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Indennità fuori nomina

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Messaggio Da neretux Mar Mag 22, 2012 9:58 am

Buongiorno, mia moglie finisce la supplenza annuale il 30/6 ed il 30/9 entra in astensione obbligatoria. Per il periodo che va dal 30/6 al 30/9 può richiedere l'indennità fuori nomina con retribuzione al 80%?
Grazie.
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Messaggio Da eutelia75 Mar Mag 22, 2012 10:01 am

neretux ha scritto:Buongiorno, mia moglie finisce la supplenza annuale il 30/6 ed il 30/9 entra in astensione obbligatoria. Per il periodo che va dal 30/6 al 30/9 può richiedere l'indennità fuori nomina con retribuzione al 80%?
Grazie.
no, perchè trascorrono più di 60 giorni dal termine del contratto alla data dell'obbligatoria; a settembre potrà accettare un nuovo contratto ed entrare in maternità

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Messaggio Da Ospite Mar Mag 22, 2012 10:26 am

neretux ha scritto:Buongiorno, mia moglie finisce la supplenza annuale il 30/6 ed il 30/9 entra in astensione obbligatoria. Per il periodo che va dal 30/6 al 30/9 può richiedere l'indennità fuori nomina con retribuzione al 80%?
Grazie.
La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, all'art.17 comma 3, recita testualmente :
"Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, essa ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione"
Quindi se tua moglie, alla data dell'astensione obbligatoria del 30/9, percepirà l'indennità di disoccupazione perché senza lavoro, avrà diritto all'80% dell'ultimo stipendio percepito. Questo a prescindere dal tempo trascorso dalla fine del rapporto di lavoro.

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Messaggio Da Sunshire Mar Mag 22, 2012 10:34 am

giobbe ha scritto:
neretux ha scritto:Buongiorno, mia moglie finisce la supplenza annuale il 30/6 ed il 30/9 entra in astensione obbligatoria. Per il periodo che va dal 30/6 al 30/9 può richiedere l'indennità fuori nomina con retribuzione al 80%?
Grazie.
La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, all'art.17 comma 3, recita testualmente :
"Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, essa ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione"
Quindi se tua moglie, alla data dell'astensione obbligatoria del 30/9, percepirà l'indennità di disoccupazione perché senza lavoro, avrà diritto all'80% dell'ultimo stipendio percepito. Questo a prescindere dal tempo trascorso dalla fine del rapporto di lavoro.

C'è differenza tra indennità fuori nomina ed indennità giornaliera di maternità, la prima come dice eutelia75 la si può richiedere se tra la fine del contratto e l'inizio dell'obbligatoria passano al max 60 giorni e mi pare la paghi o la scuola o il tesoro ed è comunque la scuola a seguire tutto l'iter burocratico, l'altra la paga l'inps al posto della disoccupazione perchè questa decade quando si è in astensione obbligatoria e bisogna richiederla all'inps

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Messaggio Da neretux Mar Mag 22, 2012 10:42 am

Grazie per le esaurienti risposte ed anche per i riferimenti normativi.
Allora per aver retribuito il periodo dal 30/6 al 30/9 cosa consigliate di fare?
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Messaggio Da eutelia75 Mar Mag 22, 2012 10:45 am

neretux ha scritto:Grazie per le esaurienti risposte ed anche per i riferimenti normativi.
Allora per aver retribuito il periodo dal 30/6 al 30/9 cosa consigliate di fare?
può richiedere la disoccupazione all'inps che dovrà essere bloccata quando prenderà servizio in una scuola

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Messaggio Da neretux Mar Mag 22, 2012 10:50 am

L'indennità fuori nomina da quale normativa è contemplata?
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Messaggio Da Ospite Mar Mag 22, 2012 10:56 am

