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Proroga supplenza se il primo docente è in astensione facoltativa

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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 20, 2011 9:15 pm

Non riesco a trovare il topic in cui si è parlato della proroga della supplenza quando il docente titolare è assente, il primo supplente è in astensione facoltativa fino all'ultimo giorno di supplenza e la proroga viene effettuata al secondo docente perché effettivamente in servizio.

Ricordo che la forumista era Lily, e quindi chiedo soprattuto la sua attenzione perché ho due pareri diversi sulla questione.

Ero fermamente convinto che tutti i sindacati dessero la stessa interpretazione, invece non è così.

Ho cercato quindi di far dare massima diffusione alla questione, visto che avevamo avuto un confronto abbastanza "acceso" e io ero fermo sulla mia posizione.

LA FGU GILDA NAZIONALE

Il titolare risulta assente per 20 giorni. Viene così nominato un primo supplente al quale dopo 5 giorni di servizio viene concesso il congedo parentale al 30%. (Ha chiesto il congedo per gravi motivi, nelle 48 ore). Viene quindi riscorsa la graduatoria del "salva precari" e nominato un secondo supplente. Il "problema" è che il primo supplente non rientrerà in classe fino all´ultimo giorno di assenza del titolare avendo infatti richiesto il congedo parentale per tutta la durata della supplenza. Ciò vorrà dire che al 20° giorno di assenza del titolare risulterà effettivamente in servizio il secondo supplente. La domanda è questa: Se il titolare rinnoverà l´assenza, la proroga della supplenza a chi spetterà? Al primo supplente, al secondo o a tutti e due? La segreteria sostiene che in un caso come questo si deve applicare l´art 7/4 del DM 131/07 al docente che è effettivamente in servizio, quindi solo al secondo supplente spetterà la proroga. Si conferma tale tesi?

RISPOSTA

Si conferma che la proroga della supplenza spetta al docente in servizio, ai sensi dell´art. 7, comma 4, del Regolamento supplenze (Dm 131/07). Ma nel caso di specie due sono i docenti in servizio: il supplente di fatto e la docente assente per fruizione del congedo parentale.

Si ricorda infatti che la fruizione del congedo parentale, sia esso fruito a titolo di astensione obbligatoria o facoltativa, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituisce servizio a tutti gli effetti (con la sola eccezione delle ferie e della tredicesima). Si confronti la sentenza 5797 del 13.11.2007 con la quale il consiglio di stato espressamente afferma che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa debbano essere entrambi computati alla stregua di servizio effettivamente prestato.

La proroga della supplenza spetta pertanto ad entrambi i supplenti.

LA SECONDA E' ANCORA DELL'ANP, CHE E' RITORNATA SULLA QUESTIONE


Si conferma che il supplente in astensione obbligatoria è considerato in servizio effettivo per tutta la durata dell'astensione stessa, indipendentemente dai tempi dell'assenza del titolare. Inoltre, qualora questa si protragga perdurante l'astensione obbligatoria la supplente ha anche titolo alla proroga della supplenza stessa.
In tutti gli altri casi di assenza del supplente (astensione facoltativa, malattia o altra tipologia di assenza) la proroga spetta soltanto al secondo supplente in servizio al momento della proroga della supplenza, in virtù dell'art. 7, commi 4 e 5 del D.M. 131/2007 che prescrive:
“4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”.
Pertanto sia nel caso di proroga che di conferma il diritto alla supplenza è in capo esclusivamente al supplente in servizio effettivo e non anche a quello assente per qualsiasi altra ragione che non sia l'astensione obbligatoria.



La prima posizione, se non ricordo male era proprio la tua, che effettivamente consideravi il congedo parentale alla stregua dell'obbligatoria. L'ANP invece li ritiene "separati".

Confrontantomi con un altro Sindacato Nazionale, sembra effettivmante prevalere la posizione della Gilda, anche se bisognerebbe fare sempre e comunque riferimento al Consiglio di Stato e non direttamente al CCNL.

Bisognerebbe quindi vedere cosa ne pensano le segreterie al momento della proroga, forse per questo i comportamenti sono diversi, perché comunque credo che in molti casi si possa arrivare anche ad un contenzioso.

In ogni caso mi scuso se sono stato TROPPO SICURO e a volte "insistente".

