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Per Giulia Boffa :Possibile usufruire del congedo parentale dopo i 3 anni del figlio senza retribuzione?

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Messaggio Da Mamma Gio Dic 23, 2010 6:47 pm

E' importante
Per Giulia Boffa
Ti ho già scritto una volta, perchè sto usufruendo da settembre del congedo parentale per la bambina più piccola.
Sono una docente a tempo indeterminato ed ho la necessità di stare in questo periodo con la bambina (sta affrontando un ciclo di terapie per un motivo abbastanza grave)
Agli inizi di aprile mia figlia compie il terzo anno e tra congedo parentale e malattia del bambino dovrebbero restare almeno una 30gg. La domanda è posso usufruire del congedo parentale dopo il compimento del 3 anno senza retribuzione (mia figlia ora è più importante)? Una RSU mi ha detto che la remunerazione anche al 30% è la conditio sine qua non per avere il congedo parentale diversamente si trasforma in aspettativa per motivi di famiglia che difficilmente il Dirigente scolastico concede in quanto è a sua discrezione...
Puoi darmi notizie certe? Io non ho proprio la testa per rientrare in classe sapendo che le terapie poi la bambina dovrà farle accompagnata da mamma o cognata... Puoi darmi delucidazioni anche per quanto riguarda l'aspettativa: quanto dura? Si può chiedere per 30gg? Quanto tempo prima? Il Ds la concede? Dopo l'ultimo evento di aspettativa quando se ne può chiedere un altro? Qual'è il limite in un anno scolastico? Se viene presa in un anno non è più possibile prenderla? Che vuol dire che l'aspettativa interrompe la carriera? Scusa le tante domande.. è che sono preoccupatissima e non so come fare.. l'unico pensiero è la bambina ora.
Dalla normativa spulciata su internet ho letto questo:
"Il trattamento economico previsto per il congedo parentale è: nei
primi tre anni di vita del figlio/a complessivamente giorni 45 interamente
remunerati se rientranti nel computo del congedo straordinario
e se l'altro genitore non ha già fruito dei suoi sei mesi.
Per i restanti periodi il trattamento economico è pari al trenta per
cento dello stipendio in godimento, con riduzione in proporzione di
ferie e della tredicesima mensilità, per un periodo massimo di sei mesi
complessivi tra i genitori entro il terzo anno di vita del figlio.
Dopo il terzo anno il trattamento economico è pari al trenta per
cento dello stipendio soltanto nel caso in cui il reddito individuale sia
inferiore a due volte e mezzo l'importo minimo di pensione, altrimenti
non vi sarà alcuna remunerazione e sono altresì esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità"
alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

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Messaggio Da giulia boffa Gio Dic 23, 2010 6:53 pm

puoi prendere congedo parentale, ti verrà pagato o meno in base al reddito, fai domanda 15 gg prima del giorno in cui vorresti entrarci, il DS non può opporsi. Auguri per tutto.
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Messaggio Da Mamma Gio Dic 23, 2010 10:51 pm

giulia boffa ha scritto:puoi prendere congedo parentale, ti verrà pagato o meno in base al reddito, fai domanda 15 gg prima del giorno in cui vorresti entrarci, il DS non può opporsi. Auguri per tutto.

Giulia ti ringrazio, ma io non ho capito.. In segreteria mi hanno detto che siccome non posso avere la retribuzione al 30% dopo i 3 anni di mia figlia, non posso chiedere il congedo parentale per i giorni che restano ma solo l'aspettativa.
In pratica mi hanno detto che anche se la legge dice fino agli 8 anni del figlio, bisogna avere come requisito il reddito minimo per poter usufruire del congedo oltre i 3 anni. Io ho chiesto se potessi avere lo stesso il congedo parentale ma non retribuito ma mi hanno risposto che il congedo parentale non retribuito non esiste: esiste solo l'aspettativa (e mi hanno anche detto che questa interrompe carriera, ferie, tredicesima ,pensione etc etc mentre il congedo no). Giulia mi citi la normativa che dice che posso avere il congedo parentale con retribuzione zero.
Puoi aiutarmi?

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Messaggio Da giulia boffa Gio Dic 23, 2010 11:22 pm

http://www.uilscuolaenna.it/congedi.htm
è possibile prendere il congedo parentale non retribuito dopo i 3 anni del bambino se il reddito è alto.
TALE TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE PREVISTO DAL CONTRATTO, ESSENDO COMUNQUE DA INQUADRARE NELLA DISCIPLINA GENERALE CONTENUTA NELL'ART. 34 DEL T.U., VA INTESO NEL SENSO CHE I PRIMI TRENTA GIORNI SONO RETRIBUITI PER INTERO SOLAMENTE QUALORA GODUTI ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, MENTRE, SE IL CONGEDO PARENTALE VIENE RICHIESTO PER LA PRIMA VOLTA DOPO I TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO, NON VENGONO RETRIBUITI, NEANCHE AL 30 %, A MENO CHE IL RICHIEDENTE NON ABBIA UN REDDITO INFERIORE AL MINIMO SOPRA INDICATO. IN TAL CASO I PRIMI TRENTA GIORNI SONO RETRIBUITI PER INTERO ED I RESTANTI 5 MESI AL 30 % ( CIRC. INPS N° 139 DEL 29 LUGLIO 2002 ).

Questo vuol dire che non vengono retribuiti, non dice che il congedo non spetta e che quindi non esiste.

http://www.sportellopensioni.it/parenti.htm

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Messaggio Da giulia boffa Gio Dic 23, 2010 11:28 pm

l'aspettativa per motivi di famiglia è a discrezione del Ds, quindi potrebbe non concedertela anche se non retribuita
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Messaggio Da Paolo1974 Ven Dic 24, 2010 10:24 am

CCNL/2007 art. 12/4: http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ccnl_0609.pdf

“Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.


D.Lgs.151/2001 art. 32/1 lett. a): http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvotucp.html

“Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi”.


Quindi, è molto chiaro:

Il CCNL fa riferimento al Testo Unico del 2001, nel quale è chiarissimo che il congedo spetta fino agli otto anni di vita e quindi non solo fino ai 3 anni.

E' anche chiaro quindi, come già ha detto Giulia, che i primi 30 gg sono retribuiti al 100% e gli altri al 30%.

La differenza, però, è se il congedo è usufruito fino al 3 anno del bambino oppure dopo (ma il fatto che si possa chiedere fino all'ottavo anno del bambino è indubbio).

l'art 34 sempre del D.Lgs. 151/2001 recita:

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.

4. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.


A questo punto è importante leggere la la nota prot. 24109/2007

http://www.gildavenezia.it/normativa/archivio_norme/2007/nota24109_201207_congedi3anni.pdf

"...il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia."

l'art 33 è riferito alla lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità


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