Sunshire ha scritto:C'è differenza tra indennità fuori nomina ed indennità giornaliera di maternità, la prima come dice eutelia75 la si può richiedere se tra la fine del contratto e l'inizio dell'obbligatoria passano al max 60 giorni e mi pare la paghi o la scuola o il tesoro ed è comunque la scuola a seguire tutto l'iter burocratico, l'altra la paga l'inps al posto della disoccupazione perchè questa decade quando si è in astensione obbligatoria e bisogna richiederla all'inps
eutelia75 non gli ha prospettato l'altra possibilità....o mi sbaglio?
Penso che a neretux interessi avere per la moglie l'80% dell'ultimo stipendio percepito, a prescindere da chi glielo paga, e questa possibilità esiste.
Pensa che ai miei tempi, 1982, in virtù del succitato comma dell'art.17, feci prendere lo stupendio all'80% a mia moglie che si trovava con una disoccupazione giornaliera di 500 lire dell'epoca. Così in 5 mesi invece di prendere 75.000 di disoccupazione prese 2.800.000 lire.
Nel 1982 feci presentare a mia moglie la domanda all'USP e, per conoscenza, all'ultima scuola dove aveva prestato servizio. Seguii questa procedura perché all'INPS non sapevano nulla e mi dissero di rivolgermi all'amministrazione di appartenenza, cioé USP. All'USP non conoscevano il comma 3 dell'art.17 perché non se ne era mai presentata l'occasione, e mi chiesero di presentare le domande predette per potere poi porre loro il quesito al Ministero del Tesoro. Il Ministero mi diede ragione.....e mi pagarono.
Forse io sono stato uno dei primi ad usufruire di quella norma....
Basta che euritex si informi sull'iter da seguire, che oggi può darsi sia diverso.

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Messaggio Da eutelia75 Mar Mag 22, 2012 10:57 am

neretux ha scritto:L'indennità fuori nomina da quale normativa è contemplata?
normativa sulla maternità, per cui se entri in obbligatoria entro i sessanta giorni successivi al termine del contratto, puoi usufruire di questa normativa (se tua moglie fosse entrata in obbligatoria al 26 agosto, ipotesi, ne avrebbe potuto usufruire); in ogni caso, il 2 luglio (1 è domenica) si iscrive all'ufficio di collocamento come disoccupata e subito dopo chiede all'inps la disoccupazione; come prenderà un nuovo contratto, bloccherà la disoccupazione; tieni presente che a tua moglie, licenziata il 30 giugno, arriverà un'emissione speciale con il rateo ferie non godute e, successivamente, il tfr di competenza, oltre alla quota di disoccupazione

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Messaggio Da eutelia75 Mar Mag 22, 2012 11:01 am

giobbe ha scritto:
Sunshire ha scritto:C'è differenza tra indennità fuori nomina ed indennità giornaliera di maternità, la prima come dice eutelia75 la si può richiedere se tra la fine del contratto e l'inizio dell'obbligatoria passano al max 60 giorni e mi pare la paghi o la scuola o il tesoro ed è comunque la scuola a seguire tutto l'iter burocratico, l'altra la paga l'inps al posto della disoccupazione perchè questa decade quando si è in astensione obbligatoria e bisogna richiederla all'inps
eutelia75 non gli ha prospettato l'altra possibilità....o mi sbaglio?
Penso che a neretux interessi avere per la moglie l'80% dell'ultimo stipendio percepito, a prescindere da chi glielo paga, e questa possibilità esiste.
Pensa che ai miei tempi, 1982, in virtù del succitato comma dell'art.17, feci prendere lo stupendio all'80% a mia moglie che si trovava con una disoccupazione giornaliera di 500 lire dell'epoca. Così in 5 mesi invece di prendere 75.000 di disoccupazione prese 2.800.000 lire.
Nel 1982 feci presentare a mia moglie la domanda all'USP e, per conoscenza, all'ultima scuola dove aveva prestato servizio. Seguii questa procedura perché all'INPS non sapevano nulla e mi dissero di rivolgermi all'amministrazione di appartenenza, cioé USP. All'USP non conoscevano il comma 3 dell'art.17 perché non se ne era mai presentata l'occasione, e mi chiesero di presentare le domande predette per potere poi porre loro il quesito al Ministero del Tesoro. Il Ministero mi diede ragione.....e mi pagarono.
Forse io sono stato uno dei primi ad usufruire di quella norma....
Basta che euritex si informi sull'iter da seguire, che oggi può darsi sia diverso.
non la conosco, mi baso su quello che conosco e su quello che i moderatori hanno sempre risposto in questo forum! Inoltre, sopra hai parlato di disoccupazione che decade con la maternità obbligatoria, è vero, ma la moglie entrerà in OBBLIGATORIA il 30 SETTEMBRE,