Non ero a conoscenza delle Sentenze del Consiglio di Stato.
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Messaggio Da giulia boffa Gio Gen 20, 2011 9:18 pm

e allora il rientro in servizio effettivo tra due periodi di congedo parentale che fine fa?
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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 20, 2011 9:28 pm

giulia boffa ha scritto:e allora il rientro in servizio effettivo tra due periodi di congedo parentale che fine fa?

Quello me lo stavo chiedendo anche io e ti stavo mandando un msg su facebook.

La questione in effetti non è proprio chiara, anche se il rientro tra un periodo e l'altro del congedo, quello sì che è sancito espressamente dal CCNL, quindi su quello non si discute.

Quello che quindi dicevo, è che a mio avviso la posizione dell'ANP è prettamente normativa, diciamo così.

Quella della Gilda è più "pratica", nel senso che visto che c'è una sentenza del Consiglio di Stato allora...ecc. ecc.

Però la posizione, a questo punto, non può essere RIGIDA di principio, soprattutto quando trovi pareri discordanti tra autorevoli sindacati. Io di co "autorevoli" con giusta causa.

Io dico che diversi pareri è difficile trovarli fra di loro sulla normativa (vedi salva precari dopo il 31/12: NON C'E' UN SOLO SINDACATO, PROVINCIALE O NAZIONALE, COMPRESO IL MIUR, CHE DICA IL CONTRARIO DI QUELLO CHE DICIAMO NOI DA AGOSTO. e non sai che fermento c'è nei sindacati di forlì e in quelli nazionali sulla questione dell'AT), se non se si richiama, come in questo caso, qualche sentenza.

Quindi è ovvio, parlo per me, che una posizione rigida come l'avevo presa va ritirita.

Poi ci possiamo ragionare.
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Messaggio Da giulia boffa Gio Gen 20, 2011 9:31 pm

quindi è servizio per una cosa e non servizio per un'altra? ah...
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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 20, 2011 9:40 pm

Questa la sentenza
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità devono essere computati, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella sentenza n. 5797, del 13 novembre 2007.

Il caso ha riguardato una insegnante supplente, la quale inserita in una graduatoria provinciale permanente, si era vista attribuire dal Provveditorato agli studi un punteggio inferiore a quello maturato, in quanto era stato escluso da quest’ultimo il periodo di astensione facoltativa ex art. 7, comma 1, L. n. 1204/1971 dalla stessa fruito.

L’interessata proponeva ricorso al TAR che lo respingeva e, per questo, adiva al Consiglio di Stato, dogliandosi della violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

L’alto Consesso, il quale ha accolto il ricorso, ha fatto affermato che in base al dato letterale della disciplina dell’astensione facoltativa si ricava che la stessa è equiparata all'effettiva prestazione di servizio, con l’eccezione degli effetti delle ferie, della tredicesima mensilità e della gratifica natalizia; lettura questa che trova anche conferma nella stessa ratio dell’istituto.

Invero, continua il Collegio, la circostanza che l'astensione facoltativa sia fruibile a scelta dell’interessata, non toglie che essa è rivolta alla tutela della prole, ossia al soddisfacimento di esigenze intimamente compenetrate, in un'ottica di naturale continuazione, con la tutela della maternità naturale posta a fondamento dell'astensione obbligatoria.

Questi elementi, per il Consiglio di Stato – che si riallaccia a un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sezione VI, 26 aprile 2002, n. 2254; Cons. Stato, sezione VI, 9 aprile 2000. n. 2038; sezione II, parere 17 ottobre 1990; Cons. Stato, sezione VI, 16 maggio 2001, n. 2760) – escludono la possibilità di differenziare la computabilità dell'astensione obbligatoria e di quella facoltativa alla stregua di servizio effettivamente prestato.
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Messaggio Da giulia boffa Gio Gen 20, 2011 9:52 pm

ma nel senso che sei sotto contratto e hai diritto al punteggio, ma no che si possa dire che è servizio effettivo e quindi puoi staccare congedo parentale senza rientrare a scuola
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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 20, 2011 10:04 pm

giulia boffa ha scritto:ma nel senso che sei sotto contratto e hai diritto al punteggio, ma no che si possa dire che è servizio effettivo e quindi puoi staccare congedo parentale senza rientrare a scuola

per me Giulia, il fatto dello stacco, una volta sancito dal ccnl è inattacabile e quindi indiscutibile.

