Nuove deroghe Assegnazione provvisoria,chiarimento.
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Orizzonte Scuola Forum :: Mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, graduatoria interna istituto
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Nuove deroghe Assegnazione provvisoria,chiarimento.
Ciao a tutti avrei bisogno di un chiarimento.
Sono stato immesso di ruolo l'anno scorso e rientro nel blocco quinquennale.Quest'anno è stata riconosciuta la 104 comma 3 ad un mio parente entro il 3 grado (mio nonno), potrei chiedere assegnazione provvisoria il prossimo anno (2013-2014 ,sempre che non cambi la normatva) nella mia provincia?
Grazie a chi mi chiarirà.
Sono stato immesso di ruolo l'anno scorso e rientro nel blocco quinquennale.Quest'anno è stata riconosciuta la 104 comma 3 ad un mio parente entro il 3 grado (mio nonno), potrei chiedere assegnazione provvisoria il prossimo anno (2013-2014 ,sempre che non cambi la normatva) nella mia provincia?
Grazie a chi mi chiarirà.
maestro83- Messaggi : 409
Data d'iscrizione : 15.05.11
Re: Nuove deroghe Assegnazione provvisoria,chiarimento.
Lalla o Giulia,potreste aiutarmi?
maestro83- Messaggi : 409
Data d'iscrizione : 15.05.11
Re: Nuove deroghe Assegnazione provvisoria,chiarimento.
Il contratto sulla mobilità annuale 2012/13 prevede deroga al blocco dell'a.p. interprovinciale per chi beneficia delle precedenze art 8:
Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 legge n. 104/92
- unico parente o affine entro il secondo grado [il nonno è parente di 2° grado] ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore)
o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità....
Tali requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
Tale autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità.
Occorre pertanto essere "referenti unici" dell'assistenza alla persona disabili avendo presentato domanda per la concessione dei 3 gg mensili di permesso per assistenza in data anteriore alla domanda di mobilità annuale (in genere a luglio)
Per la fruizione dei permessi per assistenza a disabile residente in altra località vedi circ. INPS n. 100/2012
http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2012/07/circ100_24v_7_2012.pdf
Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 legge n. 104/92
- unico parente o affine entro il secondo grado [il nonno è parente di 2° grado] ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore)
o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità....
Tali requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
Tale autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità.
Occorre pertanto essere "referenti unici" dell'assistenza alla persona disabili avendo presentato domanda per la concessione dei 3 gg mensili di permesso per assistenza in data anteriore alla domanda di mobilità annuale (in genere a luglio)
Per la fruizione dei permessi per assistenza a disabile residente in altra località vedi circ. INPS n. 100/2012
http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2012/07/circ100_24v_7_2012.pdf
flo- Messaggi : 1782
Data d'iscrizione : 17.04.11
Località : Genova
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