DOPPIO PUNTEGGO DELLA MONTAGNA
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DOPPIO PUNTEGGO DELLA MONTAGNA
Salve, in riferimento al doppio punteggio della montagna di cui si parla in questo articolo di orizzontescuola riportato al seguente link: http://www.orizzontescuola.it/news/graduatorie-nuovo-verso-doppio-punteggio-montagna vorrei gentilmente capire, se per voi vi è possibile e sempre se per voi non è di troppo disturbo, quanto vi espongo:1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l’acquisto di sussidi didattici e per l’installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole di montagna e delle piccole isole
1. Al fine di assicurare la stabilità dell’organico del personale, nelle scuole di montagna, delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica è costituito l’organico funzionale d’istituto
1. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che fa espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all’articolo 2, comma 1, e che dimostra di possedere la contestuale residenza e l’abituale dimora nei territori in cui tali scuole sono situate è attribuita la precedenza di nomina nell’ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
2. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole di ogni ordine e grado di cui all’articolo 2 hanno durata triennale.
3. Al personale direttivo, docente e ATA assunto a tempo determinato con il vincolo della triennalità o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di montagna e delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:
a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;
b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove applicato.
4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all’articolo 2,
comma 1, è valutato in misura doppia.
1. Al fine di assicurare la tempestività della sostituzione dei docenti assenti nelle scuole di cui all’articolo 2, comma 1, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di durata non superiore a un mese, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere la contestuale residenza e l’abituale dimora nel territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono prorogabili.
Che cosa significa e che cosa s' intende con organico funzionale d' istituto, residenza, e quando partirà il doppio punteggio. Non esitate a darmi tutte le infomazioni, notizie, e indicazioni che ritenete utili.
1. Al fine di assicurare la stabilità dell’organico del personale, nelle scuole di montagna, delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica è costituito l’organico funzionale d’istituto
1. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che fa espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all’articolo 2, comma 1, e che dimostra di possedere la contestuale residenza e l’abituale dimora nei territori in cui tali scuole sono situate è attribuita la precedenza di nomina nell’ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
2. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole di ogni ordine e grado di cui all’articolo 2 hanno durata triennale.
3. Al personale direttivo, docente e ATA assunto a tempo determinato con il vincolo della triennalità o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di montagna e delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:
a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;
b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove applicato.
4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all’articolo 2,
comma 1, è valutato in misura doppia.
1. Al fine di assicurare la tempestività della sostituzione dei docenti assenti nelle scuole di cui all’articolo 2, comma 1, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di durata non superiore a un mese, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere la contestuale residenza e l’abituale dimora nel territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono prorogabili.
Che cosa significa e che cosa s' intende con organico funzionale d' istituto, residenza, e quando partirà il doppio punteggio. Non esitate a darmi tutte le infomazioni, notizie, e indicazioni che ritenete utili.
Ultima modifica di juventino77 il Dom Set 30, 2012 10:04 pm - modificato 3 volte.
Ospite- Ospite
Re: DOPPIO PUNTEGGO DELLA MONTAGNA
Grazie a tutti i moderatori e a coloro che vorranno rispondermi e vi chiedo di scusarmi per tutte le volte che mi sono dilungato e sono stato noioso con i miei post, ma per me le vostre risposte sono preziose.
Ospite- Ospite
Re: DOPPIO PUNTEGGO DELLA MONTAGNA
si tratta di una proposta di legge, pertanto non sappiamo ancora se e quando entrerà in vigore
Orizzonte Scuola vi fa conoscere i lavori parlamentari per farvi sapere cosa si discute
Orizzonte Scuola vi fa conoscere i lavori parlamentari per farvi sapere cosa si discute
lallaorizzonte- Moderatore
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