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Congedo parentale e abusi del Dirigente

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Paolo1974
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Messaggio Da Attonito Mer Set 12, 2012 4:00 pm

Salve a tutti, cercherò di essere breve.

Mia moglie, docente a TI, è in assegnazione provvisoria per ricongiungimento in una nuova scuola.
E' in astensione obbligatoria ancora per alcuni giorni, poi usufruirà del congedo parentale.
L'altra settimana si è presentata a scuola, tra l'altro, portando il bambino di 3 mesi perché non c'era modo di lasciarlo ad alcuno (inoltre, è allattato al seno) per stabilire un contatto civile.
Viviamo in una città diversa da quella di origine, e non abbiamo amici o parenti che possano darci una mano con il bimbo, per cui si è deciso, di comune accordo, che lei debba prendere tutto il congedo parentale che ha a disposizione, cercando di arrivare il più vicino possibile alla fine dell'anno scolastico, che coinciderà circa con il compimento del primo anno di vita del bambino, in modo che il piccolo possa poi passare l'estate ed essere serenamente iscritto al nido fra un anno, quando avrà 15 mesi, sarà svezzato e più autonomo.
Per questa ragione avevamo stabilito un programma di rientri inservizio che, sostanzialmente, prevedeva il rientro ogni ultimo giorno prima di un ponte o di una vacanza (Ognissanti, Immacolata, Natale, ecc.) e la ripresa del congedo parentale il primo giorno successivo ad ognuno di essi. In questo modo i 180 giorni di congedo parentale sarebbero esauriti entro i primi del prossimo maggio.
Quando mia moglie ha illustrato il piano alla scuola, le hanno consigliato di riconsiderarlo, perché non era fattibile.
L'altro giorno vi è tornata per consegnare la comunicazione di congedo, ed è stata "obbligata" a oprendere il congedo in maniera continuativa fino a febbraio, per due ordini di motivi:

1) Il congedo parentale durerebbe al massimo 5 mesi;
2) Non era possibile frazionarlo per "interessi superiori" della scuola.

Piccato da tali abusi, ho preso io in mano la situazione, inviando una e-mail al Dirigente per ricordargli innanzitutto cosa prevede la legge riguardo la durata massima del congedo parentale, e poi per rammentargli cosa si intende per diritto nell'ordinamento e che, in questo caso, il diritto è talmente pieno da non essere, il suo esercizio, sottoposto a vincoli (se non quelli stabiliti dalla legge stessa) o giudizi discrezionali di chicchessia. Successivamente, mia moglie ha inviato via fax una nuova comunicazione di congedo parentale, che annullava e sostituiva quella precedente, con la quale dichiarava che il congedo sarebbe durato fino al prossimo 20 dicembre (il 21 è l'ultimo giorno di lezioni prima della vacanza natalizia: consultandoci abbiamo pensato di andare, per quanto possibile, incontro alle esigenze della scuola e di elimiare i rientri prima dei ponti, anche se ciò ci costerà una ventina di giorni, spostando il rientro definitivo alla metà di aprile e non più ai primi di maggio).
Oggi il Dirigente ha chiamato mia moglie dicendole freddamente che ha visto che rientrerà in servizio il 21 dicembre e che, quindi, la chiamerà durante le vacanze natalizie perché ci saranno delle attività da fare.

Suppongo che tali ultime affermazioni siano state dettate dalla frustrazione che prova questa povera persona, e che a tempo debito non darà luogo a tale richiamo.

Nel frattempo, (eccomi finalmente alla domanda) chiedo: posto che mia moglie durante le vacanze natalizie è in servizio come tutti gli altri insegnanti, può il Dirigente pretendere che lei, e solo lei, debba presentarsi a scuola, senza accennare a quale tipo di attività debba essere preposta? E quali attività, da contratto, può un insegnante essere incaricato di svolgere durante la sospensione didattica, presumendo che inn quei giorni non vi saranno consigli di classe, scrutini o altro?

Vi chiedo di spiegarmelo. Con un piccolo disclaimer: nessun tipo di considerazione etica. Siamo, vivaddio, in uno stato di diritto.

Vi ringrazio dell'attenzione.

Attonito

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Set 12, 2012 4:36 pm

Attonito ha scritto:Salve a tutti, cercherò di essere breve.