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Messaggio Da giulia boffa Mar Mag 22, 2012 11:02 am

se non sbaglio devi avere 26 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio per poter accedere a questa legge
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Messaggio Da Ospite Mar Mag 22, 2012 11:05 am

Leggete attentamente l'art.17 comma 3 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. L'80% dell'ultimo stipendio lo si prende anche quando si va in astensione obbligatoria dopo i 60 giorni dalla fine dell'ultimo rapporto di lavoro. L'importante è trovarsi con l'indennità di disoccupazione in corso al momento dell'astensione obbligatoria.

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Messaggio Da eutelia75 Mar Mag 22, 2012 11:08 am

giobbe ha scritto:Leggete attentamente l'art.17 comma 3 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. L'80% dell'ultimo stipendio lo si prende anche quando si va in astensione obbligatoria dopo i 60 giorni dalla fine dell'ultimo rapporto di lavoro. L'importante è trovarsi con l'indennità di disoccupazione in corso al momento dell'astensione obbligatoria.
infatti, è ben quello che ho risposto io alla precisa domanda del forumista: COME FARE PER ESSERE PAGATO FRA IL PRIMO LUGLIO E IL 30 SETTEMBRE?
Non solo, io gli ho pure detto che se prende cattedra a settembre, la deve accettare così entrerà in obbligatoria al 100% dello stipendio!

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Messaggio Da Ospite Mar Mag 22, 2012 11:15 am

eutelia75 ha scritto:non la conosco, mi baso su quello che conosco e su quello che i moderatori hanno sempre risposto in questo forum! Inoltre, sopra hai parlato di disoccupazione che decade con la maternità obbligatoria, è vero, ma la moglie entrerà in OBBLIGATORIA il 30 SETTEMBRE,
Certo. Tant'é che all'epoca non lo conoscevano nemmeno all'INPS, nemmeno all'USP e tanto meno nelle scuole.
L'80% dell'ultimo stipendio percepito viene riconosciuto per i 5 mesi di astensione obbligatoria (ripeto, se si gode dell'indennità di disoccupazione al momento dell'astensione obbligatoria) beneficio che cessa, ovviamente, al momento in cui uno incomincia di nuovo a lavorare.
Esempio: il 30/6 finisce l'ultimo rapporto di lavoro. Il 5 luglio chiede l'indennità di disoccupazione (se ci sono i requisiti). Al 30 settembre si trova senza lavoro ma con l'indennità di disoccupazione in corso. A questo punto può chiedere, partendo dal 30 settembre, l'80% dell'ultimo stipendio percepito al posto dell'indennità. Questo per i 5 mesi che partono dal 30 settembre. Ovviamente il tutto si fermerà non appena arriva il primo contratto di lavoro.

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Messaggio Da Ospite Mar Mag 22, 2012 11:20 am

eutelia75. Io mi fermo qui, perché diciamo le stesse cose ma sembra che stiamo polemizzando.....
E' ovvio che se il 30/9 le arriva una bella nomina se la deve prendere, ci mancherebbe! Il tutto è riferito in ASSENZA di lavoro.
Perché se ci limitiamo al solo periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre, come chiede neretux, allora rispondi benissimo.
Io andavo oltre, cioé nel caso che al 30/9 non ottiene nessuna nomina, ma ha la disoccupazione. Si tratta di un comma che non conosce quasi nessuno! Infatti.....
Lascio a voi le ulteriori considerazioni.


Ultima modifica di giobbe il Mar Mag 22, 2012 11:31 am - modificato 2 volte.

