 Mer Apr 11, 2012 9:02 pm

Già fatto... Il sindacato sostiene la mia tesi, ma non ciò non basta. Per questo ho consultato voi. Credo infatti che il DS si sia servita di una nota informativa presente nel sito di orizzonte scuola che dice che, sulla base della circolare ministeriale n. 266/88, coloro che fruiscono di quei permessi devono essere sostituiti dal personale a disposizione della scuola e non tramite supplenza. Alla domanda "il docente che usufruisce del permesso studio può essere sostituito tramite supplenza?" si risponde: "No, No, la C.M. n. 266/88 prevede che il docente in permesso per diritto allo studio vada sostituito con personale docente in servizio". E' pur vero, però, nella guida che reca la firma di Lalla si dice invece che il DS, in mancanza di personale a disposizione può ricorrere alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato.
Qual è il documento da prendere in considerazione e come giustificare l'incongruenza dato che i due documenti sono entrambi presenti nel sito di orizzonte scuola?

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Messaggio Da lallaorizzonte Gio Apr 12, 2012 10:20 am

è vero, nei due file relativi ai permessi per diritto allo studio abbiamo creato questa incongruenza

http://www.orizzontescuola.it/Permessi_diritto_allo_studio

e

http://www.orizzontescuola.it/node/21894

ciò deriva non tanto da una nostra disattenzione, quanto dal fatto dal fatto che nelle circolari relative alla presentazione della domanda la circolare di fatto viene richiamata
sicuramente è un retaggio (per non dire un copia e incolla) che non ha senso alla luce delle disposizioni che poi vengono dettate nei contratti integrativi regionali, i quali sono gli unici da tener presenti.

gli unici che quando la normativa nazionale dice bianco, possono scrivere nero.

purtroppo non sono riuscita a reperire in rete il CCNI Sicilia che avevamo linkato nella guida, perchè l'USR ha cambiato i server di appoggio, perdendo tutto il materiale.

ma se nel contratto c'è scritto che le sostituzioni avvengono in relazione alla normativa esistente, allora si può procedere alla sostituzione

la sostituzione può avvenire anche con personale interno

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Messaggio Da euridice71 Gio Apr 12, 2012 6:28 pm

Grazie infinite per il chiarimento, Lalla!

Copio, a scanso di equivoci, il testo del C.C.I.R. della regione SIcilia:
Art. 9 – Sostituzione e riorganizzazione del servizio –
1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il personale, a prescindere dall’ottenimento del beneficio previsto dal DPR n. 395/88, possa usufruire realmente del diritto allo studio e salve le norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha diritto a turni di lavoro e a un riadattamento dell’organizzazione del lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio.
2. Per la concreta fruizione del diritto allo studio il dirigente scolastico è tenuto ad attivare le idonee misure atte a sopperire alla assenza del personale, secondo la normativa vigente in materia del personale temporaneamente assente."
"Secondo la normativa vigente in materia del personale temporaneamente assente" significa che, se il docente chiede i permessi per lo studio per un tempo prolungato, il DS può stipulare un contratto a tempo determinato con un supplente esterno?

Perdonatemi se abuso ancora della vostra pazienza, ma vi chiedo un ulteriore chiarimento.
Ricordo che io sono una docente utilizzata in tre scuole e che chiedo i permessi per potere preparare gli esami.
Il fatto che io rivolga ad una scuola soltanto la mia richiesta ponendola di fronte così alla necessità di chiamare un supplente, è contestabile?
La mia DS, infatti, mi ha detto di chiedere anche alle altre scuole le ore di permesso e così io in parte ho fatto.
Il punto è: non sarebbe meglio, per evitare disagi ai ragazzi con dei permessi "a singhiozzo", appunto concentrare tali permessi in una sola scuola facendomi sostituire da un supplente e permettere così ai ragazzi di tutt'e tre le scuole di continuare senza interruzioni le loro lezioni?
Infine, temo che mi si obietti che la sostituzione con un supplente comporta un danno economico alla scuola.
Tutto ciò è vero?
Mi rendo conto che le mie richieste possono apparire superflue in certi punti, ma vorrei provare la legittimità della mia interpretazione, in caso di obiezioni, con l'ausilio del vostro parere.
Ancora grazie per la risposta in cui confido.

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Messaggio Da lallaorizzonte Ven Apr 13, 2012 5:31 pm

euridice71 ha scritto:Grazie infinite per il chiarimento, Lalla!

Copio, a scanso di equivoci, il testo del C.C.I.R. della regione SIcilia:
Art. 9 – Sostituzione e riorganizzazione del servizio –
1. Nella prospettiva di garantire tutte le possibilità affinché il personale, a prescindere dall’ottenimento del beneficio previsto dal DPR n. 395/88, possa usufruire realmente del diritto allo studio e salve le norme del precedente art. 8, il personale medesimo ha diritto a turni di lavoro e a un riadattamento dell’organizzazione del lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio.
2. Per la concreta fruizione del diritto allo studio il dirigente scolastico è tenuto ad attivare le idonee misure atte a sopperire alla assenza del personale, secondo la normativa vigente in materia del personale temporaneamente assente."
"Secondo la normativa vigente in materia del personale temporaneamente assente" significa che, se il docente chiede i permessi per lo studio per un tempo prolungato, il DS può stipulare un contratto a tempo determinato con un supplente esterno?

Perdonatemi se abuso ancora della vostra pazienza, ma vi chiedo un ulteriore chiarimento.
Ricordo che io sono una docente utilizzata in tre scuole e che chiedo i permessi per potere preparare gli esami.
Il fatto che io rivolga ad una scuola soltanto la mia richiesta ponendola di fronte così alla necessità di chiamare un supplente, è contestabile?
La mia DS, infatti, mi ha detto di chiedere anche alle altre scuole le ore di permesso e così io in parte ho fatto.
Il punto è: non sarebbe meglio, per evitare disagi ai ragazzi con dei permessi "a singhiozzo", appunto concentrare tali permessi in una sola scuola facendomi sostituire da un supplente e permettere così ai ragazzi di tutt'e tre le scuole di continuare senza interruzioni le loro lezioni?
Infine, temo che mi si obietti che la sostituzione con un supplente comporta un danno economico alla scuola.
Tutto ciò è vero?
Mi rendo conto che le mie richieste possono apparire superflue in certi punti, ma vorrei provare la legittimità della mia interpretazione, in caso di obiezioni, con l'ausilio del vostro parere.
Ancora grazie per la risposta in cui confido.

il fatto che la scelta di fruire delle ore di studio ricada solo su una scuola comporta per essa, inevitabilmente, un danno economico. pertanto la richiesta di spalmare le ore su tutte e tre le scuole di servizio potrebbe essere legittima (anche se non condivisibile dal punto di vista didattico)

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Messaggio Da euridice71 Ven Apr 13, 2012 6:11 pm

Cara Lalla, ancora grazie per la gentile attenzione. Ti chiedo l'ultima cosa e poi mi dileguo: "potrebbe essere legittima" significa che quindi devo desistere dal chiedere le ore di permesso in una sola scuola? Io credo che la normativa non me lo impedisca. O ho capito male?

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