Mia moglie, docente a TI, è in assegnazione provvisoria per ricongiungimento in una nuova scuola.
E' in astensione obbligatoria ancora per alcuni giorni, poi usufruirà del congedo parentale.
L'altra settimana si è presentata a scuola, tra l'altro, portando il bambino di 3 mesi perché non c'era modo di lasciarlo ad alcuno (inoltre, è allattato al seno) per stabilire un contatto civile.
Viviamo in una città diversa da quella di origine, e non abbiamo amici o parenti che possano darci una mano con il bimbo, per cui si è deciso, di comune accordo, che lei debba prendere tutto il congedo parentale che ha a disposizione, cercando di arrivare il più vicino possibile alla fine dell'anno scolastico, che coinciderà circa con il compimento del primo anno di vita del bambino, in modo che il piccolo possa poi passare l'estate ed essere serenamente iscritto al nido fra un anno, quando avrà 15 mesi, sarà svezzato e più autonomo.
Per questa ragione avevamo stabilito un programma di rientri inservizio che, sostanzialmente, prevedeva il rientro ogni ultimo giorno prima di un ponte o di una vacanza (Ognissanti, Immacolata, Natale, ecc.) e la ripresa del congedo parentale il primo giorno successivo ad ognuno di essi. In questo modo i 180 giorni di congedo parentale sarebbero esauriti entro i primi del prossimo maggio.
Quando mia moglie ha illustrato il piano alla scuola, le hanno consigliato di riconsiderarlo, perché non era fattibile.
L'altro giorno vi è tornata per consegnare la comunicazione di congedo, ed è stata "obbligata" a oprendere il congedo in maniera continuativa fino a febbraio, per due ordini di motivi:

1) Il congedo parentale durerebbe al massimo 5 mesi;
2) Non era possibile frazionarlo per "interessi superiori" della scuola.

Piccato da tali abusi, ho preso io in mano la situazione, inviando una e-mail al Dirigente per ricordargli innanzitutto cosa prevede la legge riguardo la durata massima del congedo parentale, e poi per rammentargli cosa si intende per diritto nell'ordinamento e che, in questo caso, il diritto è talmente pieno da non essere, il suo esercizio, sottoposto a vincoli (se non quelli stabiliti dalla legge stessa) o giudizi discrezionali di chicchessia. Successivamente, mia moglie ha inviato via fax una nuova comunicazione di congedo parentale, che annullava e sostituiva quella precedente, con la quale dichiarava che il congedo sarebbe durato fino al prossimo 20 dicembre (il 21 è l'ultimo giorno di lezioni prima della vacanza natalizia: consultandoci abbiamo pensato di andare, per quanto possibile, incontro alle esigenze della scuola e di elimiare i rientri prima dei ponti, anche se ciò ci costerà una ventina di giorni, spostando il rientro definitivo alla metà di aprile e non più ai primi di maggio).
Oggi il Dirigente ha chiamato mia moglie dicendole freddamente che ha visto che rientrerà in servizio il 21 dicembre e che, quindi, la chiamerà durante le vacanze natalizie perché ci saranno delle attività da fare.

Suppongo che tali ultime affermazioni siano state dettate dalla frustrazione che prova questa povera persona, e che a tempo debito non darà luogo a tale richiamo.

Nel frattempo, (eccomi finalmente alla domanda) chiedo: posto che mia moglie durante le vacanze natalizie è in servizio come tutti gli altri insegnanti, può il Dirigente pretendere che lei, e solo lei, debba presentarsi a scuola, senza accennare a quale tipo di attività debba essere preposta? E quali attività, da contratto, può un insegnante essere incaricato di svolgere durante la sospensione didattica, presumendo che inn quei giorni non vi saranno consigli di classe, scrutini o altro?

Vi chiedo di spiegarmelo. Con un piccolo disclaimer: nessun tipo di considerazione etica. Siamo, vivaddio, in uno stato di diritto.

Vi ringrazio dell'attenzione.

Intanto mi permetto di non concordare con la "rivisitazione" che avete fatto del congedo per venire incontro la scuola per due ordini di motivi:

1. il congedo è un diritto e la legge permette il suo frazionamento;

2. Non può in nessun modo e in nessun caso venire meno per esigenze della scuola;

3. Prendendo il congedo come avevate in origine programmato, non ledevi i diritti a nessuno, anzi.

3.1. La scuola nomina un docente supplente il cui contratto finisce il girono prima delle vacanze e ricomincia il primo giorno di lezione. Trattasi infatti di conferma contrattuale

Ponete anche l'attenzione sul fatto di averlo richiesto fino a giorno 20 e non 21 dicembre, ultimo giorno di scuola. Ciò vuol dire che il supplente che la sostituirà fino al 20 il 21 non avrà più la supplenza, di conseguenza non avrà la riconferma del contratto a partire dal 7 gennaio (presumo che tua moglie riprenderà il congedo il primo giorno utile di lezione dopo le vacanze). Quindi non si avrà più la continuità didattica e la scuola riscorrerà le graduorie d'istituto. Cosa che invece non avviene se il congedo è preso fino all'ultimo giorno prima delle vacanze.

