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facoltativa, Natale, 30 aprile (x Paolo 1974)

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Messaggio Da peppe Ven Dic 21, 2012 2:45 pm

Scusandomi in anticipo per la richiesta di un parere su una questione attinente strettamente il mio caso, pongo un interrogativo, soprattutto a Paolo 1974 autore della guida a cui mi riferirò. In astensione facoltativa dal 21 ottobre, volendo rientrare a disposizione dopo il 30 aprile per non interrompere la continuità didattica, ho presentato come indicato nella vostra guida "Rientro dei docenti dopo il 30 aprile" la domanda per fruire delle ferie durante le vacanze di Natale (ferie dell'a.s. 2011/2012 da me non godute in quanto sono stata in obbligatoria dal 17 maggio al 20 ottobre). La richiesta è stata respinta non dalla segreteria scolastica, ma dalla Ragioneria e dal Provveditorato. Mi vedo costretta a chiedere facoltativa anche durante le vacanze natalizie e sono di conseguenza invitata ad ammalarmi/far ammalare i figli per 12 giorni, pur di arrivare al fatidico 30 aprile. Esiste una soluzione più corretta? Grazie.

peppe

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Dic 21, 2012 4:59 pm

peppe ha scritto:Scusandomi in anticipo per la richiesta di un parere su una questione attinente strettamente il mio caso, pongo un interrogativo, soprattutto a Paolo 1974 autore della guida a cui mi riferirò. In astensione facoltativa dal 21 ottobre, volendo rientrare a disposizione dopo il 30 aprile per non interrompere la continuità didattica, ho presentato come indicato nella vostra guida "Rientro dei docenti dopo il 30 aprile" la domanda per fruire delle ferie durante le vacanze di Natale (ferie dell'a.s. 2011/2012 da me non godute in quanto sono stata in obbligatoria dal 17 maggio al 20 ottobre). La richiesta è stata respinta non dalla segreteria scolastica, ma dalla Ragioneria e dal Provveditorato. Mi vedo costretta a chiedere facoltativa anche durante le vacanze natalizie e sono di conseguenza invitata ad ammalarmi/far ammalare i figli per 12 giorni, pur di arrivare al fatidico 30 aprile. Esiste una soluzione più corretta? Grazie.

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Messaggio Da peppe Ven Dic 21, 2012 5:47 pm

si da un anno

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Dic 21, 2012 7:06 pm

peppe ha scritto:si da un anno

Vorrei capire come l'UST e la Ragioneria hanno motivato il diniego (l'anno del congedo eri in ruolo,cioè quando dovevi fruire delle ferie in luglio e agosto)
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Messaggio Da peppe Ven Dic 21, 2012 7:41 pm

proprio così, ma visto che in luglio ed agosto ero in obbligatoria non ho potuto fare le ferie!!!

peppe

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Messaggio Da Paolo1974 Ven Dic 21, 2012 8:07 pm

peppe ha scritto:proprio così, ma visto che in luglio ed agosto ero in obbligatoria non ho potuto fare le ferie!!!

Ok.

Non concordo con l'UST e la Ragioneria e vorrei sapere come hanno motivato il diniego.

Noi abbiamo affrontato il caso in questi termini.

I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro sono computati nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute
contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

L’art. 13, comma 8 del CCNL/2007 prevede che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non
sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15, ai sensi del quale all’atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si
procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che
indeterminato.

Il comma 10 dell’art. 13 citato prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in
caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il
godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie
stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico
successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Oltre alle esigenze di servizio ed ai motivi di carattere personale, si rileva che l’impossibilità
della fruizione delle ferie può essere dovuta a motivi di forza maggiore ovvero all’assenza dal
servizio per una di quelle cause legali che non comportano la perdita del diritto alle ferie, come
appunto è il congedo di maternità/interdizione dal lavoro.

Ne consegue, quindi, che il periodo di congedo di maternità/interdizione dal lavoro non fa
venire meno il diritto della lavoratrice al godimento delle ferie ma costituisce un motivo
legittimo di rinvio delle stesse al termine del congedo.