Il fatto però che la sentenza sancisce il punteggio ritenendo il docente il "servizio", può essere "utilizzata" dal docente ai fini di una proroga, proprio perché l'ultimo giorno di contratto sull'assenza del titolare è appunto in "effettivo servizio", e quindi come tale dev'essere applicato l'art 7/4 appunto perché è la continuità didattica che spetta a chi è "effettivamente in servizio".

In poche parole non fa differenza di "effettivo servizio" tra obbligatoria e facoltativa, e quindi questo può protendere a favore del docente ai fini della proroga.
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Messaggio Da giulia boffa Gio Gen 20, 2011 10:14 pm

a me, lo sai, mi sembra più giusto così, infatti l'art. 7 mi sembrava un po' una forzatura a dire il vero e lo sai. Quindi diciamo che è meglio rientrare onde evitare di perdere il contratto, ma di sentire comunque prima il DS, mi sembra la cosa più saggia da fare
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Messaggio Da Paolo1974 Gio Gen 20, 2011 10:26 pm

giulia boffa ha scritto:a me, lo sai, mi sembra più giusto così, infatti l'art. 7 mi sembrava un po' una forzatura a dire il vero e lo sai. Quindi diciamo che è meglio rientrare onde evitare di perdere il contratto, ma di sentire comunque prima il DS, mi sembra la cosa più saggia da fare

Dal momento che c'è una sentenza, e quindi sostanzialmente ci si deve "appellare" comunque a qualcosa e quindi si ritiene che la cosa non avvenga in modo "naturale" o comunque per scontato, sicuramente è sempre meglio sincerarsi della cosa prima di prendere il congedo parentale fino alla fine del contratto, quindi concordo.

Io sinceramente ragionavo in modo esclusivo, riferendomi solo al ccnl per ciò che riguarda l'obbligatoria (infatti per la proroga della supplenza, come dice l'ANP, il riferimento normativo per la proroga è solo per l'obbligatoria).

Fermo restando che il dubbio potrebbe essere comunque riferito solo al congedo parentale, si escludono quindi tutte le altre tipologie di assenza. Ma questo lo avevo già chiarito.

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Messaggio Da BERNIX1 Mer Gen 16, 2013 3:40 pm

Ho urgente bisogno di un'informazione in merito alla questione della proroga contratto se in congedo parentale. Vi spiego bene la mia situazione e a chi di voi, Paolo o Giulia, mi vorrà chiarire la situazione sarò molto grata: il giorno 9 gennaio vengo convocata per una supplenza a partire da giorno 10 gennaio fino al 3 febbraio di 11 ore. Accetto, prendo servizio, faccio le mie ore di lezione e poi vado in segreteria e chiedo il congedo parentale che la scuola mi fa partire già dal giorno successivo. Nel compilare la domanda io chiedo però il congedo fino al giorno 2 febbraio perchè il 3 è domenica. Ovviamente la scuola nomina al mio posto un'altra supplente;il classico caso "supplente del supplente". Ora la mia domanda è: siccome il mio contratto è fino a giorno 3 ed io ho chiesto congedo fino al 2 (essendo il 3 domenica), nel caso la titolare nn dovesse rientrare , la proroga del contratto spetta solo alla mia supplente o anche a me?
Grazie a chi mi vorra rispondere

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Messaggio Da giulia boffa Mer Gen 16, 2013 3:42 pm

ti ho già risposto nell'altro topic
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Messaggio Da BERNIX1 Mer Gen 16, 2013 3:45 pm

Si, ho visto. Grazie

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Messaggio Da giulia boffa Mer Gen 16, 2013 3:47 pm

prego
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Messaggio Da Paolo1974 Mer Gen 16, 2013 3:59 pm

Aggiungiamo e precisiamo che abbiamo avuto conferma dal ministero per la questione di cui all'oggetto del topic.

Quindi la proroga della supplenza si fa sempre al secondo supplente in effettivo servizio. Anche se il primo è in congedo parentale.

Dallo scorso anno, infatti, tutte le guide e tutte le risposte da noi redatte (comprese le ultime nella rubrica di lalla) vanno in questo senso.
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Messaggio Da BERNIX1 Mer Gen 16, 2013 4:03 pm

grazie anke a te, paolo

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