Detto questo, è assolutamente illegittima una convocazione drante le vacanze se le attività per cui si è convocati non rientrano nel piano delle attività già programmate, a meno che ovviamente non si tratti di consigli di classe o collegi straordinari. La convocazione singola è dunque illegittima.

Un consiglio sindacale: quando c'è "puzza" di un ds ostile o comunqueuna scuola che non prende di buon grado tali iniziative di diritto e conforme alle leggi, bisogna in questo caso giocare d'astuzia: non presentare preventivamente il piano di congedo, ma frazionarlo quandoè l'occasione.

Il congedo dev'essere preso con almeno 15 giorni di preavviso. Io allora mando il congedo fino al 21 dicembre, il 22 via fax o pec o A/R dichiaro la mia messa a disposizione della scuola e quindi la presa di servizio formale. cotestualmente mando richiesta per altri giorni di congedo a partire dal 7 gennaio. E così via...

Dal momento ch eè un diritto farlo, non do alla scuola possibilità di contestarlo.
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Messaggio Da Attonito Mer Set 12, 2012 5:02 pm

Paolo, sei stato franco ed hai risposto chiaramente, e per me è stato un piacere leggerti.

Abbiamo riconsiderato il piano di congedo per quieto vivere e perché mia moglie pensa ancora di voler considerare questa scuola quando, l'anno prossimo, potrà chiedere il trasferimento.

Sul piano preventivo, siamo stati ingenui, ma in buona fede: pensa che prima di presentarsi di persona mia moglie, pensando di vivere in un paese civile e in cui la Pubblica Amministrazione è efficiente e attenta al rapporto con i propri dipendenti, aveva inviato una e-mail con la quale si presentava e raccontava il suo curriculum (niente di cui vantarsi, ma giusto per suggerire eventuali referenze a cui chiedere, se non delle capacità, almeno dell'assiduità sul lavoro). A saperlo che il Dirigente - che è ad interim perché tiotolare in un'altra scuola - si sarebbe mosso in questo modo!
Pensa che è uno di quelli che "ai miei tempi anch'io avevo 2 bambini, ma non...". Insomma, fa parte della generazione che a parole spaccava il mondo, e che nei fatti ci ha portato sull'orlo del default. (perdona la disgressione...)

Ti chiedo, approfondendo le tue risposte: nel caso di questa benedetta convocazione, a parte esigerne la forma scritta - in pratica un OdS -, è poi possibile contestarlo senza presentarsi (perché mancano i presupposti previsti dal CCNL), oppure, perché magari mancando i tempi tecnici, toccherà andare e poi muoversi giurisdizionalmente? Qual è la normativa, presumo contrattuale, che violerebbe? Penso agli articoli del Capo IV del CCNL in vigore (artt. 24-43).

Un'altra cosa: sarebbe fattibile il rientro in servizio il 21 dicembre e il ritorno in congedo il 7 gennaio, che è il primo giorno di lezione dopo le vacnaze? in sostanza, rientrare in servizio senza mettere piede a scuola, così da permettere al docente supplente di essere riassunto il 7 e non creare discontinuità agli alunni?

Ti ringrazio in anticipo.

Attonito

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Set 12, 2012 5:15 pm

Attonito ha scritto:Paolo, sei stato franco ed hai risposto chiaramente, e per me è stato un piacere leggerti.

Abbiamo riconsiderato il piano di congedo per quieto vivere e perché mia moglie pensa ancora di voler considerare questa scuola quando, l'anno prossimo, potrà chiedere il trasferimento.

Sul piano preventivo, siamo stati ingenui, ma in buona fede: pensa che prima di presentarsi di persona mia moglie, pensando di vivere in un paese civile e in cui la Pubblica Amministrazione è efficiente e attenta al rapporto con i propri dipendenti, aveva inviato una e-mail con la quale si presentava e raccontava il suo curriculum (niente di cui vantarsi, ma giusto per suggerire eventuali referenze a cui chiedere, se non delle capacità, almeno dell'assiduità sul lavoro). A saperlo che il Dirigente - che è ad interim perché tiotolare in un'altra scuola - si sarebbe mosso in questo modo!
Pensa che è uno di quelli che "ai miei tempi anch'io avevo 2 bambini, ma non...". Insomma, fa parte della generazione che a parole spaccava il mondo, e che nei fatti ci ha portato sull'orlo del default. (perdona la disgressione...)