Pertanto, se la lavoratrice non può fruire delle ferie al termine del periodo di congedo di
maternità (rientro che non coincide con il periodo della sospensione didattica) le ferie stesse
saranno fruite entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica
(es. vacanze di Natale o Pasqua).
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Messaggio Da peppe Ven Dic 21, 2012 9:56 pm

Il diniego, a quanto mi è stato riportato dalla segretaria, verte sulla conseguenza che il mio fruire le ferie a Natale avrebbe sul raggiungimento dei 150 giorni di assenza ai fini del rientro a disposizione dopo il 30 aprile, non tanto sulla concessione in sè delle ferie: prendendo le ferie, mi si dice, sono considerata in servizio, e questo interromperebbe e azzererebbe il conteggio.

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Dic 22, 2012 11:07 am

peppe ha scritto:Il diniego, a quanto mi è stato riportato dalla segretaria, verte sulla conseguenza che il mio fruire le ferie a Natale avrebbe sul raggiungimento dei 150 giorni di assenza ai fini del rientro a disposizione dopo il 30 aprile, non tanto sulla concessione in sè delle ferie: prendendo le ferie, mi si dice, sono considerata in servizio, e questo interromperebbe e azzererebbe il conteggio.

So che sull'argomento ci sono pareri discordanti. Io sinceramente credo che anche se in ferie il docente sia comunque "assente", infatti se ci dovesse essere una qualsiasi attività programmata tu risulteresti assente.
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Messaggio Da peppe Sab Dic 22, 2012 1:40 pm

Il mio Ust purtroppo ha considerato 'interpretazione' quanto scritto nella vostra guida e afferma di seguire il Contratto collettivo. Trovo, personalmente, altrettanto assurdo che in ferie risulterei presente e in malattia assente..ma non m'intendo di questi aspetti. Grazie comunque per il parere e la comprensione.

peppe

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Messaggio Da Paolo1974 Sab Dic 22, 2012 2:36 pm

Condivido quello che dici. Anche per me è assurdo. Anche perché di fatto, se ci sono attività, ripeto, tu risulti assente.

Questa una risposta dell'ANP sull'argomento. È vero che da qualche tempo OS fa "tendenza", in ogni caso vedo che non siamo i soli a pensarla così (non è detto comunque che siamo nel giusto, ci mancherebbe).

"Il rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL 2007. Il suddetto articolo prevede che, al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
Al riguardo, il M.I.U.R., con circolare n. 141 del 28 aprile 1993, ha precisato che nella fattispecie contemplata dalla norma si devono ritenere rientranti le assenze connesse con l’astensione obbligatoria (ora congedo di maternità) e facoltativa (ora congedo parentale) di cui alla Legge 30/12/1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri (ora cfr. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
Anche tali assenze, pertanto, qualora si protraggano continuativamente per i predetti periodi, determinano la mancata ripresa del servizio in classe nel periodo successivo al 30 aprile.
Ai fini del computo della durata delle assenze da prendere in esame (almeno 150 e 90 giorni) e del loro carattere di continuità, inoltre, devono essere presi in considerazione anche periodi di congedo straordinario usufruiti per la stessa causa dell’aspettativa e legati a quest’ultima senza soluzione di continuità.
E’ stato, altresì, precisato che il carattere continuativo del periodo o dei periodi di aspettativa e congedo è interrotto se intercalato da periodi di servizio di qualsiasi durata, ivi inclusi periodi di festività scolastica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all’assenza.

Pertanto, tutti i giorni in cui non è si è in servizio vanno conteggiate come assenze. Durante le ferie ( che la docente richiede durante il periodo di vacanze natalizie – infatti il riferimento 23/12/2011 - 8/11/2011 del quesito è da intendersi presumibilmente a 23 dicembre 2011/ 8 gennaio 2012) il dipendente non è in servizio con la conseguenza che anche il periodo di congedo ordinario rientra tra le assenza continuative.
Infatti, in linea teorica il predetto periodo, essendo un periodo di sospensione dell’attività didattica, rileverebbe ai fini dell’interruzione delle assenze. Tuttavia, dal momento che durante il periodo in questione la docente ha chiesto di fruire delle ferie non godute nell’anno precedente il periodo di congedo ordinario non interrompe la continuità delle assenze.
D’altra parte legittimamente la docente può usufruire delle ferie non usufruite nel precedente anno scolastico durante il periodo delle festività natalizie in quanto l’art. 13 comma 10 prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Pertanto, in riferimento al quesito posto si ritiene:

1) il congedo ordinario non interrompe la continuità dell’assenza
2) se la docente ha superato i 150 giorni di assenza ( alla luce di quanto precisato sopra in merito al computo dei periodi di assenza) non deve tornare in classe allorchè rientri in servizio dopo il 30 aprile. "
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