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Messaggio Da eutelia75 Mar Mag 22, 2012 11:25 am

eutelia75 ha scritto:
giobbe ha scritto:Leggete attentamente l'art.17 comma 3 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. L'80% dell'ultimo stipendio lo si prende anche quando si va in astensione obbligatoria dopo i 60 giorni dalla fine dell'ultimo rapporto di lavoro. L'importante è trovarsi con l'indennità di disoccupazione in corso al momento dell'astensione obbligatoria.
infatti, è ben quello che ho risposto io alla precisa domanda del forumista: COME FARE PER ESSERE PAGATO FRA IL PRIMO LUGLIO E IL 30 SETTEMBRE?
Non solo, io gli ho pure detto che se prende cattedra a settembre, la deve accettare così entrerà in obbligatoria al 100% dello stipendio!

in effetti è quello che ti ho risposto prima del tuo post, in pratica diciamo la stessa cosa in due modi diversi! E' mai possibile che subito si pensi alla polemica? siamo qui per darci una mano, ove possibile!|
Auguri per il pupo del forumista!


Ultima modifica di eutelia75 il Mar Mag 22, 2012 11:32 am - modificato 1 volta.

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Messaggio Da giulia boffa Mar Mag 22, 2012 11:26 am

Articolo 17. L'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'articolo 15 purché tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.

Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornali era di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.

La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.



http://www.handylex.org/stato/l301271.shtml legge sulla maternità
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Messaggio Da neretux Mar Mag 22, 2012 11:51 am

Dalle cortesi risposte e dalla normativa che mi avete indicato mi sembtra di capire che dal 30/ al 30/9 mia moglie potrebbe aver diritto alla retribuzione solo se chiede la disoccupazione all'inps, per poi usufruire dell'80% all'inizio e per tutta l'astensione obbligatoria, salvo che non arrivi una nuova nomina che coprirebbe tutto al 100%, vero?
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Messaggio Da Sunshire Mar Mag 22, 2012 12:13 pm

neretux ha scritto:Dalle cortesi risposte e dalla normativa che mi avete indicato mi sembtra di capire che dal 30/ al 30/9 mia moglie potrebbe aver diritto alla retribuzione solo se chiede la disoccupazione all'inps, per poi usufruire dell'80% all'inizio e per tutta l'astensione obbligatoria, salvo che non arrivi una nuova nomina che coprirebbe tutto al 100%, vero?

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Messaggio Da neretux Mar Mag 22, 2012 1:56 pm

E se non gode dei requisiti per la disoccupazione non può aspirare a nessuna retribuzione?
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Messaggio Da giulia boffa Mar Mag 22, 2012 3:25 pm

no, se la maternità obbligatoria parte oltre il 60mo gg dalla fine del contratto
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Messaggio Da Ospite Mar Mag 22, 2012 4:02 pm

giulia boffa ha scritto:no, se la maternità obbligatoria parte oltre il 60mo gg dalla fine del contratto
Conferno quanto detto da Giulia. Tua moglie terminerà il suo rapporto di lavoro il 30/6 quindi, molto probabilmente, non avrà nessun altro lavoro prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. In questo caso non avrà diritto ad alcuna indennità di maternità poiché l'astensione obbligatoria inizia il 30/9, cioé oltre 60 giorni dalla fine del suo ultimo rapporto di lavoro (v. art.17 comma 2).
Se invece alla data del 30/9 sta prendendo la disoccupazione, può rinunciare a questa per aver DIRITTO all'indennità di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria ovvero dal 30/9/2012 al 28/2/2013 (art.17 comma 3). Tale beneficio cesserà non appena le arriverà una nomina.
Infatti se, come dice eutelia75, per il 30/9 le arriverà una nomina, l'accetterà e andrà in astensione obbligatoria il 30/9 in costanza di servizio.

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Messaggio Da neretux Mar Mag 22, 2012 5:02 pm

Grazie a tutti per l'aiuto: ora la situazione è decisamente più chiara!
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Messaggio Da neretux Gio Mag 24, 2012 8:06 pm

Scusate se continuo ma mi è venuto in merito un altro dubbio. mia moglie è già da un mese in astensione anticipata: ha diritto dal 30/6 al 30/9 alla retribuzione?
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Messaggio Da giulia boffa Gio Mag 24, 2012 9:58 pm

se il ginecologo ritiene che tua moglie debba rimanere in interdizione, allora verrà pagata initerrottamente fino alla fine dell'obbligatoria , con o senza contratto; altrimenti no, e deve chiedere la disoccupazione come già detto
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