Ti chiedo, approfondendo le tue risposte: nel caso di questa benedetta convocazione, a parte esigerne la forma scritta - in pratica un OdS -, è poi possibile contestarlo senza presentarsi (perché mancano i presupposti previsti dal CCNL), oppure, perché magari mancando i tempi tecnici, toccherà andare e poi muoversi giurisdizionalmente? Qual è la normativa, presumo contrattuale, che violerebbe? Penso agli articoli del Capo IV del CCNL in vigore (artt. 24-43).

Purtroppo qui è il DS che se vuole fare lo "scherzetto" ha il tempo di farlo. Può fare un ordine di servizio. Tale ordine di servizio va la prima volta contestato per iscritto. Se l'ordine però si ripete, il docente deve eseguirlo.

L’art. 146 del CCNL/2007 dispone che (la ns questione) trova applicazione nell’art. 17 del DPR n° 3/1957 (Limiti al dovere verso il superiore)

“L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale”.



Un'altra cosa: sarebbe fattibile il rientro in servizio il 21 dicembre e il ritorno in congedo il 7 gennaio, che è il primo giorno di lezione dopo le vacnaze? in sostanza, rientrare in servizio senza mettere piede a scuola, così da permettere al docente supplente di essere riassunto il 7 e non creare discontinuità agli alunni?

E' fattibile. Se io sono assente fino all'ultimo giorno delle vacanze, il nostro caso è il 21/12, e riprendo poi congedo il primo giorno di lezione, presumo 7 gennaio, se sono "presente" durante le vacanze non mi verrà calcolato il congedo e quindi l'assenza durante le stesse. Chi mi sostituisce, però, mentre non avrà diritto al pagamento delle vacanze gli competerà la conferma del contratto ai sensi dell'art. 7/5 DM 131/07 che recita:

"5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni."

E'per questo che mi sono permesso, anche nell'ottica del supplente e della continuità didattica degli allievi di avere sempre lo stesso docente, di suggerire l'ultimo giorno di lezione come assenza.


Ti ringrazio in anticipo.
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Messaggio Da Attonito Mer Set 12, 2012 5:24 pm

Grazie.
Presumo che, alla fine, il Dirgente non farà "scherzetti" di sorta, per quanto frustrato possa sembrare, ma nel caso, oltre a pretendere la forma scritta e a contestarlo una prima volta, se non dovesse bastare, bisogerà poi agire per vie legali contestando ex post, allora.
Il riferimento al CCNL riguardava i presupposti di illegittimità: quali norme violerebbe un OdS del genere, posto che non vi saranno attività programmate durante le vacanze natalizie?

Sulla durata del congedo: mia moglie sarebbe ben contenta di non rientrare il 21 dicembre e di riprendere il congedo il 7 gennaio (primo giorno di attività didattica dopo la sospensione), ma non c'era una certa circolare del Ministero, mi pare della fine degli anni '90, che interpretava il rientro in servizio come rientro effettivo? Cioé, mia moglie non dovrebbe comunque mettere piede a scuola dopo il 21 dicembre e prima del 7 gennaio, quindi durante le vacanze natalizie?

Attonito

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Set 12, 2012 5:33 pm

Attonito ha scritto:Grazie.
Presumo che, alla fine, il Dirgente non farà "scherzetti" di sorta, per quanto frustrato possa sembrare, ma nel caso, oltre a pretendere la forma scritta e a contestarlo una prima volta, se non dovesse bastare, bisogerà poi agire per vie legali contestando ex post, allora.
Il riferimento al CCNL riguardava i presupposti di illegittimità: quali norme violerebbe un OdS del genere, posto che non vi saranno attività programmate durante le vacanze natalizie?

Violerebbe l'art 29 del CCNL/2007

Da una mia guida:

Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento.
Quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo).

Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80.

A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore).
Ricordiamo che se il docente ha già raggiunto le 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e sono previsti altri incontri, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive o all’esonero dalla partecipazione.
Nel contratto non si rinviene obbligo alcuno a carico dei docenti quando le lezioni sono sospese (mese di giugno compreso), salvo che per la parte residua degli obblighi relativi alle attività collegiali, sopra citate, di cui all’art. 29 del contratto.
Le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono dunque le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.


Sulla durata del congedo: mia moglie sarebbe ben contenta di non rientrare il 21 dicembre e di riprendere il congedo il 7 gennaio (primo giorno di attività didattica dopo la sospensione), ma non c'era una certa circolare del Ministero, mi pare della fine degli anni '90, che interpretava il rientro in servizio come rientro effettivo? Cioé, mia moglie non dovrebbe comunque mettere piede a scuola dopo il 21 dicembre e prima del 7 gennaio, quindi durante le vacanze natalizie?

Credo che tu ti riferisca alla nota del Tesoro del '99, purtroppo letta ancora "letteralmente" da alcuni DS:

“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Dal momento però che la ripresa del servizio può avvenire anche nel giorno ibero o in un giorno in cui non vi è lezione, è comunque un abuso, considerando che il CCNL/2007 non fa cenno a nessuna presa di servizio, la presenza fisica a scuola della docente se non vi sono attività, solo per far terminare il congedo.

Sempre da una mia guida:

UN CASO PARTICOLARE: CONGEDO PARENTALE E VACANZE DI NATALE

D.Se un docente usufruisce di un congedo parentale (o malattia del bambino) fino al 22/12 (ultimo giorno di lezione) e si riassenta nuovamente a partire dal 9/1, la scuola come dovrà considerare il periodo di sospensione delle lezioni?

Facciamo innanzitutto riferimento alla normativa:

CCNL/2007 art. 12 comma 6:
“I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e malattia del bambino), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”.

Nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999:
“[…] poiché la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”.

Nota bene

Il congedo parentale (o malattia del bambino) può essere fruito:
In modo continuativo, in questo caso verranno inclusi anche i giorni festivi intermedi, il giorno libero e il periodo di sospensione delle lezioni;
In modo frazionato, può cioè essere intervallato dal ritorno al lavoro del docente anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni, in cui è possibile lo svolgimento di attività funzionali all'insegnamento.

È prassi ormai consolidata che il dirigente, in virtù della nota del Tesoro sopra richiamata (“È appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione della avvenuta ripresa del servizio”), alla scadenza del periodo di assenza di congedo parentale (o malattia del bambino) che coincide con l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni, nel nostro esempio il 22/12, convochi a scuola il docente ai fini della formalizzazione della ripresa del servizio. Alcuni dirigenti, un po’ più “clementi”, si “accontentano” invece di un telegramma, un fax o posta certificata in cui il docente dichiari la cessazione del congedo e la conseguente messa a disposizione della scuola.

Tale prassi, radicata quanto inutile, risulta illegittima alla luce dell’art. del CCNL/2007 sopra richiamato: nel caso in cui si usufruisca del congedo in modo frazionato, solo “gli eventuali giorni festivi” dovrebbero essere computati “ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Ritorno al lavoro che, come già detto, può avvenire anche nel giorno libero o in un giorno di sospensione delle lezioni. In tali periodi, infatti, non è sospesa la programmazione di attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.

Sarebbe un abuso considerare la sospensione delle lezioni al pari del giorno o periodo festivo.

Nota bene

Si ritiene che se il 22/12 (ultimo giorno di lezione) coincide con il termine del periodo di congedo (parentale, malattia del bambino ma anche altra tipologia di assenza), quest’ultimo si deve considerare terminato il 22 senza che al docente sia imposta per il 23/12 una qualsivoglia “presa di servizio” formale. È infatti il termine indicato dal docente all’atto della richiesta del congedo che ne determina la conclusione.
Dal 23/12, a meno di ulteriore certificazione che attesti un nuovo periodo di assenza, il docente deve ritenersi in servizio per eventuali attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.

IN SINTESI

Quando il giorno successivo al termine del congedo non è festivo un’eventuale proroga automatica del congedo stesso da parte della scuola è da ritenersi illegittima, anche nel caso in cui il docente, a partire dalla ripresa delle lezioni, dovesse assentarsi nuovamente.
Il periodo di servizio, in coincidenza con il periodo di sospensione delle lezioni, dev’essere in questo caso riconosciuto ai fini giuridici ed economici, senza che il 23/12 vi sia bisogno di una “presa di servizio” formale del docente interessato.

IN CONCLUSIONE
La scuola dovrà quindi porre molta attenzione alle procedure da attuare in quanto queste si rileveranno fondamentali per la collocazione di status (e conseguente trattamento economico durante le vacanze) non solo del docente titolare che si assenterà fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni (ed eventualmente a partire dalla ripresa delle stesse), ma anche per il docente supplente che lo sostituirà.


PS. Il consiglio è comunque quello di mandare una pec, fax o A/R con la dichiarazione della fine del congedo e della messa a disposizone della scuola a partire dal 22 dicembre.

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Messaggio Da Attonito Mer Set 12, 2012 5:37 pm

Grazie di tutto, sei stato chiarissimo.
Se ci saranno novità, buone o (spero di no) cattive, ti avviso.

Potenza dei forum se utilizzati cum grano salis e se frequentati da gente in gamba.

In bocca al lupo per il tuo lavoro.

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Messaggio Da Attonito Mer Set 12, 2012 6:54 pm

Torno sul punto e mi/vi domando: se il problema del Dirigente è quello di garantire la continuità didattica alle classi, non poteva - come ci si aspetterebbe da un vero manager - suggerire a mia moglie di rimanere in congedo anche l'ultimo giorno di lezione prima delle vacanze, assicurarle che il periodo delle vacanze non sarebbe stato conteggiato come congedo parentale, e ricontrattualizzare così lo stesso supplente dalla ripresa delle lezioni?

Sarebbe il caso, più in là, contattarlo per suggerirgli la cosa, o basta, come dicevi tu, Paolo, mandare un fax 15 giorni prima del 22 dicembre? Sospetto che il tipo non ci arrivi da solo e che possa fare storie sul conteggio del congedo parentale (o pretendere un rientro effettivo sabato 23 dicembre - la scuola basa le lezioni sulla settimana corta).

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Messaggio Da Paolo1974 Mer Set 12, 2012 6:58 pm

Attonito ha scritto:Torno sul punto e mi/vi domando: se il problema del Dirigente è quello di garantire la continuità didattica alle classi, non poteva - come ci si aspetterebbe da un vero manager - suggerire a mia moglie di rimanere in congedo anche l'ultimo giorno di lezione prima delle vacanze, assicurarle che il periodo delle vacanze non sarebbe stato conteggiato come congedo parentale, e ricontrattualizzare così lo stesso supplente dalla ripresa delle lezioni?

Ci si aspetterebbe...

Sarebbe il caso, più in là, contattarlo per suggerirgli la cosa, o basta, come dicevi tu, Paolo, mandare un fax 15 giorni prima del 22 dicembre? Sospetto che il tipo non ci arrivi da solo e che possa fare storie sul conteggio del congedo parentale (o pretendere un rientro effettivo sabato 23 dicembre - la scuola basa le lezioni sulla settimana corta).

Se "riesci" a parlargli è sempre meglio.

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Congedo parentale e abusi del Dirigente Empty Re: Congedo parentale e abusi del Dirigente

Messaggio Da Attonito Gio Dic 06, 2012 1:24 pm

Aggiornamento

Stamane mia moglie è andata a scuola per consegnare il foglio di servizio compilato e, con l'occasione, si è detta disponibile a prendere come congedo parentale anche il 21/12 per permettere alla scuola di contrattualizzare la stessa supplente anche dal 07/01.
Il dirigente non c'era, ma la segretaria e il vicepreside le hanno detto chiaramente che, se non prende il congedo parentale anche durante il periodo di sospensione delle lezioni, la chiamerà a scuola per "attività" durante il medesimo periodo. Lo hanno motivato dicendo che "lo può fare".
Le hanno dato una settimana di tempo per pensarci.

Cosa fare? Rivolgersi ai sindacati? Esposto in Procura per mobbing?
Mia moglie è distrutta da questa situazione, e mi ha pregato di non intervenire ancora una volta.

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Messaggio Da muccona Gio Dic 06, 2012 4:39 pm

Il mio consiglio e di prendere congedo fino al 21 e aggiungerei domanda per riduzione orario per allattamento, rientrare il 22 e poi se il Ds mi convoca per attività prendo malattia del bambino. Non capisco questo DS ma che ha contro le mamme.
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Messaggio Da Paolo1974 Gio Dic 06, 2012 4:56 pm

Non devi rientrare e non scendere a compromessi.

http://m.orizzontescuola.it/news/vacanze-natale-e-congedo-parentale-chiarimenti-docenti-dirigenti-e-segreterie

A quale titolo la chiamerebbero?

Il consiglio è comunque quello di allertare i sindacati, visto che da puri preveggenti, a scuola sanno già che la chiameranno...

Fai comunque leggere la ns guida alla segreteria, chiedendo qual è l'attività collegiale programmata durante le vacanze.
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Messaggio Da Attonito Gio Dic 06, 2012 5:17 pm

Paolo, grazie della guida, non l'avevo notata.

E' quello il problema: a quale titolo? A me pare che vogliano tenerselo ben stretto e circondarlo da un alone di mistero.
E sì che mia moglie ha pure dichiarato che intende rientrare comunque a scuola prima di consumare tutti i 180 giorni perché sente il bisogno di tornare a lavoro (è la verità!), perché il 70% in meno di stipendio si fa sentire, perché altri giorni di congedo, in futuro, potrebbero esserci utili (inserimento del bimbo al nido, ecc.).
Quindi, tu dici di allertare i sindacati? E cosa potrebbero fare, in concreto?

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Messaggio Da Attonito Gio Dic 06, 2012 5:32 pm

In altre parole, mia moglie non cede, il 21 - e solo il 21 - si mette in congedo e il 21 stesso partiamo, per tornare durante il periodo natalizio nella nostra terra d'origine (a 750 km...). Cosa succede?

1) mia moglie deve comunicare preventivamente alla scuola l'indirizzo della dimora temporanea?
2) se, in ogni caso, le perviene un ordine di servizio - magari prima della sospensione dell'attività didattica - con il quale è convocata scuola, come bisogna comportarsi? Dobbiamo fare i 750 km a ritroso per soddisfare il sadismo di un'inetta?

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Messaggio Da Attonito Lun Dic 10, 2012 9:12 am

Nessuno sa dire cosa succede?

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Messaggio Da muccona Lun Dic 10, 2012 10:17 am

Cerco di risponderti :
Penso che la convocazione la faranno per telefono, ma quando il 22 manderai il fax con il quale comunicherai la fine del congedo metti anche l'indirizzo della dimora temporanea.
Al secondo punto non so che cosa dirti certo se il giorno che viene convocata non si presenta viene considerata assenza ingiustificata con le conseguenze del caso.
Io purtroppo quando mi sono trovata davanti Ds del genere ho cercato sempre dei compromessi perchè non avevo n'è la forza n'è il tempo per iniziare una battaglia.
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Messaggio Da Attonito Lun Dic 10, 2012 10:35 am

muccona ha scritto:Io purtroppo quando mi sono trovata davanti Ds del genere ho cercato sempre dei compromessi perchè non avevo n'è la forza n'è il tempo per iniziare una battaglia.
Grazie della risposta.
Purtroppo qui non c'è spazio per compromessi. O mia moglie prende il congedo parentale sotto la minaccia, oppure resiste con tutte le conseguenze (ricorso contro l'OdS, eventuale presentazione se l'OdS vienisse reiterato, azioni successive di tutela e riparazione del danno).
Il problema è che questa situazione non incide soltanto sulla sua situazione lavorativa, ma sulle scelte familiari: durante le mie ferie abbiamo in programma di fare delle cose che contemplano il nostro allontanamento dalla zona di residenza, e le mie ferie hanno un costo-opportunità molto elevato. Se mia moglie dovesse avere a che fare con le angherie della dirigente, a subirne le conseguenze sarebbe tutta la famiglia, compreso nostro figlio di 6 mesi.
E' che mia moglie, come te, non ha la forza per iniziare la battaglia, e che io ho bisogno di riposarmi durante le mie ferie, altrimenti sarei pronto anche a citare il dirigente dinanzi ad un tribunale civile per risarcimento dei danni a me e alla famiglia.

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Messaggio Da rominav Mer Set 17, 2014 12:31 pm

Mi ricollego a questo topic per capire se ho ben compreso come posso gestire la mia personale situazione.

Sono in astensione obbligatoria fino al 05/10.
Dal 06/10 al 20/12 (su indicazione della segreteria) sono in congedo parentale e le lezioni terminano il 23/12 per le vacanze natalizie.
Per garantire continuità al supplente (anche se non verrà pagato durante il periodo di sospensione delle lezioni) prenderò malattia mia o della bimba dal 21/12 al 23/12 e avrò le vacanze pagate con stipendio pieno.
Il 7/01 posso riprendere l'astensione facoltativa e il supplente verrà riconfermato senza dover scorrere nuovamente tutta la graduatoria.

La segreteria sostiene che dovrei prendermi malattia dal 21/12 al 06/01 perché la RTS non accetta questo tipo di interruzioni e il 24/12 non c'è lezione, quindi io non posso prendere formalmente servizio in tale data, anche se non è un festivo.
Tale interpretazione, quindi, è ben diversa da quella che do io e che mi è parso di comprendere dai post precedenti.

Ora, chi ha ragione? Inoltre, forse il medico di base può chiudere un occhio per due giorni di malattia, ma sfido qualsiasi medico di base onesto (e il mio lo è) a darmi 16 giorni in assenza di patologia alcuna.

Mi aiutate a capire qual è l'interpretazione corretta?

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Messaggio Da Alicetta Mer Set 17, 2014 5:25 pm

Posso dirti la mia...ho preso servizio e ho chiesto congedo parentale fino al 23....DOVRO' recarmi a scuola il primo giorno utile per la ripresa formale di servizio per recuperare i giorni delle vacanze e riprendere congedo dal 7...il tutto per una continuità didattica della/del supplente.
la segretaria diceva che tra due periodi di assenza per interruzione è necessaria la presenza..altrimenti vengono conteggiati come assenza
ti conviene sprecare tutti questi giorni di malattia????
A me il medico nn li darebbe...
ho letto sul forum di una presa di servizio formale inviando una messa a disposizione...ma a quanto pare il direigente della mia scuola sostiene che è corretto che io mi presenti durante un giorno delle vacanza...bohh vorrà farmi gli auguri forse:))) Non ho la forza di discutere e nn voglio lottare contro i mulini a vento...

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Messaggio Da rominav Mer Set 17, 2014 6:50 pm

Guarda, io non voglio sprecare inutilmente giorni di malattia della bimba né voglio dichiarare e far dichiarare il falso al pediatra o al mio medico di base.
Io l'ho detto: se vogliono, torno a scuola il 24 (la scuola non è lontana, sono 15 minuti di strada da casa mia) lascio la mia dichiarazione di messa a disposizione e faccio gli auguri al Dirigente e al personale ATA. Dal 7 sono di nuovo in congedo parentale.

Mi chiedo se questa è un'interpretazione corretta della normativa, però.

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Messaggio Da gp79 Gio Set 18, 2014 9:10 pm

PER PAOLO, SPERO TU POSSA RISPONDERMI

Sono un’insegnante di Scuola Secondaria di I grado con contratto fino al 31 agosto 2015. Partorirò con cesareo programmato in data 24 settembre 2014, vorrei avere delle delucidazioni in merito al congedo parentale frazionato ed interrotto da eventuale malattia mamma o/e bimba. Premetto che è mia intenzione rientrare a disposizione dopo il 30 aprile (con riposi per allattamento) per non interrompere il lavoro della supplente. Vorrei, quindi, capire come debbo muovermi affinchè possa rientrare a disposizione, cercando anche di utilizzare meno giorni possibili di congedo.
La mia idea sarebbe questa:
24 settembre 2014 data parto
25 settembre – 25 dicembre 2014 astensione obbligatoria post partum
26 dicembre- 6 gennaio 2015 rientro formale a scuola (vacanze Natale)
7 gennaio- 1 aprile 2015 congedo parentale
2 aprile – 7 aprile 2015 rientro formale a scuola (vacanze Pasqua)
8 aprile- 30 aprile 2015 congedo parentale
Potrebbe dirmi se, così facendo,
1.riuscirò a rientrare a disposizione?
2.I periodi di rientro formale a scuola saranno conteggiati nei giorni di congedo parentale?
3.Qualora durante il periodo di congedo parentale io o/e mia figlia dovessimo ammalarci, i giorni di malattia (comunicati alla scuola con certificato medico…) andrebbero ad interrompere il congedo parentale, con eventuale recupero dello stesso, o sarebbero considerati congedo in quanto l’assenza è ciclica?
Ad esempio:
20-27 gennaio malattia bambina
20-25 marzo malattia mamma
10-15 aprile malattia bambina

Ringrazio anticipatamente per la consulenza

gp79

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Messaggio Da rominav Gio Set 18, 2014 10:58 pm

1) Puoi rientrare a disposizione solo se, al 30 aprile, avrai 90 giorni di assenza consecutivi su classe terminale (quindi terza media o quinta superiore). Se le classi che ri sono state assegnate non sono terminali del ciclo di istruzione, i giorni devono essere 150.
Pertanto se sospendessi il congedo a Pasqua, a maggio dovresti rientrare in classe con orario ridotto per allattamento.

2) se sospendi il congedo durante le vacanze, i giorni di sospensione non vanno nel novero dei giorni di congedo.

3) la malattia tua o della bambina interrompono in congedo purché tu ne faccia richiesta scritta e contestualmente all'invio del certificato medico o del pediatra.

rominav

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Messaggio Da gp79 Ven Set 19, 2014 8:29 am

Ciao Rominav, da un articolo di Paolo Pizzo si legge che 'i giorni di sospensione delle lezioni sono ricompresi nei 150/90 di assenza anche se il titolare effettua dei rientri formali in detti periodi'. Quindi credo che se interrompessi anche a Pasqua, rientrerei ugualmente a disposizione. Anche nel primo topic mi pare di aver capito che la moglie di Attonito voleva interrompere anche per le feste dei morti.

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